Ordinanza presidenziale 14 dicembre 2023
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 23/06/2025, n. 12226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12226 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12226/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01844/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1844 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Veltri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Capo della Polizia, Questura di Roma - Ministero Intrno, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
-del Decreto del Capo della Polizia del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 29.11.2021 con il quale veniva rigettato al ricorrente il ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare del “Richiamo Scritto” irrogata in data -OMISSIS-;
-della sanzione disciplinare di cui al provvedimento del Questore di Roma del “Richiamo Scritto” n. -OMISSIS- richiamata nel Decreto e notificata in precedenza al ricorrente in data 13.03.2020;
-nei limiti di interesse, di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti, nonché
per la condanna
dell'’Amministrazione resistente alla refusione delle spese legali anticipate dal ricorrente nel corso del procedimento penale n. -OMISSIS- del Tribunale di Roma nel quale lo stesso risultava totalmente estraneo agli addebiti per intervenuta archiviazione da parte del Giudice per le Indagini Preliminari di Roma, pari a complessivi € 3.314,00 (tremilatrecentoquattordici/00).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 marzo 2025 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente dal 2005 al 2017 ha prestato servizio presso la segreteria particolare del Questore di Roma, occupandosi anche delle pratiche amministrative per il rilascio dei passaporti. Nel 2017, durante un controllo sui fascicoli relativi ai passaporti, veniva rilevata una serie di anomalie nella gestione delle pratiche che si sostanziavano nella gestione di una sorta di agenda parallela per l’istruttoria e il rilascio dei passaporti, attraverso la quale il ricorrente avrebbe disatteso e aggirato il protocollo di lavoro dell’Ufficio.
Il ricorrente veniva deferito all’Autorità giudiziaria e sottoposto a procedimento penale, che si concludeva con l’archiviazione del fascicolo, disposta dal G.I.P. del Tribunale di Roma con decreto del -OMISSIS-.Una volta appreso dell’archiviazione, l’Amministrazione irrogava nei confronti del ricorrente la sanzione disciplinare del richiamo scritto, motivata dall’inosservanza delle disposizioni del superiore gerarchico nella gestione delle procedure di rilascio dei passaporti.
Il ricorrente impugna in questa sede la misura disciplinare e il provvedimento con il quale il Prefetto ne ha respinto il ricorso gerarchico. L’impugnazione è fondata sui seguenti motivi:
I. ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO PER VIOLAZIONE DI LEGGE, E, IN PARTICOLARE, DEL TERMINE PERENTORIO DI CUI ALL’ART. 9, CO. 6, D.P.R. N. 737/1981 / VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TEMPESTIVITÀ DELL’AZIONE DISCIPLINARE DI CUI ALL’ART. 103, D.P.R. N. 3/1957 / VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E GIUSTO PROCEDIMENTO / VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELLA AZIONE NI . Il ricorrente sostiene che il procedimento disciplinare sarebbe stato avviato tardivamente. Ai sensi dell’art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 737 del 1981, il procedimento disciplinare deve essere avviato entro 40 giorni dalla notifica del provvedimento penale conclusivo (in questo caso, il decreto di archiviazione) all’Amministrazione. Nel caso di specie, l’Amministrazione sarebbe stata formalmente informata dell’archiviazione del procedimento penale il 24 ottobre 2019, ma avrebbe dato impulso al procedimento disciplinare solo il 23 gennaio 2020, oltre il termine perentorio previsto dalla normativa.
II. VIOLAZIONE DI LEGGE PER OMESSA E/O DIFETTO DI MOTIVAZIONE EX L. N. 241/90 / CARENZA E/O OMESSA ISTRUTTORIA / ECCESSO DI POTERE NELLE FORME DELL’ERRORE, TRAVISAMENTO DEI FATTI E INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE ARTT. 97 E 113 COST. / VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, BUON ANDAMENTO E TRASPARENZA DELLA AZIONE NI . Viene contestata la carenza di motivazione del provvedimento disciplinare, in quanto non risulterebbe specificato il comportamento censurato.
III. VIOLAZIONE ART. 18, D.L. DEL 25 MARZO 1997, N. 67, CONVERTITO IN L. DEL 23 MAGGIO 1997 N. 135 / VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E GIUSTO PROCEDIMENTO / VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELLA AZIONE NI . Il ricorrente chiede, inoltre, la ripetizione delle spese legali sostenute nel procedimento penale, essendo stata accertata la sua estraneità agli addebiti.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, che ha prodotto una memoria di forma e la documentazione acquisita nel corso del procedimento.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 21 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile.
Infondato è il primo motivo. Come da tempo chiarito dal Consiglio di Stato, nel caso di procedimento penale nei confronti di appartenente all'Amministrazione della pubblica sicurezza, concluso con provvedimento di archiviazione, non è possibile applicare ai fini dell'avvio dell'azione disciplinare un termine di decadenza perentorio come quello previsto nel caso della sentenza dall'art. 9, comma 6, del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737. Deve, infatti, “ farsi riferimento alla regola generale, espressa dall'art. 103 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in base alla quale l'Amministrazione deve procedere a un'istruttoria in tempi ragionevoli e, una volta acquisita la conoscenza qualificata, deve procedere subito alla contestazione, sicché, nel rispetto dei principi enucleati dell'ordinamento, il procedimento disciplinare deve essere sempre avviato a ridosso dell'acquisizione della notizia configurabile come illecito disciplinare ” (Cons. Stato, Sez. IV, n 6171 del 2017).
Nel caso di specie, risulta avviato in tempi congrui rispetto all’acquisita conoscenza del testo integrale del provvedimento di archiviazione (non coincidente con la mera notizia dell’intervenuta definizione favorevole del procedimento penale) e al conseguente riesame della vicenda ai fini della valutazione dei residui profili disciplinari.
Infondato è il secondo motivo.
È lo stesso ricorrente a confermare di avere disatteso le disposizioni di servizio impartite dal dirigente, non seguendo l’iter gestionale previsto per l’istruttoria delle pratiche di rilascio dei passaporti, come traspare testualmente dalla dichiarazione contenuta nella relazione di servizio del 21 ottobre 2017, dove può leggersi quanto segue: “ contrariamente alle direttive del funzionario, dirigente della segreteria, che ogni pratica di passaporti doveva passare per appuntamento ed essere firmata dallo stesso, alcune istanze venivano espletate senza questa procedura ”. Benché l’Autorità giudiziaria non abbia rilevato profili penalmente rilevanti in tale condotta, essa configura di per sé una grave inosservanza delle disposizioni impartite, lesiva del corretto andamento dell’ufficio e, perciò, suscettibile di sanzione.
Inammissibile è, infine, il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente richiede la liquidazione a proprio favore delle spese legali sostenute per la propria difesa. Fermo il principio secondo cui “ il diritto al rimborso non è un diritto al completo ristoro delle spese legali sostenute dal dipendente ” (T.A.R. Liguria, Sez. I, n. 394 del 2023), l’accoglimento della relativa istanza presuppone l’adozione di un provvedimento espresso da parte dell’Amministrazione preceduto, rispetto al quantum eventualmente liquidato, dal parere obbligatorio e vincolante dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’art. 18, d.l. n. 67 del 1997. Nel caso di specie nessun provvedimento risulta adottato dall’Amministrazione sicché la domanda, sostanzialmente diretta a provocare, in violazione dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., una pronuncia anticipatoria di poteri non ancora esercitati, appare inammissibile.
Per quanto precede, il ricorso deve essere in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile, nei sensi sopra precisati.
Le spese vanno compensate, considerata la particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e, per la restante parte lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.