Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 23/05/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 900/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Laura Di Lauro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 900/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 26/11/2024, previa concessione dei termini previsti dagli artt.
190 c.p.c.
TRA
(c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. , elett.te dom.ti in Codroipo (UD),
[...] C.F._2
alla Piazza G. Garibaldi n.19, presso lo studio degli avv.ti NADALIN LORIS
e Mara Del Bianco, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- ATTORI
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Trento, Via del Brennero n. 139 presso lo studio dell'Avv. Andrea Girardi, che la rappresenta e difende in forza della procura in atti;
CONVENUTA
Nonché
(c.f.: ) Controparte_2 C.F._3
- CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni: all'udienza del 26/11/2024 il procuratore degli attori ha concluso riportandosi alle conclusioni formulate nella memoria ex art. 183 c.
6 n. 1 c.p.c., mentre, il difensore della società di assicurazioni ha CP_1
concluso riportandosi alle memorie ex art. 183 c. 6 n. 1 e n. 2 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni
[...]
patrimoniali e non patrimoniali, subiti a seguito del sinistro verificatosi in data
1.09.2020 a Doberdò del Lago, allorquando , all'epoca Parte_1
minorenne, verso le ore 16:00 – 16:30, mentre percorreva la via Osimo, proveniente dal centro cittadino diretto verso la periferia, alla guida del motoveicolo marca YAMAHA, modello YZF 125-A, targato ER 71810, di proprietà del padre , unitamente a e Parte_2 CO
, anch'essi a bordo dei rispettivi motocicli, giunto Controparte_4 all'altezza dell'incrocio con via Giardino, vedeva sopraggiungere, dall'opposto senso di marcia, un'autovettura, modello Lancia, targata
FT087PH, condotto da che affrontava la curva invadendo la Controparte_2
corsia di marcia, sulla quale egli transitava, costringendolo a spostarsi repentinamente verso sinistra per evitare l'urto, stante l'impossibilità di spostarsi sul lato destro della carreggiata, a causa della presenza di un muricciolo a ridosso della sede viaria, causando la collisione tra i due mezzi.
Gli attori hanno, dunque, inteso agire, in via principale, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità di , proprietaria e conducente del Controparte_2
veicolo targato ER 71810, per la condanna di quest'ultima, in via alternativa e/o in solido con la con la quale la stessa era Controparte_5
assicurata, sia al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti
- 2 -
da , quantificati in € 48.740,41, che per il risarcimento dei Parte_1 soli danni al veicolo di proprietà di , quantificati € 5.521,53 o Parte_2
nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
In via subordinata, gli attori hanno chiesto, accertata la concorrente responsabilità delle parti in ordine alla produzione del sinistro, la condanna dei convenuti, in alternativa e/o in solido tra loro, al risarcimento del danno nella misura accertata all'esito del giudizio.
Si è tempestivamente costituita nel presente giudizio la società CP_1 contestando sia l'an che il quantum della domanda di risarcimento del danno proposta dalla controparte.
In particolare, la società di assicurazioni ha contestato la ricostruzione della dinamica del sinistro come descritta dagli attori, ritenendo sussistente l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro, Parte_1
il quale, invece di mantenersi sulla strada principale in direzione Sagrado, avrebbe proseguito dritto, confondendo le direzioni, senza dare la precedenza al veicolo condotto da proveniente dall'opposto senso di Controparte_2
marcia, in violazione degli artt. 143 c. 1 e145 c. 1 Codice della Strada, causando l'impatto. Un tanto troverebbe conferma nel verbale redatto da
Carabinieri giunti sul posto, i quali hanno accertato che l'urto era avvenuto sul lato destro/passeggero del veicolo condotto dalla convenuta e completamente nella careggiata percorsa dal veicolo dalla stessa condotto.
Nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita, Controparte_2
pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante il deposito di documenti, l'espletamento dell'interrogatorio formale di e di prove testimoniali, Parte_1
nonché mediante lo svolgimento di una C.T.U. cinematica, con il conferimento dell'incarico all'ing. Per_1
Ciò posto, vanno rigettate le istanze istruttorie reiterate dalle parti all'udienza di precisazione delle conclusioni e nelle comparse conclusionali, con conferma della propria ordinanza del 7.7.2022, alla cui motivazione si rinvia.
- 3 -
Vanno, inoltre, dichiarati inammissibili, in quanto tardivi, i nuovi documenti depositati da parte attrice successivamente alla scadenza del termine per il deposito della memoria di replica ex art. 190 c.p.c.
Nel merito, in assenza di riferimenti normativi, si ritiene che gli odierni attori abbiano inteso agire, in via principale, nei confronti del responsabile del sinistro e della compagnia di assicurazioni di quest'ultimo ai sensi dell'art. 144 d.lgs. 209/2005 (cod. delle ass.) e, in via sussidiaria, hanno invocato a presunzione del concorso di colpa ex art. 2054, co. 2 c.c.
In ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro, occorre, innanzitutto, evidenziare che dalla relazione redatta dai Carabinieri, giunti sul posto, emerge l'esclusiva responsabilità di nella cauzione Parte_1 dell'evento lesivo, conseguente alla violazione dell'art. 145 Codice della
Strada, per non aver quest'ultimo usato la massima prudenza per evitare incidenti e per non aver dato, all'intersezione tra la via Osimo e via Giardino, la dovuta precedenza. Un tanto è stato accertato sulla base dei rilievi eseguiti dai verbalizzanti e, in particolare, della verifica del punto di impatto tra i mezzi coinvolti, avvenuto sul lato destro/passeggero del veicolo condotto da e interamente sulla corsia sulla quale quest'ultima procedeva Controparte_2
e, dunque, contromano per il motociclo condotto da . Parte_1
La dinamica del sinistro è stata, inoltre, oggetto di approfondimento istruttorio mediante l'espletamento di una C.T.U., con il conferimento dell'incarico all'ing. il quale, all'esito delle indagini peritali, ha descritto la più Per_1
verosimile e realistica ricostruzione della dinamica del sinistro nei seguenti termini:
a) l'autovettura condotta da stava percorrendo la via Bratuz, Controparte_2
in direzione via Osimo, quando, dopo aver dovuto plausibilmente allargare la traiettoria oltre la mezzeria geometrica - non delimitata da striscia - della carreggiata a due corsie a doppio senso di marcia, invadendo, quindi, parzialmente la corsia opposta, a causa della presenza di due autovetture parcheggiate sul lato destro, che sporgevano dal ciglio della strada, occupando
- 4 -
in parte la corsia in cui stava transitando (autovetture visibili nelle foto di pag.
5-8 doc.
7.2 in Allegato A e presenza confermata dal testimone
[...]
come dichiarato all'udienza del 14/02/2023), all'altezza CP_3 dell'intersezione con via Giardino, ad una velocità di marcia dell'ordine di 27 km/h, mentre plausibilmente era ancora leggermente oltre la mezzeria geometrica (vedasi planimetria n°3 – Tavola 3 in Allegato C), veniva urtata frontalmente sulla parte anteriore destra (paraurti, cofano e parafango), all'interno della propria corsia, dal motociclo (B), condotto da Parte_1
che sopraggiungeva in direzione opposta;
successivamente all'urto
[...] verosimilmente l'autovettura (A) si arrestava più avanti rispetto alla zona del più probabile punto d'urto (P.P.U.) non lasciando sull'asfalto alcuna traccia di frenata;
b) il motociclo condotto da stava percorrendo pressoché al Parte_1 centro della propria corsia di pertinenza via Osimo in direzione dell'incrocio con via Giardino, quando, giunto all'altezza dello stesso, proseguiva diritto verso la parte di via Osimo che porta al cimitero nuovo, impegnando la corsia opposta e ponendo di fatto in essere, senza dare la precedenza, una manovra di svolta a sinistra visto che la strada principale con diritto di precedenza era quella curvilinea via Osimo – via Bratuz (vedasi planimetria n°3 – Tavola 3 in
Allegato C), e urtava, con una velocità di marcia dell'ordine di 23 km/h,
l'autovettura (A) condotta da - in transito nell'opposto senso Controparte_2
di marcia - nella parte anteriore destra all'altezza di paraurti, cofano e parafango;
successivamente all'urto il motociclo (B) cadeva e scarrocciava a terra a circa 3,66 metri dalla zona del più probabile punto d'urto (P.P.U.)
(vedasi planimetria n°3 – Tavola 3 in Allegato C).
In ordine all'evitabilità del sinistro, l'ausiliario, con valutazione che il
Tribunale condivide, in quanto logicamente motivata, ha accertato che, anche qualora il veicolo condotto da come prescritto dall'art.143 Controparte_2
del Codice della Strada, avesse mantenuto, all'interno dell'intersezione, una traiettoria più vicina al margine destro, al fine di non di invadere parzialmente
- 5 -
(per circa 30 cm.) la corsia opposta, non avrebbe plausibilmente potuto evitare il sinistro;
di converso se avesse adottato una condotta di Parte_1
guida caratterizzata da una maggiore attenzione e prudenza, dando la precedenza agli altri utenti della strada in transito sulla corsia opposta, come prescritto agli artt. 145 e 154 del Codice della Strada, avrebbe potuto evitare l'evento lesivo.
Non possono, dunque, essere condivise le osservazioni critiche alla C.T.U., reiterate dagli attori nella comparsa conclusionale, con particolare riferimento alla non utilizzabilità della planimetria redatta sulla base dei rilievi effettuati dalle Forze dell'Ordine giunte sul posto, avendo l'ausiliario d'ufficio chiarito di aver posto a fondamento delle proprie valutazioni anche le fotografie scattate dagli agenti, che hanno contribuito a collocare in maniera oggettiva l'autovettura condotta da nella posizione di quiete finale Controparte_2
post-urto. Come emerge dal confronto tra le due fotografie di cui alla pagina 2 dell'appendice alla relazione peritale (allegata alla stessa), la posizione dell'autovettura è stata ricostruita, dall'ausiliario, sulla base di alcuni riferimenti (come ad esempio la linea di mezzeria dello stop della parte di via
Osimo verso il cimitero nuovo, il muretto tra via Bratuz e via Osimo e la mezzeria geometrica di via Bratuz) rispetto alle visuali di scatto (linee gialle) delle due fotografie.
Per quanto riguarda le ulteriori osservazioni all'elaborato peritale, si rinvia ai puntuali chiarimenti resi dal C.T.U. nominato, contenuti nell'appendice alla relazione.
In conclusione, alla luce degli accertamenti svolti dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro e degli esiti della C.T.U, deve ritenersi sussistente l'esclusiva responsabilità di nella verificazione del sinistro Controparte_6
e, per l'effetto, la domanda attorea va integralmente rigettata, ivi compresa quella formulata in via subordinata.
Ed invero, nonostante abbia parzialmente invaso la corsia Controparte_2
percorsa dal motociclo condotto da , circostanza Parte_1
- 6 -
confermata, peraltro, dai testi e , i Controparte_4 CO
quali, il giorno del sinistro, percorrevano la via Osimo, ciascuno a bordo del proprio motociclo, insieme a , si rileva che, all'esito Parte_1 dell'attività istruttoria svolta, gli attori non hanno fornito la prova che abbia dato la necessaria precedenza al veicolo proveniente Parte_1 dall'opposto senso di marcia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidato, come da dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022 (scaglione compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00), tenuto conto dell'attività effettivamente svolta dai difensori.
Le spese per la C.T.U. cinematica, come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico degli attori in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, Sezione Unica civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la contumacia di Controparte_2
2) rigetta la domanda attorea;
3) condanna e , in solido, al Parte_1 Parte_2
CP_ pagamento delle spese del presente procedimento in favore di in persona del legale rappresentante p.t., liquidate in €
[...]
13.070,00 per compensi, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali al 15%;
4) pone definitivamente a carico di e Parte_2 Parte_1
le spese per la C.T.U., come liquidate con separato
[...]
decreto.
Così deciso in Gorizia, il 23.5.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Laura Di Lauro)
- 7 -