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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 18/06/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 2708/2023 pendente tra rappresentata e difesa dagli Avv.i Silvia Latini e Fabrizio Piccirilli, per Parte_1
procura congiunta alla memoria di costituzione di nuovo Difensore del 13.01.2025;
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Coreno, per procura congiunta CP_1
alla comparsa di risposta;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 16.11.2023 e ritualmente notificato, ha adito Parte_1
questo Tribunale, chiedendo, nei confronti di di dettare la disciplina del loro figlio CP_1 minorenne, prevedendo l'affidamento esclusivo del minore in favore della madre, con collocamento presso la stessa madre;
di regolamentare le visite paterne al figlio minore, prevedendo due incontri a settimana in modalità protetta;
di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento del figlio minore, pari ad euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A tal fine la ricorrente ha rappresentato che: le parti intrattenevano una relazione more uxorio da cui
Per nasceva un figlio, , nella data del 3.12.2020; la era imprenditrice agricola;
il Pt_1 CP_1
lavorava alle dipendenze della società Schuco Italia, avente sede in Paliano, con mansioni di operaio;
la casa familiare era costituita da un immobile condotto in locazione;
l'unione tra le parti veniva meno per cause imputabili al il quale era dedito al consumo di alcool e stupefacenti e, in costanza CP_1
di convivenza, teneva comportamenti violenti nei confronti della propria compagna;
le condotte tenute dal portavano ad un inasprimento dei rapporti tra le parti e ad una rottura definitiva CP_1
del legame di convivenza;
difatti, la anche per proteggere il figlio minore che assisteva alle Pt_1
condotte maltrattanti, decideva di interrompere la relazione e di abbandonare la casa familiare;
nonostante l'allontanamento della dall'abitazione familiare, il non cessava di Pt_1 CP_1
insultarla e aggredirla;
questi, difatti, era solito porre in essere tali condotte anche recandosi sul posto di lavoro della essa, pertanto, si vedeva costretta a denunciare tali fatti al Commissariato di Pt_1
Pubblica Sicurezza di Fiuggi;
a causa della “condotta dissoluta” tenuta dal l'Autorità di CP_1
Pubblica Sicurezza gli sospendeva la patente di guida sino al giugno 2024. si è costituito in giudizio, chiedendo di disporre l'affidamento condiviso del figlio CP_1
minore delle parti, con collocamento dello stesso presso la madre;
di regolamentare le visite paterne al figlio minore prevedendole il mercoledì e il sabato, dalle ore 16:00 alle ore 21:00, quando il padre avrà il turno mattutino, dalle ore 10:00 alle ore 12:30, quando avrà il turno pomeridiano, a week end alternati, dalle ore 12:30 del sabato alle ore 21:00 della domenica, durante il periodo estivo per minimo tre giorni consecutivi e massimo sette giorni, durante le festività natalizie e pasquali secondo il principio dell'alternanza, anche durante le altre festività secondo il principio dell'alternanza; di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento del figlio pari ad euro 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente ha, perciò, rappresentato che: egli era padre di altri due figli nati da precedente matrimonio, con la sig.ra da cui si era poi separato;
successivamente, lo stesso Persona_2
intraprendeva la convivenza more uxorio con la dopo una iniziale convivenza serena, seguiva Pt_1
Per un periodo di tensione;
in particolare, pochi mesi dopo la nascita del figlio minore, , la Pt_1
delegava tutte le incombenze inerenti la gestione del minore al con il passare del tempo, i CP_1
genitori della divenivano sempre più presenti nella vita quotidiana della coppia;
in particolare, Pt_1
il padre della stessa si ingeriva in tutte le vicende che riguardavano i conviventi;
il Pt_1 CP_1
perdeva interesse nei confronti della allora compagna e le comunicava la propria intenzione di voler interrompere la relazione;
la non accettava tale scelta e diveniva sempre più scontrosa nei Pt_1
confronti del essa, senza dare spiegazioni né avvisi, abbandonava la casa familiare e si CP_1
trasferiva presso i propri genitori;
a partire da quel momento, il on riusciva più a frequentare CP_1
il figlio, essendogli concesso di vederlo per un solo giorno a settimana;
la difatti, teneva Pt_1
comportamenti ostruzionistici, impedendo al padre di costruire un rapporto con il figlio;
inveritiere erano, inoltre, le deduzioni avversarie circa la dedizione del al consumo di alcool e CP_1
stupefacenti.
Successivamente, sono comparse in udienza le parti, assistite dai rispettivi Difensori, e hanno dato atto del raggiungimento di un accordo e chiesto che la causa sia decisa recependo le condizioni concordate. Ne è seguita la rimessione in decisione al Collegio, ai sensi dell'art. 473 bis.22. c.p.c..
2. Ciò premesso, merita accoglimento la domanda di regolamentazione del figlio minore secondo le condizioni concordate dalle parti, risultando congrue e adeguate a garantire l'interesse del minore.
Per Difatti, l'accordo raggiunto prevede l'affidamento condiviso del figlio minorenne, , con collocamento dello stesso presso la madre;
la regolamentazione delle visite paterne al figlio minorenne a week end alternati, dalle ore 10:00 del sabato e sino alle ore 20:00 della domenica, per due pomeriggi a settimana, a scelta della madre, dalle ore 16.00 alle ore 21.00, nella settimana in cui il padre avrà il turno lavorativo dalle ore 6 alle ore 14.00, riaccompagnando il minore dopo cena, una mattina a scelta della madre, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, nelle settimane in cui il padre avrà il turno pomeridiano dalle ore 14.00 alle ore 22.00, ciò fino a quando il minore non inizierà la scuola primaria, secondo il principio dell'alternanza durante le festività natalizie e pasquali, secondo il principio dell'alternanza anche in occasione delle altre festività, per sette giorni consecutivi durante il periodo estivo;
la contribuzione paterna per il mantenimento del minore nella misura di euro 200,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, la percezione da parte del padre dell'assegno unico universale per l'intero.
3. Il governo delle spese di lite deve essere affidato al criterio della compensazione, stante la natura costitutivo-necessaria delle domande promosse e la definizione concordata del giudizio.
P.Q.M
. il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
− regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore delle parti,
[...]
secondo le condizioni concordate dalle parti ed espresse nel verbale dell'udienza del Per_3
10.06.2025;
− compensa le spese di lite. Frosinone, 17.06.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 2708/2023 pendente tra rappresentata e difesa dagli Avv.i Silvia Latini e Fabrizio Piccirilli, per Parte_1
procura congiunta alla memoria di costituzione di nuovo Difensore del 13.01.2025;
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Coreno, per procura congiunta CP_1
alla comparsa di risposta;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 16.11.2023 e ritualmente notificato, ha adito Parte_1
questo Tribunale, chiedendo, nei confronti di di dettare la disciplina del loro figlio CP_1 minorenne, prevedendo l'affidamento esclusivo del minore in favore della madre, con collocamento presso la stessa madre;
di regolamentare le visite paterne al figlio minore, prevedendo due incontri a settimana in modalità protetta;
di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento del figlio minore, pari ad euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A tal fine la ricorrente ha rappresentato che: le parti intrattenevano una relazione more uxorio da cui
Per nasceva un figlio, , nella data del 3.12.2020; la era imprenditrice agricola;
il Pt_1 CP_1
lavorava alle dipendenze della società Schuco Italia, avente sede in Paliano, con mansioni di operaio;
la casa familiare era costituita da un immobile condotto in locazione;
l'unione tra le parti veniva meno per cause imputabili al il quale era dedito al consumo di alcool e stupefacenti e, in costanza CP_1
di convivenza, teneva comportamenti violenti nei confronti della propria compagna;
le condotte tenute dal portavano ad un inasprimento dei rapporti tra le parti e ad una rottura definitiva CP_1
del legame di convivenza;
difatti, la anche per proteggere il figlio minore che assisteva alle Pt_1
condotte maltrattanti, decideva di interrompere la relazione e di abbandonare la casa familiare;
nonostante l'allontanamento della dall'abitazione familiare, il non cessava di Pt_1 CP_1
insultarla e aggredirla;
questi, difatti, era solito porre in essere tali condotte anche recandosi sul posto di lavoro della essa, pertanto, si vedeva costretta a denunciare tali fatti al Commissariato di Pt_1
Pubblica Sicurezza di Fiuggi;
a causa della “condotta dissoluta” tenuta dal l'Autorità di CP_1
Pubblica Sicurezza gli sospendeva la patente di guida sino al giugno 2024. si è costituito in giudizio, chiedendo di disporre l'affidamento condiviso del figlio CP_1
minore delle parti, con collocamento dello stesso presso la madre;
di regolamentare le visite paterne al figlio minore prevedendole il mercoledì e il sabato, dalle ore 16:00 alle ore 21:00, quando il padre avrà il turno mattutino, dalle ore 10:00 alle ore 12:30, quando avrà il turno pomeridiano, a week end alternati, dalle ore 12:30 del sabato alle ore 21:00 della domenica, durante il periodo estivo per minimo tre giorni consecutivi e massimo sette giorni, durante le festività natalizie e pasquali secondo il principio dell'alternanza, anche durante le altre festività secondo il principio dell'alternanza; di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento del figlio pari ad euro 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente ha, perciò, rappresentato che: egli era padre di altri due figli nati da precedente matrimonio, con la sig.ra da cui si era poi separato;
successivamente, lo stesso Persona_2
intraprendeva la convivenza more uxorio con la dopo una iniziale convivenza serena, seguiva Pt_1
Per un periodo di tensione;
in particolare, pochi mesi dopo la nascita del figlio minore, , la Pt_1
delegava tutte le incombenze inerenti la gestione del minore al con il passare del tempo, i CP_1
genitori della divenivano sempre più presenti nella vita quotidiana della coppia;
in particolare, Pt_1
il padre della stessa si ingeriva in tutte le vicende che riguardavano i conviventi;
il Pt_1 CP_1
perdeva interesse nei confronti della allora compagna e le comunicava la propria intenzione di voler interrompere la relazione;
la non accettava tale scelta e diveniva sempre più scontrosa nei Pt_1
confronti del essa, senza dare spiegazioni né avvisi, abbandonava la casa familiare e si CP_1
trasferiva presso i propri genitori;
a partire da quel momento, il on riusciva più a frequentare CP_1
il figlio, essendogli concesso di vederlo per un solo giorno a settimana;
la difatti, teneva Pt_1
comportamenti ostruzionistici, impedendo al padre di costruire un rapporto con il figlio;
inveritiere erano, inoltre, le deduzioni avversarie circa la dedizione del al consumo di alcool e CP_1
stupefacenti.
Successivamente, sono comparse in udienza le parti, assistite dai rispettivi Difensori, e hanno dato atto del raggiungimento di un accordo e chiesto che la causa sia decisa recependo le condizioni concordate. Ne è seguita la rimessione in decisione al Collegio, ai sensi dell'art. 473 bis.22. c.p.c..
2. Ciò premesso, merita accoglimento la domanda di regolamentazione del figlio minore secondo le condizioni concordate dalle parti, risultando congrue e adeguate a garantire l'interesse del minore.
Per Difatti, l'accordo raggiunto prevede l'affidamento condiviso del figlio minorenne, , con collocamento dello stesso presso la madre;
la regolamentazione delle visite paterne al figlio minorenne a week end alternati, dalle ore 10:00 del sabato e sino alle ore 20:00 della domenica, per due pomeriggi a settimana, a scelta della madre, dalle ore 16.00 alle ore 21.00, nella settimana in cui il padre avrà il turno lavorativo dalle ore 6 alle ore 14.00, riaccompagnando il minore dopo cena, una mattina a scelta della madre, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, nelle settimane in cui il padre avrà il turno pomeridiano dalle ore 14.00 alle ore 22.00, ciò fino a quando il minore non inizierà la scuola primaria, secondo il principio dell'alternanza durante le festività natalizie e pasquali, secondo il principio dell'alternanza anche in occasione delle altre festività, per sette giorni consecutivi durante il periodo estivo;
la contribuzione paterna per il mantenimento del minore nella misura di euro 200,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, la percezione da parte del padre dell'assegno unico universale per l'intero.
3. Il governo delle spese di lite deve essere affidato al criterio della compensazione, stante la natura costitutivo-necessaria delle domande promosse e la definizione concordata del giudizio.
P.Q.M
. il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
− regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore delle parti,
[...]
secondo le condizioni concordate dalle parti ed espresse nel verbale dell'udienza del Per_3
10.06.2025;
− compensa le spese di lite. Frosinone, 17.06.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema