Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 10/04/2025, n. 3049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3049 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03049/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06474/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6474 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- in proprio e quali genitori esercenti la potestà genitoriale sul loro figlio minore, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Sant'Arpino, non costituito in giudizio;
il Comune di Aversa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Nerone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Azienda Sanitaria Locale di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonia Sarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
della sentenza del TAR Campania Napoli n. 4690/2024 depositata in segreteria in data 26/08/2024, della Sezione VI resa nel giudizio n.r.g. 3872/2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Aversa, dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta e della Regione Campania;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 la dott.ssa -OMISSIS- Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza n. 4690 del 7 maggio 2024 questo TAR - in accoglimento del gravame interposto dagli attuali ricorrenti avverso gli atti con i quali si era escluso il “carattere di priorità” della istanza volta alla concessione dell’assegno di cura a beneficio del figlio minore, per insussistenza dei requisiti ai fini dell’inserimento in A.D.I. (assistenza domiciliare integrata) – così statuiva:
“6 .1 Va premesso che in analoghe controversie aventi ad oggetto provvedimenti di diniego dell’attribuzione dell’assegno di cura fondati sulla circostanza che i soggetti -OMISSIS-, pur gravissimi, in applicazione degli atti regionali qui impugnati, non avessero diritto di accedere al detto beneficio economico in quanto non sottoposti a cure domiciliari, il Consiglio di Stato ha ritenuto che i criteri regionali che avevano fissato criteri di priorità nella individuazione delle categorie di beneficiari, fossero intrinsecamente irragionevoli.
In particolare, il Consiglio di Stato ha chiarito che: “il riferimento all’ammissione all’ADI non può costituire, infatti, un idoneo presupposto per giustificare la priorità assegnata a disabili gravi anche se sottoposti al regime di assistenza domiciliare integrata, rispetto a quelli gravissimi (come i minori -OMISSIS-) che non ne hanno necessità.
In base al D.M. 26 settembre 2006 gli --OMISSIS- sono contemplati tra le categorie che possono beneficiare dell’assegno di cura; l’art. 3, comma 1 dello stesso decreto precisa che “Le regioni utilizzano le risorse ripartite in base al presente decreto prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 40%, per gli interventi di cui all’art. 2 a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da -OMISSIS-
Da tale disposizione si evince che, in base alla normativa nazionale, il criterio cardine per l’assegnazione del beneficio economico è correlato alla maggiore gravità dello stato di disabilità, con la conseguenza che si appalesa irragionevole, illogico e sproporzionato il criterio di priorità stabilito dalla Regione Campania, che antepone i pazienti gravi che godono dell’ADI a quelli gravissimi che non ne hanno bisogno, in considerazione delle caratteristiche specifiche della loro disabilità.
11.1 - Se sono evidenti le necessità dei disabili allettati, sono pure meritevoli delle provvidenze economiche i minori --OMISSIS- (livello 3 della classificazione DSM-5): tali disabili, infatti, necessitano di una vigilanza continua da parte del nucleo familiare, così da scongiurare il pericolo che possano assumere comportamenti tali da mettere in pericolo la loro e la altrui incolumità.
Si tratta di due diverse forme di disabilità, meritevoli entrambe, secondo il DM del 26 settembre 2006, dell’attribuzione di misure economiche per sostenere i gravosi oneri che incombono sulle famiglie che si occupano della loro assistenza, sgravando la collettività dagli oneri di carattere sociale e solidaristico di rango costituzionale.
11.2 - In definitiva, ritiene il Collegio che la circostanza che i -OMISSIS- affetti da -OMISSIS-, come il minore per cui è causa, non siano destinatari di Piani di assistenza individuale comprensivi di cure domiciliari, non consente, per ciò solo, di escluderli (di fatto, tenuto conto della insufficienza delle risorse) dal beneficio.
13. - Deve ritenersi, dunque, fondata la censura della parte appellante, che ha peraltro segnalato che la Campania risulterebbe essere l’unica Regione ad aver introdotto un simile sistema, che colloca la concessione del beneficio ai portatori di disturbi dello spettro autistico in posizione deteriore rispetto ai pazienti “gravi”, che siano in carico alle cure domiciliari integrate, introducendo un criterio che appare per certi aspetti anche in contraddizione con la stessa nozione funzionale degli “assegni di cura” enunciata nella medesima delibera di giunta n. 325 del 2020, secondo cui “gli assegni di cura sono contributi economici onnicomprensivi erogati dall’Ambito Territoriale in favore di persone non autosufficienti in condizioni di disabilità gravissima e grave assistite a domicilio e costituiscono un titolo di riconoscimento delle prestazioni di assistenza tutelare svolte dai familiari, e/o dagli assistenti familiari a contratto, in sostituzione delle prestazioni professionali erogate dagli Operatori Socio Sanitari” (nozione ribadita in una delle circolari regionali impugnate, dove si afferma che il beneficio in parola assume la funzione di “intervento integrativo e di rafforzamento alla cura domiciliare”, così da fornire un contributo economico alle famiglie per l’attività continua di assistenza nei confronti dei pazienti a loro affidati e rispetto ai quali il servizio sanitario regionale non potrebbe approntare alcun supporto ulteriore di rilievo, atteso che si tratta di ammalati non bisognosi di cure domiciliari, ma di assistenza di tipo tutelare, demandata esclusivamente e per sua natura ai familiari conviventi).
14. - Pertanto, pur trattandosi di scelta ampiamente discrezionale e soggetta entro precisi limiti al sindacato del giudice amministrativo, la graduazione dei beneficiari dell’assegno così come individuata fin dalla delibera n. 325 del 2020 appare in contrasto con gli stessi obiettivi che la stessa Regione si è posta di garantire un “intervento socioassistenziale finalizzato a sostenere il carico di cura delle famiglie per le persone non autosufficienti che non ricevono assistenza domiciliare dalla ASL”, poiché la scelta di favorire i disabili, anche se (soltanto) gravi, con Piano di Assistenza Individuale di cure domiciliari comporta una inammissibile discriminazione rispetto ai minori -OMISSIS- in condizione di disabilità gravissima (sulla natura mista sanitaria e socioassistenziale delle prestazioni in questione, cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, 23 marzo 2022, n. 2129; conclusioni analoghe, in contrasto con la sentenza impugnata, si rinvengono nella sentenza del Tar Campania –Salerno, 15 maggio 2023, n. 1122, ad oggi non impugnata)”. (ex multis, Consiglio di Stato, sentenza 6 dicembre 2023, n. 10565).
6.2 Il Collegio intende condividere gli autorevoli precedenti rilevando come, nel caso di specie, il diniego impugnato si ponga a valle di atti di programmazione regionale che, in contrasto con i dettami del decreto ministeriale 26 settembre 2016, hanno introdotto criteri di scelta non ragionevoli, in applicazione dei quali il beneficio dell’assegno di cura può essere destinato prioritariamente a soggetti disabili in cure domiciliari, anche non gravissimi, ed in pregiudizio di pazienti che invece, come il ricorrente, soggetto con -OMISSIS- di livello 3, non sono in cure domiciliari.
Una tale scelta dell’Amministrazione, di fatto, concreta una discriminazione inammissibile in danno dei minori -OMISSIS- in condizione di disabilità gravissima che non siano in cure domiciliari
6.3 Gli atti impugnati vanno dunque annullati, salvo gli ulteriori provvedimenti che dovranno essere adottati tenendo conto delle argomentazioni svolte nella presente sentenza ”.
2. Con il ricorso per ottemperanza all’odierno esame, i ricorrenti lamentano che, ad onta delle ridette statuizioni, le Amministrazioni soccombenti, in violazione del giudicato, sono rimaste inerti e non hanno posto in essere quanto era lo preciso onere, ossia di reistruire la domanda ora per allora, non tenendo conto delle disposizioni regionali annullate, e ciò al fine di verificare nel concreto se il bene della vita spettava o meno al minore.
Essi, dunque, instano per la esecuzione della sentenza, chiedendo altresì, in caso di persistente inadempimento la nomina di un commissario ad acta nonché la “applicazione dell’art. 114 comma 4, con la condanna al pagamento delle penalità di mora per ogni ulteriore giorno di ritardo.
Chiedono anche che le amministrazioni intimate siano condannate al risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a.
3. Si è costituita la Regione Campania, deducendo ed allegando di aver posto in essere tutti gli adempimenti di propria competenza per ottemperare alla decisione impugnata, introducendo le connesse modifiche alla disciplina regionale mediante il D.G.R. n. 70/2024 (che dispone di “modificare l’allegato B della DGR121/2023 nella parte in cui viene richiamato quale criterio di priorità l’eleggibilità alle cure domiciliari”) e compulsando il competente Ambito territoriale, di cui è ente capofila il Comune di Aversa, ad effettuare la rivalutazione dell’istanza oggetto del presente gravame.
3.1 Si è costituita, altresì, la ASL di Caserta, rimarcando la propria estraneità al giudizio concluso con la sentenza della cui ottemperanza si verte e, quindi, la sua inidoneità ad essere parte anche dell’odierno giudizio e, in ogni caso, la assenza di qualsivoglia competenza in punto di formulazione della graduatoria degli aventi diritto e concreta assegnazione dell’assegno di cura, funzioni spettanti all’Ambito territoriale.
3.2 Si è costituito il Comune di Aversa il quale ha chiesto che il ricorso sia respinto e rappresentando, a tal fine, l’esistenza di un insuperabile limite alle risorse destinate al finanziamento del programma per gli assegni di cura.
Il ricorso è trattenuto in decisione all’udienza del 19 marzo 2025.
4. Il ricorso è fondato nei confronti dell’intimata Amministrazione comunale di Aversa, quale Comune capofila dell’Ambito territoriale, stante:
- la retta esecuzione da parte della Amministrazione regionale degli atti ad essa pertinenti;
- il difetto di legittimazione passiva della ASL resistente, in quanto il dictum della sentenza ottemperanda è rivolto al Comune di Aversa, quale capofila dell’Ambito, che ha l’obbligo di istruire ora per allora la domanda dei ricorrenti, senza tener conto delle determinazioni regionali annullate.
- la perdurante inerzia dell’Ambito territoriale nella riedizione del potere, siccome statuito da questo TAR.
5. Va dunque ordinato al Comune resistente, nella qualità di capofila dell’Ambito, di dare esecuzione alla sentenza della Sezione, n. 4690 del 2024, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione o dalla sua notifica, riesaminando l’istanza dei ricorrenti alla luce delle statuizioni contenute nella decisione ottemperanda.
6. In caso di ulteriore inottemperanza si nomina sin d’ora, quale commissario ad acta , il dirigente posto al vertice della direzione generale per le politiche sociali e socio-sanitarie della Regione Campania che, personalmente ovvero avvalendosi di altro dirigente della medesima direzione generale, si insedierà, a istanza di parte, in caso di inutile decorso del termine indicato al punto che precede, provvedendo alla esecuzione nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
7. Deve essere accolta anche la richiesta di applicazione delle cd. penalità di mora, sussistendo i presupposti stabiliti dall’art. 114, comma 4, cod. proc. amm. (trattandosi – anche avuto riguardo alla descritta cronologia degli eventi - di misura non manifestamente iniqua, e non sussistendo altre ragioni ostative), da corrispondere nella misura di euro 50,00 per ogni giorno di ulteriore ritardo nell’esecuzione della sentenza, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato, e fino al momento della conclusione del procedimento, o comunque fino al momento (se anteriore) dell’insediamento del commissario ad acta .
8. La succedanea domanda, pure formulata dai ricorrenti, “di condannare le Amministrazioni al risarcimento del danno connesso nel caso in cui non fosse più possibile l’ottenimento dell’assegno di cura”, non è al momento suscettibile di trattazione, neanche essendo stato riesercitato il potere.
9. Le spese seguono la soccombenza nei confronti della Amministrazione comunale e sono compensate per quanto attiene alle altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto -previa dichiarazione del difetto di legittimazione passiva della ASL di Caserta- lo accoglie nei sensi e nei termini indicati in motivazione e, per l’effetto:
- ordina al Comune di Aversa, nella qualità di Comune capofila dell’Ambito, di dare esecuzione integrale alla sentenza di questo TAR, n. 4690 del 2024, nei modi e nei tempi indicati in parte motiva;
- nomina, nell’ipotesi di eventuale ulteriore inadempimento, commissario ad acta il dirigente posto al vertice della direzione generale per le politiche sociali e socio-sanitarie della Regione Campania che, personalmente ovvero avvalendosi di altro dirigente della medesima direzione generale, provvederà in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, nei modi e nei tempi indicati in parte motiva;
- fissa, ai sensi dell’articolo 114, comma 4, lettera e), del c.p.a., la somma di € 50,00 per ogni giorno di ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato, a carico del Comune intimato;
- condanna il Comune di Aversa al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dei ricorrenti, liquidandole nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore, siccome dichiaratosi antistatario;
- compensa le spese in relazione alle rimanenti parti processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Angela Fontana, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Fontana | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.