Articolo 2 della Legge 18 ottobre 1984, n. 760
Articolo 1Articolo 3
Versione
13 novembre 1984
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 4 dell'accordo stesso.
Entrata in vigore il 13 novembre 1984