Sentenza 17 febbraio 2023
Decreto presidenziale 22 gennaio 2025
Decreto presidenziale 24 gennaio 2025
Accoglimento
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 24/04/2025, n. 3534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3534 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03534/2025REG.PROV.COLL.
N. 03582/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3582 del 2023, proposto dal Comune di CA Torinese, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Battista Bramard, Mario Sanino, Alessandro Sciolla, Sergio Viale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;
contro
IN di CA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Faggiano, Marco Stefano Marzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Marco Stefano Marzano in Roma, via Ildebrando Goiran 4;
Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Agenzia Regionale Protezione Ambientale A.R.P.A. Piemonte, non costituite in giudizio;
nei confronti
View s.r.l., Vo.Vo s.a.s. di OL IA & C., GI MA Vener, Mara Fanì, non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 170/2023, che ha accolto il ricorso n. 361/2022 R.G., integrato da motivi aggiunti, proposto per l’annullamento dei seguenti atti e provvedimenti del Comune di CA Torinese:
(ricorso principale)
a) del verbale 11 novembre 2021 della conferenza di servizi, avente ad oggetto la redazione di relazione di clima acustico per i fabbricati residenziali e la verifica di impatto acustico per i fabbricati industriali siti tutti in CA Torinese, via Filatoio 21;
b) dei precedenti verbali 29 marzo e 18 luglio 2019 e 1° luglio e 13 ottobre 2020;
(motivi aggiunti, depositati il giorno 19 maggio 2022)
c) del provvedimento 26 gennaio 2022 n. 8, comunicato con nota del 14 febbraio successivo, con cui il Responsabile dell’Area tecnica ha autorizzato con prescrizioni la IN di CA S.r.l. all’istallazione dell’essiccatoio di cui alla segnalazione certificata di inizio attività- SCIA 6458-PE-396-2017 del 30 ottobre 2017;
e degli atti connessi;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società IN di CA s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 il consigliere Paolo Marotta e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti.
1. Il Comune di CA Torinese ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il T.a.r per il Piemonte, Sezione II, ha accolto il ricorso introduttivo del giudizio, come integrato dai motivi aggiunti, proposto dalla società IN di CA s.r.l. per l’annullamento dei seguenti atti:
- del verbale dell’11 novembre 2021 della conferenza di servizi simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14 - ter l. 241/1990;
- dei verbali delle precedenti sedute della conferenza di servizi del 29 marzo, 18 luglio 2019, 1° luglio 2020 e 13 ottobre 2020;
- della determinazione n. 8 del 26 gennaio 2022 del responsabile Area tecnica del Comune di CA Torinese.
2. L’Amministrazione comunale appellante premette quanto segue.
2.1. In data 30 ottobre 2017, la società IN di CA s.r.l. che opera nel settore tessile ha presentato al Comune di CA Torinese una S.C.I.A. 6458-PE-396-2017 per il cambio di utilizzo (senza variazione della destinazione d’uso) di alcuni locali (da utilizzare per l’installazione di un nuovo essiccatoio) presso il proprio stabilimento nel Comune di CA Torinese.
Il Comune di CA Torinese trasmetteva la S.C.I.A. e l’allegato studio di impatto acustico all’A.R.P.A. Piemonte per il parere di competenza.
2.2. Nella valutazione tecnica sulla documentazione previsionale di impatto acustico relativa alla S.C.I.A., trasmessa con nota del 12 marzo 2018 prot. n. 21554, l’ARPA Piemonte dichiarava di non potersi esprimere, evidenziando che: “ In particolare, la Valutazione di Impatto Acustico presentata dovrà essere integrata valutando la conformità ai limiti differenziali di immissione nei confronti dei ricettori limitrofi all’attività ”.
2.3. In data 14 agosto 2018, la società IN di CA s.r.l. presentava la S.C.I.A. prot. n. 21883 per il rilascio dell’agibilità del fabbricato industriale in questione, allegando una versione aggiornata dello studio di impatto acustico.
2.4. Il Comune trasmetteva all’ARPA Piemonte la documentazione integrativa della società, richiedendo il parere di competenza in materia di impatto acustico nonché il parere sulla S.C.I.A. relativa all’agibilità del fabbricato industriale; con nota del 3 dicembre 2018 prot. n. 32497/2018, l’ARPA Piemonte comunicava:
- quanto alla S.C.I.A. per l’agibilità del fabbricato di non essere “ in grado di esprimere un parere tecnico relativo agli aspetti di compatibilità acustica poiché dall’analisi della documentazione pervenuta non è presente né un progetto né una descrizione degli interventi edilizi previsti ”;
- quanto alla S.C.I.A. del 30 ottobre 2017, che: “ a tutt’oggi non è ancora pervenuta agli scriventi la valutazione di clima acustico relativa al complesso residenziale di via Filatoio 21 (…) Si rileva altresì che non è stata prodotta alcuna integrazione della documentazione di impatto acustico presentata dalla IN di CA atta a valutare le eventuali variazioni dei livelli differenziali per immissione indotte dalle trasformazioni in progetto rispetto allo scenario attuale ”; l’ARPA concludeva che “ considerata la complessità del caso, si ritiene che l’analisi dell’impatto acustico delle trasformazioni aziendali in progetto debba essere condotta in modo integrato e coordinato con la valutazione del clima acustico dello scenario ex ante, nell’ambito di un piano di risanamento dove vengano definiti gli interventi di mitigazione necessari, le responsabilità, gli oneri economici ed i tempi di attuazione. A tal fine si invita codesta Amministrazione a valutare l’opportunità di convocare una conferenza dei servizi simultanea alla presenza di tutti i soggetti coinvolti, così come previsto dall’art. 14-ter L. 241/90 ”.
2.5. In accoglimento dell’invito dell’A.R.P.A. Piemonte, il Comune convocava la conferenza dei servizi simultanea e in modalità sincrona per:
a) la redazione di clima acustico per i fabbricati residenziali siti in CA T.se, via Filatoio n. 21;
b) la verifica dell’impatto acustico per i fabbricati industriali siti in CA T.se, via Filatoio n. 35.
Alla conferenza venivano invitati a partecipare le Amministrazioni competenti (Regione Piemonte, ARPA Piemonte, Città Metropolitana e A.S.L. TO4), nonché, quali uditori, tutti i soggetti aventi causa a vario titolo della cessata società Filatoio ‘51, il condominio limitrofo e i singoli condomini, oltre alla società IN di CA s.r.l.
(Secondo la prospettazione difensiva del Comune) i lavori della conferenza di servizi avrebbero avuto un andamento difficoltoso dovuto alle limitazioni imposte dalla pandemia da Covid-19, ma anche alla litigiosità delle parti private invitate ad assistere, che avrebbe impedito di addivenire ad una soluzione concordata delle problematiche di tipo acustico.
Al termine della seduta, la società IN di CA acconsentiva ad una nuova campagna di misurazioni, che venivano effettuate in contraddittorio tra i tecnici di tutte le parti.
I risultati delle misurazioni venivano condivisi dai tecnici di tutte le parti in una specifica seduta; il tecnico del Comune di faceva carico di redigere la “ Relazione tecnica Monitoraggio acustico di lungo periodo condotto dai consulenti tecnici ” prot. n. 2877 del 27 gennaio 2020, nella quale venivano individuati gli interventi di mitigazione acustica necessari per l’eliminazione della situazione di sofferenza acustica.
2.6. Non essendosi raggiunto un accordo, il Comune proponeva alle altre Amministrazioni di dare incarico al proprio consulente di eseguire ulteriori approfondimenti al fine di addivenire ad una soluzione condivisa; sulla base della documentazione fornita dalle parti, nonché dei sopralluoghi e delle misurazioni effettuate, il consulente del Comune formulava una proposta conciliativa, nella quale proponeva un intervento di mitigazione consistente nella separazione meccanica dei due fabbricati adiacenti e nella realizzazione di una nuova partizione verticale di confinamento dei locali della società, arretrata di almeno ml 2,40 rispetto alla parete esistente.
La soluzione non veniva condivisa dalle parti private.
2.7. Tramontata l’ipotesi conciliativa, il consulente del Comune procedeva quindi alla redazione della relazione tecnica di clima e impatto acustico (prot. n. 19961 del 6 settembre 2021).
Nella seduta della conferenza di servizi dell’11 novembre 2021, le Amministrazioni all’unanimità:
a) emettevano parere positivo all’intervento di cui alla S.C.I.A. 6458-PE-396- 2017 del 30/10/2017, con obbligo di collaudo in opera e con orario di esercizio limitato al periodo diurno sino all’avvenuto collaudo;
b) approvavano la precitata relazione tecnica di clima e di impatto acustico.
2.8. Con determinazione del responsabile dell’Area tecnica n. 8 del 26 gennaio 2022, il Comune autorizzava la società all’installazione del nuovo essiccatoio, con la seguente prescrizione: “ la Soc. TINTORIA di CASELLE S.r.l. dovrà comunicare al Comune l’avvenuta installazione del nuovo essiccatoio e consentire al Comune stesso e ad ARPA la verifica in opera del rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 rispetto ai ricettori posti negli immobili costituenti il Condominio ex IF. Sino all’esito della verifica, l’essiccatoio sarà utilizzabile dalla Soc. TINTORIA di CASELLE S.r.l. esclusivamente in orario diurno 8.00-20.00 ”; con il medesimo atto approvava la relazione tecnica di clima e di impatto acustico, predisposta dal tecnico incaricato dal Comune.
2.9. Con il ricorso introduttivo del giudizio, la società IN di CA s.r.l. impugnava il verbale della conferenza di servizi dell’11 novembre 2021, i verbali delle precedenti sedute di conferenza di servizi del 29 marzo 2019, 18 luglio 2019, 1° luglio 2020 e 13 ottobre 2020 nonché gli elaborati tecnici del consulente del Comune.
Con ricorso per motivi aggiunti, la predetta società impugnava anche la determinazione n. 8 del 26 gennaio 2022.
2.10. Con la sentenza n. 170/2023, il T.a.r. Piemonte ha accolto il ricorso introduttivo del giudizio e quello per motivi aggiunti, annullando gli atti impugnati e condannando l’Amministrazione comunale al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 4.000,00, oltre accessori di legge.
3. Tanto premesso, il Comune di CA Torinese ha contestato la sentenza impugnata con due articolati motivi.
3.1. Con il primo motivo di gravame, l’Amministrazione comunale appellante deduce: erroneità e ingiustizia del capo della sentenza con il quale è stata respinta l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, per carenza di interesse, per contraddittorietà, travisamento, erronea valutazione della situazione di fatto e carenza motivazionale; violazione del principio del preuso, di cui all’art. 11 della l.r. n. 52/2000, e della d.G.R. n. 46 -17962; violazione del principio di supremazia dell’interesse della salute pubblica; violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Il Comune impugna il capo della sentenza con il quale il T.a.r. Piemonte ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, per difetto di interesse “ giacché i provvedimenti sarebbero satisfattivi dell’interesse della ricorrente ”.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che la società avesse interesse a ricorrere in quanto “ Il provvedimento autorizza la realizzazione dell’impianto oggetto di SCIA ma al contempo pone delle prescrizioni e, di conseguenza, degli oneri mitigativi necessari a raggiungere una situazione di clima acustico compatibile con i limiti di cui al DPCM 14/11/1997, a carico della ricorrente ”.
A giudizio del T.a.r., il Comune avrebbe imposto (illegittimamente) alla società gli oneri di mitigazione gravanti invece sugli aventi causa della società Filatoio ‘51: tale “ribaltamento” renderebbe attuale e concreto l’interesse della società al ricorso.
Il Comune contesta le conclusioni del giudice di primo grado evidenziando quanto segue:
a) il Comune non avrebbe imposto alla società alcun onere di mitigazione con riferimento alla situazione scaturita dalla realizzazione del fabbricato residenziale in adiacenza al complesso industriale; il Comune e le altre Amministrazioni avrebbero definito lo “scenario ex ante ” rispetto al nuovo intervento proposto della società (installazione dell’essiccatoio), ponendo le relative misure di risanamento a carico degli aventi causa a vario titolo della società Filatoio ‘51.
Le Amministrazioni hanno poi valutato l’incidenza del nuovo macchinario che la società ha chiesto di installare.
Proprio in relazione alla mancata esecuzione delle misure di mitigazione da parte dei soggetti obbligati (in base ad un precedente contenzioso), l’ARPA Piemonte ha quindi proposto alla conferenza di servizi di autorizzare l’intervento della società senza impartire prescrizioni di sorta, ma richiedendo semplicemente un collaudo in opera del macchinario che confermi quanto dichiarato dal tecnico acustico in sede di impatto previsionale: “ oltre alle valenze ex ante del professionista acustico, è necessario avere la garanzia che i valori limite fissati dal D.P.C.M. 14.11.97 siano rispettati, e questo può essere fatto solamente con una verifica ex post, con il consenso delle parti ”.
Evidenzia che il collaudo in opera non è un onere di mitigazione aggiuntivo imposto alla società, ma costituisce lo strumento con il quale, ordinariamente, gli Enti preposti alla tutela acustica procedono a verificare in opera quanto dichiarato in sede previsionale, cioè che il nuovo macchinario non comporti effettivamente incrementi di rumore.
All’esito del collaudo in opera, potrebbero configurarsi due scenari:
a) conformemente alle dichiarazioni previsionali, il nuovo macchinario non comporta aumento del rumore, quindi l’appellata lo può utilizzare nell’arco delle 24 ore, secondo le proprie esigenze produttive;
b) diversamente da quanto dichiarato, il nuovo macchinario produce un aumento del rumore in una determinata misura, con la conseguenza che la società è tenuta ad adottare misure di mitigazione per abbattere il (solo) maggior rumore prodotto dal macchinario stesso, secondo il principio per il quale chi installa la nuova sorgente sonora è tenuto alle relative mitigazioni.
A giudizio del Comune, non sarebbe ravvisabile alcun interesse della società alla proposizione del ricorso, in quanto la società può procedere subito all’installazione del nuovo macchinario con il solo limite richiesto da ARPA e condiviso dal Comune di operatività, nella fase iniziale, nel solo orario diurno 8.00 - 20.00, sino all’avvenuta verifica “ in opera ” del rispetto dei limiti di cui al d.P.C.M. 14 novembre 1997, con riferimento ai ricettori posti negli immobili costituenti il condominio dell’ex IF.
La sentenza impugnata sarebbe viziata in parte qua anche per ultrapetizione.
Nel giudizio di primo grado, la società non avrebbe mai lamentato di esser stata destinataria di alcun obbligo di mitigazione spettante ad altro soggetto; la società ha contestato l’accertamento compiuto dal tecnico acustico del Comune (in contraddittorio con i tecnici di parte), definendolo imprudentemente “ una rappresentazione falsata della realtà ” (cfr. la memoria 23/12/2022 pag. 3) e deducendo, quanto all’eccezione di difetto di interesse, che: “ È bensì vero che il Comune di CA T.se ha autorizzato la ricorrente ad installare l’essiccatoio S4 richiesto nel 2017, ma ne ha subordinato l’utilizzo ad una verifica da condursi sulla base di una fotografia che si ha ragione di ritenere falsa ” (cfr. memoria 23/12/2022 pag. 21).
Il giudice di primo grado avrebbe respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso (per carenza di interesse), sulla base di un’argomentazione mai dedotta dalla società ricorrente (ossia, il fatto che venivano poste a carico della società misure di mitigazione che avrebbero dovuto essere poste in essere dagli aventi causa della società Filatoio ’51).
3.2. Con il secondo motivo di appello, il Comune di CA Torinese deduce: erroneità e ingiustizia del capo della sentenza con il quale è stato accolto il III motivo del ricorso introduttivo del giudizio e dei motivi aggiunti per contraddittorietà, travisamento, erronea valutazione della situazione di fatto e carenza motivazionale; violazione del principio del preuso di cui all’art. 11 della l.r. n. 52/2000 e della d.G.R. n. 46-17962; violazione del principio di supremazia dell’interesse della salute pubblica; violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Il Comune impugna il capo della sentenza 4 (sottocapi 4.1. e 4.2.), ove il T.a.r. ha statuito (pagg. 5 e segg.): “ È pur vero che l’intervento oggetto della SCIA è l’ultimo richiesto ed autorizzato in ordine di tempo, ma questo non implica necessariamente che il suo autore debba farsi carico di opere di mitigazione acustica che sarebbero state a carico del condominio ricettore e che illegittimamente non sono state realizzate nei tempi dovuti (e quindi prima della realizzazione dell’essiccatoio) (…) Sia i verbali della conferenza di servizi che la DD n. 8/2022 approvano una relazione di clima e impatto acustico che trae le sue conclusioni sulla base di uno scenario di misurazioni e di uno stato di fatto in cui le misure di mitigazione ordinate al condominio non sono state realizzate. (…) Il provvedimento adotta la relazione di clima e impone ai proprietari del complesso residenziale l’attuazione di quanto previsto nell’ordinanza n. 4068/2018 per la riconduzione a legittimità della situazione di fatto, senza fissare un ordine di priorità tra gli interventi imposti a questi ultimi e quelli di cui deve farsi carico la ricorrente. L’autorizzazione concessa alla ricorrente, pertanto, dal momento in cui prescrive l’obbligo di rimanere nei limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, rispetto ai ricettori posti negli immobili costituenti il Condominio ex IF (e di conseguenza limita, sino all’esito della verifica da parte del comune e di ARPA, l’utilizzabilità dell’essiccatoio esclusivamente in orario diurno 8.00-20.00), si fonda palesemente su una istruttoria non completa, proprio perché carente degli elementi di mitigazione a carico del condominio che ne dovevano costituire presupposto istruttorio e valutativo. L’effetto finale del provvedimento, alla luce della tesi difensiva dell’amministrazione, sulla decorrenza degli effetti del preuso, è quello di realizzare uno scenario in cui la ricorrente deve farsi carico di tutte le misure di mitigazione necessarie a rendere le emissioni sonore compatibili con i sopra citati limiti di cui all’art. 4 del DM 447/1995. L’amministrazione, infatti, nella memoria del 23.12.2022, evidenzia che, ad intervento effettuato, occorrerà verificare che effettivamente la situazione acustica dell’area, “fotografata” dalla Relazione di Clima ed Impatto acustico approvata contestualmente dalla Conferenza dei Servizi, non è peggiorata per effetto del nuovo macchinario, che potrà allora operare senza limiti di orario. Tali opere, in sostanza, dovrebbero coprire, stando alla ricostruzione difensiva dell’amministrazione, anche gli effetti mitigativi delle opere imposte ab origine ai proprietari del condominio ricettore, i quali, invece, per effetto del gravato provvedimento, si troverebbero a realizzare interventi di mitigazione a valle della realizzazione dell’essiccatoio e delle relative opere di riduzione dell’impatto acustico adottate dalla ricorrente. Ma ciò, come sopra evidenziato, si pone in chiara violazione del principio del preuso, come codificato dall’art. 11 della LRP n. 50/2000 e dalla citata DGR 46-17962. I provvedimenti impugnati, pertanto, risultano emessi in violazione di tale principio e sono carenti sul piano istruttorio nonché contraddittori, dal momento in cui, pur imponendo, in sanatoria, ai condomini l’adozione di misure mitigative, non considerano le stesse come presupposto per la valutazione di impatto della successiva opera oggetto di SCIA, ma finiscono per addossarne gli oneri in capo alla ricorrente ”.
Il Comune ribadisce di non aver imposto alla società alcun onere di mitigazione (spettante agli aventi causa della società Filatotio ’51), come risulterebbe dagli atti della conferenza dei servizi.
Con gli atti impugnati, il Comune avrebbe cercato di contemperare le ragioni economiche della società con il diritto alla salute dei residenti nel complesso condominiale, imponendo a questi ultimi le mitigazioni che si sarebbero dovute realizzare sin dal momento di costruzione del complesso e con riferimento alla situazione di fatto preesistente al nuovo macchinario.
La sentenza di primo grado si fonderebbe su un presupposto erroneo, ossia che il Comune abbia operato un “ribaltamento” degli oneri di mitigazione, nei fatti insussistente.
La sentenza sarebbe erronea anche nella parte in cui ha ritenuto che il Comune non avesse fissato un ordine di priorità tra gli interventi imposti agli aventi causa della società Filatoio ’51 e quelli (eventuali) a carico della società.
Di contro, il Comune evidenzia di aver fissato un preciso e ponderato ordine di priorità: gli aventi causa della società Filatoio ’51 devono eseguire gli interventi di mitigazioni di loro competenza per ricondurre la situazione a legittimità, mentre competono alla società soltanto quelle mitigazioni (eventuali) relative all’installazione del nuovo macchinario, laddove quest’ultimo produca una variazione in pejus dei livelli sonori, rispetto alla situazione precedente descritta nel documento di clima e impatto acustico.
Il giudice di primo grado non avrebbe fatto corretta applicazione del principio del preuso, di cui all’art. 11 della l.r. n. 52/2000 e della d.G.R. n. 46-17962; il preuso della società non è assoluto ed illimitato, bensì permane con riferimento allo stato del complesso aziendale esistente al momento dell’insediamento del condominio e con riferimento all’esercizio pregresso dell’attività industriale, non rispetto alla modifica della struttura produttiva.
Il riconoscimento del preuso alla società discenderebbe infatti dal giudicato formatosi per effetto alle sentenze del Consiglio di Stato n. 5819/2017 e n. 9671/2022.
Tuttavia, nel momento in cui la società procede all’installazione del nuovo essiccatoio, modificando le sorgenti sonore originarie, il rispetto della disciplina acustica non può ritenersi coperta dal principio del preuso.
Diversamente opinando, si dovrebbe ritenere che l’installazione del nuovo essiccatoio, pur se peggiorativa dei livelli sonori, non debba soggiacere ad alcun obbligo di mitigazione, in contrasto con quanto previsto dall’art. 11, co. 3, della l.r. n. 52/2000 e dalla d.G.R. n. 46-14762.
Per effetto della sentenza impugnata gli aventi causa della società Filatoio ’51, già legittimamente onerati delle mitigazioni con riferimento alla situazione preesistente al loro insediamento, si troverebbero onerati anche della esecuzione delle mitigazioni per contrastare l’eventuale peggioramento del clima acustico derivante dall’intervento della società nel proprio stabilimento.
Anche il capo 4 della sentenza sarebbe viziato per ultrapetizione.
Nel censurare i provvedimenti impugnati, la società non avrebbe mai contestato di essere destinataria di oneri mitigativi che non le competono, ma avrebbe lamentato di non poter mettere in opera il macchinario “ perché non potrà mai dimostrare il rispetto del limite differenziale nei confronti dei suddetti ricettori, perché tale limite è già superato ” (cfr. ricorso pag. 34 e motivi aggiunti pag. 24) e che l’azienda “d eve anticipare i costi del macchinario e della relativa posa senza avere alcuna sicurezza se potrà mai utilizzarlo, considerata la situazione in situ ” (ricorso pag. 36 e motivi aggiunti pag. 26).
Il giudice di primo grado avrebbe accolto il ricorso sulla base di deduzioni mai formulate dalla società.
4. Si è costituita in giudizio la società IN di CA s.r.l., contestando la fondatezza del ricorso in appello e chiedendo conseguentemente la conferma della sentenza impugnata.
La società appellata ha riproposto le censure già dedotte in primo grado e non esaminate dal T.a.r. in quanto assorbite.
4.1. Violazione artt. 14, comma 2, e 14-ter l. 241/1990; eccesso di potere, per sviamento dalla causa tipica e per conflitto di interessi.
Evidenzia che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9671/2022, ha statuito in merito alla vicenda in esame, evidenziando che: “ la predisposizione di opportuni accorgimenti per evitare condizioni di rumorosità, o da livelli di rumore ammissibile non compatibili con l’utilizzo dell’insediamento stesso” (cfr., D.G.R. 46 - 14762/2005) costituisce presupposto per il rilascio del titolo edilizio. Qualora, come nel caso in esame, tale dovere non sia, a monte, adempiuto nel corso del procedimento promosso per ottenere il titolo edilizio, l’annullamento, a valle, in autotutela – non qualificabile come revoca stante la natura non discrezionale dell’atto – dell’agibilità costituisce atto dovuto (a meno che la valutazione svolta ex post non dia esito positivo) ”.
Il Comune di CA Torinese era dunque tenuto - quale atto dovuto - ad annullare, in via di autotutela, l’agibilità dell’immobile, ma nonostante il lasso di tempo intercorso non vi avrebbe provveduto.
Per superare la situazione di stallo, l’Amministrazione comunale, d’intesa con l’A.R.P.A., avrebbe convocato una atipica conferenza di servizi, che aveva come oggetto, non solo la verifica dell’impatto acustico per il nuovo macchinario richiesto da IN di CA, ma altresì, la «redazione» del clima acustico per il Condominio limitrofo.
Nel corso di tale conferenza di servizi, alla presenza anche delle parti private, il Comune e gli altri enti coinvolti hanno dapprima sollecitato una soluzione condivisa, ma, una volta constatatane l’impossibilità, hanno proceduto con una seduta di conferenza decisoria, all’esito della quale hanno approvato una relazione tecnica, denominata « clima ed impatto acustico », redatto dal tecnico acustico incaricato dall’Amministrazione comunale.
Evidenzia che nel caso di specie, non c’era un procedimento in corso per la verifica del clima acustico; non c’erano i presupposti per convocare una conferenza di servizi istruttoria né per una conferenza di servizi decisoria.
Fa rilevare che il Comune di CA Torinese è l’unica Autorità competente al controllo del rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento acustico all’atto del rilascio dei titoli abilitativi. L’A.R.P.A. si limita a fornire, su richiesta del Comune, supporto e consulenza tecnico-scientifica ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b), l.r. 18/2016, ma il suo intervento non è né obbligatorio, né vincolante.
La Città Metropolitana non aveva alcuna competenza nel caso in esame, che esula dalle ipotesi previste dall’art. 4 l.r. 52/2000.
Non essendo necessario acquisire pareri di altre Amministrazioni, come previsto dall’art. 14 l. 241/1990, lo strumento della conferenza di servizi sarebbe stato utilizzato in assenza dei presupposti e al di fuori degli ambiti e dei fini predeterminati per legge.
Anche l’eccessiva durata della conferenza di servizi (oltre 2 anni e mezzo), rispetto a termini prefissati con legge, confermerebbe l’anomalia del suo utilizzo.
Sostiene che se il Comune avesse esercitato il doveroso potere di controllo, avrebbe potuto eliminare alla radice ogni problematica acustica tra le due costruzioni.
4.2. La società contesta sotto diversi profili la relazione dell’ing. Guido Berra denominata «clima e impatto acustico» e le conclusioni della conferenza di servizi.
In conclusione, una volta accertata l’omessa predisposizione dei necessari accorgimenti per evitare condizioni di rumorosità ammissibile incompatibili con l’utilizzo dell’insediamento, il Comune avrebbe dovuto annullare in autotutela l’agibilità dell’immobile limitrofo.
In tale contesto, fino a quando la situazione di sofferenza acustica non sarà sanata dai soggetti che sono obbligati alla adozione delle misure di mitigazione acustica, l’edificio confinante non avrebbe né legittimità né i requisiti per essere considerato un ricettore; non vi sarebbe quindi giustificazione per privare la società della possibilità di apportare quelle modifiche/implementazioni necessarie all’esercizio dell’attività di impresa.
5. Con memoria depositata in data 13 gennaio 2025, il Comune di CA Torinese, oltre a richiamare i motivi di appello, si è soffermato sulle censure riproposte in grado di appello dalla società appellata, contestandone diffusamente la fondatezza.
6. Con decreto presidenziale n. 50 del 22 gennaio 2025 è stata respinta l’istanza presentata il 21 gennaio 2025 (con la quale il difensore della IN di CA S.r.l. ha chiesto di essere autorizzato a superare i limiti dimensionali per la memoria e la replica da depositare in vista della pubblica udienza di discussione), sulla base della seguente motivazione: “ ai sensi dell’art.6 comma 6 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 22 dicembre 2016 n.167, che disciplina la materia, l’autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali può esser rilasciata alle parti diverse dal ricorrente principale limitatamente alla memoria di costituzione e comunque la relativa istanza va presentata in calce allo schema dell’atto processuale, che pure deve essere allegato ”.
7. Con decreto presidenziale n. 53 del 24 gennaio 2025 è stata respinta l’istanza in calce alla memoria di replica depositata il 23 gennaio 2025, con la quale il difensore della IN di CA s.r.l. ha chiesto in via successiva di essere autorizzato a superare i limiti dimensionali per la replica stessa, depositata in vista della pubblica udienza di discussione, ribadendosi che, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 22 dicembre 2016 n.167, che disciplina la materia, l’autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali può esser rilasciata alle parti diverse dal ricorrente principale limitatamente alla memoria di costituzione ed evidenziandosi ulteriormente che, ai sensi dell’art. 7 del decreto 167/2016 citato, l’autorizzazione successiva può essere rilasciata “ per gravi e giustificati motivi ” che nella specie non erano stati neanche allegati, ferma, ai sensi dello stesso art. 7, la facoltà della parte di indicare gli argomenti ai quali intendesse rinunziare.
8. All’udienza pubblica del 13 febbraio 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
9. Occorre preliminarmente ricostruire l’articolato quadro fattuale nel quale si inserisce la fattispecie dedotta in giudizio e il relativo contenzioso.
9.1. La società IN di CA s.r.l. esercita attività industriale di tintura di filati e capi confezionati presso lo stabilimento sito nel Comune di CA Torinese, Via Filatoio, n. 35 (distinto al C.T. del medesimo comune al fg. 6, mapp.li nn. 10, 401, 402, 403 e 406).
Accanto allo stabilimento industriale della società è situato un fabbricato di due piani fuori terra con ingresso da Via Filatoio n. 21 (ex n. 51) (identificato al C.U. di CA T.se al fg. 6, mapp.le 8); fino al 2001 il complesso edilizio in questione era classificato in P.R.G.C. come “area di insediamenti produttivi consolidati”.
Il P.R.G.C. approvato nel 2001 ha mantenuto l’area dello stabilimento della società IN di CA in zona IC (“aree a destinazione produttiva, consolidate e/o di completamento”), mentre ha classificato le altre aree del confinante complesso immobiliare in zona PARr (“aree miste per attività terziarie, commerciali/artigianali/espositive residenziali”, già edificate, per le quali è previsto il riordino urbanistico); l’art. 8.10 delle NTA ha prescritto che in tale area:
a) sono consentiti insediamenti residenziali esclusivamente nel limite del 20% della superficie utile lorda ammissibile, da utilizzarsi prevalentemente dal titolare o dagli addetti all’azienda;
b) sono previsti interventi di recupero urbanistico, da attuarsi mediante piano di recupero, finalizzati alla conservazione, risanamento e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso, mentre in assenza di piano di recupero sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione di tipo A, non comportante maggiori carichi urbanistici.
9.2. Nel 2007, la società IN di CA ha ricevuto dalla società Filatoio ‘51 s.r.l., proprietaria del fabbricato confinante, la richiesta di spostare gli impianti e la tettoia presenti nel cortile dello stabilimento industriale in un capannone limitrofo, che le sarebbe ceduto a titolo gratuito.
L’accordo, sottoscritto il 1° agosto 2007, prevedeva l’impegno della società Filatoio ‘51 a provvedere all’isolamento acustico dell’immobile che aveva intenzione di ristrutturare.
La società Filatoio ‘51 procedeva a demolire la porzione del fabbricato adiacente allo stabilimento della società IN di CA e realizzava un edificio residenziale di n. 21 alloggi (che in parte si affacciano sul cortile di IN di CA e in parte sono situati in aderenza al muro dei locali produttivi della medesima).
9.3. Nel gennaio 2009, la società IN di CA ha presentato domanda di permesso di costruire per demolire i manufatti in cortile e spostare gli impianti nel nuovo capannone ricevuto dalla società Filatoio ‘51.
9.4. Nel novembre 2013, a seguito di esposti dei nuovi residenti e dei rilievi fonometri effettuati da A.R.P.A., il Comune di CA Torinese irrogava una sanzione amministrativa alla società IN di CA.
Con lettera del 4 agosto 2014, la società segnalava all’Amministrazione comunale gli illeciti commessi dalla società Filatoio ‘51 nella realizzazione dell’intervento (compresa l’omessa presentazione della valutazione di clima acustico), chiedendole di compiere le necessarie verifiche nei termini di legge. Decorso un anno, con ricorso del 31 luglio 2015, la società proponeva ricorso al T.a.r. Piemonte, affinché accertasse l’illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione comunale, statuendo anche nel merito della controversia, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a.
Dopo l’espletamento di verificazione tecnica, con sentenza n. 875 del 22 luglio 2017, il T.a.r. accoglieva il ricorso, accertando l’obbligo del Comune di concludere il procedimento, tenendo conto “ della sostanziale inesistenza dei titoli edilizi e della inopponibilità alla IN di CA di requisiti acustici indotti da un insediamento successivo ”; la sentenza veniva impugnata davanti al Consiglio di Stato, che, con sentenza n. 5819 dell’11 dicembre 2017, la riformava parzialmente, dichiarando la sussistenza dell’obbligo del Comune di concludere il procedimento nel termine di 90 giorni, con autonomo accertamento circa la sussistenza di quanto denunciato nell’istanza in autotutela presentata dalla società IN di CA.
9.5. Con ordinanza del 15 febbraio 2018, prot. 4608, il Comune di CA Torinese ordinava agli aventi causa della cessata società Filatoio 51 s.r.l., al condominio ex IF di CA T.se, via Filatoio n. 21 e ai condomini “ ai fini della permanenza all’interno del complesso immobiliare, a voler presentare, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della presente comunicazione, la valutazione di “Clima acustico” per il complesso immobiliare sito in CA, Via Filatoio n. 21 (…), provvedendo altresì ad eseguire le opere che saranno individuate entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla presentazione ”.
Il condominio di Via Filatoio n. 21 e alcuni condomini impugnavano la predetta ordinanza davanti al T.a.r. Piemonte che rigettava il ricorso, con sentenza n. 27 dell’8 gennaio 2020; la sentenza veniva impugnata davanti al Consiglio di Stato, che respingeva l’appello, con sentenza n. 9671 del 4 novembre 2022; in particolare, con la predetta sentenza, questo Consiglio ha qualificato la mancata esecuzione degli interventi di mitigazione acustica come presupposto legittimante l’annullamento, in autotutela, della agibilità del fabbricato.
9.6. Infine, con sentenza n. 8273/2024, questo Consiglio ha respinto il ricorso in appello proposto della società IN di CA s.r.l., confermando la sentenza del T.a.r. Piemonte n. 28/2020, con la quale era stato dichiarato in parte inammissibile e in parte improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio (avente ad oggetto la deliberazione del Consiglio Comunale di CA Torinese n. 36 del 27 giugno 2016, di approvazione del progetto definitivo della variante strutturale n. 1 al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17, comma 4, l.r. 56/1977, concernente l’area su cui insiste il condominio).
10. Tanto premesso, è infondato il primo motivo di gravame.
Nel processo amministrativo, l’interesse a ricorrere è condizione dell’azione e corrisponde a una specifica utilità o posizione di vantaggio che attiene a uno specifico bene della vita, contraddistinto indefettibilmente dalla personalità e dall’attualità della lesione subita, nonché dal vantaggio ottenibile dal ricorrente.
Orbene, il ricorso di primo grado non può essere dichiarato inammissibile, per difetto di interesse; gli atti impugnati, ancorché non precludano alla società IN di CA s.r.l. la prosecuzione dell’attività produttiva, ne costituiscono un limite, prescrivendo che, fino alla verifica in opera delle emissioni sonore, l’attività potrà essere svolta solo in fascia oraria diurna.
Di qui la configurabilità di un interesse concreto e attuale della società IN di CA ad impugnare le determinazioni comunali e gli atti presupposti.
11. Con riguardo al secondo motivo di appello, il Collegio rileva che dalla ricostruzione sopra richiamata risulta che gli oneri di mitigazione acustica in relazione ai rumori provenienti dall’impianto industriale gestito dalla società IN di CA s.r.l., per il principio del preuso gravavano sui soggetti che hanno realizzato i nuovi insediamenti residenziali (ossia, sugli aventi causa della società Filatoio ‘51 s.r.l.); questo principio è sancito da sentenze passate in giudicato con riguardo alla situazione pregressa e non può essere messo in discussione
Tuttavia, gli oneri di mitigazione acustica cui fanno riferimento le sentenze sopra richiamate si riferiscono alla gestione pregressa dell’impianto produttivo della società.
Nel momento in cui la società ha proceduto alla implementazione della sua attività produttiva con la installazione di un nuovo essiccatoio, essa è tenuta a comprovare l’ammissibilità dell’impatto acustico conseguente alla installazione del nuovo impianto; a tale adempimento la società IN di CA sarebbe tenuta anche se il condominio limitrofo avesse tempestivamente posto in essere tutti gli interventi di mitigazione acustica che gravavano su di esso.
Ne consegue che il principio del preuso non può essere invocato dalla società appellata anche per gli interventi di ampliamento degli impianti produttivi esistenti ed è stato impropriamente posto dal giudice di primo grado alla base della sentenza impugnata.
La difficoltà della valutazione delle emissioni sonore connesse alla installazione del nuovo impianto dipende dal fatto che le misure di mitigazione acustica non sono state ancora poste in essere dal condominio limitrofo.
Tuttavia, fermo restando l’obbligo del condominio di eseguire gli interventi di mitigazione acustica che erano (e rimangono) a suo carico, la soluzione individuata dal Comune di CA Torinese viene considerata dal Collegio immune dalle censure dedotte in primo grado, in quanto rappresenta un equo contemperamento tra le legittime esigenze della produzione e le esigenze di tutela della salute pubblica, altrettanto meritevoli di cura e di attenzione.
La verifica della compatibilità acustica del nuovo essiccatoio successivamente alla sua installazione e alla sua entrata in funzione risponde allo specifico potere – dovere del Comune di verificare che quanto dichiarato dalla società in ordine alla compatibilità acustica del nuovo impianto produttivo sia effettivamente corrispondente alla situazione acustica registrata dopo la realizzazione dell’intervento. Detto altrimenti, il Comune ha preso atto che IN CA vuole installare un nuovo macchinario, ovvero l’essiccatoio, che aggiunge rumore. Se la vicenda si fosse svolta in modo lineare, il Condominio avrebbe già fatto le opere necessarie per adeguarsi e si misurerebbe la rumorosità del nuovo essiccatoio in una situazione ricondotta a legittimità, ma così all’evidenza non è. Il Comune, per consentire a IN CA di installare, ha allora adottato i provvedimenti impugnati, in particolare il provvedimento 26 gennaio 2022 n. 8 (doc. 68 ricorso I grado), che interpretato correttamente ha questo contenuto: oggi si fotografa la situazione di fatto, ovvero il clima acustico, come dalla relazione Berra, doc. 22 Comune I grado, e su questo clima acustico in futuro si valuteranno le opere di mitigazione che deve fare il Condominio. Sulla situazione così adeguata, si andrà poi a valutare il rumore addizionale prodotto dall’essiccatoio. In altre parole, l’adeguatezza delle opere condominiali si valuterà sulla fotografia dell’esistente che è presa oggi, in quanto è destinata a non essere più rilevabile nel momento in cui l’essiccatoio verrà installato.
12. Le censure riproposte dalla società appellata nella memoria di costituzione sono in parte infondate e in parte inammissibili.
12.1. Sono infondate le censure dirette a contestare il ricorso da parte della Amministrazione comunale all’istituto della conferenza di servizi.
La particolare complessità della fattispecie dedotta in giudizio e la necessità di coinvolgere anche le altre Amministrazioni interessate (segnatamente, l’A.R.P.A. Piemonte), ai fini di una risoluzione definitiva dell’annosa problematica, giustificano il ricorso a questo modulo procedimentale, tenendo conto dell’ampiezza dei poteri attribuiti dal legislatore alla Amministrazione procedente nella utilizzazione di questo strumento di semplificazione amministrativa (artt. 14 e ss. l. n. 241/1990 e s.m.i.).
12.2. Sono invece inammissibili, per difetto di interesse, le censure dirette a contestare la relazione di clima e impatto acustico, predisposta dal Comune, in base alla quale il condominio limitrofo è tenuto ad elaborare gli interventi di mitigazione acustica, in quanto concernono adempimenti che non sono a carico della società appellata (l’inammissibilità è eccepita dal Comune nella memoria depositata in data 13 gennaio 2025, pag. 21); l’inammissibilità rispetto alla valutazione del clima acustico e alla adozione di opere di mitigazione acustica disposte dal Comune di CA Torinese, con provvedimento del 15 febbraio 2018 prot. n. 4608, peraltro, è stata dichiarata anche con sentenza del T.a.r. Piemonte n. 760/2018, su ricorso proposto dalla società IN di CA s.r.l. (sentenza non appellata e quindi passata in cosa giudicata).
13. In conclusione, assorbita ogni altra censura, il ricorso in appello deve essere accolto nei sensi di cui sopra e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado deve essere respinto.
14. La particolare complessità della fattispecie concreta dedotta in giudizio giustifica nondimeno l’equa compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Gambato Spisani, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere, Estensore
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Marotta | Francesco Gambato Spisani |
IL SEGRETARIO