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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 28/12/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice ON AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1108 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2022 promossa da
Curatela fallimentare della società Parte_1
”, nonché dei soci illimitatamente responsabili (nato a
[...] Parte_1
Mazara del Vallo il 30 gennaio 1934) e (nato a [...] il 12 gennaio Parte_2
1945), procedura n. 33/2016 R.G. Fall. Tribunale di Marsala, in persona del curatore Avv.
PP AU, autorizzato dal giudice delegato, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca
NE per mandato in atti attrice nei confronti di nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
AN MB, per mandato in atti convenuta
e di
Parte_3 convenuta contumace
e di rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Calabrese Controparte_2 interveniente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la curatela attrice ha convenuto in giudizio la comproprietaria e il creditore ipotecario per la divisione ordinaria dei Controparte_1 Parte_3 beni immobili di seguito indicati. A tal fine, la curatela ha esposto che:
1 - la sentenza dichiarativa del fallimento della società e dei soci illimitatamente responsabili della società in nome collettivo è stata pubblicata in data 9 settembre 2016 e trascritta in data 16 novembre 2016;
- all'attivo fallimentare sono stati acquisiti diversi beni immobili stimati dall'architetto Per_1
che li ha suddivisi in sei lotti, dei quali i n. 2, n. 3 e n. 4 sono composti da beni pro quota;
[...]
- il lotto 2 è composto dalla comproprietà della quota indivisa di 6/8 (2/8 del fallito Parte_2
e 4/8 del fallito ) ed è costituito da un fabbricato commerciale sito a
[...] Parte_1
Mazara del Vallo, via Castelvetrano, n. 193 piano T, 1°, 2° e 3°, superficie mq. 1129,91 e cortile antistante con accesso diretto sulla strada statale 115, distinto al Catasto fabbricati al foglio 201, particella 284, sub 3 e foglio 201, particella 284, sub 2 e al Catasto terreni al foglio 201, particella
284 (cortile antistante al corpo di fabbrica). La restante quota di 2/8 appartiene a , Controparte_1 moglie in comunione di beni del fallito , deceduto in data (27 dicembre 2013) Parte_2 antecedente alla dichiarazione di fallimento. ha rinunciato all'eredità del coniuge Controparte_1 con atto del 10 dicembre 2018 (n. cron. 1230/2018 - n. rep. 1674 Tribunale di Marsala). Essendosi sciolta la comunione legale dei beni tra coniugi in data antecedente alla dichiarazione di fallimento, la procedura ha appreso la quota di 1/2 di quella appartenente al socio fallito . La Parte_2 quota del fallito , anch'egli in regime di comunione di beni con la coniuge Parte_1
è stata appresa per l'intero dalla procedura, trattandosi di bene destinato all'esercizio Parte_4 di impresa costituita in data successiva al matrimonio e, pertanto, facente parte della comunione cosiddetta de residuo ex art. 178 c.c. Nel caso di fallimento del coniuge sussiste la comunione de residuo su dette categorie di beni, soltanto rispetto a quelli eventualmente residui dopo la chiusura della procedura e ciò per esigenza di tutela dei creditori, la cui garanzia permane per l'intero sui predetti beni senza alcuna riduzione. Gli immobili indicati sono pervenuti ai falliti Parte_2
e in virtù di costruzione su terreno da loro acquistato, unitamente a
[...] Parte_1
, tutti in regime di comunione legale dei beni con le rispettive coniugi, con atto Controparte_3 di compravendita in notaio di Mazara del Vallo del 20 marzo 1978, registrato a Persona_2
Marsala il 6 aprile 1978 al n. 1524 e trascritto a Trapani il 5 aprile 1978 e in virtù del decreto di trasferimento di immobili emesso dal Tribunale di Marsala il 20 marzo 2006, rep. n. 357/2006, trascritto il 21/4/2006 ai nn. 12644/7809, contro , al quale la quota di un terzo Controparte_3 era pervenuta per acquisto fattone, in regime di comunione legale dei beni, in virtù dell'indicato atto in notaio di Mazara del Vallo e ciò per come emerge dal certificato notarile redatto dal notaio Per_2 in data 30 novembre 2017, su incarico del curatore. Per_3
Nel ventennio antecedente la dichiarazione di fallimento su detti immobili, in data 13 aprile 2006 ai nn. 11935/3438, risulta iscritta ipoteca volontaria in favore di contro Parte_3 Pt_1
2 , e , dipendente da atto di mutuo a Parte_1 Parte_4 Parte_2 Controparte_1 rogito del notaio del 20 marzo 2006 rep. n. 46652/17863 dell'importo di euro 140.000, come Per_4 emerge dal certificato notarile redatto dal notaio anzi indicato, nonché dalle ispezioni Per_3 ipotecarie allegate alla relazione di stima redatta dall'architetto Il valore del fabbricato è Per_1 stato stimato in complessivi euro 718.000;
- il lotto n. 3 è composto dalla comproprietà della quota indivisa di 1/2 ed è costituito da un fabbricato per civile abitazione sito a Mazara del Vallo, via Don Gnocchi, n. 14, a due livelli fuori terra in zona urbanistica stagionale densamente urbanizzata con parcheggio interno e adiacente terreno edificabile, distinto il fabbricato al Catasto fabbricati al foglio 170, particella 997, sub 1 e il terreno edificabile al Catasto fabbricati foglio 170, particelle 1016 e 1017 e al catasto terreni al foglio
170, particella 1016.
La restante quota indivisa di 1/2 appartiene a , moglie in comunione di beni del fallito Controparte_1
, deceduto in data (27 dicembre 2013) antecedente al fallimento e ciò per quel Parte_2 che riguarda il fabbricato, per costruzione realizzata su terreno dalla stessa acquistato, in regime di comunione legale dei beni, con atto in notaio del 3 ottobre 1984, registrato a Persona_5
Marsala il 19 ottobre 1984 al n. 4048/1V e trascritto a Trapani il 22 ottobre 1984 ai nn. 21815/18973; mentre per quel che riguarda i terreni, per acquisto con il coniuge in regime di Parte_2 comunione legale di beni con atto di compravendita in notaio dell'1 luglio 1991, Persona_6 registrato a Marsala il 19 luglio 1991 al n. 1062/1V e trascritto a Trapani il 17 luglio 1991.
La quota di 1/2 è stata appresa dalla procedura, poiché appartenente al socio fallito Parte_2
, in comunione legale dei beni con la coniuge che ha rinunciato all'eredità
[...] Controparte_1 del coniuge come sopra indicato. Gli immobili anzi indicati sono pervenuti al fallito Parte_2
in virtù di costruzione su terreno acquistato dalla coniuge, in regime di comunione di beni,
[...] con atto di compravendita in notaio anzi indicato, nonché per acquisto dalla Persona_5 medesima, in regime di comunione legale dei beni, in virtù dell'indicato atto in notaio
[...]
. Tutto ciò come emerge dal certificato notarile redatto dal notaio anzi indicato. Per_6 Per_3
Il valore dell'intero lotto è stato stimato in complessivi euro 106.000;
- il lotto n. 4 è composto dalla comproprietà della quota indivisa di 14/30 ed è costituito da un appartamento per civile abitazione sito a Mazara del Vallo, via Stefano Turr, n. 24, piano II, facente parte di un edificio a tre livelli fuori terra e terrazzo praticabile, distinto al Catasto fabbricati al foglio
188, particella 774, sub 6. La restante quota indivisa di 16/30 appartiene a , odierna Controparte_1 convenuta, moglie in comunione di beni del fallito , deceduto in data (27 Parte_2 dicembre 2013) antecedente al fallimento e ciò per la quota di 2/30 per successione legittima al padre nato a [...] il [...] e deceduto il 12 gennaio 1983 Persona_7
3 (dichiarazione di successione n. 304 vol. 216 registrata all'ufficio del registro di Marsala) e per la quota di 28/30 per acquisto in regime di comunione dei beni con il coniuge, con atto in notaio
[...]
di Partanna del 27 giugno 1984, registrato a Castelvetrano il 10 luglio 1984 e trascritto a Per_8
Trapani il 10 luglio 1984 ai nn. 14418/2698.
La quota pari a 14/30 è stata appresa dalla procedura, poiché appartenente al socio Parte_2
, in comunione dei beni con la coniuge , che ha rinunciato all'eredità del
[...] Controparte_1 coniuge come sopra indicato.
Gli immobili sono pervenuti al fallito in virtù di acquisto effettuato dalla coniuge Parte_2
in regime di comunione legale dei beni, con l'indicato atto in notaio Controparte_1 [...]
. Tutto ciò come emerge dal certificato notarile redatto dal notaio anzi indicato. Per_8 Per_3
Il valore del fabbricato è stato stimato in complessivi euro 72.400;
- in esecuzione del programma di liquidazione della procedura fallimentare, bisogna procedere alla divisione degli immobili facenti parte dei lotti indicati, acquisiti pro quota al fallimento, come autorizzato dal giudice delegato con provvedimento del 5 dicembre 2021;
- è stato citato in giudizio anche creditore ipotecario del lotto 2. Parte_3
Tanto premettendo in fatto, la curatela ha chiesto al Tribunale di dichiarare lo scioglimento della comunione sui beni sopra indicati (lotti n. 2, n. 3 e n. 4 del fallimento), con vittoria delle spese processuali.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata tempestivamente il 19 settembre 2022 (rispetto all'udienza di citazione fissata in atto di citazione il 10 ottobre 2022), si è costituita Controparte_1 che non si è opposta alla chiesta divisione, qualora per la stessa sussistano le condizioni urbanistiche e catastali, chiedendo l'attribuzione di una parte dei beni conformi alla sua quota e ha concluso e così concludendo: «- accertata l'integrità del contradittorio;
Nel merito
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- disporre lo scioglimento delle comunioni immobiliari in essere tra la convenuta e l'attrice ed oggetto del presente giudizio, con conseguente divisione mediante attribuzione a ciascun condividente di singoli lotti di beni in proporzione delle rispettive quote di comproprietà;
- disporre l'addebito delle spese divisionali a carico della massa;
- con vittoria di spese e compensi di lite».
In data 17 novembre 2025, si è costituita tardivamente che ha allegato: Controparte_2
- che, con contratto del 23 maggio 2022, ha ceduto a un Parte_3 Controparte_4 portafoglio di crediti identificabili in blocco secondo i criteri indicati nell'avviso pubblicato in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 64 del 4 giugno 2022 ai sensi e per gli
4 effetti dell'art. 58 del Decreto legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge n.130/1999 (Legge sulla cartolarizzazione);
- che il 9 febbraio 2024, ha acquistato pro soluto e in pool da Controparte_2 Controparte_4
e con efficacia economica dal 30 settembre 2023 e con
[...] Controparte_5 Controparte_6 efficacia giuridica 12 febbraio 2024, un portafoglio di crediti classificati “a sofferenza” di cui all'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 del 24 febbraio 2024 - Foglio Inserzioni, Parte Seconda;
- che, per effetto della cessione predetta, è succeduta, a titolo particolare, nei Controparte_2 diritti di credito già di titolarità delle cedenti;
- che, tra i crediti oggetto di cessione, sono compresi quelli vantati da Controparte_4 nei confronti di , , nonché dei loro garanti, identificati con Parte_2 Parte_1
l'NDG 13655796 - ; Persona_9
- che ha concesso - a titolo contratto di mutuo fondiario ai sensi degli Controparte_7 art. 38 e ss. d.lgs n. 385/19993, con atto del 20 marzo 2006, a rogito del Notaio dott. , Persona_10 rep. n. 46652, racc. n. 17863 - l'importo di euro 140.000 a (nato in [...] Parte_2
Vallo il 12 gennaio 1945) e a (nato in [...] il [...]), Parte_1 quali parte mutuataria del riferito contratto di mutuo, ora falliti quali soci illimitatamente responsabili della ”, anch'essa dichiarata fallita nel 2016; Parte_1
- che sono intervenuti al menzionato atto di muto, allo scopo di concedere ipoteca, anche
(nata a [...] il [...]) e (nata a [...] Controparte_1 Parte_4 il 1° novembre 1938) quali terze datrici d'ipoteca;
- che, a garanzia del contratto di mutuo, l'Istituto di Credito ha iscritto ipoteca volontaria il 13 aprile 2006 (reg. gen. n. 11935 - reg. part. n. 3438) sugli immobili siti in Mazara del Vallo e distinti al Catasto fabbricati, foglio 201, particella 284, subalterno 2 e 3 nonché sul terreno sito in Mazara del
Vallo e distinto al Catasto terreni, foglio 201, particella 284;
- che, stante l'intervenuto fallimento della parte mutuataria, ha proposto Controparte_7 rituale domanda ammissione al passivo del fallimento n. 33/2016 ed è stato ammesso al passivo per l'importo di euro 76.278,46 in via privilegiata ipotecaria e per l'importo di euro 11.924,93 in chirografo;
- che, alla luce delle suindicate cessioni del credito, prima e poi Controparte_4 [...]
ai sensi dell'art. 115 l.f., hanno comunicato l'intervenuta cessione del credito agli organi CP_2 del fallimento;
- che quale cessionaria dei crediti di in virtù Controparte_2 Controparte_7 dell'ipoteca di primo grado iscritta in data 13 aprile 2006 (reg. gen. n. 11935 - reg. part. n. 3438),
5 vanta un credito sull'intero immobile sito in Mazara del Vallo, via Castelvetrano, n. 193, sia sulla quota di 6/8 acquisita all'attivo fallimentare sia sulla quota di 2/8 della terza datrice d'ipoteca.
Tanto premesso, l'intervenuta ha chiesto «Voglia l'Ill.mo Tribunale così provvedere:
Atteso che il lotto n. 2 (identificato al catasto Fabbricati del Comune di Mazzaro del Vallo al Fg. 201
Part. 284 Sub. 2 e 3 e il terreno identificato al catasto Terreni di Mazzaro del Vallo al Fg. 201 Part.
284) oggetto del presente giudizio è integralmente vincolato ipotecariamente a favore di
[...]
(quale cessionaria di a garanzia dell'esatto adempimento delle CP_2 Controparte_7 obbligazioni assunte dai mutuatari e delle terze datrici d'ipoteca nel contratto di mutuo sopra citato.
Dato atto che tutti i comproprietari, e di essi gli aventi causa, sono solidalmente obbligati nei confronti ed a favore della Scrivente all'esatto adempimento delle obbligazioni dagli stessi assunte
e cosi come specificate nel contratto di mutuo di cui sopra, pari a 76.278,46 euro in via privilegiata ipotecaria e per l'importo di 11.924,93 euro in chirografo alla data del 19.01.2017 (come risultante dallo stato passivo esecutivo del Fallimento n. 33/2016, Tribunale di Marsala), oltre interessi ed accessori come dovuti per legge e contratto, al tasso convenzionale e comunque entro il limite soglia della legge sull'usura.
Riconoscere e fare integralmente salvo ed impregiudicato il credito della Scrivente concludente, il privilegio ipotecario che lo assiste e relativa formalità di iscrizione, nonché ogni altro suo diritto, compreso il vincolo di indivisibilità dell'ipoteca iscritta a garanzia del credito dalla stessa vantato.
Nel caso di vendita o assegnazione di somme, assegnare direttamente, in via di prelazione exart.2825
c.c., per le ragioni di cui in narrativa, a la parte del ricavato della vendita/somma Controparte_2 di denaro relativa alla quota di pertinenza della sig.ra del lotto n. 2 (Identificato al Controparte_1 catasto Fabbricati del Comune di Mazzaro del Vallo al Fg. 201 Part. 284 Sub. 2 e 3 e il terreno identificato al catasto Terreni di Mazzaro del Vallo al Fg. 201 Part. 284) fino all'integrale soddisfo del credito ipotecario vantato da Controparte_2
Quanto alla massa relativa ai falliti Signori e (6/8), la Parte_2 Parte_1 stessa dovrà essere assegnata al ” che Controparte_8 provvederà poi al successivo riparto anche in favore dello scrivente creditore ipotecario rispetto al menzionato lotto n. 1 ritualmente ammesso al fallimento».
Esperita l'indagine peritale, la causa è pervenuta all'udienza di discussione del 10 dicembre 2025 all'esito della quale è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c., applicabile al presente giudizio in base al disposto dell'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 164 del 2024, sulle conclusioni delle parti come da verbale di udienza che si ha qui per riportato.
2. Preliminarmente va osservato che «in tema di scioglimento della comunione, i creditori iscritti
e gli aventi causa da un partecipante, pur avendo diritto ad intervenire nella divisione, ai sensi
6 dell'art. 1113, primo comma, cod. civ., non sono parti in tale giudizio, al quale devono partecipare soltanto i titolari del rapporto di comunione, potendo i creditori iscritti e gli aventi causa intervenire in esso, al fine di vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisionale, ovvero proporre opposizione alla divisione non ancora eseguita a seguito di giudizio cui non abbiano partecipato, senza avere alcun potere dispositivo, in quanto non condividenti» (Cass. civ., n.19529/2012).
Con riferimento alla posizione di creditore ipotecario citato ai sensi dell'art. 1113, Parte_3 comma 3, c.c., non può che darsi atto della sua contumacia poiché, sebbene ritualmente evocato, non si è costituito nel presente giudizio.
Né può ritenersi raggiunta la prova della titolarità del credito in capo all'intervenuta Controparte_2
La società, che come accennato si è costituita tardivamente soltanto il 17 novembre 2025, non ha provato l'inclusione del credito per cui è causa fra quelli oggetto delle plurime cessioni in blocco, non essendo a tal fine sufficienti gli avvisi in Gazzetta ufficiale e la dichiarazione di cessione da a in mancanza dei contratti di cessione e riguardando una Controparte_4 Controparte_2 delle cessioni, secondo le stesse allegazioni di parte, le società e Controparte_5 Controparte_6
Si aggiunga inoltre che, ai fini della prova, è irrilevante la comunicazione ex art. 115 l.f. agli organi fallimentari, poiché: a) la semplice comunicazione non è sufficiente per la rettifica dello stato passivo che, al contrario, ai sensi dell'art. 115, comma 2, l.f., richiede «una documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione» e un provvedimento di rettifica del curatore, non prodotti in atti;
b) ad ogni modo, anche una rettifica formale ex art. 115 l.f. dello stato passivo costituisce soltanto uno dei casi in cui eccezionalmente il pagamento può avvenire a favore di un soggetto che non abbia presentato domanda di ammissione al passivo e assume valore endofallimentare.
In conclusione, vanno dichiarate inammissibili le domande dell'intervenuta Controparte_2
3. La domanda promossa nel presente giudizio ha per oggetto la divisione ordinaria dei beni sopra descritti e, quindi, lo scioglimento della comunione su di essi esistente tra la curatela attrice, che ne ha acquisito all'attivo la proprietà pro quota (nelle misure di 6/8 per il lotto n. 2, di 1/2 per il lotto n. 3 e di 14/30 per il lotto n. 4) e , comproprietaria pro quota (nelle misure di Controparte_1
2/8 per il lotto n. 2, di 1/2 per il lotto n. 3 e di 16/30 per il lotto n. 4).
Dalla ricostruzione storica del dominio effettuata dal consulente d'ufficio, ing. Persona_11 gli immobili sono pervenuti nelle modalità indicate nella relazione depositata il 12 aprile
[...]
2024. Risulta altresì documentato il fallimento di (nato a [...] Parte_1 il 30 gennaio 1934) e di (nato a [...] il [...]). Parte_2
Alla luce degli accertamenti espletati con la CTU depositata, alla quale questo Giudice ritiene di aderire integralmente perché redatta secondo criteri di logica e coerenza e nel contraddittorio delle
7 parti, risulta impossibile redigere un progetto di comoda divisione che tenga conto delle quote dei condividenti in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche degli immobili che non li rendono frazionabili.
Le irregolarità urbanistiche accertate dal consulente d'ufficio (tutte sanabili, ad eccezione di quella del vano dell'immobile sito in Mazara del Vallo, via Stefano Turr, n. 24, di cui è invece necessaria la demolizione) non sono nel caso di specie preclusive dello scioglimento della comunione.
Il riscontrato abuso edilizio impone di svolgere talune precisazioni sulla procedibilità del presente giudizio di divisione, poiché a seguito della rilevazione d'ufficio della questione, solo parte convenuta ha chiesto di procedersi alla divisione dell'immobile con esclusione della parte abusiva (cfr. verbale udienza del 15 gennaio 2025), mentre la curatela fallimentare, considerato che il presente un procedimento è legato alla divisione endo-concorsuale, ha dedotto non applicarsi i limiti sulla divisibilità degli immobili abusivi e quindi ha chiesto che la divisione riguardi tutti i beni (cfr. verbale udienza del 19 marzo 2025).
Tanto premesso, nel caso di specie, trova applicazione la deroga prevista dall'art. 40 della Legge n.
47/1985 e dall'art. 46, comma 5, del D.P.R. n. 380/2001 - a norma dei quali «le nullità previste dal presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali
o concorsuali» - dovendosi al riguardo ritenere che l'espressione «atti derivanti da procedure esecutive», contenuta nella proposizione normativa in commento, abbia una portata semantica ampia, certamente più estesa del riferimento ai soli atti endoprocedimentali esecutivi.
Al riguardo, se da un lato il legislatore, col prevedere l'incommerciabilità della costruzione abusiva, ha inteso sanzionare l'autore dell'abuso, precludendogli la possibilità di speculare sull'illecito, mentre, con lo stabilire la deroga di cui al quinto comma dell'art. 46 D.P.R. 380/2001 ed all'art. 40 cit., ha voluto evitare che l'incommerciabilità si risolvesse ingiustificatamente in danno per i creditori incolpevoli, i quali, dopo aver confidato sulla garanzia generica offerta dal patrimonio del debitore, avrebbero rischiato di vedersi in tutto o in parte privati di tale garanzia in conseguenza del carattere abusivo - ad essi ignoto o, magari, sopravvenuto al loro credito - di fabbricati o parti di essi compresi in quel patrimonio, dall'altro lato allora non vi è ragione di distinguere il trattamento della vendita del fabbricato abusivo appartenente pro quota al debitore esecutato, quando effettuata, in funzione divisoria, dal giudice dell'esecuzione, all'interno della procedura esecutiva individuale (c.d. divisione endo-esecutiva: artt. 600, co. 2, c.p.c. e 181 disp. att. c.p.c.; in giurisprudenza, v. Cass. civ., n.
6072/2012), da quello del medesimo atto compiuto, su disposizione del giudice, nell'ambito di un giudizio ordinario di divisione promosso, per il soddisfacimento dei creditori del comproprietario pro indiviso del bene, dal competente organo pubblico della procedura fallimentare: nell'un caso e nell'altro la finalità ultima della vendita essendo quella di consentire di procedere esecutivamente,
8 nei confronti del debitore, su di una quota del bene ormai liquidato, cioè trasformato nel suo equivalente pecuniario.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento all'abuso del vano presente nell'immobile sito in
Mazara del Vallo, via Stefano Turr, n. 24, meglio descritto nella relazione di CTU, in quanto, anche con riguardo a tale vizio, la coerente interpretazione della norma di cui all'art. 29, comma 1-bis, della
L. n. 52 del 1985, induce ad escludere che la sanzione ivi prevista trovi applicazione agli atti di trasferimento derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali ed agli atti strumentali all'espropriazione dei beni pignorati o di quelli soggetti a procedura concorsuale intrapresi nei confronti del proprietario del fabbricato abusivo e, tra questi, alla divisione endoesecutiva ed a quella endoconcorsuale che si trovano anch'esse in rapporto di “strumentalità necessaria” rispetto al processo di esecuzione o di quello concorsuale (Cass. civ., sezioni unite, n.
25021/2019).
Con relazione depositata il 12 aprile 2024, il nominato CTU ha descritto e stimato i beni immobili oggetto della presente causa, distinguendo i seguenti tre lotti secondo la numerazione della curatela:
- lotto n.
2 - fabbricato commerciale ubicato in Mazara del Vallo, via Castelvetrano, n. 193
(distinto al Catasto fabbricati del medesimo Comune al foglio 201, particella 284, sub. 2 e sub 3), con valore pari a € 447.000;
- lotto n.
3 - fabbricato di civile abitazione a due livelli fuori terra ubicato in Mazara del Vallo, via Don Gnocchi, n. 14 (distinto al Catasto fabbricati del medesimo Comune al foglio 170, particella
997, sub 1) e pertinenziali lotti di terreno (distinti nel Catasto terreni del medesimo Comune, al foglio
170, particelle 1016 e 1017), con valore pari a € 118.800;
- lotto n.
4 - appartamento sito al piano secondo di un edificio a tre livelli fuori terra e terrazzo praticabile, sito in Mazara del Vallo, con accesso dalla via Stefano Turr, n. 24 (distinto al Catasto fabbricati del medesimo Comune al foglio 188, particella 774, sub 6) con valore pari a € 55.500.
Il CTU, accertando che gli immobili non sono comodamente divisibili, ha elaborato un progetto, cui le parti hanno aderito, che prevede la formazione di due lotti: uno (composto dal lotto n. 2) del valore di € 447.000, da assegnare alla curatela con il versamento di un conguaglio in denaro in favore della convenuta di € 26.450, considerato il valore di diritto (€ 420.550) spettante alla Controparte_1 curatela;
l'altro (composto dai beni di cui ai lotti n. 3 e n. 4 più un conguaglio in denaro di € 26.450) in favore di , considerato il valore di diritto (€ 200.750) alla stessa spettante. Controparte_1
A fronte del disaccordo delle parti sul progetto di divisione (limitatamente alla esclusione o meno del vano abusivo dell'immobile sito in Mazara del Vallo, via Castelvetrano, n. 193), spetta al giudice procedere all'apporzionamento con sentenza. Si ricorda al riguardo che il Tribunale, investito della relativa decisione, «ha il potere sostitutivo di dichiarare [...] l'esecutività del progetto, nonché quello
9 di modificarlo e di formare un nuovo progetto ed ha, altresì, il potere di provvedere direttamente alla assegnazione delle quote ai condividenti mediante sorteggio o, in caso di quote diseguali, alla loro attribuzione ai condividenti medesimi» (così letteralmente Cass. civ., n. 3483/1972; conformi Cass. civ., n. 2117/1966; Cass. civ., n. 3448/1958; non risultano pronunzie difformi).
Ai fini dell'apporzionamento deve dunque farsi ricorso ai principi che regolano la materia in questione, in particolare: i) l'art. 1116 c.c. rende applicabili alla divisione giudiziaria di beni caduti in comunione ordinaria le norme sulla divisione ereditaria, in quanto compatibili;
ii) l'art. 718 c.c. attribuisce a ciascun coerede il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti;
iii) l'art. 720 c.c. prevede che gli immobili non comodamente divisibili, qualora la divisione dell'intera sostanza non possa essere svolta senza il loro frazionamento, debbano essere preferibilmente compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o nelle porzioni di più coeredi, se ne richiedono congiuntamente l'attribuzione; iv)
l'art. 729 c.c., secondo cui l'assegnazione delle porzioni diseguali avviene attraverso attribuzione.
Nel caso in esame - in presenza di immobili indivisibili o non comodamente divisibili e di una domanda di attribuzione dei beni in conformità al progetto di divisione - deve procedersi mediante attribuzione (art. 729 c.c.) alla curatela dell'intera proprietà del lotto n. 2 e a Controparte_1 dell'intera proprietà del lotto n. 3 e del lotto n. 4, disponendo altresì il pagamento a carico della curatela fallimentare ed in favore di , a titolo di conguaglio, della somma di € 26.450, Controparte_1 oltre interessi al tasso legale dalla data della decisione fino al soddisfo, tenuto conto dei valori dei stima dei lotti e delle quote dei condividenti.
4. Avuto riguardo all'oggetto e all'esito del giudizio, si reputa di compensare integralmente le spese processuali, non rinvenendosi motivi per derogare ai principi espressi dalla Corte di Cassazione, secondo cui: «Le regole generali in materia di condanna alle spese processuali o di compensazione delle stesse tra le parti non sono applicabili nei procedimenti di divisione. Per le spese relative a tali procedimenti in considerazione del fatto che gli atti ai quali esse si riferiscono sono sempre compiuti nell'interesse comune di tutti i condividenti, vige la diversa regola che esse debbono gravare sempre sulla massa, restando, peraltro, salva l'applicazione delle regole generali solo per le spese di quegli altri atti che non ineriscono direttamente alla divisione, essendo riferibili, invece, ad ingiustificate pretese o ad infondate resistenze di taluna delle parti litiganti» Cass. civ., n. 1063/1965
(l'orientamento trova conferma nella giurisprudenza successiva: cfr., ex multis, Cass. civ., n.
698/1976; Cass. civ., n. 3083/2006; Cass. civ., n. 22903/2013; Cass. civ., n. 1035/2020).
Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto dell'11 maggio 2025, vanno definitivamente poste a carico di tutti i condividenti, in parti uguali nei rapporti interni (e per la parte spettante a a carico dell'Erario, stante la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato). Controparte_1
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Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di Parte_3
2) Dichiara inammissibili le domande di Controparte_2
3) Accoglie la domanda di divisione degli immobili siti in Mazara del Vallo (via Castelvetrano, n.
193; via Don Gnocchi, n. 14; con accesso dalla via Stefano Turr, n. 24).
4) Dispone che la divisione avvenga mediante attribuzione:
a) alla curatela del fallimento Parte_1 Parte_1 Parte_1
”, nonché dei soci illimitatamente responsabili e
[...] Parte_1 Parte_2
, n. 33/2016 R.G. Fall. Tribunale di Marsala, dell'intera proprietà del lotto n. 2 (intero
[...] fabbricato commerciale sito in Mazara del Vallo, via Castelvetrano, n. 193, distinto al Catasto fabbricati del medesimo Comune al foglio di mappa 201, particella 284, sub 2 e sub 3);
b) a (nata a [...] il [...]), dell'intera proprietà del lotto n. Controparte_1
3 (fabbricato di civile abitazione a due livelli fuori terra sito in Mazara del Vallo, via Don Gnocchi,
n. 14, distinto al Catasto fabbricati del medesimo Comune al foglio 170, particella 997, sub 1 e pertinenziali lotti di terreno distinti al Catasto terreni del medesimo Comune, al foglio 170, particelle
1016 e 1017) e del lotto n. 4 (appartamento sito al piano secondo di un edificio a tre livelli fuori terra e terrazzo praticabile, sito in Mazara del Vallo, con accesso dalla via Stefano Turr, n. 24, distinto al
Catasto fabbricati del medesimo Comune al foglio 188, particella 774, sub 6);
e, per l'effetto, condanna la curatela del suindicato fallimento al pagamento, in favore di CP_1
, a titolo di conguaglio, della somma di € 26.450, oltre interessi al saggio legale dalla data della
[...] presente decisione fino al soddisfo.
5) Compensa interamente le spese processuali tra le parti.
6) Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di tutti i condividenti, in misura uguale nei rapporti interni e per la parte spettante a a carico dell'Erario. Controparte_1
7) Autorizza il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate – Servizio pubblicità immobiliare alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità a tal riguardo.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso, in data 28 dicembre 2025.
Il Giudice
ON AN
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