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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/11/2025, n. 2424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2424 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott. EF CO, all'esito dell'udienza del 21/11/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, ha pronunciato, ex art. 281- sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 447 del R.G.A.C. dell'anno 2025, vertente
TRA
(c.f.: ), con l'avvocato Cinzia Nunziata Parte_1 C.F._1
-attore-
E già (c.f. ), in persona del l.r.p.t. Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
-convenuto-
avente ad oggetto: rimborso dei costi del credito dovuti per la restante durata del contratto di finanziamento.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'odierna udienza del 21/11/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. sul presupposto di aver stipulato un contratto di finanziamento (n. 2499) Parte_1 con la per un capitale lordo di € 20.400,00, da rimborsare in 120 rate da € Controparte_1
170,00 e con costi pari ad € 4.435,36, nonché di aver proceduto ad estinguere anticipatamente il prestito alla 48^ rata (residuandone ancora 72), conveniva la predetta dinanzi al CP_1
Giudice di Pace di Catanzaro (giudizio n. 36/2024 RG), al fine di ottenerne la condanna al rimborso dei costi del credito, quantificati in € 2.078,39, secondo il criterio proporzionale pro rata temporis
(€ 4.435,36 : 120 x 72 = € 2.078,39).
A seguito di eccezione sollevata dall'odierna convenuta, il Giudice di Pace, con ordinanza del
27/1/2025, dichiarava la propria incompetenza per valore a conoscere dell'odierna controversia, in favore del Tribunale di Catanzaro, concedendo alle parti termini di legge per la riassunzione della causa.
Pag. 1 a 11 Con atto ritualmente notificato, in data 3/2/2025, a mezzo p.e.c. al procuratore domiciliatario della convenuta, ex art. 170 c.p.c., l'odierno attore riassumeva il predetto giudizio ed insisteva nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel procedimento a quo.
Non si costituiva, invece, la sicché, con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del Controparte_1
29/4/2025, ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva discussa ex art. 281-sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale veniva decisa con deposito delle seguenti motivazioni.
2. La domanda di parte attrice è fondata, dovendo essere data continuità all'orientamento espresso in materia da questo Tribunale (cfr. sentenze nn. 1224/2024, 2118/2024 e 301/2025), le cui motivazioni devono essere integralmente richiamate, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., siccome integralmente condivise dal giudicante.
Oggetto della causa è la distinzione tra i cd. costi recurring e costi up front, rilevante ai fini della riduzione – e conseguente restituzione al soggetto finanziato – dei costi relativi a contratti di finanziamento estintiti anticipatamente e disciplinati dall'art. 125, comma 2, TUB.
Il contratto de quo è stato stipulato il 5/12/2016 ed è stato estinto anticipatamente con decorrenza
1/1/2021.
Ciò posto, la soluzione del caso di specie richiede una previa analisi dell'iter legislativo e giurisprudenziale sul tema dei compensi da corrispondere alla banca in caso di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento con cessione di un quinto dello stipendio.
In data 23 aprile 2008 è stata emanata la Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che abroga la direttiva 87/102/CEE del
Consiglio. Secondo l'art. 16, par. 1, della Dir. 2008/48/CE, “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”. La Direttiva 2008/48/CE espressamente limita il proprio campo di applicazione ai contratti sottoscritti successivamente alle norme nazionali di attuazione (vedi art. 30: “
1. La presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione”).
La Direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, che ha modificato il Testo Unico Bancario introducendo l'art. 125-sexies, formulato in termini quasi identici all'art. 16, par. 1, della Direttiva: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto” (comma 1).
Pag. 2 a 11 Di fatto, il sistema italiano, anche dopo il recepimento della Direttiva europea operato con l'introduzione dell'art. 125-sexies TUB, continuava a basarsi sulla ripetibilità dei soli oneri recurring non maturati al momento del rimborso del capitale, esattamente come sotto la vigenza del precedente art. 125, comma 2, TUB, con il conforto della normativa secondaria della Banca
d'Italia (v. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e
2018).
Nello specifico, con l'espressione “costi up front” si è inteso fare riferimento a quegli esborsi dovuti per adempimenti preliminari alla concessione del finanziamento, come la gestione della pratica o l'istruttoria, i quali sono relativi ad attività che esauriscono la loro funzione prima o contestualmente alla stipula del contratto e prescindono dalla durata del rapporto di credito. Sono stati definiti, invece, “costi recurring” quelli riconducibili a spese legate alla durata del rapporto di credito, quali ad esempio gli esborsi che la finanziaria dovrà sostenere periodicamente per prelevare la quota dello stipendio o della pensione ovvero le polizze vita. Il diritto al rimborso veniva fatto dipendere, quindi, dalla collocabilità del costo nella categoria recurring, seppur limitatamente all'arco temporale tra la data di estinzione anticipata del finanziamento e la scadenza naturale del finanziamento stesso, mentre erano ritenuti non rimborsabili i costi up front.
Secondo il preferibile orientamento di merito, poi, quando la norma contrattuale non distingueva o non distingueva chiaramente tra costi up front - non rimborsabili - e costi recurring - rimborsabili
-, trovava applicazione l'art. 1370 c.c. e il principio della interpretazione “contra proferentem”; da ciò conseguiva che tutti i costi anticipatamente addebitati - indipendentemente dalla distinzione tra up front e recurring - dovevano essere rimborsati proporzionalmente al periodo residuo (Trib.
Torino 10 gennaio 2019).
Ciò posto, la Corte di giustizia UE, in sede di rinvio pregiudiziale da parte del giudice polacco, è stata chiamata a rendere la corretta interpretazione della espressione “costi dovuti per la restante durata del contratto” contenuta nell'art. 16 della Dir. 2008/48/CE, proprio ai fini della loro individuazione a fronte di una richiesta di rimborso a seguito di estinzione anticipata di un finanziamento. La Corte, con la decisione del 11.09.2019 in causa C-383/18 (nota come sentenza
“Lexitor”), ha riconosciuto che si tratta di una espressione polisenso, perché essa può riferirsi sia ai costi che maturano solo in relazione alla durata contrattuale, sia al metodo di calcolo da utilizzare per procedere alla riduzione, consistente nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto. La Corte ha quindi opportunamente valorizzato il contesto della disposizione - che è volto ad assicurare la riduzione del costo totale del credito - e il suo obiettivo - cioè quello di garantire in modo effettivo un'elevata protezione del consumatore. Ha, pertanto, affermato in
Pag. 3 a 11 modo chiaro che “L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”. Di seguito, uno dei passaggi salienti con cui la Corte di Giustizia ha argomentato la propria decisione: “l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto[...]limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto” (par. 31 e 32 della sentenza cit.).
Secondo i menzionati principi interpretativi, quindi, la normativa europea impone la restituzione
– secondo un criterio proporzionale – di ogni voce di costo funzionalmente legata al finanziamento, che il consumatore decide di rimborsare anticipatamente, indipendentemente dalla qualificazione del costo quale up front o recurring.
Va a questo punto ricordata la portata applicativa di tale pronuncia al caso di specie. Questo giudice sin da subito non ha condiviso la tesi - per vero minoritaria nella giurisprudenza di merito (Trib.
Crotone 11 ottobre 2021; Trib. Bari 16 settembre 2021) - secondo la quale la sentenza Lexitor non avrebbe efficacia vincolante nei confronti del giudice italiano, in quanto la direttiva europea, e quindi anche la sentenza che la interpreta, non è self executing e, non avendo efficacia diretta, non potrebbe imporre diritti ed obblighi ai privati. Infatti, a nulla rileva il fatto che la direttiva
2008/48/CE non sia self executing, atteso che la stessa è stata trasposta nell'ordinamento italiano con il d.lgs. n. 141/2010, che ha introdotto l'art. 125-sexies TUB, ed è pertanto la norma interna, ovvero l'art. 125-sexies TUB, a essere fonte dei diritti e obblighi delle parti e metro di giudizio della legalità delle clausole contrattuali.
L'art. 125-sexies TUB, quindi, deve interpretarsi in conformità alla dir. 2008/48/CE di cui costituisce fedele trasposizione. Conviene ricordare che l'obbligo di interpretazione conforme è un corollario del principio di leale cooperazione e, in particolare, dell'obbligo degli stati membri di “adottare ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione” (art. 4 par. 3
Trattato UE). Destinatari di quest'obbligo sono “tutti gli organi degli stati membri ivi compresi,
Pag. 4 a 11 nell'ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali. Ne consegue che nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione della direttiva [..], il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato” (Corte di Giustizia UE 10.4.1984, causa 14/83, e e molte altre conformi). Per_1 Per_2
La natura vincolante dell'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia è riconosciuta anche dalla Cassazione (v., tra molte, Cass.
3.3.2017 n. 5381; Cass.
8.2.2016 n. 2468;
Cass. 11.12.2012 n. 22577), secondo cui tale interpretazione “ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali che emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità”. Resta fermo che l'obbligo di interpretazione conforme incontra un limite nell'inequivocabile contrarietà della norma interna al diritto dell'Unione: non può, infatti, configurarsi come base giuridica idonea a legittimare un'interpretazione contra legem del diritto nazionale (cfr. Corte giust. 05.09.2012 in causa C-
42/2011). Se tra i plurimi significati che possono trarsi dalla disposizione di diritto interno ce n'è almeno uno compatibile, il giudice è tenuto a conformare la propria interpretazione a quella della
Corte.
Ora, l'art. 125-sexies costituisce trasposizione pressoché letterale dell'art. 16 par. 1, con un'unica variante lessicale, visto che la norma UE si riferisce ad una riduzione “che comprende gli interessi
e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, mentre la norma interna si riferisce a una riduzione “pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Escluso quest'elemento di apparente differenziazione, le due disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili, senza che le pur esistenti differenze lessicali siano in grado di dare alla norma di diritto interno un senso non soltanto diverso, ma addirittura incompatibile con quello espresso dalla fonte comunitaria, come interpretata dalla Corte di giustizia.
Peraltro, qualunque argomento letterale finisce per essere scarsamente persuasivo, visto che la
Corte di giustizia nella sentenza Lexitor ha dato atto (punto 26) dell'impossibilità di pervenire a un'interpretazione soddisfacente “soltanto sulla base del [..] tenore letterale” della disposizione,
e ha invece usato argomenti di tipo teleologico, valorizzando il “contesto” e gli “obiettivi perseguiti dalla normativa” di cui la disposizione fa parte.
In conclusione, la sostanziale continuità di significato tra art. 16 par. 1 dir. 2008/48/CE e art. 125- sexies TUB rende necessario e doveroso, dal punto di vista dell'interprete italiano, recepire l'interpretazione indicata dalla Corte di giustizia (in senso conforme, ex multis, Trib. Milano ord.
Pag. 5 a 11 3 novembre 2020; Id. 15 maggio 2021; Trib. Torino 21 marzo 2020: Trib. Palermo 29 dicembre
2020).
Tale interpretazione ha, peraltro, valenza retroattiva, poiché le decisioni della Corte di giustizia su questioni pregiudiziali interpretative hanno normalmente efficacia retroattiva, limitandosi a dichiarare il significato della disposizione interpretata, e appartiene alla sola Corte, che provvede con valutazione caso per caso, la facoltà di limitare nel tempo l'efficacia dell'interpretazione che essa fornisce (Cass. 22577/2012: “salvo la stessa Corte di giustizia decida eccezionalmente di limitare "ex nunc" gli effetti della propria decisione, con la finalità di fare salvi, e dunque, di non rimettere in discussione i rapporti giuridici costituiti in buona fede, nonché di salvaguardare il principio della certezza del diritto”). Nel caso Lexitor, la Corte di giustizia UE non ha limitato l'efficacia nel tempo dei principi espressi né con la sentenza stessa e nemmeno in seguito.
Pertanto, interpretando l'art. 125 sexies TUB conformemente al principio di diritto sanciti dalla
CGUE, va affermato che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.
Di conseguenza, la clausola negoziale che esclude il rimborso dei costi sostenuti dal cliente in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, attesa la natura up front dei medesimi, è da considerare nulla sia in quanto vessatoria per il consumatore ex art. 33, co. 1, d.lgs. n. 206/2005
(Codice del consumo) – dal momento che cagiona un significativo squilibrio tra le parti dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, consentendo al soggetto finanziatore di trattenere delle somme che sono parametrate all'intera durata del contratto, nonostante la prestazione sia limita ad un arco di tempo più ristretto (Cass. 19565/2020) – e sia in quanto contrastante con l'art. 125 sexies
TUB nel testo applicabile ratione temporis, interpretato alla luce della sentenza Lexitor della
CGUE, trattandosi di norma derogabile solo in senso più favorevole al cliente.
In data 25.07.2021 entrava in vigore la legge n. 106/2021 di conversione del d.l. n. 73/2021 che, per quanto qui interessa, all'art. 11 octies, comma 2, stabiliva che “alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125 sexies del TU di cui al d. lgs. n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della
Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
La Corte Costituzionale, investita dal Tribunale di Torino della questione di legittimità costituzionale della predetta norma, con la sentenza n. 263 del 22.12.2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies, comma 2 del d.l. 25 maggio 2021 n. 73, convertito nella l. 23 luglio 2021 n. 106, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia”. Il Giudice delle leggi ha, infatti,
Pag. 6 a 11 ritenuto che la norma citata avesse illegittimamente operato una limitazione temporale, prescrivendo l'applicazione della nuova disposizione ai soli contratti conclusi dopo il 25 luglio
2021 e prevedendo, invece, per quelli conclusi precedentemente a tale data, che continuassero ad applicarsi la precedente formulazione dell'art. 125-sexies TUB, nonché le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, che limitavano il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata solo ad alcuni tipi di costi sostenuti per il finanziamento.
La Corte, dopo aver ricordato che le sentenze interpretative-pregiudiziali della Corte di Giustizia europea hanno efficacia retroattiva, ha osservato che il legislatore italiano, richiamando le disposizioni della Banca d'Italia nelle quali la distinzione tra oneri up-front e recurring si trovava esplicitata, aveva inteso circoscrivere temporalmente l'efficacia della sentenza della CGUE ai soli contratti di credito stipulati dopo l'entrata in vigore della legge, con ciò ponendosi in contrasto con la normativa eurounitaria,
Per effetto della suddetta pronuncia, l'art. 125 sexies del TUB, interpretato in conformità con i principi espressi dalla sentenza “Lexitor”, è quindi pacificamente applicabile anche alle estinzioni anticipate dei contratti di credito conclusi – come quello per cui è causa – prima del 25 luglio 2021.
In questo scenario si inseriscono due provvedimenti legislativi, che hanno introdotto due diverse e nuove versioni dell'art. 11-octies, comma 2, secondo periodo, del d.l. 25 maggio 2021, n. 732, di modifica dell'art. 125-sexies del TUB: la prima è contenuta nell'art. 1, comma 1-bis, del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, - comma aggiunto dalla legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103, secondo cui “all'articolo 11 octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza 11 causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato»”.
La seconda è contenuta nell'art. 27 del decreto legge del 10 agosto 2023, n. 104, rubricato
“Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo” secondo cui “all'articolo 11 octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
Pag. 7 a 11 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”. Il decreto-legge è stato convertito con modificazione dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 (in G.U. 09/10/2023, n. 236) ma la norma in oggetto è rimasta invariata.
La peculiarità di tali disposizioni è che, secondo la prima norma, in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 106/2021, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito non includerebbe gli oneri up-front essendo specificato che “non sono comunque soggetti a riduzione … i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti” e specifica che, fatta salva una diversa volontà delle parti, la riduzione del costo totale del credito dev'essere calcolata – con riferimento ai soli oneri recurring – con il criterio del c.d. costo ammortizzato. Tale disposizione si pone palesemente in contrasto con i principi interpretativi della direttiva 2008/48 di cui alla sentenza “Lexitor” con le conseguenze che ne derivano quanto alla sua (non) applicazione. Né l'inciso iniziale (“nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea”) esime da tale valutazione.
La seconda disposizione, da ritenersi modificativa della precedente in ragione del principio di successione delle leggi nel tempo (i due provvedimenti sono stati pubblicati nella medesima
Gazzetta Ufficiale e deve quindi darsi prevalenza alla norma numericamente successiva), non riporta invece alcun riferimento all'irripetibilità degli oneri up front né al criterio del costo ammortizzato quale regola di calcolo della riduzione del costo totale del credito, conformandosi quindi alla richiamata normativa europea come interpretata dalla Corte di Giustizia e della sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022.
Le norme richiamate, quindi, nulla hanno modificato rispetto ai principi sin qui riassunti, con la conseguenza della applicazione dell'art. 125 sexies TUB ai rapporti sorti prima del 2021 secondo l'interpretazione offerta dalla sentenza “Lexitor” e quindi nel senso della ripetibilità di tutti i costi nel caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento.
Per completezza va, infine, richiamata la pronuncia della Corte di Cassazione intervenuta nella materia dell'estinzione anticipata dei finanziamenti concessi ai consumatori sotto la vigenza
Pag. 8 a 11 dell'art. 125 TUB, che ha affermato la applicabilità dei principi affermati dalla sentenza “Lexitor”
e recepiti dalla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale anche alla previgente direttiva
87/102/CEE, che richiamava la equa riduzione del costo complessivo del credito, ed alla direttiva
90/88/CEE, che, modificando la precedente direttiva, ha introdotto il concetto di costo totale del credito, inteso come “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento” (Cass., ord. n. 25997 del 6.9.2023).
Conseguentemente, secondo la Suprema Corte, anche l'art. 125 TUB vigente prima del recepimento della direttiva 2008/48/CE dev'essere interpretato in modo conforme al diritto europeo vigente e, quindi, al disposto dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia. La Corte ha altresì affermato e ribadito il principio di diritto secondo il quale “è nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, nel caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 206/2005”.
In conclusione, a seguito dell'esame degli interventi legislativi e delle pronunce giurisprudenziali che si sono susseguite in materia deve ritenersi che, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati precedentemente al 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies
TUB) sussiste il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del contratto, alla riduzione, e alla conseguente restituzione, sia – pro rata temporis – dei costi recurring (relativi all'intera durata del contratto), sia dei costi up front (relativi al momento della stipulazione del contratto), con la sola esclusione delle imposte.
Alla luce delle suddette considerazioni e in applicazione dei principi enunciati, a prescindere dall'esatta individuazione dei costi indicati nel contratto di finanziamento in oggetto quali costi dipendenti dalla durata del rapporto contrattuale (commissioni e oneri recurring) o spese a carattere istantaneo e prodromiche alla stessa concessione del credito (oneri up front), a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore (parte attrice) ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi gli importi richiesti a titolo di spese fisse contrattuali e di commissioni accessorie.
Per quanto riguarda il metodo di calcolo del quantum del rimborso, si osserva quanto segue.
Nella sentenza Lexitor, e precisamente nel paragrafo 24, vi è una chiara indicazione per prediligere un metodo proporzionale di calcolo delle somme dovute a titolo di rimborso. Infatti, anche se il tema non viene affrontato esplicitamente, la CGUE, in diversi passaggi motivazionali della sentenza citata, afferma che il calcolo del rimborso deve essere trasparente e comprensibile per il consumatore, nonché di facile applicazione per il creditore. Inoltre, il criterio del pro rata temporis
Pag. 9 a 11 è già stato riconosciuto nell'ordinamento interno (cfr. ABF Milano, n. 9219 del 18.12.2015) ed è condivisibile per i seguenti motivi: - trattasi di costi non strettamente correlati al piano di ammortamento pattuito;
- l'applicazione del criterio pro rata temporis, in mancanza di un chiaro criterio normativo (carente nella disciplina applicabile alla fattispecie in esame) e considerate le esigenze di semplificazione procedurale e protezione del consumatore sottese alla normativa richiamata, pare preferibile.
Orbene, nel caso di specie, i costi del contratto di credito sono i seguenti: commissioni intermediario del credito (€ 1.876,80), commissioni del finanziatore (€ 408,00), commissioni di istruttoria pratica (€ 600,00), commissioni di attivazione pratica (€ 163,20), commissioni di gestione pratica (€ 1.387,36), per un totale di € 4.435,36.
Applicando il criterio del pro-rata e considerato che il finanziamento è stato anticipato alla quarantottesima rata, sicché restavano da pagare ancora 72 rate, i costi da rimborsare ammontano ad € 2.661,21 (€ 4.435,36/120*72 = € 2.661,21).
Dagli atti di causa, risulta, tuttavia, che all'attore è stata rimborsata soltanto la somma di € 582,83
a titolo di commissione di gestione pratica.
Ne consegue che residua un credito, a favore del consumatore, pari ad € 2.078,38, che deve essere corrisposto dalla convenuta, oltre interessi al tasso legale dalla data della messa in mora
(30/5/2023) fino al deposito del ricorso dinanzi al Giudice di Pace (3/1/2024); da tale ultimo momento e fino all'effettivo soddisfo, invece, saranno dovuti gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002, ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. (“Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM n. 55/2014, avuto riguardo alla tipologia di procedimento (giudizio di cognizione dinanzi al tribunale), alle singole fasi del processo (studio, introduttiva e decisoria, con esclusione di quella istruttoria, che non ha avuto autonomo svolgimento), ai valori minimi tariffari, attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 4, comma 1), nonché allo scaglione di riferimento, individuato in quello per le cause di valore con valore compreso tra
€ 1.101,00 ed € 5.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo quale giudice d'appello, ogni istanza e difesa disattesa e respinta, così provvede:
Pag. 10 a 11 - accoglie la domanda proposta da parte attrice e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento in favore di della somma di € 2.078,38, oltre interessi come Parte_1 indicato in parte motiva;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidata in € 125,00 per esborsi ed €
852,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte attrice.
Si comunichi.
Catanzaro, 21/11/2025
Il Giudice
EF CO
Pag. 11 a 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott. EF CO, all'esito dell'udienza del 21/11/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, ha pronunciato, ex art. 281- sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 447 del R.G.A.C. dell'anno 2025, vertente
TRA
(c.f.: ), con l'avvocato Cinzia Nunziata Parte_1 C.F._1
-attore-
E già (c.f. ), in persona del l.r.p.t. Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
-convenuto-
avente ad oggetto: rimborso dei costi del credito dovuti per la restante durata del contratto di finanziamento.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'odierna udienza del 21/11/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. sul presupposto di aver stipulato un contratto di finanziamento (n. 2499) Parte_1 con la per un capitale lordo di € 20.400,00, da rimborsare in 120 rate da € Controparte_1
170,00 e con costi pari ad € 4.435,36, nonché di aver proceduto ad estinguere anticipatamente il prestito alla 48^ rata (residuandone ancora 72), conveniva la predetta dinanzi al CP_1
Giudice di Pace di Catanzaro (giudizio n. 36/2024 RG), al fine di ottenerne la condanna al rimborso dei costi del credito, quantificati in € 2.078,39, secondo il criterio proporzionale pro rata temporis
(€ 4.435,36 : 120 x 72 = € 2.078,39).
A seguito di eccezione sollevata dall'odierna convenuta, il Giudice di Pace, con ordinanza del
27/1/2025, dichiarava la propria incompetenza per valore a conoscere dell'odierna controversia, in favore del Tribunale di Catanzaro, concedendo alle parti termini di legge per la riassunzione della causa.
Pag. 1 a 11 Con atto ritualmente notificato, in data 3/2/2025, a mezzo p.e.c. al procuratore domiciliatario della convenuta, ex art. 170 c.p.c., l'odierno attore riassumeva il predetto giudizio ed insisteva nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel procedimento a quo.
Non si costituiva, invece, la sicché, con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del Controparte_1
29/4/2025, ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva discussa ex art. 281-sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale veniva decisa con deposito delle seguenti motivazioni.
2. La domanda di parte attrice è fondata, dovendo essere data continuità all'orientamento espresso in materia da questo Tribunale (cfr. sentenze nn. 1224/2024, 2118/2024 e 301/2025), le cui motivazioni devono essere integralmente richiamate, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., siccome integralmente condivise dal giudicante.
Oggetto della causa è la distinzione tra i cd. costi recurring e costi up front, rilevante ai fini della riduzione – e conseguente restituzione al soggetto finanziato – dei costi relativi a contratti di finanziamento estintiti anticipatamente e disciplinati dall'art. 125, comma 2, TUB.
Il contratto de quo è stato stipulato il 5/12/2016 ed è stato estinto anticipatamente con decorrenza
1/1/2021.
Ciò posto, la soluzione del caso di specie richiede una previa analisi dell'iter legislativo e giurisprudenziale sul tema dei compensi da corrispondere alla banca in caso di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento con cessione di un quinto dello stipendio.
In data 23 aprile 2008 è stata emanata la Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che abroga la direttiva 87/102/CEE del
Consiglio. Secondo l'art. 16, par. 1, della Dir. 2008/48/CE, “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”. La Direttiva 2008/48/CE espressamente limita il proprio campo di applicazione ai contratti sottoscritti successivamente alle norme nazionali di attuazione (vedi art. 30: “
1. La presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione”).
La Direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, che ha modificato il Testo Unico Bancario introducendo l'art. 125-sexies, formulato in termini quasi identici all'art. 16, par. 1, della Direttiva: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto” (comma 1).
Pag. 2 a 11 Di fatto, il sistema italiano, anche dopo il recepimento della Direttiva europea operato con l'introduzione dell'art. 125-sexies TUB, continuava a basarsi sulla ripetibilità dei soli oneri recurring non maturati al momento del rimborso del capitale, esattamente come sotto la vigenza del precedente art. 125, comma 2, TUB, con il conforto della normativa secondaria della Banca
d'Italia (v. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e
2018).
Nello specifico, con l'espressione “costi up front” si è inteso fare riferimento a quegli esborsi dovuti per adempimenti preliminari alla concessione del finanziamento, come la gestione della pratica o l'istruttoria, i quali sono relativi ad attività che esauriscono la loro funzione prima o contestualmente alla stipula del contratto e prescindono dalla durata del rapporto di credito. Sono stati definiti, invece, “costi recurring” quelli riconducibili a spese legate alla durata del rapporto di credito, quali ad esempio gli esborsi che la finanziaria dovrà sostenere periodicamente per prelevare la quota dello stipendio o della pensione ovvero le polizze vita. Il diritto al rimborso veniva fatto dipendere, quindi, dalla collocabilità del costo nella categoria recurring, seppur limitatamente all'arco temporale tra la data di estinzione anticipata del finanziamento e la scadenza naturale del finanziamento stesso, mentre erano ritenuti non rimborsabili i costi up front.
Secondo il preferibile orientamento di merito, poi, quando la norma contrattuale non distingueva o non distingueva chiaramente tra costi up front - non rimborsabili - e costi recurring - rimborsabili
-, trovava applicazione l'art. 1370 c.c. e il principio della interpretazione “contra proferentem”; da ciò conseguiva che tutti i costi anticipatamente addebitati - indipendentemente dalla distinzione tra up front e recurring - dovevano essere rimborsati proporzionalmente al periodo residuo (Trib.
Torino 10 gennaio 2019).
Ciò posto, la Corte di giustizia UE, in sede di rinvio pregiudiziale da parte del giudice polacco, è stata chiamata a rendere la corretta interpretazione della espressione “costi dovuti per la restante durata del contratto” contenuta nell'art. 16 della Dir. 2008/48/CE, proprio ai fini della loro individuazione a fronte di una richiesta di rimborso a seguito di estinzione anticipata di un finanziamento. La Corte, con la decisione del 11.09.2019 in causa C-383/18 (nota come sentenza
“Lexitor”), ha riconosciuto che si tratta di una espressione polisenso, perché essa può riferirsi sia ai costi che maturano solo in relazione alla durata contrattuale, sia al metodo di calcolo da utilizzare per procedere alla riduzione, consistente nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto. La Corte ha quindi opportunamente valorizzato il contesto della disposizione - che è volto ad assicurare la riduzione del costo totale del credito - e il suo obiettivo - cioè quello di garantire in modo effettivo un'elevata protezione del consumatore. Ha, pertanto, affermato in
Pag. 3 a 11 modo chiaro che “L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”. Di seguito, uno dei passaggi salienti con cui la Corte di Giustizia ha argomentato la propria decisione: “l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto[...]limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto” (par. 31 e 32 della sentenza cit.).
Secondo i menzionati principi interpretativi, quindi, la normativa europea impone la restituzione
– secondo un criterio proporzionale – di ogni voce di costo funzionalmente legata al finanziamento, che il consumatore decide di rimborsare anticipatamente, indipendentemente dalla qualificazione del costo quale up front o recurring.
Va a questo punto ricordata la portata applicativa di tale pronuncia al caso di specie. Questo giudice sin da subito non ha condiviso la tesi - per vero minoritaria nella giurisprudenza di merito (Trib.
Crotone 11 ottobre 2021; Trib. Bari 16 settembre 2021) - secondo la quale la sentenza Lexitor non avrebbe efficacia vincolante nei confronti del giudice italiano, in quanto la direttiva europea, e quindi anche la sentenza che la interpreta, non è self executing e, non avendo efficacia diretta, non potrebbe imporre diritti ed obblighi ai privati. Infatti, a nulla rileva il fatto che la direttiva
2008/48/CE non sia self executing, atteso che la stessa è stata trasposta nell'ordinamento italiano con il d.lgs. n. 141/2010, che ha introdotto l'art. 125-sexies TUB, ed è pertanto la norma interna, ovvero l'art. 125-sexies TUB, a essere fonte dei diritti e obblighi delle parti e metro di giudizio della legalità delle clausole contrattuali.
L'art. 125-sexies TUB, quindi, deve interpretarsi in conformità alla dir. 2008/48/CE di cui costituisce fedele trasposizione. Conviene ricordare che l'obbligo di interpretazione conforme è un corollario del principio di leale cooperazione e, in particolare, dell'obbligo degli stati membri di “adottare ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione” (art. 4 par. 3
Trattato UE). Destinatari di quest'obbligo sono “tutti gli organi degli stati membri ivi compresi,
Pag. 4 a 11 nell'ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali. Ne consegue che nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione della direttiva [..], il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato” (Corte di Giustizia UE 10.4.1984, causa 14/83, e e molte altre conformi). Per_1 Per_2
La natura vincolante dell'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia è riconosciuta anche dalla Cassazione (v., tra molte, Cass.
3.3.2017 n. 5381; Cass.
8.2.2016 n. 2468;
Cass. 11.12.2012 n. 22577), secondo cui tale interpretazione “ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali che emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità”. Resta fermo che l'obbligo di interpretazione conforme incontra un limite nell'inequivocabile contrarietà della norma interna al diritto dell'Unione: non può, infatti, configurarsi come base giuridica idonea a legittimare un'interpretazione contra legem del diritto nazionale (cfr. Corte giust. 05.09.2012 in causa C-
42/2011). Se tra i plurimi significati che possono trarsi dalla disposizione di diritto interno ce n'è almeno uno compatibile, il giudice è tenuto a conformare la propria interpretazione a quella della
Corte.
Ora, l'art. 125-sexies costituisce trasposizione pressoché letterale dell'art. 16 par. 1, con un'unica variante lessicale, visto che la norma UE si riferisce ad una riduzione “che comprende gli interessi
e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, mentre la norma interna si riferisce a una riduzione “pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Escluso quest'elemento di apparente differenziazione, le due disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili, senza che le pur esistenti differenze lessicali siano in grado di dare alla norma di diritto interno un senso non soltanto diverso, ma addirittura incompatibile con quello espresso dalla fonte comunitaria, come interpretata dalla Corte di giustizia.
Peraltro, qualunque argomento letterale finisce per essere scarsamente persuasivo, visto che la
Corte di giustizia nella sentenza Lexitor ha dato atto (punto 26) dell'impossibilità di pervenire a un'interpretazione soddisfacente “soltanto sulla base del [..] tenore letterale” della disposizione,
e ha invece usato argomenti di tipo teleologico, valorizzando il “contesto” e gli “obiettivi perseguiti dalla normativa” di cui la disposizione fa parte.
In conclusione, la sostanziale continuità di significato tra art. 16 par. 1 dir. 2008/48/CE e art. 125- sexies TUB rende necessario e doveroso, dal punto di vista dell'interprete italiano, recepire l'interpretazione indicata dalla Corte di giustizia (in senso conforme, ex multis, Trib. Milano ord.
Pag. 5 a 11 3 novembre 2020; Id. 15 maggio 2021; Trib. Torino 21 marzo 2020: Trib. Palermo 29 dicembre
2020).
Tale interpretazione ha, peraltro, valenza retroattiva, poiché le decisioni della Corte di giustizia su questioni pregiudiziali interpretative hanno normalmente efficacia retroattiva, limitandosi a dichiarare il significato della disposizione interpretata, e appartiene alla sola Corte, che provvede con valutazione caso per caso, la facoltà di limitare nel tempo l'efficacia dell'interpretazione che essa fornisce (Cass. 22577/2012: “salvo la stessa Corte di giustizia decida eccezionalmente di limitare "ex nunc" gli effetti della propria decisione, con la finalità di fare salvi, e dunque, di non rimettere in discussione i rapporti giuridici costituiti in buona fede, nonché di salvaguardare il principio della certezza del diritto”). Nel caso Lexitor, la Corte di giustizia UE non ha limitato l'efficacia nel tempo dei principi espressi né con la sentenza stessa e nemmeno in seguito.
Pertanto, interpretando l'art. 125 sexies TUB conformemente al principio di diritto sanciti dalla
CGUE, va affermato che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.
Di conseguenza, la clausola negoziale che esclude il rimborso dei costi sostenuti dal cliente in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, attesa la natura up front dei medesimi, è da considerare nulla sia in quanto vessatoria per il consumatore ex art. 33, co. 1, d.lgs. n. 206/2005
(Codice del consumo) – dal momento che cagiona un significativo squilibrio tra le parti dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, consentendo al soggetto finanziatore di trattenere delle somme che sono parametrate all'intera durata del contratto, nonostante la prestazione sia limita ad un arco di tempo più ristretto (Cass. 19565/2020) – e sia in quanto contrastante con l'art. 125 sexies
TUB nel testo applicabile ratione temporis, interpretato alla luce della sentenza Lexitor della
CGUE, trattandosi di norma derogabile solo in senso più favorevole al cliente.
In data 25.07.2021 entrava in vigore la legge n. 106/2021 di conversione del d.l. n. 73/2021 che, per quanto qui interessa, all'art. 11 octies, comma 2, stabiliva che “alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125 sexies del TU di cui al d. lgs. n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della
Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
La Corte Costituzionale, investita dal Tribunale di Torino della questione di legittimità costituzionale della predetta norma, con la sentenza n. 263 del 22.12.2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies, comma 2 del d.l. 25 maggio 2021 n. 73, convertito nella l. 23 luglio 2021 n. 106, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia”. Il Giudice delle leggi ha, infatti,
Pag. 6 a 11 ritenuto che la norma citata avesse illegittimamente operato una limitazione temporale, prescrivendo l'applicazione della nuova disposizione ai soli contratti conclusi dopo il 25 luglio
2021 e prevedendo, invece, per quelli conclusi precedentemente a tale data, che continuassero ad applicarsi la precedente formulazione dell'art. 125-sexies TUB, nonché le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, che limitavano il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata solo ad alcuni tipi di costi sostenuti per il finanziamento.
La Corte, dopo aver ricordato che le sentenze interpretative-pregiudiziali della Corte di Giustizia europea hanno efficacia retroattiva, ha osservato che il legislatore italiano, richiamando le disposizioni della Banca d'Italia nelle quali la distinzione tra oneri up-front e recurring si trovava esplicitata, aveva inteso circoscrivere temporalmente l'efficacia della sentenza della CGUE ai soli contratti di credito stipulati dopo l'entrata in vigore della legge, con ciò ponendosi in contrasto con la normativa eurounitaria,
Per effetto della suddetta pronuncia, l'art. 125 sexies del TUB, interpretato in conformità con i principi espressi dalla sentenza “Lexitor”, è quindi pacificamente applicabile anche alle estinzioni anticipate dei contratti di credito conclusi – come quello per cui è causa – prima del 25 luglio 2021.
In questo scenario si inseriscono due provvedimenti legislativi, che hanno introdotto due diverse e nuove versioni dell'art. 11-octies, comma 2, secondo periodo, del d.l. 25 maggio 2021, n. 732, di modifica dell'art. 125-sexies del TUB: la prima è contenuta nell'art. 1, comma 1-bis, del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, - comma aggiunto dalla legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103, secondo cui “all'articolo 11 octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza 11 causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato»”.
La seconda è contenuta nell'art. 27 del decreto legge del 10 agosto 2023, n. 104, rubricato
“Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo” secondo cui “all'articolo 11 octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
Pag. 7 a 11 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”. Il decreto-legge è stato convertito con modificazione dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 (in G.U. 09/10/2023, n. 236) ma la norma in oggetto è rimasta invariata.
La peculiarità di tali disposizioni è che, secondo la prima norma, in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 106/2021, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito non includerebbe gli oneri up-front essendo specificato che “non sono comunque soggetti a riduzione … i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti” e specifica che, fatta salva una diversa volontà delle parti, la riduzione del costo totale del credito dev'essere calcolata – con riferimento ai soli oneri recurring – con il criterio del c.d. costo ammortizzato. Tale disposizione si pone palesemente in contrasto con i principi interpretativi della direttiva 2008/48 di cui alla sentenza “Lexitor” con le conseguenze che ne derivano quanto alla sua (non) applicazione. Né l'inciso iniziale (“nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea”) esime da tale valutazione.
La seconda disposizione, da ritenersi modificativa della precedente in ragione del principio di successione delle leggi nel tempo (i due provvedimenti sono stati pubblicati nella medesima
Gazzetta Ufficiale e deve quindi darsi prevalenza alla norma numericamente successiva), non riporta invece alcun riferimento all'irripetibilità degli oneri up front né al criterio del costo ammortizzato quale regola di calcolo della riduzione del costo totale del credito, conformandosi quindi alla richiamata normativa europea come interpretata dalla Corte di Giustizia e della sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022.
Le norme richiamate, quindi, nulla hanno modificato rispetto ai principi sin qui riassunti, con la conseguenza della applicazione dell'art. 125 sexies TUB ai rapporti sorti prima del 2021 secondo l'interpretazione offerta dalla sentenza “Lexitor” e quindi nel senso della ripetibilità di tutti i costi nel caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento.
Per completezza va, infine, richiamata la pronuncia della Corte di Cassazione intervenuta nella materia dell'estinzione anticipata dei finanziamenti concessi ai consumatori sotto la vigenza
Pag. 8 a 11 dell'art. 125 TUB, che ha affermato la applicabilità dei principi affermati dalla sentenza “Lexitor”
e recepiti dalla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale anche alla previgente direttiva
87/102/CEE, che richiamava la equa riduzione del costo complessivo del credito, ed alla direttiva
90/88/CEE, che, modificando la precedente direttiva, ha introdotto il concetto di costo totale del credito, inteso come “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento” (Cass., ord. n. 25997 del 6.9.2023).
Conseguentemente, secondo la Suprema Corte, anche l'art. 125 TUB vigente prima del recepimento della direttiva 2008/48/CE dev'essere interpretato in modo conforme al diritto europeo vigente e, quindi, al disposto dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia. La Corte ha altresì affermato e ribadito il principio di diritto secondo il quale “è nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, nel caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 206/2005”.
In conclusione, a seguito dell'esame degli interventi legislativi e delle pronunce giurisprudenziali che si sono susseguite in materia deve ritenersi che, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati precedentemente al 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies
TUB) sussiste il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del contratto, alla riduzione, e alla conseguente restituzione, sia – pro rata temporis – dei costi recurring (relativi all'intera durata del contratto), sia dei costi up front (relativi al momento della stipulazione del contratto), con la sola esclusione delle imposte.
Alla luce delle suddette considerazioni e in applicazione dei principi enunciati, a prescindere dall'esatta individuazione dei costi indicati nel contratto di finanziamento in oggetto quali costi dipendenti dalla durata del rapporto contrattuale (commissioni e oneri recurring) o spese a carattere istantaneo e prodromiche alla stessa concessione del credito (oneri up front), a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore (parte attrice) ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi gli importi richiesti a titolo di spese fisse contrattuali e di commissioni accessorie.
Per quanto riguarda il metodo di calcolo del quantum del rimborso, si osserva quanto segue.
Nella sentenza Lexitor, e precisamente nel paragrafo 24, vi è una chiara indicazione per prediligere un metodo proporzionale di calcolo delle somme dovute a titolo di rimborso. Infatti, anche se il tema non viene affrontato esplicitamente, la CGUE, in diversi passaggi motivazionali della sentenza citata, afferma che il calcolo del rimborso deve essere trasparente e comprensibile per il consumatore, nonché di facile applicazione per il creditore. Inoltre, il criterio del pro rata temporis
Pag. 9 a 11 è già stato riconosciuto nell'ordinamento interno (cfr. ABF Milano, n. 9219 del 18.12.2015) ed è condivisibile per i seguenti motivi: - trattasi di costi non strettamente correlati al piano di ammortamento pattuito;
- l'applicazione del criterio pro rata temporis, in mancanza di un chiaro criterio normativo (carente nella disciplina applicabile alla fattispecie in esame) e considerate le esigenze di semplificazione procedurale e protezione del consumatore sottese alla normativa richiamata, pare preferibile.
Orbene, nel caso di specie, i costi del contratto di credito sono i seguenti: commissioni intermediario del credito (€ 1.876,80), commissioni del finanziatore (€ 408,00), commissioni di istruttoria pratica (€ 600,00), commissioni di attivazione pratica (€ 163,20), commissioni di gestione pratica (€ 1.387,36), per un totale di € 4.435,36.
Applicando il criterio del pro-rata e considerato che il finanziamento è stato anticipato alla quarantottesima rata, sicché restavano da pagare ancora 72 rate, i costi da rimborsare ammontano ad € 2.661,21 (€ 4.435,36/120*72 = € 2.661,21).
Dagli atti di causa, risulta, tuttavia, che all'attore è stata rimborsata soltanto la somma di € 582,83
a titolo di commissione di gestione pratica.
Ne consegue che residua un credito, a favore del consumatore, pari ad € 2.078,38, che deve essere corrisposto dalla convenuta, oltre interessi al tasso legale dalla data della messa in mora
(30/5/2023) fino al deposito del ricorso dinanzi al Giudice di Pace (3/1/2024); da tale ultimo momento e fino all'effettivo soddisfo, invece, saranno dovuti gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002, ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. (“Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM n. 55/2014, avuto riguardo alla tipologia di procedimento (giudizio di cognizione dinanzi al tribunale), alle singole fasi del processo (studio, introduttiva e decisoria, con esclusione di quella istruttoria, che non ha avuto autonomo svolgimento), ai valori minimi tariffari, attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 4, comma 1), nonché allo scaglione di riferimento, individuato in quello per le cause di valore con valore compreso tra
€ 1.101,00 ed € 5.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo quale giudice d'appello, ogni istanza e difesa disattesa e respinta, così provvede:
Pag. 10 a 11 - accoglie la domanda proposta da parte attrice e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento in favore di della somma di € 2.078,38, oltre interessi come Parte_1 indicato in parte motiva;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidata in € 125,00 per esborsi ed €
852,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte attrice.
Si comunichi.
Catanzaro, 21/11/2025
Il Giudice
EF CO
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