Ordinanza cautelare 1 marzo 2022
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 18/06/2025, n. 11928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11928 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 11928/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00924/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 924 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriele Longarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare – II Reparto – 5^ Divisione prot. n. M_D GMIL REG2021 0500241 del 12 novembre 2021, notificato in data 29 novembre 2021, avente ad oggetto l’esclusione dall’aliquota di avanzamento, formata alla data del 31 dicembre 2020;
- di ogni atto prodromico, successivo, preventivo e conseguenziale, tra cui il teledispaccio 02.10.02/ 130694 in data 11 novembre 2021, nonché il teledispaccio 02.10.02/124721, non agli atti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2025 la dott.ssa Chiara Cavallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il proposto gravame, notificato il 24 gennaio 2022 e depositato il 1° febbraio 2022, parte ricorrente ha impugnato l’atto in epigrafe laddove recante l’esclusione del medesimo soggetto dall’aliquota di avanzamento formata il 31.12.2020 ai fini dell’avanzamento al grado superiore di primo maresciallo della Marina militare, unitamente ai connessi atti, chiedendone l’annullamento sulla base dei prospettati vizi di violazione di legge e di eccesso di potere.
2. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, producendo memoria difensiva e l’unita documentazione.
3. In vista della trattazione cautelare, parte ricorrente ha depositato memoria.
4. Con ordinanza n. -OMISSIS- la Sezione ha respinto la proposta istanza cautelare.
5. In vista della fissata udienza di merito, parte ricorrente ha depositato in data 21 marzo 2025 l’atto di rinuncia al ricorso ex art. 84 c.p.a., rappresentando di non avere più interesse alla definizione dello stesso alla luce delle circostanze ivi esposte e chiedendo per l’effetto la declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite, come altresì confermato nella successiva istanza di passaggio in decisione della controversia depositata in atti il 14 aprile 2025.
6. All’udienza pubblica del 23 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il Collegio non può che prendere atto dell’intervenuta rinuncia al proposto gravame, vista la specifica volontà manifestata dalla parte ricorrente con dichiarazione sottoscritta personalmente dalla medesima parte oltre che dal suo difensore e depositata in giudizio (cfr., in particolare, doc. n. 6 incluso nella produzione documentale del 21 marzo 2025 e contrassegnato come “All. C …” secondo la denominazione utilizzata dalla stessa parte), ravvisati altresì i presupposti individuati dall’articolo 84, co. 3, c.p.a. per la declaratoria di estinzione del giudizio, nella specie risultando la notifica dell’atto di rinuncia alla controparte avvenuta il 21 marzo 2025 e, dunque, entro il termine previsto dalla richiamata disposizione, e avuto altresì riguardo alla mancata espressione di opposizione ad opera della controparte medesima.
8. Ciò posto, il Collegio dichiara il giudizio estinto per intervenuta rinuncia, ai sensi dell’art. 35, co. 2, lett. c), c.p.a. e dell’art. 84, co. 1 e 3, c.p.a.
9. Sussistono giusti motivi, anche in ragione della peculiarità della controversia, per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il giudizio estinto per rinuncia al ricorso.
Compensa le spese di giudizio tra le parti in causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Chiara Cavallari, Primo Referendario, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Chiara Cavallari | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.