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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 25/11/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
(Continua dal verbale udienza del 25/11/2025)
Il Giudice Dott.ssa Patrizia Baici
Al termine della camera di consiglio
In assenza dei difensori
Pronuncia la seguente RG 686/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile-Lavoro
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
, residente in [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Roberto Carapelle ( arapelle-clivio.t) e presso il suo studio in Email_1
Torino, Via San. Pio V n. 20, elettivamente domiciliata giusta procura allegata al ricorso
- ricorrente
–
Contro
(c.f. – Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. , rappresentati e difesi ex art. 417 bis Controparte_2 P.IVA_2 co. 1 cpc, dalla Dirigente, Dott.ssa Laura Bergonzi, e dal Funzionario, dott.
[...]
, legalmente domiciliati in , Via Gentilini 3 CP_3 CP_2
- resistente –
Oggetto: Indennità ferie non godute docenti precari. I difensori all'odierna udienza di discussione hanno concluso come riportato nel verbale che precede
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 2/09/2025 la ricorrente alle dipendenze del CP_1 resistente quale docente d negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021 e 2022/2023 in forza di contratti a tempo determinato fino al 30 giugno dei rispettivi anni scolastici (vedi contratti prodotti), ha chiesto al Tribunale adito l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione della somma complessiva di € 7.039,77 (€ 1.335,74 nell'anno scolastico 2017/2018, € 1.327,29 nell'anno scolastico 2018/2019, € 1.450,65 nell'anno scolastico 2019/2020, € 1.513,02 nell'anno scolastico 2020/2021, € 1.413,07 nell'anno scolastico 2022/2023) quale indennità per i giorni di ferie non fruite, come meglio indicati nei prospetti indicati in ricorso a pagina 4.
Il si è costituito regolarmente in giudizio eccependo Controparte_1 preliminarmente la prescrizione quinquennale e contestando il fondamento della domanda, rilevando che la ricorrente ha prestato i servizi di cui allo stato matricolare prodotto e indicando i giorni di ferie richiesti e fruiti dalla ricorrente al punto 6 di pag. 8 e 9 della memoria difensiva.
La causa è stata discussa e decisa sulla base della documentazione allegata dalle parti e sulla precisazione della domanda da parte della ricorrente, come indicato nel verbale d'udienza.
§§§
L'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente è infondata. CP_1
Sul punto la Corte di Cassazione, se. Lav., con la sentenza n. 1450 del 21.1.2025, ha riconosciuto la natura mista dell'indennità per ferie non godute: è stato ritenuto (Cass. n.
9009 del 2024; Cass. n. 26160 del 2020; Cass. n. 13473 del 2018; Cass. n. 20836 del 2013;
Cass. n. 11462 del 2012), propendendosi per la natura mista dell'indennità in questione, che, in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito dall'art. 36 Cost. - ed ulteriormente sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE - ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connesso al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe, invece, dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse.
Ritiene, pertanto, questo giudice che il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute sia soggetto a prescrizione decennale attesa la natura mista di detta indennità.
La domanda merita accoglimento aderendo questo Giudice all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “La docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato
a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l.
n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (così, da ult. Cass., 17.6.2024 n. 16715).
In parte motiva la Corte precisa che il datore di lavoro pubblico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo,
e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”.
In merito alle Festività soppresse, per le quali, l'amministrazione convenuta ritiene non maturi alcun diritto alle ferie o alla monetizzazione si richiama quanto disposto dall'art. 14
CCNL Comparto scuola che così recita:
1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
La disposizione si limita a prevedere il diritto del dipendente ai riposi sostitutivi delle festività soppresse ed a stabilire il periodo entro il quale tali riposi debbono essere usufruiti.
L'art. 19, comma 2 CCNL, che disciplina solo delle ferie e non, specificatamente, anche dei riposi, va comunque letto seguendo la logica che sottostà alla previsione contrattuale e che
è ben spiegata nei principi sanciti dalla Suprema Corte, cosicché se il docente non ha avuto la possibilità di godere di tali riposi durante il contratto e durante i giorni di sospensione delle lezioni, al termine del rapporto e, comunque, nell'ambito dello stesso anno scolastico, potrà beneficiare dell'indennità sostitutiva.
Vero è che l'art. 14 stabilisce, come detto, il vincolo temporale dell'anno scolastico, ma purché lo stesso non sia superato, non si rinviene ragione per la quale i riposi relativi alle festività soppresse, se non goduti, non possano essere indennizzati.
A fronte delle argomentazioni svolte dal svolte in memoria difensiva si rammenta CP_1 che i docenti a tempo indeterminato o con contratti sino al 31/08 non sono considerati in ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, possono chiedere di fruire di 32 o 30 giorni di ferie all'anno oltre alle festività soppresse, in giornate lavorative, preferibilmente nel periodo dal 1 luglio al 31 agosto, possono chiedere anche di fruirne durante altri periodi di sospensione delle lezioni o durante l'anno scolastico, le ferie vanno autorizzate dal DS se non incompatibili con esigenze di servizio.
Orbene, in applicazione dei su riportati principi si osserva quanto segue. Parte ricorrente ha allegato di aver maturato e non fruito giorni di ferie e di festività soppresse, come meglio indicato nella tabella riassuntiva di pag 4 di ricorso, quantificando l'indennità dovuta in € 7.039,77.
Il ha contestato i giorni di ferie non fruiti negli anni scolastici indicati come meglio CP_1 esplicitati in memoria a pag 8 e 9.
Tenuto conto che il docente non può essere considerato “automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”, come statuito dalla Suprema
Corte sopra richiamata la domanda azionata risulta fondata per i giorni di ferie e FFSS non fruiti.
Sul quantum.
Parte ricorrente, esaminata la documentazione prodotta dal circa i giorni di ferie CP_1 fruiti ha rideterminato il quantum richiesto in € 6.515,23 in considerazione del minor numero di giorni di ferie indennizzati/indennizzabili così precisati:
-per l'a.s 2017/18 si riduce ad € 1.215,24 per due giorni di ferie (il 5 e 6 aprile 2018 doc.
11 resistente),
-per l'a.s. 2018/2019 si riduce ad € 1.021,03 per cinque giorni di ferie (il 20 dicembre 2018; il 21 marzo 2019; il 16,17 e 29 aprile 2019 - doc. 12 resistente).
-per l'a.s.2019/2020 rimane invariato in € 1450,65;
-per l'a.s. 2020/2021 rimane invariato in € 1513,02;
- per l'a.s. 2022/2023 si riduce ad € 1.315,29 per già avvenuto pagamento dell'indennità
(doc. 13 resistente).
La domanda, quindi, si accoglie, con gli accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
la liquidazione è parametrata in misura prossima ai valori medi di cui al D.M. 55/14 (come modificato dal D.M. n. 37/18), tenuto conto del valore e della ridotta complessità della controversia, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.
ACCOGLIE il ricorso e conseguentemente
DICHIARA tenuto e CONDANNA il a corrispondere alla parte ricorrente quale CP_1 indennità per ferie maturate e non fruite l'importo di € 6.515,23 oltre interessi. CONDANNA il alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € 2.500,00 per CP_1 compenso, oltre € 118,50 C.U., rimborso forfettario 15%, IVA e CPA con distrazione al difensore antistatario.
Vercelli, 25/11/2025
IL Giudice
Dott.ssa Patrizia Baici
Il Giudice Dott.ssa Patrizia Baici
Al termine della camera di consiglio
In assenza dei difensori
Pronuncia la seguente RG 686/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile-Lavoro
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
, residente in [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Roberto Carapelle ( arapelle-clivio.t) e presso il suo studio in Email_1
Torino, Via San. Pio V n. 20, elettivamente domiciliata giusta procura allegata al ricorso
- ricorrente
–
Contro
(c.f. – Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. , rappresentati e difesi ex art. 417 bis Controparte_2 P.IVA_2 co. 1 cpc, dalla Dirigente, Dott.ssa Laura Bergonzi, e dal Funzionario, dott.
[...]
, legalmente domiciliati in , Via Gentilini 3 CP_3 CP_2
- resistente –
Oggetto: Indennità ferie non godute docenti precari. I difensori all'odierna udienza di discussione hanno concluso come riportato nel verbale che precede
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 2/09/2025 la ricorrente alle dipendenze del CP_1 resistente quale docente d negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021 e 2022/2023 in forza di contratti a tempo determinato fino al 30 giugno dei rispettivi anni scolastici (vedi contratti prodotti), ha chiesto al Tribunale adito l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione della somma complessiva di € 7.039,77 (€ 1.335,74 nell'anno scolastico 2017/2018, € 1.327,29 nell'anno scolastico 2018/2019, € 1.450,65 nell'anno scolastico 2019/2020, € 1.513,02 nell'anno scolastico 2020/2021, € 1.413,07 nell'anno scolastico 2022/2023) quale indennità per i giorni di ferie non fruite, come meglio indicati nei prospetti indicati in ricorso a pagina 4.
Il si è costituito regolarmente in giudizio eccependo Controparte_1 preliminarmente la prescrizione quinquennale e contestando il fondamento della domanda, rilevando che la ricorrente ha prestato i servizi di cui allo stato matricolare prodotto e indicando i giorni di ferie richiesti e fruiti dalla ricorrente al punto 6 di pag. 8 e 9 della memoria difensiva.
La causa è stata discussa e decisa sulla base della documentazione allegata dalle parti e sulla precisazione della domanda da parte della ricorrente, come indicato nel verbale d'udienza.
§§§
L'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente è infondata. CP_1
Sul punto la Corte di Cassazione, se. Lav., con la sentenza n. 1450 del 21.1.2025, ha riconosciuto la natura mista dell'indennità per ferie non godute: è stato ritenuto (Cass. n.
9009 del 2024; Cass. n. 26160 del 2020; Cass. n. 13473 del 2018; Cass. n. 20836 del 2013;
Cass. n. 11462 del 2012), propendendosi per la natura mista dell'indennità in questione, che, in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito dall'art. 36 Cost. - ed ulteriormente sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE - ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connesso al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe, invece, dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse.
Ritiene, pertanto, questo giudice che il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute sia soggetto a prescrizione decennale attesa la natura mista di detta indennità.
La domanda merita accoglimento aderendo questo Giudice all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “La docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato
a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l.
n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (così, da ult. Cass., 17.6.2024 n. 16715).
In parte motiva la Corte precisa che il datore di lavoro pubblico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo,
e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”.
In merito alle Festività soppresse, per le quali, l'amministrazione convenuta ritiene non maturi alcun diritto alle ferie o alla monetizzazione si richiama quanto disposto dall'art. 14
CCNL Comparto scuola che così recita:
1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
La disposizione si limita a prevedere il diritto del dipendente ai riposi sostitutivi delle festività soppresse ed a stabilire il periodo entro il quale tali riposi debbono essere usufruiti.
L'art. 19, comma 2 CCNL, che disciplina solo delle ferie e non, specificatamente, anche dei riposi, va comunque letto seguendo la logica che sottostà alla previsione contrattuale e che
è ben spiegata nei principi sanciti dalla Suprema Corte, cosicché se il docente non ha avuto la possibilità di godere di tali riposi durante il contratto e durante i giorni di sospensione delle lezioni, al termine del rapporto e, comunque, nell'ambito dello stesso anno scolastico, potrà beneficiare dell'indennità sostitutiva.
Vero è che l'art. 14 stabilisce, come detto, il vincolo temporale dell'anno scolastico, ma purché lo stesso non sia superato, non si rinviene ragione per la quale i riposi relativi alle festività soppresse, se non goduti, non possano essere indennizzati.
A fronte delle argomentazioni svolte dal svolte in memoria difensiva si rammenta CP_1 che i docenti a tempo indeterminato o con contratti sino al 31/08 non sono considerati in ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, possono chiedere di fruire di 32 o 30 giorni di ferie all'anno oltre alle festività soppresse, in giornate lavorative, preferibilmente nel periodo dal 1 luglio al 31 agosto, possono chiedere anche di fruirne durante altri periodi di sospensione delle lezioni o durante l'anno scolastico, le ferie vanno autorizzate dal DS se non incompatibili con esigenze di servizio.
Orbene, in applicazione dei su riportati principi si osserva quanto segue. Parte ricorrente ha allegato di aver maturato e non fruito giorni di ferie e di festività soppresse, come meglio indicato nella tabella riassuntiva di pag 4 di ricorso, quantificando l'indennità dovuta in € 7.039,77.
Il ha contestato i giorni di ferie non fruiti negli anni scolastici indicati come meglio CP_1 esplicitati in memoria a pag 8 e 9.
Tenuto conto che il docente non può essere considerato “automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”, come statuito dalla Suprema
Corte sopra richiamata la domanda azionata risulta fondata per i giorni di ferie e FFSS non fruiti.
Sul quantum.
Parte ricorrente, esaminata la documentazione prodotta dal circa i giorni di ferie CP_1 fruiti ha rideterminato il quantum richiesto in € 6.515,23 in considerazione del minor numero di giorni di ferie indennizzati/indennizzabili così precisati:
-per l'a.s 2017/18 si riduce ad € 1.215,24 per due giorni di ferie (il 5 e 6 aprile 2018 doc.
11 resistente),
-per l'a.s. 2018/2019 si riduce ad € 1.021,03 per cinque giorni di ferie (il 20 dicembre 2018; il 21 marzo 2019; il 16,17 e 29 aprile 2019 - doc. 12 resistente).
-per l'a.s.2019/2020 rimane invariato in € 1450,65;
-per l'a.s. 2020/2021 rimane invariato in € 1513,02;
- per l'a.s. 2022/2023 si riduce ad € 1.315,29 per già avvenuto pagamento dell'indennità
(doc. 13 resistente).
La domanda, quindi, si accoglie, con gli accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
la liquidazione è parametrata in misura prossima ai valori medi di cui al D.M. 55/14 (come modificato dal D.M. n. 37/18), tenuto conto del valore e della ridotta complessità della controversia, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.
ACCOGLIE il ricorso e conseguentemente
DICHIARA tenuto e CONDANNA il a corrispondere alla parte ricorrente quale CP_1 indennità per ferie maturate e non fruite l'importo di € 6.515,23 oltre interessi. CONDANNA il alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € 2.500,00 per CP_1 compenso, oltre € 118,50 C.U., rimborso forfettario 15%, IVA e CPA con distrazione al difensore antistatario.
Vercelli, 25/11/2025
IL Giudice
Dott.ssa Patrizia Baici