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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 28/07/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
n. 4138/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4138/2019 avente ad oggetto:
responsabilità del produttore riservata in decisione all'udienza del 25.03.2025 (con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.), promossa da:
(P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede in Gaeta (LT), alla via Appia Km 136.500, rappresentato e difeso dall' l'Avv. Salvatore Orsini (C.F.: ed elettivamente C.F._1
domiciliata in Formia (LT), via Marziale, N. 3 presso lo studio del predetto difensore.
APPELLANTE
CONTRO pagina 1 di 21 (C.F.: ), residente alla Contrada San OM CP_1 C.F._2
n. 80 in Itri (LT), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Esposito (C.F.:
) ed elettivamente domiciliato in Nola (Na) alla via Fonseca n. C.F._3
136, presso lo studio del predetto difensore.
APPELLATO
E
P. IVA: ), in persona del legale rappresentante, Controparte_2 P.IVA_2
sig.ra con sede in 36030 - Montecchio Precalcino (VI), Via Controparte_3
dell'Artigianato n. 12, rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Viero (C.F.:
e dall'Avv. Otello Dal Zotto (C.F.: , C.F._4 C.F._5
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonio di Mambro sito in in 03043
- Cassino (FR), Via G. Pascoli n. 118.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia Ill.mo Tribunale di Cassino adito, in persona del G.I.,
Dott. Luigi D'Angiolella, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa,
in accoglimento della domanda d'appello per la riforma della sentenza n. 1292/2019
emessa dal Giudice di Pace di Gaeta e pubblicata in data 28/06/2019
1) Rigettare la domanda avanzata dal sig. poiché infondata in fatto ed in CP_1
diritto atteso che, da quanto è emerso dall'istruttoria avvenuta in primo grado, il pagina 2 di 21 malfunzionamento della “FA a pellet” da egli acquistata presso il rivenditore
“ è imputabile, solo ed esclusivamente, al suo errato montaggio Parte_1
effettuato, come si evince per tabulas, a cura di tecnici della società “ITALSERVICE”
S.r.l., incaricati direttamente dallo stesso e non a cura di tecnici della CP_1
odierna appellante, con ovvia esclusione di responsabilità a carico di quest'ultima;
2) Condannare, per l'effetto, il sig. a restituire alla società “ CP_1 [...]
la somma di €. 4.019,50 (quattromiladiciannove/50) ingiustamente da Parte_1
quest'ultima elargita al sig. a titolo di restituzione del prezzo del bene CP_1
comprensive delle spese poste a corollario per il suo montaggio maggiorate della
somma di €. 500,00 (cinquecento/00) pagate dalla società “ a Parte_1
titolo di risarcimento dei danni subiti dall'odierno appellato, tenendo indenne la stessa
società “ ” del danno eventualmente subito dal il Parte_1 Pt_1 CP_1
quale, in caso di malfunzionamento, sarebbe dovuto essere posto a carico della società
produttrice del bene “ e/o a carico della società installatrice e CP_2 CP_2
non del rivenditore;
3) In subordine, dichiarare illegittima l'estromissione dal giudizio di primo grado della
società “ produttrice della “FA a pellet” acquistata dal sig. CP_2 CP_2
e, per l'effetto, nella denegata ipotesi di conferma delle statuizioni della CP_1
sentenza di primo grado, condannare la società produttrice del bene CP_2
al pagamento nei confronti del sig. di quanto da egli già CP_2 CP_1
pagina 3 di 21 corrisposto dalla società “ a seguito delle errate statuizioni Parte_1 Pt_1
della sentenza di prime cure, oggi impugnata.
Vittoria di spese e competenze di giudizio.
In via istruttoria 1) Non essendo state chiarite le motivazioni della mancata ammissione
della C.T.U. richiesta dalla convenuta “ la difesa dell'odierna Parte_1
appellante insiste nell'ammissione della C.T.U. tecnica finalizzata all'accertamento
delle cause del malfunzionamento della “FA a pellet” onde appurare, in maniera
indefettibile, le motivazioni del malfunzionamento della stessa ovvero se le motivazioni
possano essere imputabili alla sussistenza di difetti di fabbricazione della stessa ovvero
ad errori e/o omissioni nella sua installazione da parte del personale tecnico della
società “ITALSERVICE” S.r.l. utilizzando, all'uopo, la documentazione allegata al
fascicolo di primo grado, acquisito al fascicolo di appello in data 04/09/2023 e,
pertanto, le dichiarazioni rese dalle parti e dai testimoni escussi ivi contenute;
In via gradata e subordinata, all'esito dell'acquisizione del fascicolo di primo grado,
qualora il G.I. non ritenga opportuna l'ammissione della richiesta C.T.U. tecnica, si
chiede la concessione dei termini ex art. 190 per il deposito delle comparse
conclusionali e delle memorie di replica”.
Per la parte appellata ): “La difesa dell'appellato sig. si CP_1 CP_1
riporta alla comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, da intendersi qui
ripetuta e trascritta parola per parola.
pagina 4 di 21 Impugna e contesta tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto, anche in via istruttoria,
dalle controparti, poiché infondato in fatto ed in diritto. Si riporta, altresì, a tutta i
propri scritti difensivi, alla documentazione in atti, alle risultanze istruttorie ed alle
deduzioni di udienza din qui svolte. Conclude affinchè l'Adito Giudice Voglia:
1.- in via preliminare dichiarare inammissibile, improcedibile e/o improponibile il
proposto appello per le ragioni elencate ai punti I e II delle motivazione della comparsa
di costituzione;
2.- nel merito, rigettare, in ogni caso, l'appello proposto da in Parte_1
persona del suo legale rappresentante prov tempore, perché destituito di fondamento
giuridico e fattuale e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1292/2019 del Giudice di
Pace di Gaeta;
3) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello: a) disporre la
restituzione in favore di del solo importo da quest'ultima Parte_1
effettivamente erogato al sig. e sommante ad € 2.917,33, come da CP_1
documentazione in atti;
b) e per contro, disporre la restituzione in favore del sig. CP_1
della FA SI NA unitamente agli accessori richiesti e ricevuti
[...]
dall'appellante a seguito della pubblicazione della sentenza di primo grado ovvero il
risarcimento per equivalente in favore dell'appellato; c) accogliere comunque la
domanda avanzata dal sig. nei confronti della in persona CP_1 Controparte_2
del suo legale rappresentante pro tempore;
pagina 5 di 21 4) in ogni caso, condannare in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, e/o in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, ciascuna per quanto di ragione, al pagamento delle spese e
delle competenze professionali del doppio grado di giudizio oltre rimborso forfettario e
c.p.a., con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone.-
Chiede, a questo punto, assegnarsi la causa a sentenza con i termini di rito.- ”.
Per la parte appellante : “Nel merito Controparte_2
1) In via principale: rigettarsi l'impugnazione proposta dalla soc. Parte_1
avverso la sentenza n. 1292/2019 - n. 113/2017 R.G. del Giudice di Pace di Gaeta, nella
parte in cui essa coinvolge la posizione della soc. (punto n. 3 delle Controparte_2
conclusioni dell'appellante), confermando integralmente il capo 1) del dispositivo
dell'impugnata sentenza, accertando e dichiarando che il sig. ha chiesto la CP_1
tutela di cui all'art. 130 d. l.vo n. 206/2005 senza dedurre l'esistenza dei danni previsti
nelle ipotesi di responsabilità del produttore dall'art. 123 d. l.vo n. 206/2005, onde la
soc. non può essere chiamata a rispondere per l'accertata risoluzione Controparte_2
del contratto di compravendita intercorso tra l'appellante ed il sig. . CP_1
2) In ogni caso: dichiararsi la tardiva costituzione in giudizio del sig. , per CP_1
le ragioni esposte in atti, e conseguentemente, ai sensi del combinato disposto dell'art.
343 c.p.c. e dell'art. 166 c.p.c., dichiararsi l'inammissibilità delle domande da costui
formulate nei confronti della soc. nel punto 3) lett. c) delle conclusioni Controparte_2
pagina 6 di 21 esposte a pag. 35 della comparsa di costituzione e risposta datata 10.02.2020 e
depositata il 21.02.2020.
3) Spese e compensi di causa rifusi, con distrazione a favore dei sottoscritti avvocati,
che hanno anticipato le prime e non percepito i secondi.
In via istruttoria
A) Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate negli atti di primo
grado e non ammesse dal Giudice di Pace di Gaeta.
B) Disporsi l'acquisizione del fascicolo del primo grado, relativo alla causa n. 113/2017
R.G. - Giudice di Pace di Gaeta.
Si chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse
conclusionali e delle memorie di replica”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alle controparti, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale, quale giudice di secondo
[...]
grado, e l al fine di riformare la sentenza CP_1 Controparte_2
emessa dal Giudice di Pace di Gaeta con la conseguenza di far rigettare la domanda di e in via subordinata, qualora la sentenza veniva confermata, di far CP_1
corrispondere la somma di denaro dalla Controparte_2
A sostegno della propria domanda gli attori esponevano quanto segue:
pagina 7 di 21 - con atto di citazione in riassunzione, il sig. conveniva in giudizio, davanti CP_1
al Giudice di Pace di Gaeta, la ed per far accertare Parte_1 Controparte_2
la difformità della FA a pellet SI AM, che veniva consegnata il 06.02.2014 e sostituita il 19.01.2016, rispetto a quella che veniva presentata e pubblicizzata al sig.
da parte del venditore, e per tali ragioni si chiedeva la risoluzione del CP_1
contratto, con la restituzione della somma pagata, oltre interessi e rivalutazione, e il risarcimento del danno;
- si costituiva, quindi, la he contestava in fatto e in diritto la Parte_1
domanda posta dal;
CP_1
- che in data 08/07/2016, veniva fissata dalla difesa, del sig. , per la CP_1
comparizione delle parti (la presso il Giudice di Pace di Latina e la Pt_1 CP_2
presso il Giudice di Pace di Cassino), e il procuratore della si recava a Latina e Pt_1
rilevava che la causa non veniva iscritta a ruolo;
- che in data 08.07.2016 si teneva a Cassino l'udienza, nella quale però veniva eccepita,
da parte della l'incompetenza territoriale, in quanto era competente il CP_2
Giudice di Gaeta;
- il Giudice di Pace di Cassino procedeva, quindi, a rimettere la causa davanti al Giudice
di Gaeta, il quale però ometteva di verificare regolarità della notifica dell'atto di citazione nei confronti della società ; Pt_1
- la difesa del procedeva alla notifica dell'atto di citazione in riassunzione, CP_1
nei confronti della in netta violazione dell'art. 125 Disp. Att.; Pt_1
pagina 8 di 21 - la , in relazione alla sua costituzione presso il Giudice di Pace di Latina, non Pt_1
aveva avuto modo di costituirsi e il Giudice di Pace di Cassino la dichiarava contumace;
- procedeva, quindi, a costituirsi presso il Giudice di Pace di Gaeta (R.G. 113/2017), a cui chiedeva di dichiarare nullo l'atto di citazione, di far dichiarare nullo ed inefficace l'atto di citazione in quanto mancavano i presupposti di legge, poiché l'atto non veniva sottoscritto dal difensore, in netta violazione dell'art. 125 c.p.c., con la richiesta di rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e diritto;
- innanzi al Giudice di Pace di Gaeta, si costituiva anche la società , Controparte_2
che chiedeva la sua estromissione poiché era la produttrice della FA a pellet, e di far rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto;
- nell'udienza del 08-02-2017, venivano sollevate le eccezioni pregiudiziali ma il
Giudice di Pace osservava di poter decidere sulle predette eccezioni unitamente al merito ed alla stregua delle risultanze istruttorie;
- veniva, in data 28.06.2019, emessa la sentenza con cui si dichiarava l'estromissione della società e veniva accolta la domanda attorea con cui, quindi, Controparte_4
veniva dichiarato risolto il contratto di vendita e la veniva, di Parte_1
conseguenza, condannata alla restituzione del prezzo, oltre al pagamento dei risarcimenti dei danni da inadempimento contrattuale, a cui seguivano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;
- proponeva appello contro la sentenza, n. 1292/19, del Giudice di Pace di Gaeta per erronea applicazione di legge e omessa motivazione circa il rigetto dell'eccezione pagina 9 di 21 pregiudiziale e preliminare di nullità dell'atto di citazione in riassunzione;
- per aver il
Giudice di Pace di Gaeta omesso la valutazione responsabilità del venditore nei confronti del consumatore per i difetti di conformità del bene, in quanto come emergeva dalla fase istruttoria, in ragione delle prove testimoniali, il bene venduto dalla Pt_1
non era affetto da nessuna difformità e, tantomeno, da difetti di fabbricazione al momento della consegna, e che nel contratto non veniva compresa la sua installazione,
installazione che veniva effettuata dalla Italservice S.r.l, che era autonomo soggetto imprenditoriale, mai autorizzato dalla società venditrice, per ciò che riguardava la sua installazione;
- inoltre il teste di parte convenuta , rappresentante Controparte_2 Testimone_1
commerciale della dichiarava che il cattivo odore avveniva a causa del suo CP_2
cattivo utilizzo, da parte del;
CP_1
- si rilevava la mancata motivazione circa l'ammissione del C.T.U., in quanto, in relazione alle diverse dichiarazioni, si poteva evidenziare la causa del malfunzionamento della FA;
- l'immotivata estromissione dal giudizio della convenuta in quanto se Controparte_2
la FA non era affetta da problemi non si vede perché la doveva essere Pt_1
condannata, in ragione del fatto che la FA veniva installata da un soggetto autonomo;
- infine si contestava la somma di denaro che veniva riconosciuta a titolo di risarcimento in quanto nulla veniva provato circa il danno lamentato.
pagina 10 di 21 In virtù di tanto chiedeva di riformare la sentenza del Giudice di Pace di Gaeta,
chiedendo di far rigettare la domanda attorea del sig. , in fatto ed in diritto, e CP_1
far condannare il sig. a restituire le somme pagate e tenendo indenne la CP_1
dal danno eventualmente patito dal e infine far dichiarare illegittima Pt_1 CP_1
l'estromissione del giudizio di primo grado della società " in quanto Controparte_2
produttrice della FA a pellet e far condannare quest'ultima, al pagamento nei confronti del sig. di quanto a lui già corrisposto dalla società a seguito CP_1 Parte_1
della statuizione della sentenza impugnata.
Si costituiva all'udienza del 26.02.2020 il che contestava in fatto ed in CP_1
diritto l'avversa domanda di cui chiedeva il rigetto, deducendo quanto segue:
- con atto di citazione in riassunzione notificato via p.e.c. il 3.11.2016, citava in giudizio davanti al Giudice di Pace di Gaeta la e la per far Controparte_2 Parte_1
accertare la difformità della FA e, di conseguenza, la risoluzione del contratto;
- che la FA fin dal suo primo utilizzo emanava forti odori di fumo e di vernice molto forti, acri e sgradevoli, e contattava la venditrice, la quale suggeriva di rivolgersi al tecnico, che a sua volta riferiva della necessità di utilizzare il prodotto per un po' di ore onde smaltire il cattivo odore della vernice;
- successivamente, nel novembre 2014, la FA veniva riavviata e il problema si ripresentava, per cui rivolgeva le proprie doglianze alla venditrice ed anche al tecnico della società incaricata per l'installazione, il sig. il quale suggeriva Testimone_2
di effettuare alcune prove, tutte eseguite in un arco temporale di tre settimane, senza pagina 11 di 21 però ottenere alcun miglioramento;
- tale disagio continuava a perdurare e in data 23.01.2015, il tecnico della Italservice srl si recava presso l'abitazione attorea, per conto sia della produttrice che della venditrice,
ove constatava di persona i problemi denunciati e ritirava la FA per ripararla e visionarla in modo più dettagliato, ma i problemi persistevano;
- procedeva quindi, con mail del 29.01.2015 recapitata all'indirizzo a denunciare l'impossibilità di riscaldare la propria abitazione e Email_1
invocava la riparazione del guasto ovvero la sostituzione della FA;
- si procedeva, poi alla sostituzione della FA, a seguito di vari interventi su quella precedente, ma i problemi persistevano;
- per tali ragioni chiedeva la risoluzione del contratto nonché la restituzione di ogni somma pagata per l'acquisto della FA ed il risarcimento dei danni patiti;
- la non forniva riscontro mentre respingeva ogni Parte_1 CP_2
doglianza;
- veniva iscritta la causa all'Ufficio del Giudice di Pace di Gaeta al numero di ruolo generale 113/2017 ed assegnata al Giudice dott.ssa Oliviero;
- seguiva la sentenza con cui si dichiarava la risoluzione del contratto, oltre alla restituzione della somma pagata, con gli interessi, e il risarcimento del danno;
- avverso l'appello si costituiva e lamentava per la sua inammissibilità Parte_1
per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto non si era attenuta alle regole date;
pagina 12 di 21 - l'improponibilità dell'appello per acquiescenza tacita alla sentenza ex art. 329 c.p.c. da parte di poiché a seguito della pubblicazione della sentenza la Controparte_5 [...]
senza alcuna riserva di gravame, avviava una trattativa poi andata al Parte_1
buon fine tesa ad ottenere, per un verso la riduzione dell'importo da corrispondere e chiedeva la riconsegna della FA, con i relativi accessori e per tali ragioni provvedeva alla riconsegna della FA;
- la genericità e l'infondatezza per l'erronea applicazione di legge e omessa motivazione circa il rigetto dell'eccezione pregiudiziale e preliminare di nullità dell'atto di citazione in riassunzione in quanto l'avvocato era da intendersi come pubblico ufficiale e per contestare la sua attività occorreva procedere alla querela di falso;
- per ciò che riguardava l'omessa valutazione di responsabilità del venditore nei confronti del consumatore per i difetti del bene, il Giudice di Pace indicava che nessuna responsabilità poteva essere ascritta alla in quanto c'era un difetto di produzione Pt_1
del prodotto.
Per tali ragioni chiedeva in via preliminare dichiarare inammissibile, improcedibile e/o improponibile il proposto appello e nel merito, rigettare l'appello proposto dalla
[...]
Parte_1
Si costituiva l che contestava in fatto ed in diritto l'avversa Controparte_2
domanda di cui chiedeva di essere estromessa, deducendo quanto segue:
pagina 13 di 21 - il Giudice di Pace dichiarava l'estromissione in quanto parte attrice agiva ex l'art. 130
d. l.vo n. 206/2005, che regola la responsabilità del venditore nei confronti del consumatore;
- come sostenuto da parte appellante la FA non aveva alcun difetto di fabbrica ma il funzionamento dipendeva dalla sua errata installazione, ciò comportava una responsabilità della ditta che aveva eseguito l'installazione;
- l'Italservice s.r.l. era un c.d. C.A.T., cioè un centro di assistenza tecnica autorizzato della soc. e svolgeva, in maniera esclusiva l'attività di installazione, Controparte_2
riparazione e/o di assistenza tecnica presso i clienti e per tali ragioni il cliente aveva stipulato un contratto con l'Italservice s.r.l.
Chiedeva di confermare la sua estromissione, così come dichiarata nella sentenza impugnata.
Ciò posto, l'appello va dichiarato improcedibile.
Questo Giudicante, in via preliminare ritiene opportuno procedere ad un esame della normativa e della giurisprudenza, per ciò che riguarda l'istituto dell'acquiescenza.
L'acquiescenza è un istituto mediante il quale l'ordinamento giuridico ricollega ai comportamenti umani un'incompatibilità ad impugnare i provvedimenti o decisioni adottati dal giudice, ciò comporta che a seguito di una sentenza, la parte condannata pone in essere una condotta con cui manifesta una volontà di non voler impugnare la sentenza.
pagina 14 di 21 Tale condotta può risultare o da una accettazione espressa (desumibile anche da un comportamento che lasci intendere, in maniera precisa ed univoca il proposito di non voler contrastare gli effetti di una pronuncia) oppure da una accettazione tacita,
consistente in un comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi dell'impugnazione.
Occorre sottolineare, però, che non si può parlare di acquiescenza tacita qualora la parte abbia spontaneamente adempiuto un provvedimento esecutivo o abbia effettuato un pagamento, al solo scopo di evitare l'esecuzione forzata.
L'acquiescenza può essere a sua volta totale, quando una parte, pur avendo la possibilità
di poter impugnare una sentenza, decide di non farlo, accettando, di conseguenza, in maniera totale, i suoi effetti.
Dall'acquiescenza totale si differenzia quella parziale, in cui una parte decide di impugnare solamente alcune parti della sentenza, accettando, in maniera implicita, le restanti parti.
A ciò si aggiunge che l'acquiescenza può riguardare il merito, ossia quando la parte soccombente accetta l'esito della controversia nel suo complesso, e gli aspetti economici, in tal caso la parte accetta solo ed esclusivamente ciò che riguarda le relative conseguenze economiche della decisione, riservandosi, quindi, l'impugnazione delle restanti parti.
Orbene, nel caso di specie, a seguito della pronuncia di primo grado, emessa dal Giudice
di Pace di Gaeta, sentenza n. 1292/2019, venivano accolte le domande di parte attrice,
pagina 15 di 21 , e di conseguenza veniva dichiarato risolto il contratto di vendita della FA CP_1
a pellet SI AM, con la conseguente restituzione del prezzo di € 4.019,50 oltre al pagamento della somma di € 500,00 quale risarcimento danni da inadempimento contrattuale, a cui seguivano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo.
Ora, però, in relazione alla documentazione che è stata presentata da parte appellata,
nella fattispecie , emerge che a seguito della sentenza, la e il CP_1 Pt_1 CP_1
, tramite i loro avvocati, giungevano ad un accordo mediante il quale
[...] CP_1
si impegnava a restituire la FA difettata, unitamente ai materiali, per un totale di €
229,39 oltre Iva al 10% e in ragione di tale restituzione l'importo, che era stato determinato in sentenza, doveva essere prima decurtato della somma di € 1464,50 di cui alla fattura serie 1 n. 2094 del 18.11.2015, e poi maggiorato della cifra sopra determinata pari ad € 252,33.
L'importo, quindi, che doveva essere corrisposto, nei confronti del , era di CP_1
di € 3.307,33, prezzo che doveva essere corrisposto, a mezzo di assegno circolare, in occasione del ritiro della FA presso l'abitazione di , che doveva avvenire, CP_1
come concordato dalle parti, giovedì 25 luglio 2019 alle ore 9,00 in Itri alla Contrada
San OM n. 80.
Restituzione che avveniva, da parte del , come da fattura emessa dalla CP_1
AMPOLA LOUIS TRASLOCHI & TRASPORTI, e conseguentemente parte appellante,
mediante procedeva a pagare, nel giorno pattuito della consegna, la somma di CP_6
pagina 16 di 21 denaro, seppur inferiore di euro 2917,00 ed anche le spese, mediante Cedam, nei confronti legale.
Da quanto detto emerge che parte appellante abbia si ricevuto la FA, ma non in ragione di una statuizione da parte del giudice, come invece ha sostenuto nei diversi atti depositati in giudizio, poichè nulla si dice a riguardo nella sentenza, ma in seguito a un accordo con la controparte.
Tale accordo, quindi, è stato frutto di una libera e consapevole scelta delle parti, che non ha solamente riguardato l'ambito economico ma anche il merito, in quanto la , in Pt_1
seguito alla sentenza, pur avendo la possibilità di contestare il dispositivo della sentenza,
ha deciso non solo di pagare la somma pattuita ma di vedersi restituita la FA, oggetto di contestazioni circa il malfunzionamento, ponendo quindi in essere una condotta con cui manifestava di non voler più proseguire nel giudizio e di dirimere in maniera definitiva la lite.
Ciò ha di conseguenza provocato la sua acquiescenza nei confronti del . CP_1
Per quanto riguarda, invece, la posizione dell essa, durante il Controparte_2
primo grado di giudizio, veniva estromessa in quanto l'attore, , aveva agito CP_1
ex art. 130 del d.l.vo n. 206/05, che prevede che il venditore sia responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
A ciò si aggiunge che l'articolo 131, dello stesso decreto, stabilisce che il venditore,
dopo aver ottemperato agli obblighi verso il consumatore, può rivalersi, entro un anno,
pagina 17 di 21 nei confronti dei soggetti responsabili al fine di ottenere le somme che sono state versate.
Ora, parte appellante chiedeva, in relazione alla posizione dell Controparte_2
di dover dichiarare illegittima la sua estromissione e qualora ci fosse stata la conferma delle statuizioni della sentenza di primo grado di doverla condannare al pagamento nei confronti del , delle somme che erano state corrisposte da parte appellante CP_1
in seguito della sentenza di primo grado.
Orbene, tal Giudicante ritiene di dover confermare l'estromissione dell' CP_2
in quanto l'attore aveva agito ex art. 130 del d.l.vo n. 206/05, comportando quindi
[...]
la chiamata in giudizio del solo venditore, il quale, a seguito della sentenza di condanna,
può rivalersi nei confronti del produttore.
Occorre evidenziare che parte appellante ha richiesto nella comparsa di risposta la condanna delle , quale ditta produttrice della FA, in caso di riconoscimento CP_2
della sua responsabilità nei confronti di . Tuttavia la difesa dell'odierna CP_1
appellante è stata incentrata sulla non corretta installazione della FA da parte di altra società e segnatamente della Italservice, sicché sebbene nel dispositivo della sentenza di primo grado non si faccia riferimento a tale domanda avanzata in via subordinata dalla
, la stessa è comunque da disattendere. Pt_1
Infondata è anche la doglianza in ordine alla somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno.
pagina 18 di 21 La stessa è infatti assorbita dalla transazione post sentenza intervenuta fra le parti determinante l'acquiescenza alla di primo grado sentenza anche con riguardo tale capo.
Detta liquidazione sorgeva dal danno ricollegabile ai disagi patiti in conseguenza del mancato funzionamento della FA ed essa era liquidata congruamente in via equitativa.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide con l'importo del risarcimento richiesto, pari a sua volta ad euro 5.000,00 per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei livelli minimi previsti dalla Tabella n.
2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è
dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153).
Sussistono gli estremi di cui comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato (tale comma stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche
incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la
pagina 19 di 21 parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a
norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei
presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del
deposito dello stesso.».
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sull'appello avanzato da nei Parte_1
confronti di e così provvede: CP_1 Controparte_2
a) dichiara l'estromissione dell Controparte_2
b) dichiara l'appello l'improcedibile;
c) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna la l rimborso in Parte_1
favore di e delle spese di giudizio, che si CP_1 Controparte_2
liquidano per ciascun appellato in complessivi 1.278,00 per compensi, oltre IVA e CPA
se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi.
Sussistono gli estremi di cui comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato.
Cassino, 26/07/2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 20 di 21 pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4138/2019 avente ad oggetto:
responsabilità del produttore riservata in decisione all'udienza del 25.03.2025 (con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.), promossa da:
(P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede in Gaeta (LT), alla via Appia Km 136.500, rappresentato e difeso dall' l'Avv. Salvatore Orsini (C.F.: ed elettivamente C.F._1
domiciliata in Formia (LT), via Marziale, N. 3 presso lo studio del predetto difensore.
APPELLANTE
CONTRO pagina 1 di 21 (C.F.: ), residente alla Contrada San OM CP_1 C.F._2
n. 80 in Itri (LT), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Esposito (C.F.:
) ed elettivamente domiciliato in Nola (Na) alla via Fonseca n. C.F._3
136, presso lo studio del predetto difensore.
APPELLATO
E
P. IVA: ), in persona del legale rappresentante, Controparte_2 P.IVA_2
sig.ra con sede in 36030 - Montecchio Precalcino (VI), Via Controparte_3
dell'Artigianato n. 12, rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Viero (C.F.:
e dall'Avv. Otello Dal Zotto (C.F.: , C.F._4 C.F._5
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonio di Mambro sito in in 03043
- Cassino (FR), Via G. Pascoli n. 118.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia Ill.mo Tribunale di Cassino adito, in persona del G.I.,
Dott. Luigi D'Angiolella, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa,
in accoglimento della domanda d'appello per la riforma della sentenza n. 1292/2019
emessa dal Giudice di Pace di Gaeta e pubblicata in data 28/06/2019
1) Rigettare la domanda avanzata dal sig. poiché infondata in fatto ed in CP_1
diritto atteso che, da quanto è emerso dall'istruttoria avvenuta in primo grado, il pagina 2 di 21 malfunzionamento della “FA a pellet” da egli acquistata presso il rivenditore
“ è imputabile, solo ed esclusivamente, al suo errato montaggio Parte_1
effettuato, come si evince per tabulas, a cura di tecnici della società “ITALSERVICE”
S.r.l., incaricati direttamente dallo stesso e non a cura di tecnici della CP_1
odierna appellante, con ovvia esclusione di responsabilità a carico di quest'ultima;
2) Condannare, per l'effetto, il sig. a restituire alla società “ CP_1 [...]
la somma di €. 4.019,50 (quattromiladiciannove/50) ingiustamente da Parte_1
quest'ultima elargita al sig. a titolo di restituzione del prezzo del bene CP_1
comprensive delle spese poste a corollario per il suo montaggio maggiorate della
somma di €. 500,00 (cinquecento/00) pagate dalla società “ a Parte_1
titolo di risarcimento dei danni subiti dall'odierno appellato, tenendo indenne la stessa
società “ ” del danno eventualmente subito dal il Parte_1 Pt_1 CP_1
quale, in caso di malfunzionamento, sarebbe dovuto essere posto a carico della società
produttrice del bene “ e/o a carico della società installatrice e CP_2 CP_2
non del rivenditore;
3) In subordine, dichiarare illegittima l'estromissione dal giudizio di primo grado della
società “ produttrice della “FA a pellet” acquistata dal sig. CP_2 CP_2
e, per l'effetto, nella denegata ipotesi di conferma delle statuizioni della CP_1
sentenza di primo grado, condannare la società produttrice del bene CP_2
al pagamento nei confronti del sig. di quanto da egli già CP_2 CP_1
pagina 3 di 21 corrisposto dalla società “ a seguito delle errate statuizioni Parte_1 Pt_1
della sentenza di prime cure, oggi impugnata.
Vittoria di spese e competenze di giudizio.
In via istruttoria 1) Non essendo state chiarite le motivazioni della mancata ammissione
della C.T.U. richiesta dalla convenuta “ la difesa dell'odierna Parte_1
appellante insiste nell'ammissione della C.T.U. tecnica finalizzata all'accertamento
delle cause del malfunzionamento della “FA a pellet” onde appurare, in maniera
indefettibile, le motivazioni del malfunzionamento della stessa ovvero se le motivazioni
possano essere imputabili alla sussistenza di difetti di fabbricazione della stessa ovvero
ad errori e/o omissioni nella sua installazione da parte del personale tecnico della
società “ITALSERVICE” S.r.l. utilizzando, all'uopo, la documentazione allegata al
fascicolo di primo grado, acquisito al fascicolo di appello in data 04/09/2023 e,
pertanto, le dichiarazioni rese dalle parti e dai testimoni escussi ivi contenute;
In via gradata e subordinata, all'esito dell'acquisizione del fascicolo di primo grado,
qualora il G.I. non ritenga opportuna l'ammissione della richiesta C.T.U. tecnica, si
chiede la concessione dei termini ex art. 190 per il deposito delle comparse
conclusionali e delle memorie di replica”.
Per la parte appellata ): “La difesa dell'appellato sig. si CP_1 CP_1
riporta alla comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, da intendersi qui
ripetuta e trascritta parola per parola.
pagina 4 di 21 Impugna e contesta tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto, anche in via istruttoria,
dalle controparti, poiché infondato in fatto ed in diritto. Si riporta, altresì, a tutta i
propri scritti difensivi, alla documentazione in atti, alle risultanze istruttorie ed alle
deduzioni di udienza din qui svolte. Conclude affinchè l'Adito Giudice Voglia:
1.- in via preliminare dichiarare inammissibile, improcedibile e/o improponibile il
proposto appello per le ragioni elencate ai punti I e II delle motivazione della comparsa
di costituzione;
2.- nel merito, rigettare, in ogni caso, l'appello proposto da in Parte_1
persona del suo legale rappresentante prov tempore, perché destituito di fondamento
giuridico e fattuale e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1292/2019 del Giudice di
Pace di Gaeta;
3) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello: a) disporre la
restituzione in favore di del solo importo da quest'ultima Parte_1
effettivamente erogato al sig. e sommante ad € 2.917,33, come da CP_1
documentazione in atti;
b) e per contro, disporre la restituzione in favore del sig. CP_1
della FA SI NA unitamente agli accessori richiesti e ricevuti
[...]
dall'appellante a seguito della pubblicazione della sentenza di primo grado ovvero il
risarcimento per equivalente in favore dell'appellato; c) accogliere comunque la
domanda avanzata dal sig. nei confronti della in persona CP_1 Controparte_2
del suo legale rappresentante pro tempore;
pagina 5 di 21 4) in ogni caso, condannare in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, e/o in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, ciascuna per quanto di ragione, al pagamento delle spese e
delle competenze professionali del doppio grado di giudizio oltre rimborso forfettario e
c.p.a., con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone.-
Chiede, a questo punto, assegnarsi la causa a sentenza con i termini di rito.- ”.
Per la parte appellante : “Nel merito Controparte_2
1) In via principale: rigettarsi l'impugnazione proposta dalla soc. Parte_1
avverso la sentenza n. 1292/2019 - n. 113/2017 R.G. del Giudice di Pace di Gaeta, nella
parte in cui essa coinvolge la posizione della soc. (punto n. 3 delle Controparte_2
conclusioni dell'appellante), confermando integralmente il capo 1) del dispositivo
dell'impugnata sentenza, accertando e dichiarando che il sig. ha chiesto la CP_1
tutela di cui all'art. 130 d. l.vo n. 206/2005 senza dedurre l'esistenza dei danni previsti
nelle ipotesi di responsabilità del produttore dall'art. 123 d. l.vo n. 206/2005, onde la
soc. non può essere chiamata a rispondere per l'accertata risoluzione Controparte_2
del contratto di compravendita intercorso tra l'appellante ed il sig. . CP_1
2) In ogni caso: dichiararsi la tardiva costituzione in giudizio del sig. , per CP_1
le ragioni esposte in atti, e conseguentemente, ai sensi del combinato disposto dell'art.
343 c.p.c. e dell'art. 166 c.p.c., dichiararsi l'inammissibilità delle domande da costui
formulate nei confronti della soc. nel punto 3) lett. c) delle conclusioni Controparte_2
pagina 6 di 21 esposte a pag. 35 della comparsa di costituzione e risposta datata 10.02.2020 e
depositata il 21.02.2020.
3) Spese e compensi di causa rifusi, con distrazione a favore dei sottoscritti avvocati,
che hanno anticipato le prime e non percepito i secondi.
In via istruttoria
A) Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate negli atti di primo
grado e non ammesse dal Giudice di Pace di Gaeta.
B) Disporsi l'acquisizione del fascicolo del primo grado, relativo alla causa n. 113/2017
R.G. - Giudice di Pace di Gaeta.
Si chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse
conclusionali e delle memorie di replica”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alle controparti, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale, quale giudice di secondo
[...]
grado, e l al fine di riformare la sentenza CP_1 Controparte_2
emessa dal Giudice di Pace di Gaeta con la conseguenza di far rigettare la domanda di e in via subordinata, qualora la sentenza veniva confermata, di far CP_1
corrispondere la somma di denaro dalla Controparte_2
A sostegno della propria domanda gli attori esponevano quanto segue:
pagina 7 di 21 - con atto di citazione in riassunzione, il sig. conveniva in giudizio, davanti CP_1
al Giudice di Pace di Gaeta, la ed per far accertare Parte_1 Controparte_2
la difformità della FA a pellet SI AM, che veniva consegnata il 06.02.2014 e sostituita il 19.01.2016, rispetto a quella che veniva presentata e pubblicizzata al sig.
da parte del venditore, e per tali ragioni si chiedeva la risoluzione del CP_1
contratto, con la restituzione della somma pagata, oltre interessi e rivalutazione, e il risarcimento del danno;
- si costituiva, quindi, la he contestava in fatto e in diritto la Parte_1
domanda posta dal;
CP_1
- che in data 08/07/2016, veniva fissata dalla difesa, del sig. , per la CP_1
comparizione delle parti (la presso il Giudice di Pace di Latina e la Pt_1 CP_2
presso il Giudice di Pace di Cassino), e il procuratore della si recava a Latina e Pt_1
rilevava che la causa non veniva iscritta a ruolo;
- che in data 08.07.2016 si teneva a Cassino l'udienza, nella quale però veniva eccepita,
da parte della l'incompetenza territoriale, in quanto era competente il CP_2
Giudice di Gaeta;
- il Giudice di Pace di Cassino procedeva, quindi, a rimettere la causa davanti al Giudice
di Gaeta, il quale però ometteva di verificare regolarità della notifica dell'atto di citazione nei confronti della società ; Pt_1
- la difesa del procedeva alla notifica dell'atto di citazione in riassunzione, CP_1
nei confronti della in netta violazione dell'art. 125 Disp. Att.; Pt_1
pagina 8 di 21 - la , in relazione alla sua costituzione presso il Giudice di Pace di Latina, non Pt_1
aveva avuto modo di costituirsi e il Giudice di Pace di Cassino la dichiarava contumace;
- procedeva, quindi, a costituirsi presso il Giudice di Pace di Gaeta (R.G. 113/2017), a cui chiedeva di dichiarare nullo l'atto di citazione, di far dichiarare nullo ed inefficace l'atto di citazione in quanto mancavano i presupposti di legge, poiché l'atto non veniva sottoscritto dal difensore, in netta violazione dell'art. 125 c.p.c., con la richiesta di rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e diritto;
- innanzi al Giudice di Pace di Gaeta, si costituiva anche la società , Controparte_2
che chiedeva la sua estromissione poiché era la produttrice della FA a pellet, e di far rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto;
- nell'udienza del 08-02-2017, venivano sollevate le eccezioni pregiudiziali ma il
Giudice di Pace osservava di poter decidere sulle predette eccezioni unitamente al merito ed alla stregua delle risultanze istruttorie;
- veniva, in data 28.06.2019, emessa la sentenza con cui si dichiarava l'estromissione della società e veniva accolta la domanda attorea con cui, quindi, Controparte_4
veniva dichiarato risolto il contratto di vendita e la veniva, di Parte_1
conseguenza, condannata alla restituzione del prezzo, oltre al pagamento dei risarcimenti dei danni da inadempimento contrattuale, a cui seguivano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;
- proponeva appello contro la sentenza, n. 1292/19, del Giudice di Pace di Gaeta per erronea applicazione di legge e omessa motivazione circa il rigetto dell'eccezione pagina 9 di 21 pregiudiziale e preliminare di nullità dell'atto di citazione in riassunzione;
- per aver il
Giudice di Pace di Gaeta omesso la valutazione responsabilità del venditore nei confronti del consumatore per i difetti di conformità del bene, in quanto come emergeva dalla fase istruttoria, in ragione delle prove testimoniali, il bene venduto dalla Pt_1
non era affetto da nessuna difformità e, tantomeno, da difetti di fabbricazione al momento della consegna, e che nel contratto non veniva compresa la sua installazione,
installazione che veniva effettuata dalla Italservice S.r.l, che era autonomo soggetto imprenditoriale, mai autorizzato dalla società venditrice, per ciò che riguardava la sua installazione;
- inoltre il teste di parte convenuta , rappresentante Controparte_2 Testimone_1
commerciale della dichiarava che il cattivo odore avveniva a causa del suo CP_2
cattivo utilizzo, da parte del;
CP_1
- si rilevava la mancata motivazione circa l'ammissione del C.T.U., in quanto, in relazione alle diverse dichiarazioni, si poteva evidenziare la causa del malfunzionamento della FA;
- l'immotivata estromissione dal giudizio della convenuta in quanto se Controparte_2
la FA non era affetta da problemi non si vede perché la doveva essere Pt_1
condannata, in ragione del fatto che la FA veniva installata da un soggetto autonomo;
- infine si contestava la somma di denaro che veniva riconosciuta a titolo di risarcimento in quanto nulla veniva provato circa il danno lamentato.
pagina 10 di 21 In virtù di tanto chiedeva di riformare la sentenza del Giudice di Pace di Gaeta,
chiedendo di far rigettare la domanda attorea del sig. , in fatto ed in diritto, e CP_1
far condannare il sig. a restituire le somme pagate e tenendo indenne la CP_1
dal danno eventualmente patito dal e infine far dichiarare illegittima Pt_1 CP_1
l'estromissione del giudizio di primo grado della società " in quanto Controparte_2
produttrice della FA a pellet e far condannare quest'ultima, al pagamento nei confronti del sig. di quanto a lui già corrisposto dalla società a seguito CP_1 Parte_1
della statuizione della sentenza impugnata.
Si costituiva all'udienza del 26.02.2020 il che contestava in fatto ed in CP_1
diritto l'avversa domanda di cui chiedeva il rigetto, deducendo quanto segue:
- con atto di citazione in riassunzione notificato via p.e.c. il 3.11.2016, citava in giudizio davanti al Giudice di Pace di Gaeta la e la per far Controparte_2 Parte_1
accertare la difformità della FA e, di conseguenza, la risoluzione del contratto;
- che la FA fin dal suo primo utilizzo emanava forti odori di fumo e di vernice molto forti, acri e sgradevoli, e contattava la venditrice, la quale suggeriva di rivolgersi al tecnico, che a sua volta riferiva della necessità di utilizzare il prodotto per un po' di ore onde smaltire il cattivo odore della vernice;
- successivamente, nel novembre 2014, la FA veniva riavviata e il problema si ripresentava, per cui rivolgeva le proprie doglianze alla venditrice ed anche al tecnico della società incaricata per l'installazione, il sig. il quale suggeriva Testimone_2
di effettuare alcune prove, tutte eseguite in un arco temporale di tre settimane, senza pagina 11 di 21 però ottenere alcun miglioramento;
- tale disagio continuava a perdurare e in data 23.01.2015, il tecnico della Italservice srl si recava presso l'abitazione attorea, per conto sia della produttrice che della venditrice,
ove constatava di persona i problemi denunciati e ritirava la FA per ripararla e visionarla in modo più dettagliato, ma i problemi persistevano;
- procedeva quindi, con mail del 29.01.2015 recapitata all'indirizzo a denunciare l'impossibilità di riscaldare la propria abitazione e Email_1
invocava la riparazione del guasto ovvero la sostituzione della FA;
- si procedeva, poi alla sostituzione della FA, a seguito di vari interventi su quella precedente, ma i problemi persistevano;
- per tali ragioni chiedeva la risoluzione del contratto nonché la restituzione di ogni somma pagata per l'acquisto della FA ed il risarcimento dei danni patiti;
- la non forniva riscontro mentre respingeva ogni Parte_1 CP_2
doglianza;
- veniva iscritta la causa all'Ufficio del Giudice di Pace di Gaeta al numero di ruolo generale 113/2017 ed assegnata al Giudice dott.ssa Oliviero;
- seguiva la sentenza con cui si dichiarava la risoluzione del contratto, oltre alla restituzione della somma pagata, con gli interessi, e il risarcimento del danno;
- avverso l'appello si costituiva e lamentava per la sua inammissibilità Parte_1
per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto non si era attenuta alle regole date;
pagina 12 di 21 - l'improponibilità dell'appello per acquiescenza tacita alla sentenza ex art. 329 c.p.c. da parte di poiché a seguito della pubblicazione della sentenza la Controparte_5 [...]
senza alcuna riserva di gravame, avviava una trattativa poi andata al Parte_1
buon fine tesa ad ottenere, per un verso la riduzione dell'importo da corrispondere e chiedeva la riconsegna della FA, con i relativi accessori e per tali ragioni provvedeva alla riconsegna della FA;
- la genericità e l'infondatezza per l'erronea applicazione di legge e omessa motivazione circa il rigetto dell'eccezione pregiudiziale e preliminare di nullità dell'atto di citazione in riassunzione in quanto l'avvocato era da intendersi come pubblico ufficiale e per contestare la sua attività occorreva procedere alla querela di falso;
- per ciò che riguardava l'omessa valutazione di responsabilità del venditore nei confronti del consumatore per i difetti del bene, il Giudice di Pace indicava che nessuna responsabilità poteva essere ascritta alla in quanto c'era un difetto di produzione Pt_1
del prodotto.
Per tali ragioni chiedeva in via preliminare dichiarare inammissibile, improcedibile e/o improponibile il proposto appello e nel merito, rigettare l'appello proposto dalla
[...]
Parte_1
Si costituiva l che contestava in fatto ed in diritto l'avversa Controparte_2
domanda di cui chiedeva di essere estromessa, deducendo quanto segue:
pagina 13 di 21 - il Giudice di Pace dichiarava l'estromissione in quanto parte attrice agiva ex l'art. 130
d. l.vo n. 206/2005, che regola la responsabilità del venditore nei confronti del consumatore;
- come sostenuto da parte appellante la FA non aveva alcun difetto di fabbrica ma il funzionamento dipendeva dalla sua errata installazione, ciò comportava una responsabilità della ditta che aveva eseguito l'installazione;
- l'Italservice s.r.l. era un c.d. C.A.T., cioè un centro di assistenza tecnica autorizzato della soc. e svolgeva, in maniera esclusiva l'attività di installazione, Controparte_2
riparazione e/o di assistenza tecnica presso i clienti e per tali ragioni il cliente aveva stipulato un contratto con l'Italservice s.r.l.
Chiedeva di confermare la sua estromissione, così come dichiarata nella sentenza impugnata.
Ciò posto, l'appello va dichiarato improcedibile.
Questo Giudicante, in via preliminare ritiene opportuno procedere ad un esame della normativa e della giurisprudenza, per ciò che riguarda l'istituto dell'acquiescenza.
L'acquiescenza è un istituto mediante il quale l'ordinamento giuridico ricollega ai comportamenti umani un'incompatibilità ad impugnare i provvedimenti o decisioni adottati dal giudice, ciò comporta che a seguito di una sentenza, la parte condannata pone in essere una condotta con cui manifesta una volontà di non voler impugnare la sentenza.
pagina 14 di 21 Tale condotta può risultare o da una accettazione espressa (desumibile anche da un comportamento che lasci intendere, in maniera precisa ed univoca il proposito di non voler contrastare gli effetti di una pronuncia) oppure da una accettazione tacita,
consistente in un comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi dell'impugnazione.
Occorre sottolineare, però, che non si può parlare di acquiescenza tacita qualora la parte abbia spontaneamente adempiuto un provvedimento esecutivo o abbia effettuato un pagamento, al solo scopo di evitare l'esecuzione forzata.
L'acquiescenza può essere a sua volta totale, quando una parte, pur avendo la possibilità
di poter impugnare una sentenza, decide di non farlo, accettando, di conseguenza, in maniera totale, i suoi effetti.
Dall'acquiescenza totale si differenzia quella parziale, in cui una parte decide di impugnare solamente alcune parti della sentenza, accettando, in maniera implicita, le restanti parti.
A ciò si aggiunge che l'acquiescenza può riguardare il merito, ossia quando la parte soccombente accetta l'esito della controversia nel suo complesso, e gli aspetti economici, in tal caso la parte accetta solo ed esclusivamente ciò che riguarda le relative conseguenze economiche della decisione, riservandosi, quindi, l'impugnazione delle restanti parti.
Orbene, nel caso di specie, a seguito della pronuncia di primo grado, emessa dal Giudice
di Pace di Gaeta, sentenza n. 1292/2019, venivano accolte le domande di parte attrice,
pagina 15 di 21 , e di conseguenza veniva dichiarato risolto il contratto di vendita della FA CP_1
a pellet SI AM, con la conseguente restituzione del prezzo di € 4.019,50 oltre al pagamento della somma di € 500,00 quale risarcimento danni da inadempimento contrattuale, a cui seguivano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo.
Ora, però, in relazione alla documentazione che è stata presentata da parte appellata,
nella fattispecie , emerge che a seguito della sentenza, la e il CP_1 Pt_1 CP_1
, tramite i loro avvocati, giungevano ad un accordo mediante il quale
[...] CP_1
si impegnava a restituire la FA difettata, unitamente ai materiali, per un totale di €
229,39 oltre Iva al 10% e in ragione di tale restituzione l'importo, che era stato determinato in sentenza, doveva essere prima decurtato della somma di € 1464,50 di cui alla fattura serie 1 n. 2094 del 18.11.2015, e poi maggiorato della cifra sopra determinata pari ad € 252,33.
L'importo, quindi, che doveva essere corrisposto, nei confronti del , era di CP_1
di € 3.307,33, prezzo che doveva essere corrisposto, a mezzo di assegno circolare, in occasione del ritiro della FA presso l'abitazione di , che doveva avvenire, CP_1
come concordato dalle parti, giovedì 25 luglio 2019 alle ore 9,00 in Itri alla Contrada
San OM n. 80.
Restituzione che avveniva, da parte del , come da fattura emessa dalla CP_1
AMPOLA LOUIS TRASLOCHI & TRASPORTI, e conseguentemente parte appellante,
mediante procedeva a pagare, nel giorno pattuito della consegna, la somma di CP_6
pagina 16 di 21 denaro, seppur inferiore di euro 2917,00 ed anche le spese, mediante Cedam, nei confronti legale.
Da quanto detto emerge che parte appellante abbia si ricevuto la FA, ma non in ragione di una statuizione da parte del giudice, come invece ha sostenuto nei diversi atti depositati in giudizio, poichè nulla si dice a riguardo nella sentenza, ma in seguito a un accordo con la controparte.
Tale accordo, quindi, è stato frutto di una libera e consapevole scelta delle parti, che non ha solamente riguardato l'ambito economico ma anche il merito, in quanto la , in Pt_1
seguito alla sentenza, pur avendo la possibilità di contestare il dispositivo della sentenza,
ha deciso non solo di pagare la somma pattuita ma di vedersi restituita la FA, oggetto di contestazioni circa il malfunzionamento, ponendo quindi in essere una condotta con cui manifestava di non voler più proseguire nel giudizio e di dirimere in maniera definitiva la lite.
Ciò ha di conseguenza provocato la sua acquiescenza nei confronti del . CP_1
Per quanto riguarda, invece, la posizione dell essa, durante il Controparte_2
primo grado di giudizio, veniva estromessa in quanto l'attore, , aveva agito CP_1
ex art. 130 del d.l.vo n. 206/05, che prevede che il venditore sia responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
A ciò si aggiunge che l'articolo 131, dello stesso decreto, stabilisce che il venditore,
dopo aver ottemperato agli obblighi verso il consumatore, può rivalersi, entro un anno,
pagina 17 di 21 nei confronti dei soggetti responsabili al fine di ottenere le somme che sono state versate.
Ora, parte appellante chiedeva, in relazione alla posizione dell Controparte_2
di dover dichiarare illegittima la sua estromissione e qualora ci fosse stata la conferma delle statuizioni della sentenza di primo grado di doverla condannare al pagamento nei confronti del , delle somme che erano state corrisposte da parte appellante CP_1
in seguito della sentenza di primo grado.
Orbene, tal Giudicante ritiene di dover confermare l'estromissione dell' CP_2
in quanto l'attore aveva agito ex art. 130 del d.l.vo n. 206/05, comportando quindi
[...]
la chiamata in giudizio del solo venditore, il quale, a seguito della sentenza di condanna,
può rivalersi nei confronti del produttore.
Occorre evidenziare che parte appellante ha richiesto nella comparsa di risposta la condanna delle , quale ditta produttrice della FA, in caso di riconoscimento CP_2
della sua responsabilità nei confronti di . Tuttavia la difesa dell'odierna CP_1
appellante è stata incentrata sulla non corretta installazione della FA da parte di altra società e segnatamente della Italservice, sicché sebbene nel dispositivo della sentenza di primo grado non si faccia riferimento a tale domanda avanzata in via subordinata dalla
, la stessa è comunque da disattendere. Pt_1
Infondata è anche la doglianza in ordine alla somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno.
pagina 18 di 21 La stessa è infatti assorbita dalla transazione post sentenza intervenuta fra le parti determinante l'acquiescenza alla di primo grado sentenza anche con riguardo tale capo.
Detta liquidazione sorgeva dal danno ricollegabile ai disagi patiti in conseguenza del mancato funzionamento della FA ed essa era liquidata congruamente in via equitativa.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide con l'importo del risarcimento richiesto, pari a sua volta ad euro 5.000,00 per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei livelli minimi previsti dalla Tabella n.
2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è
dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153).
Sussistono gli estremi di cui comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato (tale comma stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche
incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la
pagina 19 di 21 parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a
norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei
presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del
deposito dello stesso.».
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sull'appello avanzato da nei Parte_1
confronti di e così provvede: CP_1 Controparte_2
a) dichiara l'estromissione dell Controparte_2
b) dichiara l'appello l'improcedibile;
c) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna la l rimborso in Parte_1
favore di e delle spese di giudizio, che si CP_1 Controparte_2
liquidano per ciascun appellato in complessivi 1.278,00 per compensi, oltre IVA e CPA
se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi.
Sussistono gli estremi di cui comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato.
Cassino, 26/07/2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
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