Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/01/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 5065/2020 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice pronuncia, ex art. 429 c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 16.1.2025, la seguente
SENTENZA nel procedimento di II grado iscritto al n. 5065/2020 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
c.f. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Cerignola alla Via Capitano Raimondo Pece n. 49, presso lo studio dell'avv.
Michele Allamprese, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- PARTE APPELLANTE –
CONTRO
, c.f. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Piazza della
Repubblica Cerignola, Palazzo Municipale, Ufficio Legale, presso lo studio dell'avv. Sabato Adriana, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- PARTE APPELLATA/
APPELLANTE INCIDENTALE -
- Seconda Sezione civile -
Avverso: la sentenza n. 421/20, emessa dal Giudice di Pace di Cerignola, emessa in data 30.09.2020 e pubblicata in data 01.10.2020, non notificata
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata accolta l'opposizione dallo stesso avverso il verbale di infrazione al codice della
Strada n. 5522/2018 redatto dalla Polizia Municipale di Cerignola, rilevando che la compensazione delle spese di lite, disposta dal giudice di primo grado, non fosse condivisibile, dal momento che sussisteva la soccombenza esclusiva del . Controparte_1
Il , ritualmente costituitosi, oltre a chiedere il rigetto Controparte_1 dell'avversa pretesa, ha proposto appello incidentale, chiedendo la riforma e/o l'annullamento della sentenza n. 421/2020 emessa dal Giudice di Pace di Cerignola, con la condanna della controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 23.01.2021, ha altresì spiegato appello Parte_1 incidentale subordinato, richiamando i motivi di ricorso formulati in primo grado ed assorbiti dalla sentenza oggetto di impugnazione.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudizio è stato rinviato con provvedimento reso dallo scrivente magistrato ex art 281 sexies c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e discussione, con assegnazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
In primo grado, l'odierno appellante principale ha proposto opposizione avverso il verbale di accertamento n. 5522/2018 del 16 maggio 2018 elevato dalla Polizia Locale di Cerignola, con il quale gli veniva contestata la violazione dell'art. 141 c. 3 e c. 8 C.d.S., in occasione di un sinistro che lo aveva visto coinvolto in pari data.
Il giudice di primo grado ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, ha annullato il verbale impugnato e tutti gli atti dipendenti dal medesimo,
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- Seconda Sezione civile -
compensando tra le parti le spese di giudizio, ritenendo insufficiente la motivazione contenuta nel verbale di accertamento.
In sede di gravame, parte appellante ha impugnato esclusivamente la statuizione sulle spese, contestando la valutazione espressa dal Giudice di prime cure che, pur avendo integralmente accolto la domanda attorea, aveva immotivatamente disposto la compensazione delle spese, in violazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c. e di causalità ad esso sotteso.
Il si è tempestivamente costituito, proponendo appello Controparte_1 incidentale e criticando la sentenza di primo grado nella parte in cui era stata ritenuta insufficiente la motivazione contenuta nel verbale di accertamento.
In via di ordine logico nella trattazione delle questioni ex art. 279 c.p.c., va esaminato per primo l'appello incidentale, afferendo al merito dell'opposizione e alle motivazioni che hanno portato il giudice di prime cure a ritenere non provata la condotta contestata al ricorrente nel verbale impugnato.
Il , in particolare, ha censurato la sentenza impugnata Controparte_1 nella parte in cui presuppone che la violazione dell'art. 141 c.3 e c.8 C.d.S. possa essere contestata solo in presenza dell'organo accertatore e nella parte in cui non considera sufficienti i riscontri oggettivi posti a fondamento della contestazione.
La censura non coglie non segno.
Con il verbale impugnato è stato contestato all'appellante la violazione dell'art. 141 commi 3 e 8 del D.Lgs. 1992 n. 285 Codice della Strada, per non aver adeguato la velocità del proprio autoveicolo in prossimità dell'intersezione stradale ove è avvenuto il sinistro.
Tanto chiarito, secondo lo stesso art. 141 C.d.S., la pericolosità della condotta di guida deve essere desunta dalle caratteristiche e dalle condizioni della strada e del traffico e da ogni altra circostanza di qualsiasi natura. Essa di per sé non costituisce un fatto storico che possa essere attestato, ma è il portato di un giudizio, di una valutazione sintetica, che è
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- Seconda Sezione civile -
desunta dagli elementi indicati dal legislatore. Il giudizio di pericolosità, in atri termini, implica un'attività di elaborazione da parte dell'agente accertatore, il quale deve rilevare i fatti di cui ha una cognizione diretta
(condizione del veicolo, della strada, del traffico) e sottoporli a critica, per desumerne la valutazione di congruità ai criteri di buona condotta di guida o, appunto, di pericolosità. Ne consegue che detta valutazione è priva di efficacia probatoria privilegiata
Questo Tribunale, alla luce dei princìpi suindicati, ritiene che la valutazione di inadeguatezza operata dagli agenti, riguardo la condotta tenuta dal al momento del sinistro, non sia sufficientemente supportata da Pt_1 circostanze di fatto necessarie e sufficienti ad integrare la fattispecie contestata, in quanto l'effettiva velocità tenuta o presumibilmente tenuta dal conducente in prossimità dell'intersezione stradale, non è stata accertata, né è stata ipotizzata sulla scorta di concreti elementi accertati sul luogo del sinistro.
Il giudizio di pericolosità, come detto, implica un'attività di elaborazione da parte degli agenti accertatori i quali, nel caso di specie, hanno descritto in maniera superficiale i fatti avvenuti senza sottoporli a critica, desumendo sic et simpliciter l'esistenza di una condotta di guida non adeguata al contesto ed imputabile all'appellante per il solo fatto di trovarsi in prossimità di una intersezione stradale, senza indicare né il parametro di riferimento assunto (velocità massima consentita in quel tratto di strada), né la velocità tenuta, nel caso oggetto d'esame, dall'odierno appellante.
Nemmeno, peraltro, dagli atti di causa emergono elementi in fatto utili a colmare tali lacune. Infatti, per quello che può evincersi dal prontuario per le annotazioni e gli accertamenti: “sul luogo del sinistro non sono state rilevate tracce di frenata lasciate dai veicoli sul manto stradale;
lo scontro frontale/lateralo DX, si è verificato in condizioni di traffico normali;
nessun dato cinetico è stato accertato né offerto in prova”.
Pertanto, la dinamica operata dagli agenti risulta basata sulle sole dichiarazioni contrastanti rese dai conducenti dei veicoli coinvolti nel
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sinistro, senza tener in debito conto degli altri elementi emersi nel giudizio di accertamento.
Né è condivisibile la tesi sostenuta dal per la quale il Controparte_1
“rapporto di incidente”, redatto dagli agenti intervenuti dopo l'accadimento, costituisca atto pubblico facente fede fino a querela di falso in riferimento al fatto che il sig. osservasse una velocità non conforme alle Pt_1 prescrizioni di cui all'art. 141 co 3 e 8 C.d.S. al momento del sinistro.
La questione dell'efficacia probatoria dei fatti attestati nel processo verbale di accertamento delle violazioni amministrative, e dei suoi limiti, nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione, è stata esaminata dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 17355/2009.
Con tale pronuncia, ai fini che rilevano, le Sezioni Unite hanno chiarito che l'efficacia probatoria legale si estende a tutte le attestazioni concernenti i fatti ed al contenuto estrinseco di tutte le dichiarazioni avvenute alla presenza dell'ufficiale, vale a dire di tutte le attestazioni percettive, indipendentemente dalla modalità statica o dinamica della loro percezione ed indipendentemente dalla possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione, dovendosi escludere dalla fede privilegiata, solo le attestazioni valutative e i fatti non avvenuti alla presenza degli agenti accertatori (es: ricostruzione della dinamica di un incidente al quale gli stessi non hanno assistito).
Nel caso in esame, le attestazioni non sono coperte da fede privilegiata perché i fatti non sono avvenuti alla presenza dei pubblici ufficiali, i quali li hanno descritti nel verbale, elaborando una valutazione in merito all'accaduto.
La valutazione scaturente da un giudizio dei verbalizzanti non gode dell'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art 2700 c.c. e, pertanto, il suo contenuto è soggetto al prudente apprezzamento del giudice in sede di opposizione, potendo, peraltro, essere contrastato anche con mezzi istruttori ordinari.
Nel caso di specie, le uniche circostanze che potevano essere attestate con fede privilegiata dagli operatori di polizia verbalizzanti, intervenuti solo in
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un momento successivo al sinistro, erano quelle riguardanti lo stato dei luoghi ovvero: la conformazione della strada con presenza di un'intersezione; manto stradale asfaltato, lavori di manutenzione stradale, condizioni di traffico normali;
l'esatta rilevazione della velocità chilometrica
(…).
Nulla, invece, in riferimento alla velocità di percorrenza effettivamente tenuta dal ricorrente al momento del sinistro.
In sostanza, gli agenti accertatori hanno solamente dichiarato, con un giudizio valutativo, che la velocità tenuta dall'odierno appellante non era conforme a quella prescritta in prossimità delle intersezioni stradali, mentre nulla hanno riferito in merito agli elementi di fatto percettivi dell'accadimento, con conseguente carenza motivazione del verbale.
Quanto all'appello principale, proposto da relativo alla Parte_1 liquidazione delle spese di lite, occorre evidenziare che le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite ex art 92 c.p.c. devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (es: peculiarità della materia del contendere. Cfr. Cass.
3220/2023; Cass. 2963/2022).
Nella fattispecie in esame, la sentenza impugnata risulta essere carente della motivazione in ordine alla compensazione delle spese di lite tra le parti, pur avendo il giudice di prime cure accolto in toto la domanda proposta dal ricorrente.
Ne deriva così, l'illegittimità della sentenza impugnata in ordine alla statuizione sulle spese di lite.
All'accoglimento dell'appello principale ed al rigetto di quello incidentale, segue la condanna del al pagamento delle spese di lite Controparte_1 del doppio grado di giudizio, in favore dell'appellante, siccome soccombente
(Cass. civ. Sez. Un. n. 32061/2022), che vanno computate al valore non superiore ad € 1.100,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. 55/2014), secondo i parametri medi (art. 4 D.M. 55/2014), con riferimento alle fasi del giudizio svolte
(esclusa la fase istruttoria in secondo grado), anche d'ufficio in mancanza
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di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ.
(Cass. civ. n. 14198/2022), con distrazione in favore dell'avv. Michele
Allamprese, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado nella sola parte in cui accoglie il ricorso;
2) in accoglimento dell'appello principale, riforma la sentenza di primo grado sul capo di regolazione delle spese di lite e condanna il
[...]
al pagamento, in favore di delle spese di lite CP_1 Parte_1 del giudizio di primo grado pari ad € 21,50 a titolo di esborsi ed € 330,00
a titoli di esborsi ed euro: a titoli di compensi, oltre i.v.a. se dovuta,
c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del
15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi, con distrazione in favore dell'avv. Michele Allamprese dichiaratosi antistatario;
3) condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
delle spese del presente grado di giudizio pari ad € 65,00 a titolo di
[...]
esborsi ed € 462,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importi dei soli compensi, con distrazione in favore dell'avv. Michele Allamprese dichiaratosi antistatario;
4) dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellata/appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 30.5.02 n. 115.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
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