TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 05/12/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 205/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. EU IA CO Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 205/2025 avente ad oggetto: dichiarazione di divorzio
TRA
nato a [...] il [...] con l'Avv. Parte_1 C.F._1
AO D'ZO RICORRENTE E
( nata a [...] il [...] l'Avv. CP_1 C.F._2
AR GI EFRATI RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 26.11.2025 le parti hanno concluso come da verbale trasmesso, da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del Parte_1 matrimonio civile contratto con e celebrato in data 01/09/2005 in Viterbo CP_1 dando conto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di divorzio, dava atto di una serie di deduzioni di merito sulla base delle quali avanzava specifiche richieste Visto il verbale di udienza nel corso della quale le parti, dopo avere raggiunto un accordo sui principali punti della causa, hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte, che di seguito si trascrivono:
“1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Viterbo in data 01/09/2005 tra i Sig.ri e trascritto nei registri dello Stato Civile del Parte_1 CP_1
Comune di Viterbo (atto n. 54, p.1, anno 2005).
2. Omologare e recepire integralmente nel provvedimento di divorzio le condizioni consensualmente pattuite dalle parti e contenute nell'allegato "Accordo di Divorzio", che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, dichiarandole efficaci e vincolanti tra le parti.
3. Dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio, come da accordo.
4. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Viterbo di procedere alle annotazioni di legge”. Quanto all'indicato accordo di divorzio le parti sottoscrivevano il seguente accordo: ACCORDO DI DIVORZIO Tra il Sig. , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, residente in [...], rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Paola D'Ascenzo e la Sig.ra nata a [...] il [...] (c.f.: CP_1
, residente in [...], rappresentata e difesa C.F._2 dall'Avv. Carla V. Efrati;
premesso che:
- in data 01/09/2005 i signori e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 civile in Viterbo, come da atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 54, p.1, anno 2005;
- dall'unione sono nati i figli , nato a [...] il [...], ed , nata a [...]_1 Per_2 il 17/03/2005, entrambi maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti;
- con sentenza n. 825/2023 del 21/08/2023, passata in giudicato, il Tribunale di Viterbo ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
- dalla data della separazione i coniugi non si sono più riconciliati, né hanno ripreso la convivenza, sussistendo i presupposti di legge per la proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio;
- è pendente dinanzi al Tribunale di Viterbo il procedimento per lo scioglimento del matrimonio iscritto al n. R.G. 205/2025, introdotto con ricorso del Sig. nel quale si è Pt_1 costituita la Sig.ra CP_1
- è intenzione delle parti definire consensualmente le condizioni per lo scioglimento del loro matrimonio, modificando le conclusioni già rassegnate nei rispettivi atti introduttivi e chiedendo congiuntamente la pronuncia di divorzio;
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate e difese, concordano e stipulano quanto segue:
1) ciascun coniuge provvederà in via autonoma al proprio mantenimento, disponendo delle relative risorse;
2) in merito alla casa coniugale, sita in Viterbo, Via Monti Cimini n. 44, in comproprietà tra i coniugi ed assegnata in sede di separazione alla moglie, le parti dichiarano che a breve conferiranno mandato a due Agenzie Immobiliari del territorio che si incaricheranno di vendere la casa coniugale senza vincolo di esclusiva. A tal fine convengono che il prezzo iniziale di vendita viene stabilito in €. 585.000,00 (cinquecentoottantacinquemila/00) restando inteso fra le parti che le stesse accetteranno proposte di acquisto di importi diversi fino ad un minimo di offerta di €. 550.000,00 (cinquecentocinquantamilaeuro/00) per il primo anno di vendita. Qualora, a decorrere da un anno dalla sottoscrizione del presente accordo, la casa coniugale non sia stata ancora veduta, le parti si impegnano a ribassare il prezzo di vendita all'importo di €. 530.000,00 (cinquecentotrentamila/00), valutando poi di volta in volta tra loro l'opportunità di accettare eventuali offerte pervenute ad importi diversi. Nelle more del tempo occorrente per recuperare un acquirente della casa coniugale, la Sig.ra CP_1 potrà rimanere a vivere nell'immobile sostenendone i costi di manutenzione ordinaria per intero, resta inteso che non potrà concedere in locazione a terzi o ricavare comunque introiti dalla suddetta abitazione destinandola ad un uso diverso da quello di propria abitazione;
3) i coniugi concordano che nell'ipotesi in cui la Sig.ra dovesse rifiutare una proposta CP_1 di acquisto conforme ai parametri indicati sopra, la stessa sarà tenuta a pagare nei confronti del Sig. una somma mensile pari ad €. 1.000,00 (milleeuro/00) per ogni mese di Pt_1 permanenza nell'immobile. Trascorsi mesi 6 dall'ingiustificato rifiuto da parte della Sig.ra quest'ultima perderebbe il diritto a ricevere la diversa percentuale di ricavato del CP_1 prezzo di vendita così come concordato al successivo punto 4); 4) le parti concordano che il prezzo ricavato dalla vendita della casa coniugale di Via dei Monti Cimini n. 44, a Viterbo, al netto delle spese di estinzione del mutuo e di ogni altra eventualmente necessaria per portare a termine la vendita del bene in questione, sarà così ripartito: quanto al 65% del ricavato netto alla Sig.ra quanto al 35% del ricavato netto CP_1 al Sig. Resta inteso che nel caso in cui si verifichi l'ipotesi di cui al precedente punto Pt_1
3) la Sig.ra perderà automaticamente il diritto alla diversa ripartizione del ricavato CP_1 netto del prezzo di vendita con la conseguenza che il denaro ricavato dall'alienazione della casa coniugale tornerà ad essere ripartito in pari quota tra i due comproprietari senza che la Sig.ra possa aver null'altro di diverso a pretendere;
CP_1
5) le parti concordano che il Sig. corrisponderà quale contributo al Parte_1 mantenimento dei figli (VT 15/11/2002) ed (VT 17/03/2005), entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ma non ancora indipendenti economicamente, l'importo mensile di €. 800,00 ciascuno, da versare direttamente a mani degli stessi. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT. La Sig.ra CP_1 corrisponderà quale contributo al mantenimento dei figli (VT 15/11/2002) ed Per_1 Per_2
(VT 17/03/2005), entrambi maggiorenni ma non ancora indipendenti economicamente, l'importo mensile di €. 100,00 (centoeuro/00) cadauno da versare entro il giorno 5 di ciascun mese direttamente a mani dei figli, anche tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) I coniugi concordano che le spese straordinarie riguardanti i figli, purchè previamente concordate e comunque regolamentate e disciplinate secondo il protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Viterbo, saranno suddivise nella misura del 75% a carico del Sig. e Pt_1 del 25% a carico della Sig.ra CP_1
7) Le detrazioni per i figli a carico dovranno essere imputate al 50% per ciascuno dei genitori.
8) spese di lite compensate. Letto, approvato e sottoscritto”.
Tutto ciò premesso, il Tribunale:
-considerato che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, in particolare l'emanazione del citato provvedimento giudiziale con riguardo alla separazione dei coniugi, la cessazione di ogni rapporto tra i coniugi e la loro effettiva separazione personale a decorrere dalla data in cui i coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Viterbo nel processo di separazione personale, non essendo stata inoltre l'interruzione della separazione eccepita, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 così come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 ed attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
- ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate;
- tenuto conto che se le parti hanno concordato trasferimenti immobiliari, la sentenza è esclusivamente costitutiva del divorzio (scioglimento o cessazione degli effetti civili) restando escluso che la stessa possa costituire titolo per i detti trasferimenti, né accertamento della consistenza degli immobili, né della loro trasferibilità, né della validità degli accordi;
- preso atto dell'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo che ha ricevuto notifica del presente procedimento;
- rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo;
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
in relazione al matrimonio celebrato a a Viterbo in data 01/09/2005 (atto n. 54,
[...]
p.1, anno 2005) ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione .
3. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 05.12.2025
IL PRESIDENTE est.
EU IA CO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. EU IA CO Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 205/2025 avente ad oggetto: dichiarazione di divorzio
TRA
nato a [...] il [...] con l'Avv. Parte_1 C.F._1
AO D'ZO RICORRENTE E
( nata a [...] il [...] l'Avv. CP_1 C.F._2
AR GI EFRATI RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 26.11.2025 le parti hanno concluso come da verbale trasmesso, da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del Parte_1 matrimonio civile contratto con e celebrato in data 01/09/2005 in Viterbo CP_1 dando conto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di divorzio, dava atto di una serie di deduzioni di merito sulla base delle quali avanzava specifiche richieste Visto il verbale di udienza nel corso della quale le parti, dopo avere raggiunto un accordo sui principali punti della causa, hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte, che di seguito si trascrivono:
“1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Viterbo in data 01/09/2005 tra i Sig.ri e trascritto nei registri dello Stato Civile del Parte_1 CP_1
Comune di Viterbo (atto n. 54, p.1, anno 2005).
2. Omologare e recepire integralmente nel provvedimento di divorzio le condizioni consensualmente pattuite dalle parti e contenute nell'allegato "Accordo di Divorzio", che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, dichiarandole efficaci e vincolanti tra le parti.
3. Dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio, come da accordo.
4. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Viterbo di procedere alle annotazioni di legge”. Quanto all'indicato accordo di divorzio le parti sottoscrivevano il seguente accordo: ACCORDO DI DIVORZIO Tra il Sig. , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, residente in [...], rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Paola D'Ascenzo e la Sig.ra nata a [...] il [...] (c.f.: CP_1
, residente in [...], rappresentata e difesa C.F._2 dall'Avv. Carla V. Efrati;
premesso che:
- in data 01/09/2005 i signori e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 civile in Viterbo, come da atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 54, p.1, anno 2005;
- dall'unione sono nati i figli , nato a [...] il [...], ed , nata a [...]_1 Per_2 il 17/03/2005, entrambi maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti;
- con sentenza n. 825/2023 del 21/08/2023, passata in giudicato, il Tribunale di Viterbo ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
- dalla data della separazione i coniugi non si sono più riconciliati, né hanno ripreso la convivenza, sussistendo i presupposti di legge per la proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio;
- è pendente dinanzi al Tribunale di Viterbo il procedimento per lo scioglimento del matrimonio iscritto al n. R.G. 205/2025, introdotto con ricorso del Sig. nel quale si è Pt_1 costituita la Sig.ra CP_1
- è intenzione delle parti definire consensualmente le condizioni per lo scioglimento del loro matrimonio, modificando le conclusioni già rassegnate nei rispettivi atti introduttivi e chiedendo congiuntamente la pronuncia di divorzio;
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate e difese, concordano e stipulano quanto segue:
1) ciascun coniuge provvederà in via autonoma al proprio mantenimento, disponendo delle relative risorse;
2) in merito alla casa coniugale, sita in Viterbo, Via Monti Cimini n. 44, in comproprietà tra i coniugi ed assegnata in sede di separazione alla moglie, le parti dichiarano che a breve conferiranno mandato a due Agenzie Immobiliari del territorio che si incaricheranno di vendere la casa coniugale senza vincolo di esclusiva. A tal fine convengono che il prezzo iniziale di vendita viene stabilito in €. 585.000,00 (cinquecentoottantacinquemila/00) restando inteso fra le parti che le stesse accetteranno proposte di acquisto di importi diversi fino ad un minimo di offerta di €. 550.000,00 (cinquecentocinquantamilaeuro/00) per il primo anno di vendita. Qualora, a decorrere da un anno dalla sottoscrizione del presente accordo, la casa coniugale non sia stata ancora veduta, le parti si impegnano a ribassare il prezzo di vendita all'importo di €. 530.000,00 (cinquecentotrentamila/00), valutando poi di volta in volta tra loro l'opportunità di accettare eventuali offerte pervenute ad importi diversi. Nelle more del tempo occorrente per recuperare un acquirente della casa coniugale, la Sig.ra CP_1 potrà rimanere a vivere nell'immobile sostenendone i costi di manutenzione ordinaria per intero, resta inteso che non potrà concedere in locazione a terzi o ricavare comunque introiti dalla suddetta abitazione destinandola ad un uso diverso da quello di propria abitazione;
3) i coniugi concordano che nell'ipotesi in cui la Sig.ra dovesse rifiutare una proposta CP_1 di acquisto conforme ai parametri indicati sopra, la stessa sarà tenuta a pagare nei confronti del Sig. una somma mensile pari ad €. 1.000,00 (milleeuro/00) per ogni mese di Pt_1 permanenza nell'immobile. Trascorsi mesi 6 dall'ingiustificato rifiuto da parte della Sig.ra quest'ultima perderebbe il diritto a ricevere la diversa percentuale di ricavato del CP_1 prezzo di vendita così come concordato al successivo punto 4); 4) le parti concordano che il prezzo ricavato dalla vendita della casa coniugale di Via dei Monti Cimini n. 44, a Viterbo, al netto delle spese di estinzione del mutuo e di ogni altra eventualmente necessaria per portare a termine la vendita del bene in questione, sarà così ripartito: quanto al 65% del ricavato netto alla Sig.ra quanto al 35% del ricavato netto CP_1 al Sig. Resta inteso che nel caso in cui si verifichi l'ipotesi di cui al precedente punto Pt_1
3) la Sig.ra perderà automaticamente il diritto alla diversa ripartizione del ricavato CP_1 netto del prezzo di vendita con la conseguenza che il denaro ricavato dall'alienazione della casa coniugale tornerà ad essere ripartito in pari quota tra i due comproprietari senza che la Sig.ra possa aver null'altro di diverso a pretendere;
CP_1
5) le parti concordano che il Sig. corrisponderà quale contributo al Parte_1 mantenimento dei figli (VT 15/11/2002) ed (VT 17/03/2005), entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ma non ancora indipendenti economicamente, l'importo mensile di €. 800,00 ciascuno, da versare direttamente a mani degli stessi. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT. La Sig.ra CP_1 corrisponderà quale contributo al mantenimento dei figli (VT 15/11/2002) ed Per_1 Per_2
(VT 17/03/2005), entrambi maggiorenni ma non ancora indipendenti economicamente, l'importo mensile di €. 100,00 (centoeuro/00) cadauno da versare entro il giorno 5 di ciascun mese direttamente a mani dei figli, anche tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) I coniugi concordano che le spese straordinarie riguardanti i figli, purchè previamente concordate e comunque regolamentate e disciplinate secondo il protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Viterbo, saranno suddivise nella misura del 75% a carico del Sig. e Pt_1 del 25% a carico della Sig.ra CP_1
7) Le detrazioni per i figli a carico dovranno essere imputate al 50% per ciascuno dei genitori.
8) spese di lite compensate. Letto, approvato e sottoscritto”.
Tutto ciò premesso, il Tribunale:
-considerato che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, in particolare l'emanazione del citato provvedimento giudiziale con riguardo alla separazione dei coniugi, la cessazione di ogni rapporto tra i coniugi e la loro effettiva separazione personale a decorrere dalla data in cui i coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Viterbo nel processo di separazione personale, non essendo stata inoltre l'interruzione della separazione eccepita, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 così come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 ed attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
- ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate;
- tenuto conto che se le parti hanno concordato trasferimenti immobiliari, la sentenza è esclusivamente costitutiva del divorzio (scioglimento o cessazione degli effetti civili) restando escluso che la stessa possa costituire titolo per i detti trasferimenti, né accertamento della consistenza degli immobili, né della loro trasferibilità, né della validità degli accordi;
- preso atto dell'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo che ha ricevuto notifica del presente procedimento;
- rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo;
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
in relazione al matrimonio celebrato a a Viterbo in data 01/09/2005 (atto n. 54,
[...]
p.1, anno 2005) ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione .
3. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 05.12.2025
IL PRESIDENTE est.
EU IA CO