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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 08/06/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Verona
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°2233 /2024 R.G. promossa da
con l'avv. MARTINI Parte_1 C.F._1
MASSIMO e con l'avv.
ricorrente contro
Controparte_1 C.F._2
convenuto contumace e con l'intervento del p.m. presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Verona
oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Causa rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 27/2/2025 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 20/05/2025
conclusioni:
per la ricorrente: 2
“1) Dichiararsi la cessazione del matrimonio concordatario contratto a Cerea (VR)
il 05.06.2010 ed iscritto nel registro atti matrimonio del Comune di Cerea (VR) il
07.06.2010 atto n. 14, ordinando all'ufficiale di stato civile di Cerea di provvedere
alla relativa annotazione;
Per_ 2) disporsi l'affidamento esclusivo dei figli minore e ad entrambi i Per_1
genitori, con collocazione prevalente presso la madre, che continuerà ad abitare con
la prole nella casa familiare di sua esclusiva proprietà sita in Cerea (VR) via
Barbugine n. 28;
Per_ 3) disporsi che il padre possa vedere i figli minori e a fine settimana Per_1
alternati, nel pomeriggio di sabato o di domenica, previa intesa con la madre e nel
rispetto degli impegni della prole;
4) disporsi a carico di la somma di € 400,00 mensili a titolo di Controparte_1
contributo di mantenimento per entrambi i figli, da versare alla signora Pt_1
entro il giorno 10 di ogni mese;
[...]
5) i genitori provvederanno al reciproco rimborso del 50% delle spese accessorie
sostenute nell'interesse dei figli minori nel rispetto delle modalità e tempistiche
stabilite nel protocollo famiglia del 03.12.2018, che di seguito si riportano:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite
mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico
curante; cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti
sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo
accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri
di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo
accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi
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relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di
recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per
l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi
equamente; l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet
domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività
didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per babysitter;
viaggi e vacanze senza i genitori. Le parti prendono atto che quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso
II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la
spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia
d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta entro 10
giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio
sarà inteso come consenso alla richiesta.
In via istruttoria: si chiedono prove per testi sulle seguenti circostanze:
Per_ 1. vero che il sig. fa visita ai figli minori e Controparte_1 Per_1
esclusivamente presso l'abitazione della signora residente a [...]
Pieve di Coriano (MN), nella sola giornata di sabato o domenica, una o massimo
due volte al mese.
Si indica a teste residente a [...]di Coriano (MN)”. Parte_2
per il pubblico ministero: ”nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04/04/2024 la ricorrente sig. Pt_1
adiva il Tribunale affinché fosse dichiarata la cessazione degli
[...]
effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 05/06/2010 con il sig.
e fossero stabiliti l'affidamento condiviso dei figli Controparte_1
Per_ e nati il 10.8.2012 con residenza prevalente con la madre, Per_1
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l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di
€ 400 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto in data 12.4.2024 la Presidente del. fissava udienza per la comparizione personale dei coniugi, assegnando termine per la notifica al convenuto e per la costituzione di quest'ultimo.
All'udienza dell'8.10.2024 compariva la sola ricorrente che confermava la volontà di divorziare;
nessuno compariva per il convenuto,
non costituito.
All'esito, il ricorrente modificava le domande chiedendo che fosse disposto l'affidamento esclusivo dei figli alla medesima, evidenziando il mancato rispetto da parte del padre dei tempi di permanenza e l'atteggiamento del medesimo con i ragazzi;
la Presidente del. dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, dichiarava la contumacia del resistente e disponeva la notifica al resistente del verbale con la domanda nuova, fissando udienza al 7/11/2024 per l'ascolto dei figli minori ultradodicenni.
All'esito dell'ascolto dei figli, pronunciava la seguente ordinanza riservata in data 27/112024:
“ letti il ricorso introduttivo;
esaminati i documenti prodotti e le istanze istruttorie formulate;
sentita la sola ricorrente e dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo
di conciliazione;
dichiarata la contumacia del resistente, al quale è stato notificato sia il
ricorso introduttivo, sia il verbale dell'udienza dell'8.10.2024, con la domanda di
affidamento esclusivo dei figli;
Per_ ascoltati i figli gemelli ultradodicenni, e nati il 10/08/2012; Per_1
ritenuto che vadano pronunciati provvedimenti temporanei ed urgenti
nell'interesse dei figli;
ritenuto che, vista la situazione creatasi dopo la fine della relazione, in
considerazione delle allegazioni riguardo il disinteresse del resistente – che non
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incontra i figli secondo i tempi previsti e non contribuisce con regolarità al loro
mantenimento e nella contumacia del medesimo, a modifica delle condizioni di
separazione appare preferibile fin dalla presente fase disporre l'affidamento
esclusivo alla madre;
ritenuto che allo stato vanno confermate le restanti condizioni;
ritenuto che, nella contumacia del padre, vadano richieste d'ufficio,
nell'interesse dei figli minori, informazioni presso l'INPS e l'Agenzia delle Entrate
sull'estratto conto contributivo e sui redditi del padre;
ritenuto che la causa è matura per la decisione sullo status;
per questi motivi
visto ed applicato l'art. 473 bis 22 c.p.c. pronuncia i seguenti
provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della prole:
1) A parziale modifica delle condizioni di separazione, affida i figli minori
Per_ e nati il 10/08/2012 in via esclusiva alla madre, con facoltà della Per_1
stessa di richiedere i documenti validi per l'espatrio senza la necessità del consenso
del padre;
2) Conferma allo stato le restanti condizioni in atto.
INCARICA la cancelleria di:
- chiedere all'INPS di inviare l'estratto conto contributivo del sig.
nato a [...] il [...] e residente Controparte_1
anagraficamente a VICOLO GONZAGA 46030 SERRAVALLE A PO IA
(codice fiscale: ) e all'Agenzia delle Entrate di inviare C.F._2
informazioni sui redditi del medesimo relativi agli ultimi tre anni. Assegna termine
fino al 10.1.2025 per la trasmissione.
RIMETTE la causa al Collegio per la decisione ai fini della sentenza non
definitiva sullo status;
Predispone il seguente CALENDARIO del processo, modificabile solo in
caso di sopravvenienze o impedimenti:
udienza del 21.2.2025 h 10 per esame dell'esito delle informazioni;
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udienza del 5.6.2025 h.
9.45 per rimessione della causa al Collegio con
termine fino a trenta giorni prima per il deposito di note scritte di precisazione
delle conclusioni e fino a quindici giorni prima per il deposito di comparse
conclusionali.”
Con sentenza non definitiva n. 2956/2024 del 10/12/2024, depositata il 23/12/2024, era dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con contestuale ordinanza la causa era rimessa in istruttoria.
Acquisite le informazioni richieste all'Agenzia delle Entrate e all'INPS, parte ricorrente, autorizzata, precisava le conclusioni nel senso sopra riportato, discuteva oralmente e la Presidente delegata rimetteva al
Collegio per la decisione.
1) AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORENNI
Viste le allegazioni della ricorrente riguardo il disinteresse del padre nei confronti dei figli, sia dal punto di vista personale che economico, e
Per_ all'esito dell'ascolto di e , nati il 10.8.2012, dal quale è emersa Per_1
una relazione discontinua e problematica dei ragazzi con il padre e il mancato rispetto dei tempi di permanenza concordati in sede di separazione, va confermato l'affidamento esclusivo alla madre, come già
disposto in via provvisoria.
Per le medesime ragioni, quanto ai tempi di incontro con il padre,
vanno recepiti quelli proposti dalla madre (a fine settimana alternati, nel pomeriggio di sabato o di domenica, previa intesa con la madre e nel rispetto degli impegni della prole).
2) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI A CARICO
DEL PADRE
Vanno innanzitutto esaminate le situazioni economiche dei genitori quali emerse nell'istruttoria espletata.
La madre, nata nel 1982, svolge l'attività lavorativa di operaia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con un reddito che, calcolato su dodici mensilità, è pari ad € 1750 circa al mese;
percepisce l'assegno unico
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universale pari ad € 440 mensili, è proprietaria della casa in cui vive con i figli, acquistata contraendo un mutuo la cui rata mensile ammonta ad € 350.
Dalle informazioni acquisite, il padre, nato nel 1980, dal 1996 in poi ha intrattenuto vari rapporti di lavoro dipendente, intervallati da periodi di disoccupazione;
dall'1.1.2023 al 6.11.2023 ha percepito 17.007 a titolo di
NASPI; dal 19.2.2024 al 31.12.2024 risulta avere avuto un rapporto di lavoro alle dipendenze della con una retribuzione di € Controparte_2
21.504. Secondo le allegazioni contenute in ricorso, egli vive a casa dei genitori.
Valutate comparativamente tali situazioni economiche, va confermato il contributo concordato in sede di separazione, pari ad € 400
mensili (€ 200 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie,
importo che appare congruo nonostante la pressoché assenza di contribuzione diretta, tenuto conto del percepimento integrale dell'assegno unico da parte della madre.
Visti la natura e l'esito della contesa e nella contumacia del convenuto, le spese di lite vanno compensate nella misura della metà,
mentre la restante metà va posta a carico del resistente e liquidata come da dispositivo, tenuto conto dell'attività svolta, della media complessità delle questioni e del valore indeterminato della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
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1) affida i figli minori e nati il 10/08/2012, in Per_1 Persona_3
via esclusiva alla madre, con facoltà della stessa di richiedere i documenti validi per l'espatrio senza la necessità del consenso del padre;
Per_ 2) il padre incontrerà e terrà con sé i figli minori e a fine Per_1
settimana alternati, nel pomeriggio di sabato o di domenica, previa intesa con la madre sugli orari e sulle modalità;
3) il padre sig. contribuirà al mantenimento dei Controparte_1
figli minori corrispondendo mensilmente alla madre sig. Pt_1
'importo di € 400 (€ 200 per ciascun figlio), oltre al 50% delle
[...]
spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona;
4) dispone la compensazione delle spese di lite nella misura della metà; condanna il resistente alla rifusione della restante metà, che liquida per la quota in € 3640,50 per compensi, oltre IVA, CPNA e spese generali.
Verona, 20/05/2025
La Presidente est.
dott. Antonella Guerra
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