Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 03/06/2025, n. 1745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1745 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 01745/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00232/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 232 DE 2025, proposto da
LE AR e MA DE AR DO, rappresentate e difese dall'avvocato Antonino Galasso, con domicilio digitale PEC antonino.galasso@pec.ordineavvocaticatania.it;
contro
Comune di Randazzo, non costituito in giudizio;
nei confronti
GI AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Cavaleri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
alla Sentenza 13.9.2024 n. 3040 DE T.A.R. NI, Sez. II;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dDE Sig. GI AR;
Visti tutti gli atti DEla causa;
Relatore nella camera di consiglio DE giorno 8 maggio 2025 il dott. Gustavo IO Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 3040 DE 13.9.2024 il T.A.R. NI, accogliendo il proposto gravame, ha ordinato al Comune di Randazzo di ripristinare (con le attività ivi meglio specificate) lo stato dei luoghi DE terreno sito in Randazzo, fg. 50, part. 4, di proprietà DEle Sig.re MA DE AR DO e LE AR; inoltre ha condannato il Comune sia a corrispondere le spese di lite, sia a risarcire i danni prodotti nelle somme meglio ivi specificate.
In assenza di qualsiasi adempimento, le ricorrenti hanno poi inviato una successiva diffida al Comune di Randazzo in data 31.10.2024 a mezzo pec, con la quale altresì indicavano i propri IBAN per i relativi accrediti. Ma il Comune di Randazzo ha continuato a non adempiere e solo dopo oltre ulteriori due mesi ha inviato al legale DEle ricorrenti la nota n. 351 DE 9.1.2025 DE Sovraordinato Affari Generali DE Comune di Randazzo, che da un canto dava disposizione all’Ufficio Tecnico “di porre in essere gli adempimenti necessari all’esecuzione DEle opere per il ripristino DElo stato dei luoghi” (ma senza che nulla sia stato fatto), dall’altro rinviava addirittura all’O.S.L. il pagamento DEle somme dovute alle ricorrenti pur riconoscendosi che quest’ultimo è competente solo per gli atti di gestione anteriori al 31.12.2018 (essendo il comune in dissesto per il periodo anteriore a questa data). Con ulteriore nota DE 10.1.2025 trasmessa per pec le ricorrenti, tramite il loro legale, hanno diffidato nuovamente il Comune di Randazzo, rilevando sia che la mera e tardiva disposizione all’U.T.C. non è sufficiente adempimento all’ordine di ripristino dato dalla sentenza DE TAR, sia che i crediti DEle ricorrenti non rientrano nel dissesto atteso che l’atto di gestione che li ha prodotti è l’Ord. Sind.le 5.1.2022 n.1 (che è stata poi annullata dal TAR), ordinanza che per di più adottata in seguito agli eventi atmosferici DE 24, 25 e 26 ottobre 2021, e quindi certamente successivi al 31.12.2018 ed alla stessa data DE dissesto, dichiarato con DEib. C.C. 30.5.2019 n. 17. Successivamente, con nota 20.1.2025 n. 1149, notificata il 23.1.2025, ha convocato le ricorrenti per un sopralluogo alle 15.30. Nonostante il breve preavviso le ricorrenti si sono regolarmente presentate, ma neppure questa volta si è ottenuto alcun concreto risultato.
Perdurando tanto il mancato ripristino DElo stato dei luoghi, quanto il mancato pagamento DEle suddette somme per risarcimento e spese di lite, le Sig.re MA DE AR DO e LE AR decidevano infine di avviare, con ricorso notificato il 31 gennaio 2025, un giudizio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 3040 DE 13.9.2024 DE T.A.R. NI.
Non si costituiva in giudizio l’intimato Comune di Randazzo, a differenza DE controinteressato Sig. IO AR, che invece a ciò provvedeva depositando memoria in segreteria il 17 marzo 2025, al cui interno egli eccepiva che la avvenuta esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e rifacimento dei tratti di argini mancanti nell’alveo DE torrente Annunzia costituisse una causa sopravvenuta ostativa all’integrale esecuzione in forma specifica DEla sentenza la quale, secondo le previsioni di cui all’art.112, c.3 c.p.a. può dar luogo al risarcimento DE danno per equivalente.
All’interno di memoria di replica depositata in segreteria il 3 aprile 2025, il controinteressato riteneva altresì che fosse necessario “ preservare il pubblico interesse dall’esecuzione DEla predetta sentenza che verrebbe irrimediabilmente frustrato dal soddisfacimento DEl’interesse dei meri occupanti l’area che non possono vantare alcun diritto tanto meno quello di ottenere un’esecuzione che di fatto li pone in una rinnovata condizione di occupazione illegittima siccome sine titulo DEl’area demaniale ove ricadono gran parte dei manufatti che si intendono eliminare e che allo stato garantiscono un transito sicuro per i residenti di via DE pozzo ”.
In data 17 aprile 2025 si teneva l’udienza pubblica per l’esame DE ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione.
Il Collegio osserva innanzitutto che la realizzazione degli argini mancanti DE torrente Annunzia non impedisce in alcun modo il ripristino DEl’originario stato dei luoghi relativamente al terreno sito in Randazzo, fg. 50, part. 4, di proprietà DEle Sig.re MA DE AR DO e LE AR, così come imposto dalla sentenza n. 3040 DE 13.9.2024 di questa Sezione. Infatti quell’intervento, necessario per ripristinare una legalità violata dal Comune di Randazzo con l’adozione DEl’illegittima ordinanza n. 1/2022, malgrado determini DEle conseguenze negative nei confronti DE controinteressato - rendendo intercluso il proprio fondo - non lo pregiudica tuttavia in modo irrimediale: sussistendo invece degli (ulteriori) strumenti giuridici – seppur non di diritto pubblico – per rimediare a tale situazione, in particolare attraverso la costituzione coattiva di una servitù di passaggio a norma DEl’art. 1051 c.c.; così come già lo stesso Tribunale di NI in sentenza n. 3173 DE 20/29.10.2003 aveva riconosciuto astrattamente possibile, ove l’azione fosse stata proposta, piuttosto che (erroneamente) nei confronti DE Sig. NI AR, nei confronti DE Sig. RE AR, ritenendo giustappunto “ ipotizzabile altra e diversa via di passaggio verso la strada pubblica, per vero a carico DE fondo di proprietà esclusiva di RE AR ”.
Non è poi compito DE controinteressato “ preservare il pubblico interesse dall’esecuzione DEla predetta sentenza ”. Quella valutazioni spettano infatti unicamente al Comune intimato, in virtù DE munus istituzionale di “ cura (de) gli interessi ” e “prom (mozione DE) lo sviluppo ” DEla “ propria comunità” ex art. 3, secondo comma, DE D. Lgs. n. 267/2000. Mentre alla – più che legittima - cura dei propri personali interessi il Sig. IO AR avrebbe piuttosto potuto e dovuto provvedere, senza usare a camuffamento DE manto DE “ pubblico interesse ”, con l’adoperarsi per la costituzione di una servitù passaggio attraverso il fondo di proprietà esclusiva DE Sig. RE AR, così come già era stato ritenuto possibile in sentenza n. 3173 DE 20/29.10.2003 DE Tribunale di NI.
A seguire ed in rito, il Collegio rileva che la sentenza DEla cui ottemperanza si tratta è stata notificata al Comune di Randazzo il 13 settembre 2024; sicchè al momento in cui il gravame è stato proposto erano già trascorsi 140 giorni da quella data – e quindi superato il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti DEla P.A. previsto dall’art. 14 DE D.L. n. 669 DE 1996 e ss. modifiche. Parimenti, dalla consultazione DE NSIGA non risultano impugnazioni proposte avverso la sentenza n. 3040 DE 13.9.2024 DE T.A.R. NI; la cui efficacia non avrebbe dunque mai potuto esser sospesa, integrando così gli estremi DE provvedimento giurisdizionale possibile oggetto di un giudizio di ottemperanza a norma DEla lettera b) DE secondo comma DEl’art. 112 c.p.a.
Passando al merito, per quanto attiene, innanzitutto, alla dalle ricorrenti affermata “ inottemperanza all’ordine di ripristino DElo stato dei luoghi, poichè non è certo sufficiente una mera disposizione all’UTC per costituire idoneo adempimento all’ordine di ripristino disposto dalla sentenza n. 3040/2024 ”, il Collegio ritiene perfettamente fondata la prospettazione attorea: perché un mero atto istruttorio di impulso, quale la nota n. 351 DE 9.1.2025 DE Sovraordinato Affari Generali DE Comune di Randazzo, è ben altro da una concretamente intrapresa attività di ripristino dei luoghi. Né può in alcun modo impedirla, con consequenziale carenza di interesse a vederla dichiarata nulla od annullata così come invece avrebbero voluto le ricorrenti.
Per quanto invece attiene al pagamento DEle somme dovute alle ricorrenti a titolo risarcitorio, è fuor di dubbio che il credito di quelle origini da fatti di gestione relativi all’anno 2022 (e più in particolare: dalla accertata illegittimità DEl’Ordinanza Sindacale contingibile e urgente n. 1 DE 5 gennaio 2022); sicchè non rileva lo stato di dissesto dichiarato dal Comune di Randazzo con DEiberazione DE Consiglio Comunale n. 17 DE 30 maggio DE 2019, che “blocca” le competenze DEl’organo straordinario di liquidazione ai crediti discendenti da fatti di gestione non posteriori al 31/12/2018, senza quindi alcuna interferenza con le pretese vantate dalle ricorrenti direttamente nei confronti DE Comune intimato. Come DE resto ribadito dalla stessa Commissione Straordinaria di Liquidazione nella nota 3880 DE 05/03/2025, là dove si rappresentava che “ i ricorsi DEle signore AR e DE AR si sono definiti favorevolmente con le sentenze 1864/2023 e n. 2066 DE 3.7.2023 passate in giudicato, rispettivamente, in data 13.1.2024 e 3.07.2024. per quanto precede il credito formatosi per la presentazione DEl'istanza di ammissione alla massa passiva assume, per riferimento temporale e decorrenza, annualità estranee (2022 e seguenti) a quelle di competenza (fino al 31.12.2018) DEla scrivente OSL ”.
In base alle precedenti considerazioni il Collegio, dopo aver dichiarato inammissibile per carenza di interesse a ricorrere il ricorso in epigrafe nella parte in cui con esso è stata chiesta la dichiarazione DEla nullità o l’annullamento DEla nota n. 351 DE 9.1.2025 DE Sovraordinato Affari Generali DE Comune di Randazzo, ordina al Sindaco DE Comune di Randazzo, entro il termine di giorni 60 dalla data di notificazione o comunicazione DEla presente sentenza:
1) di ottemperare all’ordine di ripristino dei luoghi disposto dalla sentenza n. 3040/2024;
2) di pagare alle ricorrenti la somma di euro 787,50 cadauno, maggiorata nella misura degli interessi legali dal 13.9.2024 (data di notifica DEla sent. n. 3040/2024) e fino all’effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento DE danno accertato in sentenza n. 3040 DE 13.9.2024 DE T.A.R. NI;
3) di corrispondere a ciascuna DEle ricorrenti le somme attribuite a titolo di refusione DEle spese di lite con sentenza n. 3040 DE 13.9.2024 DE T.A.R. NI, pari a euro 1521,00 per ciascuna (per l’incremento DEl’importo originariamente stabilito in sentenza a titolo di spese generali, C.P.A. e DE 50% degli oneri in materia di contributo unificato), oltre che interessi legali maturati sulle stesse a decorrere dal giorno DEla notificazione DEla sentenza n. 3040 DE 13.9.2024 DE T.A.R. NI (avvenuta il 13/09/2024) e fino al soddisfo.
Per l’ipotesi di perdurante inerzia DE Comune intimato oltre i termini indicati al paragrafo precedente, nomina sin d’ora il Segretario Generale DE Comune di Randazzo quale commissario ad acta, affinchè attui quanto disposto con la presente sentenza entro il termine dei 30 giorni successivi all’eventuale loro vano scadere. In base alla espressa previsione DEla possibilità di un intervento sostitutivo nell’esercizio dei poteri spettanti al comune intimato, il Collegio ritiene che ciò integri gli estremi di una di quelle “ ragioni ostative ”, le quali consentono di non accogliere la richiesta di applicazione DEle misure di cui alla lettera e) DE quarto comma DEl’art. 114 c.p.a. formulata dalle ricorrenti in gravame.
Le spese processuali seguono la soccombenza, e vengono liquidate secondo quanto esposto all’interno DE dispositivo, con loro distrazione in favore DE difensore DEla parte ricorrente – il quale dichiara in gravame di avere anticipato le spese e non ancora riscosso le competenze DEla presente procedura -, così come consente il combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di NI (Sezione Seconda) ordina al Sindaco DE Comune di Randazzo, entro il termine di giorni 60 dalla data di notificazione o comunicazione DEla presente sentenza:
1) di ottemperare all’ordine di ripristino dei luoghi disposto dalla sentenza n. 3040/2024;
2) di pagare alle ricorrenti la somma di euro 787,50 cadauno, maggiorata nella misura degli interessi legali dal 13.9.2024 (data di notifica DEla sent. n. 3040/2024) e fino all’effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento DE danno accertato in sentenza n. 3040 DE 13.9.2024 DE T.A.R. NI;
3) di corrispondere a ciascuna DEle ricorrenti le somme attribuite a titolo di refusione DEle spese di lite con sentenza n. 3040 DE 13.9.2024 DE T.A.R. NI, pari a euro 1521,00 per ciascuna (per l’incremento DEl’importo originariamente stabilito in sentenza a titolo di spese generali, C.P.A. e DE 50% degli oneri in materia di contributo unificato), oltre che interessi legali maturati sulle stesse a decorrere dal giorno DEla notificazione DEla sentenza n. 3040 DE 13.9.2024 DE T.A.R. NI (avvenuta il 13/09/2024) e fino al soddisfo.
Per l’ipotesi di perdurante inerzia DE Comune intimato oltre i termini indicati al paragrafo precedente, nomina sin d’ora il Segretario Generale DE Comune di Randazzo quale commissario ad acta, affinchè attui quanto disposto con la presente sentenza entro il termine dei 30 giorni successivi all’eventuale loro vano scadere
Condanna il Comune intimato ed il controinteressato alla refusione DEle spese di lite nei confronti DEle ricorrenti, che liquida nell’importo complessivo di 2.000,00 (duemila/00) euro – oltre accessori così come per legge -, che pone a carico dei due soggetti menzionati per primi nella misura DE 50% di tale somma con vincolo di solidarietà passiva fra gli stessi, ed infine che distrae in favore DE patrocinatore antistatario DEle ricorrenti, in persona DEl’Avv.to Antonino Galasso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NI nella camera di consiglio DE giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Gustavo IO Rosario Cumin, Consigliere, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gustavo IO Rosario Cumin | Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO