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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/02/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25843/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 15 luglio 2024 promossa da:
, Nata in NIGERIA il 05/05/1990, Cod. Fisc. e residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Fratelli Gorlini n. 1, presso la Società Cooperativa Sociale SI , rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Valentina Ferri ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
Nato in NIGERIA il 11/02/1987; Cod. Fisc. Controparte_1 C.F._2 irreperibile sul territorio nazionale;
PARTE CONVENUTA- CONTUMACE
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SU FIGLIO MINORE
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 5 FEBBRAIO 2025
********************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
pagina 1 di 7 Con ricorso iscritto a ruolo in data 15 luglio 2024, , premesso di aver conosciuto nel 2017 ed Parte_1 instaurato una relazione affettiva in Francia con dalla cui unione Controparte_1 nasceva il figlio minore (il 7.01.2019), riconosciuto dal padre, e di essersi poi allontanata dalla Francia Per_1 rientrando in Italia e ivi ottenendo poi lo status di rifugiata, chiedeva al Tribunale adito l'affido esclusivo a sé del figlio minore con potere di decisione in capo alla madre sia sulle questioni di maggiore interesse per il figlio relative nonchè un contributo al suo mantenimento nella misura di € 300,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie (o la somma forfettizzata di € 100) e AU per intero percepito dalla madre.
Alla prima udienza di comparizione ex art. 473 bis c.p.c. del 5 febbraio 2025, il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso, considerato che parte convenuta, non si era costituita né era comparsa in udienza, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c.. Procedeva pertanto, in assenza del convenuto, a sentire la parte attrice che, dopo aver confermato le dichiarazioni rese il 4 dicembre 2024 davanti al Giudice onorario dott.ssa rendeva le dichiarazioni che di seguito si riportano: ” ” il papà non si faceva sentire da Per_2 maggio 2024., il 7 gennaio di quest'anno ha però chiamato per fare gli auguri a , ha parlato con il Per_1 bambino gli ha fatto gli auguri, con me neanche ha parlato, non mi ha chiesto nulla. Lui gli ha poi mandato un pacco con dei vestiti e un paio di scarpe, anche soldi 100 euro. Il pacco lo ha portato un suo amico. Non so nulla dove sia e cosa faccia il padre. io e siamo in una stanza nel centro di accoglienza, ricevo 155 Per_1 dalla cooperativa, ancora non prendo l'AU perché ho la residenza fittizia. Il 10 di questo mese inizierò un tirocinio per fare pulizie. Verrò pagata 500 euro al mese. sta bene ed è sereno. ” Per_1
All'esito il Giudice delegato invitava i difensori ad interloquire in ordine alle domande. Il difensore si riportava alle domande chiedendo una somma di € 250 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie mediche obbligatorie dando atto di non aver articolato istanze istruttorie;
visite ove il padre dovesse chiederle, alla presenza della madre, escluso il pernotto.
Dopo una breve camera di consiglio, il Giudice pronunciava il seguente provvedimento:
“Sentita la parte attrice e il difensore, visti ed esaminati i documenti, in assenza peraltro di parte convenuta che nonostante la regolarità della notifica non ha ritenuto di costituirsi né presentarsi in udienza
PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI DA ASSUMERE.
Osservato come sia emerso, dalle univoche e precise dichiarazioni rese dalla parte attrice che la stessa, dopo aver vissuto per tre anni con il convenuto in Francia dove nasceva il figlio (il 7.01.2019) e dopo che ad Per_1 entrambi veniva rifiutata la domanda di protezione internazionale, venuto meno il rapporto sentimentale, decideva di venire in Italia con il figlio dove successivamente le veniva riconosciuto lo status di rifugiata in data 12.12.2023; successivamente il padre cominciava a disinteressarsi sempre di più del figlio, chiamandolo sempre più raramente fino all'interruzione del tutto di ogni rapporto a far data dal maggio 2024, senza più chiederlo di vederlo o sentirlo, senza in alcun modo interessarsi allo stesso, versando inizialmente solo somme assai contenute neppure regolarmente nell'ordine di € 100/150 al mese per poi cessare del tutto da maggio
pagina 2 di 7 2024. Solo il 7 gennaio scorso ha telefonato al figlio per fargli gli auguri e ha fatto mandare tramite un amico un pacco con vestiti, un paio di scarpe e € 100 euro.
Osservato, pertanto, alla luce di quanto sopra e sulla base di quanto rilevato in udienza, tenuto conto dei comportamenti di totale disinteresse e incuria posti in essere dal padre con assenza totale di capacità tutelanti e protettive nei confronti del figlio, che peraltro ormai non vede da tempo, deve rilevarsi allo stato un'incapacità del convenuto a potersi occupare del minore e a comprenderne le esigenze e i bisogni e soprattutto a seguirlo al momento nel percorso di crescita.
Ritenuto pertanto, che, alla luce delle circostanze sopra esposte, deve essere accolta la domanda di affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi del tutto favorevole, alla luce del suo comportamento sempre tutelante e protettivo nei confronti del figlio di cui si è sempre occupata con continuità e responsabilità, offrendogli un contesto abitativo ed affettivo del tutto adeguato e tutelante, avendo trovato ospitalità presso il centro Sai gestito dal Comune e attivandosi per reperire un lavoro stabile.
Ritenuto, in particolare, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super– esclusivo o rafforzato, essendoci la necessità che vengano assunte, soprattutto quelle in materia della salute, con celerità le decisioni riguardanti il minore, stante la sostanziale irreperibilità del padre e l'assenza di qualsiasi contatto con la madre.
Osservato come in punto di frequentazioni paterne si ritiene di conformarsi alle richieste della parte attrice, con incontri però alla presenza della madre e previo congruo preavviso solo ove il padre dovesse venire in Italia e ne facesse richiesta secondo quanto indicato in dispositivo, con esclusione del pernotto.
Rilevato, altresì, quanto all'aspetto economico, che la ricorrente ha dichiarato di aver svolto finora dei lavori non contrattualizzati ma il 10 febbraio 2025 inizierà un tirocinio svolgendo attività di pulizie per cui riceverà €
500 al mese, sta imparando l'italiano, abita con il figlio presso il Centro Sai avendo a disposizione una camera;
Co riceve 155 al mese dalla Cooperativa ma non ancora l' il bambino frequenta regolarmente la scuola materna e è sereno;
del marito non conosce alcun dato;
Ritenuto, pertanto, quanto al mantenimento indiretto del figlio minorenne, sulla base degli elementi acquisiti e in mancanza di dati relativi all'attuale situazione personale ed economica del convenuto che risulta comunque dotato di piena ed integra capacità lavorativa e che ha l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.), tenuto conto dell'assenza totale degli oneri di mantenimento diretto da parte del padre che non ha mai visto il figlio la cui gestione è integralmente a carico della madre, considerata la situazione economica della stessa e le spese cui deve far fronte e i sussidi di cui beneficia, possa essere disposto un contributo al mantenimento, con decorrenza dalla mensilità di agosto 2024 (ricorso iscritto il 15.07.2024), nella misura come richiesta in udienza di € 250 oltre al 50% delle spese mediche obbligatorie stante l'assenza di ogni comunicazione tra le
pagina 3 di 7 parti e di alcuna partecipazione del padre alle decisioni del figlio con AU, ove dovesse essere percepito, spettante per intero alla madre.
Rilevato che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie.
PQM
visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c,
1) Affida il figlio minore (nato il [...]) in via esclusiva alla madre che lo terrà collocato con sé Per_1 anche ai fini della residenza anagrafica . La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche dei documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;
2) Dispone che il padre – solo ove il padre si renda reperibile, ne faccia richiesta e mostri serietà e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con il figlio - possa vederlo, previo accordo con la madre e congruo preavviso, alla presenza della stessa o di persona di sua fiducia, compatibilmente con le esigenze del figlio medesimo, con esclusione del pernotto.
3) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento, con decorrenza Controparte_1 dalla domanda e quindi dalla mensilità di agosto 2024 (ricorso iscritto il 15.07.2024) del figlio mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile complessivo di € 250,00 Parte_1
(annualmente rivalutabile con indici Istat) oltre al 50% delle spese mediche obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui richiamate.
4) Dispone che l'Assegno unico venga percepito per intero dalla madre come per legge;
5) Prende atto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie”.
Ritenuta a questo punto la causa matura per la decisione, non ritenendo di attivare i poteri istruttori d'ufficio ex artt. 473 bis. 2 c.p.c., il giudice invitava la parte alla discussione orale della causa.
Il difensore si riportava al ricorso e chiedeva che il Tribunale pronunciasse sentenza in conformità ai provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22 come sopra assunti dal Giudice Delegato.
All'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione rimettendola al collegio alla prima camera di consiglio utile.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che, essendo entrambe le parti di cittadinanza nigeriana, sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett a) n. V del regolamento UE 1111/2019, atteso che in pagina 4 di 7 Italia risiede, da più di un anno prima della domanda, la parte attrice;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità
Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
Quanto alle domande relative al minore, sussiste la competenza giurisdizionale di questo Tribunale in forza dell'art. 7 del regolamento UE 1111/2019 quanto alla responsabilità genitoriale, essendo la residenza abituale del minore in Italia a Milano al momento in cui è stata adita l'AG e in forza dell'art. 3 lett. d) del Regolamento UE
4/2009 quanto alle statuizioni economiche relative al mantenimento della stessa, essendo domanda accessoria a quella relativa all'esercizio della responsabilità genitoriale. Si applica poi la legge italiana ex art. 36bis della legge 218/95 per entrambe le domande.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulla domanda svolta da parte attrice, non avendo la parte attrice articolato istanze istruttorie e non avendo ritenuto il Giudice di esercitare i poteri previsti ex art- 473 bis. 2 c.p.c..
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le verbalizzazioni della parte attrice e la documentazione depositata dalla parte in ordine al comportamento assunto dal padre, di totale disinteresse da anni e con un mantenimento del minore irregolare, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine alla responsabilità genitoriale e alle questioni economiche. Non si è proceduto all'ascolto del minore, peraltro piccolo, ritenuto del tutto superfluo alla luce di quanto verbalizzato e riferito dalla madre in assenza del convenuto, dimostratosi fattualmente disinteressato alle decisioni riguardanti il figlio.
Responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di far propri i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal Giudice Delegato all'udienza del 5 febbraio 2025 le cui ampie motivazioni sopra integralmente trascritte vengono in questa sede interamente richiamate e condivise.
Si rileva, altresì, l'assenza di fatti sopravvenuti che giustifichino una diversa valutazione della situazione del minore e dei comportamenti del padre, atteso il brevissimo lasso di tempo intercorso tra la celebrazione dell'udienza ex art 473 bis. 21 e 22 c.p.c. e la camera di consiglio dedicata alla discussione e alla decisione della presente causa.
Dalle risultanze acquisite sono emersi dei comportamenti del padre del tutto inadeguati per l'assunzione di un ruolo genitoriale responsabile e maturo. Lo stesso, a far data dall'allontanamento della madre dalla Francia con il figlio, non si è mai concretamente interessato allo stesso, non ha mai chiesto di vederlo, si è limitato a fare qualche sporadica telefonata e a versare somme irregolari e del tutto insufficienti.
Deve conseguentemente, in accoglimento della domanda di parte attrice, essere disposto l'affido superesclusivo del figlio minore alla madre, che si è mostrata del tutto adeguata, protettiva e tutelante e che ha offerto al minore un contesto di vita familiare del tutto accogliente ed adeguato, avendo trovato un'adeguata soluzione abitativa.
pagina 5 di 7 Deve, altresì, essere disposta la concentrazione in capo alla medesima della possibilità di assumere tutte le decisioni più rilevanti per il figlio, a fronte dell'assenza di una comunicazione serena e regolare con il padre, di fatto irreperibile e comunque all'estero, che impedisce di fatto l'assunzione di importanti decisioni, con grave pregiudizio per il figlio.
Quanto alle visite si provvede come da richiesta e in dispositivo in modo da tutelare il figlio minore.
Contributo al mantenimento del figlio minore.
Il Collegio ritiene parimenti di confermare in ogni parte i provvedimenti provvisori adottati dal Giudice delegato in data 5 febbraio 2025 in punto economico in quanto idonei a garantire al minore condizioni di vita e di mantenimento coerenti con le condizioni personali ed economiche dei genitori, pur in assenza di dati precisi sul convenuto che ha comunque piena capacità lavorativa e deve contribuire al mantenimento del figlio, ciò in conformità anche alla domanda della parte attrice come formulata in udienza, con Assegno Unico percepito per intero dalla madre in quanto è l'unica che provvede alla gestione e alla cura del figlio minore.
Le spese di lite
Nulla sulle spese di lite, che debbono considerarsi irripetibili, stante la contumacia della parte convenuta che non ha spiegato difese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda disattesa o respinta, preso altresì atto della rinuncia alle istanze istruttorie, così decide:
1) Affida il figlio minore (nato il [...]) in via esclusiva alla madre che lo terrà collocato con sé Per_1 anche ai fini della residenza anagrafica. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche dei documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;
2) Dispone che il padre - solo ove il padre si renda reperibile, ne faccia richiesta e mostri serietà e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con il figlio - possa vederlo, previo accordo con la madre e congruo preavviso, alla presenza della stessa o di persona di sua fiducia, compatibilmente con le esigenze del figlio medesimo, con esclusione del pernotto.
3) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento, con decorrenza Controparte_1 dalla domanda e quindi dalla mensilità di agosto 2024 (ricorso iscritto il 15.07.2024) del figlio mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile complessivo di € 250,00 Parte_1
(annualmente rivalutabile con indici Istat) oltre al 50% delle spese mediche obbligatorie secondo quanto disposto pagina 6 di 7 dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui richiamate.
4) Dispone che l'Assegno unico venga percepito per intero dalla madre come per legge;
5) Dichiara irripetibili le spese di lite.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Cosi deciso, in Milano il giorno 12 febbraio 2025
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 15 luglio 2024 promossa da:
, Nata in NIGERIA il 05/05/1990, Cod. Fisc. e residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Fratelli Gorlini n. 1, presso la Società Cooperativa Sociale SI , rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Valentina Ferri ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
Nato in NIGERIA il 11/02/1987; Cod. Fisc. Controparte_1 C.F._2 irreperibile sul territorio nazionale;
PARTE CONVENUTA- CONTUMACE
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SU FIGLIO MINORE
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 5 FEBBRAIO 2025
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
pagina 1 di 7 Con ricorso iscritto a ruolo in data 15 luglio 2024, , premesso di aver conosciuto nel 2017 ed Parte_1 instaurato una relazione affettiva in Francia con dalla cui unione Controparte_1 nasceva il figlio minore (il 7.01.2019), riconosciuto dal padre, e di essersi poi allontanata dalla Francia Per_1 rientrando in Italia e ivi ottenendo poi lo status di rifugiata, chiedeva al Tribunale adito l'affido esclusivo a sé del figlio minore con potere di decisione in capo alla madre sia sulle questioni di maggiore interesse per il figlio relative nonchè un contributo al suo mantenimento nella misura di € 300,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie (o la somma forfettizzata di € 100) e AU per intero percepito dalla madre.
Alla prima udienza di comparizione ex art. 473 bis c.p.c. del 5 febbraio 2025, il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso, considerato che parte convenuta, non si era costituita né era comparsa in udienza, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c.. Procedeva pertanto, in assenza del convenuto, a sentire la parte attrice che, dopo aver confermato le dichiarazioni rese il 4 dicembre 2024 davanti al Giudice onorario dott.ssa rendeva le dichiarazioni che di seguito si riportano: ” ” il papà non si faceva sentire da Per_2 maggio 2024., il 7 gennaio di quest'anno ha però chiamato per fare gli auguri a , ha parlato con il Per_1 bambino gli ha fatto gli auguri, con me neanche ha parlato, non mi ha chiesto nulla. Lui gli ha poi mandato un pacco con dei vestiti e un paio di scarpe, anche soldi 100 euro. Il pacco lo ha portato un suo amico. Non so nulla dove sia e cosa faccia il padre. io e siamo in una stanza nel centro di accoglienza, ricevo 155 Per_1 dalla cooperativa, ancora non prendo l'AU perché ho la residenza fittizia. Il 10 di questo mese inizierò un tirocinio per fare pulizie. Verrò pagata 500 euro al mese. sta bene ed è sereno. ” Per_1
All'esito il Giudice delegato invitava i difensori ad interloquire in ordine alle domande. Il difensore si riportava alle domande chiedendo una somma di € 250 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie mediche obbligatorie dando atto di non aver articolato istanze istruttorie;
visite ove il padre dovesse chiederle, alla presenza della madre, escluso il pernotto.
Dopo una breve camera di consiglio, il Giudice pronunciava il seguente provvedimento:
“Sentita la parte attrice e il difensore, visti ed esaminati i documenti, in assenza peraltro di parte convenuta che nonostante la regolarità della notifica non ha ritenuto di costituirsi né presentarsi in udienza
PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI DA ASSUMERE.
Osservato come sia emerso, dalle univoche e precise dichiarazioni rese dalla parte attrice che la stessa, dopo aver vissuto per tre anni con il convenuto in Francia dove nasceva il figlio (il 7.01.2019) e dopo che ad Per_1 entrambi veniva rifiutata la domanda di protezione internazionale, venuto meno il rapporto sentimentale, decideva di venire in Italia con il figlio dove successivamente le veniva riconosciuto lo status di rifugiata in data 12.12.2023; successivamente il padre cominciava a disinteressarsi sempre di più del figlio, chiamandolo sempre più raramente fino all'interruzione del tutto di ogni rapporto a far data dal maggio 2024, senza più chiederlo di vederlo o sentirlo, senza in alcun modo interessarsi allo stesso, versando inizialmente solo somme assai contenute neppure regolarmente nell'ordine di € 100/150 al mese per poi cessare del tutto da maggio
pagina 2 di 7 2024. Solo il 7 gennaio scorso ha telefonato al figlio per fargli gli auguri e ha fatto mandare tramite un amico un pacco con vestiti, un paio di scarpe e € 100 euro.
Osservato, pertanto, alla luce di quanto sopra e sulla base di quanto rilevato in udienza, tenuto conto dei comportamenti di totale disinteresse e incuria posti in essere dal padre con assenza totale di capacità tutelanti e protettive nei confronti del figlio, che peraltro ormai non vede da tempo, deve rilevarsi allo stato un'incapacità del convenuto a potersi occupare del minore e a comprenderne le esigenze e i bisogni e soprattutto a seguirlo al momento nel percorso di crescita.
Ritenuto pertanto, che, alla luce delle circostanze sopra esposte, deve essere accolta la domanda di affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi del tutto favorevole, alla luce del suo comportamento sempre tutelante e protettivo nei confronti del figlio di cui si è sempre occupata con continuità e responsabilità, offrendogli un contesto abitativo ed affettivo del tutto adeguato e tutelante, avendo trovato ospitalità presso il centro Sai gestito dal Comune e attivandosi per reperire un lavoro stabile.
Ritenuto, in particolare, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super– esclusivo o rafforzato, essendoci la necessità che vengano assunte, soprattutto quelle in materia della salute, con celerità le decisioni riguardanti il minore, stante la sostanziale irreperibilità del padre e l'assenza di qualsiasi contatto con la madre.
Osservato come in punto di frequentazioni paterne si ritiene di conformarsi alle richieste della parte attrice, con incontri però alla presenza della madre e previo congruo preavviso solo ove il padre dovesse venire in Italia e ne facesse richiesta secondo quanto indicato in dispositivo, con esclusione del pernotto.
Rilevato, altresì, quanto all'aspetto economico, che la ricorrente ha dichiarato di aver svolto finora dei lavori non contrattualizzati ma il 10 febbraio 2025 inizierà un tirocinio svolgendo attività di pulizie per cui riceverà €
500 al mese, sta imparando l'italiano, abita con il figlio presso il Centro Sai avendo a disposizione una camera;
Co riceve 155 al mese dalla Cooperativa ma non ancora l' il bambino frequenta regolarmente la scuola materna e è sereno;
del marito non conosce alcun dato;
Ritenuto, pertanto, quanto al mantenimento indiretto del figlio minorenne, sulla base degli elementi acquisiti e in mancanza di dati relativi all'attuale situazione personale ed economica del convenuto che risulta comunque dotato di piena ed integra capacità lavorativa e che ha l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.), tenuto conto dell'assenza totale degli oneri di mantenimento diretto da parte del padre che non ha mai visto il figlio la cui gestione è integralmente a carico della madre, considerata la situazione economica della stessa e le spese cui deve far fronte e i sussidi di cui beneficia, possa essere disposto un contributo al mantenimento, con decorrenza dalla mensilità di agosto 2024 (ricorso iscritto il 15.07.2024), nella misura come richiesta in udienza di € 250 oltre al 50% delle spese mediche obbligatorie stante l'assenza di ogni comunicazione tra le
pagina 3 di 7 parti e di alcuna partecipazione del padre alle decisioni del figlio con AU, ove dovesse essere percepito, spettante per intero alla madre.
Rilevato che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie.
PQM
visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c,
1) Affida il figlio minore (nato il [...]) in via esclusiva alla madre che lo terrà collocato con sé Per_1 anche ai fini della residenza anagrafica . La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche dei documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;
2) Dispone che il padre – solo ove il padre si renda reperibile, ne faccia richiesta e mostri serietà e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con il figlio - possa vederlo, previo accordo con la madre e congruo preavviso, alla presenza della stessa o di persona di sua fiducia, compatibilmente con le esigenze del figlio medesimo, con esclusione del pernotto.
3) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento, con decorrenza Controparte_1 dalla domanda e quindi dalla mensilità di agosto 2024 (ricorso iscritto il 15.07.2024) del figlio mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile complessivo di € 250,00 Parte_1
(annualmente rivalutabile con indici Istat) oltre al 50% delle spese mediche obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui richiamate.
4) Dispone che l'Assegno unico venga percepito per intero dalla madre come per legge;
5) Prende atto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie”.
Ritenuta a questo punto la causa matura per la decisione, non ritenendo di attivare i poteri istruttori d'ufficio ex artt. 473 bis. 2 c.p.c., il giudice invitava la parte alla discussione orale della causa.
Il difensore si riportava al ricorso e chiedeva che il Tribunale pronunciasse sentenza in conformità ai provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22 come sopra assunti dal Giudice Delegato.
All'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione rimettendola al collegio alla prima camera di consiglio utile.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che, essendo entrambe le parti di cittadinanza nigeriana, sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett a) n. V del regolamento UE 1111/2019, atteso che in pagina 4 di 7 Italia risiede, da più di un anno prima della domanda, la parte attrice;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità
Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
Quanto alle domande relative al minore, sussiste la competenza giurisdizionale di questo Tribunale in forza dell'art. 7 del regolamento UE 1111/2019 quanto alla responsabilità genitoriale, essendo la residenza abituale del minore in Italia a Milano al momento in cui è stata adita l'AG e in forza dell'art. 3 lett. d) del Regolamento UE
4/2009 quanto alle statuizioni economiche relative al mantenimento della stessa, essendo domanda accessoria a quella relativa all'esercizio della responsabilità genitoriale. Si applica poi la legge italiana ex art. 36bis della legge 218/95 per entrambe le domande.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulla domanda svolta da parte attrice, non avendo la parte attrice articolato istanze istruttorie e non avendo ritenuto il Giudice di esercitare i poteri previsti ex art- 473 bis. 2 c.p.c..
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le verbalizzazioni della parte attrice e la documentazione depositata dalla parte in ordine al comportamento assunto dal padre, di totale disinteresse da anni e con un mantenimento del minore irregolare, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine alla responsabilità genitoriale e alle questioni economiche. Non si è proceduto all'ascolto del minore, peraltro piccolo, ritenuto del tutto superfluo alla luce di quanto verbalizzato e riferito dalla madre in assenza del convenuto, dimostratosi fattualmente disinteressato alle decisioni riguardanti il figlio.
Responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di far propri i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal Giudice Delegato all'udienza del 5 febbraio 2025 le cui ampie motivazioni sopra integralmente trascritte vengono in questa sede interamente richiamate e condivise.
Si rileva, altresì, l'assenza di fatti sopravvenuti che giustifichino una diversa valutazione della situazione del minore e dei comportamenti del padre, atteso il brevissimo lasso di tempo intercorso tra la celebrazione dell'udienza ex art 473 bis. 21 e 22 c.p.c. e la camera di consiglio dedicata alla discussione e alla decisione della presente causa.
Dalle risultanze acquisite sono emersi dei comportamenti del padre del tutto inadeguati per l'assunzione di un ruolo genitoriale responsabile e maturo. Lo stesso, a far data dall'allontanamento della madre dalla Francia con il figlio, non si è mai concretamente interessato allo stesso, non ha mai chiesto di vederlo, si è limitato a fare qualche sporadica telefonata e a versare somme irregolari e del tutto insufficienti.
Deve conseguentemente, in accoglimento della domanda di parte attrice, essere disposto l'affido superesclusivo del figlio minore alla madre, che si è mostrata del tutto adeguata, protettiva e tutelante e che ha offerto al minore un contesto di vita familiare del tutto accogliente ed adeguato, avendo trovato un'adeguata soluzione abitativa.
pagina 5 di 7 Deve, altresì, essere disposta la concentrazione in capo alla medesima della possibilità di assumere tutte le decisioni più rilevanti per il figlio, a fronte dell'assenza di una comunicazione serena e regolare con il padre, di fatto irreperibile e comunque all'estero, che impedisce di fatto l'assunzione di importanti decisioni, con grave pregiudizio per il figlio.
Quanto alle visite si provvede come da richiesta e in dispositivo in modo da tutelare il figlio minore.
Contributo al mantenimento del figlio minore.
Il Collegio ritiene parimenti di confermare in ogni parte i provvedimenti provvisori adottati dal Giudice delegato in data 5 febbraio 2025 in punto economico in quanto idonei a garantire al minore condizioni di vita e di mantenimento coerenti con le condizioni personali ed economiche dei genitori, pur in assenza di dati precisi sul convenuto che ha comunque piena capacità lavorativa e deve contribuire al mantenimento del figlio, ciò in conformità anche alla domanda della parte attrice come formulata in udienza, con Assegno Unico percepito per intero dalla madre in quanto è l'unica che provvede alla gestione e alla cura del figlio minore.
Le spese di lite
Nulla sulle spese di lite, che debbono considerarsi irripetibili, stante la contumacia della parte convenuta che non ha spiegato difese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda disattesa o respinta, preso altresì atto della rinuncia alle istanze istruttorie, così decide:
1) Affida il figlio minore (nato il [...]) in via esclusiva alla madre che lo terrà collocato con sé Per_1 anche ai fini della residenza anagrafica. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche dei documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;
2) Dispone che il padre - solo ove il padre si renda reperibile, ne faccia richiesta e mostri serietà e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con il figlio - possa vederlo, previo accordo con la madre e congruo preavviso, alla presenza della stessa o di persona di sua fiducia, compatibilmente con le esigenze del figlio medesimo, con esclusione del pernotto.
3) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento, con decorrenza Controparte_1 dalla domanda e quindi dalla mensilità di agosto 2024 (ricorso iscritto il 15.07.2024) del figlio mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile complessivo di € 250,00 Parte_1
(annualmente rivalutabile con indici Istat) oltre al 50% delle spese mediche obbligatorie secondo quanto disposto pagina 6 di 7 dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui richiamate.
4) Dispone che l'Assegno unico venga percepito per intero dalla madre come per legge;
5) Dichiara irripetibili le spese di lite.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Cosi deciso, in Milano il giorno 12 febbraio 2025
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
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