Art. 105. Traenza degli assegni e dei postagiro 1. (( . . . )) per quanto concerne la firma, l'Amministrazione puo' autorizzare, previa richiesta motivata, che essa sia apposta a stampa o con mezzi meccanici sugli assegni trasferibili e non trasferibili e sui postagiro, a condizione che la distinta che li accompagna rechi la firma autografa del traente.
2. Gli assegni e i postagiro devono essere adoperati dal correntista nell'ordine della loro numerazione; tuttavia l'ufficio detentore del conto li addebita sui conti seguendo l'ordine di arrivo e di presentazione, indipendentemente da quello di emissione.
3. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 )) .
4. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 )) .
2. Gli assegni e i postagiro devono essere adoperati dal correntista nell'ordine della loro numerazione; tuttavia l'ufficio detentore del conto li addebita sui conti seguendo l'ordine di arrivo e di presentazione, indipendentemente da quello di emissione.
3. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 )) .
4. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 )) .