Sentenza 4 febbraio 1969
Massime • 1
Nel caso di appalto, da parte di ente pubblico, per la costruzione di edificio scolastico, con carico all'appaltatore, per espresso patto contrattuale, di tutti i Tributi relativi all'appalto, qualora l'ente appaltante, richiestone dal competente ufficio, effettui spontaneamente il pagamento dell'imposta di consumo sui materiali edilizi impiegati per la costruzione, senza svolgere alcuna contestazione od opposizione a detta richiesta, sebbene sollecitato in tal senso dall'appaltatore, non viene meno il diritto dell'ente appaltante al rimborso dell'imposta, da parte dell'appaltatore, qualora si accerti l'obiettiva ed indubbia sussistenza, all'epoca, dell'obbligazione tributaria. ( nella specie, i giudici di merito avevano respinto la tesi dell'appaltatore, secondo cui il comune avrebbe pagato l'imposta in violazione dei canoni di normale prudenza, posto che era gia stato presentato un disegno di legge che estendeva agli edifici scolastici il beneficio della esenzione dell'imposta di consumo sui materiali da costruzione concesso alle case di abitazione, rilevando che la legge 19 luglio 1961, n. 659, che detta estensione aveva operato era intervenuta un anno dopo l'effettuato pagamento ed aveva carattere innovativo. La cs ha ritenuto esatta tale motivazione ed ha enunciato il principio che precede). ( V. 446-64 2894-63 3143-59).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/02/1969, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 1969 |
Testo completo
Nel caso di appalto, da parte di ente pubblico, per la costruzione di edificio scolastico, con carico all'appaltatore, per espresso patto contrattuale, di tutti i Tributi relativi all'appalto, qualora l'ente appaltante, richiestone dal competente ufficio, effettui spontaneamente il pagamento dell'imposta di consumo sui materiali edilizi impiegati per la costruzione, senza svolgere alcuna contestazione od opposizione a detta richiesta, sebbene sollecitato in tal senso dall'appaltatore, non viene meno il diritto dell'ente appaltante al rimborso dell'imposta, da parte dell'appaltatore, qualora si accerti l'obiettiva ed indubbia sussistenza, all'epoca, dell'obbligazione tributaria. ( nella specie, i giudici di merito avevano respinto la tesi dell'appaltatore, secondo cui il comune avrebbe pagato l'imposta in violazione dei canoni di normale prudenza, posto che era gia stato presentato un disegno di legge che estendeva agli edifici scolastici il beneficio della esenzione dell'imposta di consumo sui materiali da costruzione concesso alle case di abitazione, rilevando che la legge 19 luglio 1961, n. 659, che detta estensione aveva operato era intervenuta un anno dopo l'effettuato pagamento ed aveva carattere innovativo. La cs ha ritenuto esatta tale motivazione ed ha enunciato il principio che precede). ( V. 446-64 2894-63 3143-59).*