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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/10/2025, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di CATANIA
La Coordinatrice della 1^ sezione civile, delegata dal Presidente della Corte d'Appello, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.608/2025 avente ad oggetto opposizione ex art.170 d.p.r. n.115 del
2002 promosso da
(C.F.: ) nato a [...] il [...] rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso da sè stesso;
OPPONENTE contro
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
PROCURA della REPUBBLICA di CATANIA;
OPPOSTI
All'udienza del 19.9.2025 l'avvocato insisteva in atti, indi la causa veniva posta in Parte_1 decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.4.2025, l'avvocato ha proposto opposizione ex art. Parte_1
170 del dpr. n. 115/2002 avverso due decreti della Corte di Appello sezione famiglia, emessi il
12.3.2025, comunicati il 31.3.2025, con i quali è stata rigettata la richiesta di liquidazione dei compensi avanzata dal predetto opponente nell'ambito del procedimento civile n.116/2024 R.V.G. quale difensore sia della reclamante che dell'intervenuto Persona_1 [...]
, entrambi ammessi, nel giudizio predetto, al patrocinio a carico dello Stato, con delibere CP_2 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania rispettivamente del 1.2.2024 e del 21.2.2024.
Alla prima udienza del 20.6.2025, avendo l'opponente depositato la copia cartacea della attestazione di consegna delle notifiche eseguite telematicamente e dichiarando di non essere riuscito ad estrarre la busta telematica, chiedeva un ulteriore termine per rinotificare gli atti e poter
1 produrre le relative buste telematiche.
Concesso il termine di 30 giorni, alla successiva udienza del 19.9.2025, l'opponente documentava la regolarità della notifica eseguita l'8.7.2025 sia al presso l'Avvocatura Controparte_1 distrettuale dello Stato di Catania che alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Catania.
Posta la causa in decisione veniva rimessa sul ruolo al fine di consentire all'opponente di documentare la data di comunicazione dei decreti opposti.
All'udienza del 10.10.2025 la causa è stata posta in decisione.
1) Preliminarmente va dichiarata la contumacia del che non si è costituito Controparte_1 pur se regolarmente citato.
2) Va altresì rilevato che l'opponente ha indicato in ricorso quale soggetto destinatario del reclamo anche la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, rinnovando la notifica alla Procura
Generale presso la Corte di Appello di Catania.
Tuttavia come affermato dalle sezioni unite della Cassazione (sentenza 29/05/2012, n.8516) in tema di soggetto legittimato passivo nel giudizio di opposizione ex art. 170 del DPR 115 del 2002, al decreto di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori di patrocinati a spese dello Stato, sia se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di giudizio penale, che di giudizio civile, poichè tali procedimenti hanno “carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento”, con la conseguenza che in tali procedimenti di opposizione poichè la liquidazione è suscettibile di restare a carico dell'erario, parte necessaria è il . Controparte_1
Di contro i giudici della Suprema Corte hanno escluso che nei procedimenti di liquidazione di compensi ed onorari destinati a restare a carico dell'erario sia legittimato passivo il Pubblico
Ministero o il Procuratore Generale, a seconda del giudice che abbia emesso il decreto impugnato,
“ove si consideri che il Pubblico Ministero è sempre parte solo nei processi penali ovvero in quei processi civili in cui è prevista la sua partecipazione obbligatoria, mentre (disciplinando il D.P.R. n.
115 del 2002, art. 170, unitariamente, l'opposizione alla liquidazione di compensi ed onorari nel processo penale e in quello civile) resta imprescrutabile il titolo che ne imponga il ruolo di parte necessaria in relazione a tutti i procedimenti di opposizione alle liquidazioni che concernono i giudizi civili cui non partecipa. Deve, peraltro, considerarsi…, che il Pubblico Ministero non è, certamente, titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento di opposizione alla liquidazione (non essendo nemmeno dotato, al pari di tutti gli altri uffici giudiziari, di autonomo
2 bilancio) e, d'altro canto, che il potere di proporre opposizione alla liquidazione, riconosciutogli dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, appare idoneamente giustificabile in funzione al suo tradizionale ruolo di tutore dell'interesse della legge.”
3) L'opposizione è stata tempestivamente proposta posto che i decreti opposti sono stati comunicati con p.e.c. del 31.3.2025 e l'opposizione è stata depositata il 17.4.2025 ovvero entro il termine di 30 giorni
4) Lamenta l'opponente l'errata statuizione di rigetto della richiesta di liquidazione dei compensi posto che il proposto reclamo non era stato dichiarato inammissibile bensì rigettato e che il rigetto nel merito non esclude la liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio.
5) Il motivo è fondato.
La sezione famiglia di questa Corte di Appello con due separati decreti emessi in pari data, a fronte peraltro di una sola istanza di liquidazione presentata dall'odierno opponente per entrambe le parti assistite, ha rigettato l'istanza di liquidazione dei compensi a carico dell'Erario con la seguente motivazione: “stante la declaratoria di inammissibilità/rigetto del reclamo, ai sensi del disposto dell'art.130 bis DPR 130/2002 al procuratore della parte reclamante, ammessa al Gratuito
Patrocinio, non spettano le spese di liquidazione del compenso”.
In primo luogo la motivazione dei decreti opposti in parte non si confronta con le statuizioni rese nel provvedimento emesso a definizione del reclamo proposto da e nel quale Persona_1 ha spiegato intervento adesivo . Controparte_2
Infatti nessuna declaratoria di inammissibilità del reclamo è contenuta nella ordinanza che ha definito il procedimento, che ha invece rigettato il reclamo nel merito (cfr. pag. “ritiene la Corte che nel merito il reclamo risulti del tutto destituito di fondamento e pertanto non possa che essere rigettato rilevandosi come il provvedimento impugnato, a carattere provvisorio, risulti essere stato determinato a seguito del persistere e dell'acuirsi di criticità…..”
Avuto riguardo alle specifiche censure mosse con il reclamo si afferma nel provvedimento che definisce il giudizio: “appare evidente la infondatezza della censura con cui si lamenta la asserita eccessiva severità del suddetto provvedimento impugnato, in ragione del persistere della situazione di….”
Ed ancora alle pagine 5 e 6 “Infine, occorre sottolineare riguardo alle terapie farmacologiche… del tutto inconducente risulti la richiesta, in alternativa, di terapia “psicoterapica” viste le patologie..”
Pare al decidente che trattasi di rigetto nel merito dei motivi di reclamo senza che si evidenzi colpa grave nella sua proposizione e tanto meno il dolo, come peraltro dimostra la circostanza che il
3 rigetto dell'impugnazione non ha comportato un provvedimento di revoca ex art. 136 del d.p.r. n.
115/2002 dell'ammissione al patrocinio degli assistiti per avere agito in giudizio con dolo o colpa grave.
Non si giustifica quindi il rigetto della richiesta di liquidazione dei compensi a carico dell'Erario essendo priva di idonea motivazione.
6) Accertato il diritto del difensore a percepire il compenso per l'attività prestata, occorre procedere alla sua liquidazione.
Questi ha richiesto per entrambe le difese spiegate un unico compenso, quantificato in euro
3.473,00 oltre accessori, importo determinato, come risulta dalla allegata nota spesa, applicando il valore indeterminabile complessità bassa, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale nei valori minimi e con l'opposizione non ha nemmeno chiesto l'aumento del 30% avendo difeso due parti aventi la stessa posizione processuale, ai sensi dell'art.4 comma 2 del medesimo D.M.
Posto che l'individuato valore indeterminabile richiesto per la liquidazione del compenso è corretto, in quanto l'art. 5 comma 6 del D.M. n.147/2022 per i procedimenti avente ad oggetto diritti personalissimi, quale quello in esame, prevede quale parametro per la liquidazione del compenso il valore indeterminabile, che come domandato il compenso è stato calcolato con complessità bassa per le fasi studio, introduttiva e decisionale, né è stata chiesta la maggiorazione del 30% per avere difeso due parti, va liquidato all'opponente il seguente compenso:
Fase di studio della controversia: € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio: € 709,00
Fase decisionale: € 1.735,00
Totale € 3.473,00
Il predetto importo però va dimezzato ex art. 130 del d.p.r. n.115 del 2002 sicchè il compenso spettante ammonta ad euro 1.736,50 oltre spese generali, IVA e Cassa.
In conclusione, l'opposizione deve accogliersi e le spese dell'odierno giudizio vanno poste a carico del , liquidate secondo il valore della controversia per le fasi studio, Controparte_1 introduttiva e decisionale, nei valori minimi stante la semplicità della controversia, senza la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate attività proprie di tale fase.
P.Q.M.
visto l'art. 170 del d.p.r. n. 115/2002, in riforma dei decreti emessi il 12.3.2025, dalla Corte di
Appello di Catania – sezione della Famiglia, della Persona e dei Minore - comunicati il 31.3.2025, determina il compenso dovuto all'avvocato in relazione al patrocinio a carico Parte_1 dello Stato svolto nel giudizio di cui in motivazione, nella misura di 1.736,50 oltre spese generali,
4 IVA e Cassa, ponendo il pagamento a carico dello Stato. condanna il al pagamento delle spese dell'opposizione che liquida in Controparte_1
€.962,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania il 10.10.2025
Il Coordinatore delegato dr. Antonella V. Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di CATANIA
La Coordinatrice della 1^ sezione civile, delegata dal Presidente della Corte d'Appello, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.608/2025 avente ad oggetto opposizione ex art.170 d.p.r. n.115 del
2002 promosso da
(C.F.: ) nato a [...] il [...] rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso da sè stesso;
OPPONENTE contro
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
PROCURA della REPUBBLICA di CATANIA;
OPPOSTI
All'udienza del 19.9.2025 l'avvocato insisteva in atti, indi la causa veniva posta in Parte_1 decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.4.2025, l'avvocato ha proposto opposizione ex art. Parte_1
170 del dpr. n. 115/2002 avverso due decreti della Corte di Appello sezione famiglia, emessi il
12.3.2025, comunicati il 31.3.2025, con i quali è stata rigettata la richiesta di liquidazione dei compensi avanzata dal predetto opponente nell'ambito del procedimento civile n.116/2024 R.V.G. quale difensore sia della reclamante che dell'intervenuto Persona_1 [...]
, entrambi ammessi, nel giudizio predetto, al patrocinio a carico dello Stato, con delibere CP_2 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania rispettivamente del 1.2.2024 e del 21.2.2024.
Alla prima udienza del 20.6.2025, avendo l'opponente depositato la copia cartacea della attestazione di consegna delle notifiche eseguite telematicamente e dichiarando di non essere riuscito ad estrarre la busta telematica, chiedeva un ulteriore termine per rinotificare gli atti e poter
1 produrre le relative buste telematiche.
Concesso il termine di 30 giorni, alla successiva udienza del 19.9.2025, l'opponente documentava la regolarità della notifica eseguita l'8.7.2025 sia al presso l'Avvocatura Controparte_1 distrettuale dello Stato di Catania che alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Catania.
Posta la causa in decisione veniva rimessa sul ruolo al fine di consentire all'opponente di documentare la data di comunicazione dei decreti opposti.
All'udienza del 10.10.2025 la causa è stata posta in decisione.
1) Preliminarmente va dichiarata la contumacia del che non si è costituito Controparte_1 pur se regolarmente citato.
2) Va altresì rilevato che l'opponente ha indicato in ricorso quale soggetto destinatario del reclamo anche la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, rinnovando la notifica alla Procura
Generale presso la Corte di Appello di Catania.
Tuttavia come affermato dalle sezioni unite della Cassazione (sentenza 29/05/2012, n.8516) in tema di soggetto legittimato passivo nel giudizio di opposizione ex art. 170 del DPR 115 del 2002, al decreto di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori di patrocinati a spese dello Stato, sia se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di giudizio penale, che di giudizio civile, poichè tali procedimenti hanno “carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento”, con la conseguenza che in tali procedimenti di opposizione poichè la liquidazione è suscettibile di restare a carico dell'erario, parte necessaria è il . Controparte_1
Di contro i giudici della Suprema Corte hanno escluso che nei procedimenti di liquidazione di compensi ed onorari destinati a restare a carico dell'erario sia legittimato passivo il Pubblico
Ministero o il Procuratore Generale, a seconda del giudice che abbia emesso il decreto impugnato,
“ove si consideri che il Pubblico Ministero è sempre parte solo nei processi penali ovvero in quei processi civili in cui è prevista la sua partecipazione obbligatoria, mentre (disciplinando il D.P.R. n.
115 del 2002, art. 170, unitariamente, l'opposizione alla liquidazione di compensi ed onorari nel processo penale e in quello civile) resta imprescrutabile il titolo che ne imponga il ruolo di parte necessaria in relazione a tutti i procedimenti di opposizione alle liquidazioni che concernono i giudizi civili cui non partecipa. Deve, peraltro, considerarsi…, che il Pubblico Ministero non è, certamente, titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento di opposizione alla liquidazione (non essendo nemmeno dotato, al pari di tutti gli altri uffici giudiziari, di autonomo
2 bilancio) e, d'altro canto, che il potere di proporre opposizione alla liquidazione, riconosciutogli dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, appare idoneamente giustificabile in funzione al suo tradizionale ruolo di tutore dell'interesse della legge.”
3) L'opposizione è stata tempestivamente proposta posto che i decreti opposti sono stati comunicati con p.e.c. del 31.3.2025 e l'opposizione è stata depositata il 17.4.2025 ovvero entro il termine di 30 giorni
4) Lamenta l'opponente l'errata statuizione di rigetto della richiesta di liquidazione dei compensi posto che il proposto reclamo non era stato dichiarato inammissibile bensì rigettato e che il rigetto nel merito non esclude la liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio.
5) Il motivo è fondato.
La sezione famiglia di questa Corte di Appello con due separati decreti emessi in pari data, a fronte peraltro di una sola istanza di liquidazione presentata dall'odierno opponente per entrambe le parti assistite, ha rigettato l'istanza di liquidazione dei compensi a carico dell'Erario con la seguente motivazione: “stante la declaratoria di inammissibilità/rigetto del reclamo, ai sensi del disposto dell'art.130 bis DPR 130/2002 al procuratore della parte reclamante, ammessa al Gratuito
Patrocinio, non spettano le spese di liquidazione del compenso”.
In primo luogo la motivazione dei decreti opposti in parte non si confronta con le statuizioni rese nel provvedimento emesso a definizione del reclamo proposto da e nel quale Persona_1 ha spiegato intervento adesivo . Controparte_2
Infatti nessuna declaratoria di inammissibilità del reclamo è contenuta nella ordinanza che ha definito il procedimento, che ha invece rigettato il reclamo nel merito (cfr. pag. “ritiene la Corte che nel merito il reclamo risulti del tutto destituito di fondamento e pertanto non possa che essere rigettato rilevandosi come il provvedimento impugnato, a carattere provvisorio, risulti essere stato determinato a seguito del persistere e dell'acuirsi di criticità…..”
Avuto riguardo alle specifiche censure mosse con il reclamo si afferma nel provvedimento che definisce il giudizio: “appare evidente la infondatezza della censura con cui si lamenta la asserita eccessiva severità del suddetto provvedimento impugnato, in ragione del persistere della situazione di….”
Ed ancora alle pagine 5 e 6 “Infine, occorre sottolineare riguardo alle terapie farmacologiche… del tutto inconducente risulti la richiesta, in alternativa, di terapia “psicoterapica” viste le patologie..”
Pare al decidente che trattasi di rigetto nel merito dei motivi di reclamo senza che si evidenzi colpa grave nella sua proposizione e tanto meno il dolo, come peraltro dimostra la circostanza che il
3 rigetto dell'impugnazione non ha comportato un provvedimento di revoca ex art. 136 del d.p.r. n.
115/2002 dell'ammissione al patrocinio degli assistiti per avere agito in giudizio con dolo o colpa grave.
Non si giustifica quindi il rigetto della richiesta di liquidazione dei compensi a carico dell'Erario essendo priva di idonea motivazione.
6) Accertato il diritto del difensore a percepire il compenso per l'attività prestata, occorre procedere alla sua liquidazione.
Questi ha richiesto per entrambe le difese spiegate un unico compenso, quantificato in euro
3.473,00 oltre accessori, importo determinato, come risulta dalla allegata nota spesa, applicando il valore indeterminabile complessità bassa, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale nei valori minimi e con l'opposizione non ha nemmeno chiesto l'aumento del 30% avendo difeso due parti aventi la stessa posizione processuale, ai sensi dell'art.4 comma 2 del medesimo D.M.
Posto che l'individuato valore indeterminabile richiesto per la liquidazione del compenso è corretto, in quanto l'art. 5 comma 6 del D.M. n.147/2022 per i procedimenti avente ad oggetto diritti personalissimi, quale quello in esame, prevede quale parametro per la liquidazione del compenso il valore indeterminabile, che come domandato il compenso è stato calcolato con complessità bassa per le fasi studio, introduttiva e decisionale, né è stata chiesta la maggiorazione del 30% per avere difeso due parti, va liquidato all'opponente il seguente compenso:
Fase di studio della controversia: € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio: € 709,00
Fase decisionale: € 1.735,00
Totale € 3.473,00
Il predetto importo però va dimezzato ex art. 130 del d.p.r. n.115 del 2002 sicchè il compenso spettante ammonta ad euro 1.736,50 oltre spese generali, IVA e Cassa.
In conclusione, l'opposizione deve accogliersi e le spese dell'odierno giudizio vanno poste a carico del , liquidate secondo il valore della controversia per le fasi studio, Controparte_1 introduttiva e decisionale, nei valori minimi stante la semplicità della controversia, senza la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate attività proprie di tale fase.
P.Q.M.
visto l'art. 170 del d.p.r. n. 115/2002, in riforma dei decreti emessi il 12.3.2025, dalla Corte di
Appello di Catania – sezione della Famiglia, della Persona e dei Minore - comunicati il 31.3.2025, determina il compenso dovuto all'avvocato in relazione al patrocinio a carico Parte_1 dello Stato svolto nel giudizio di cui in motivazione, nella misura di 1.736,50 oltre spese generali,
4 IVA e Cassa, ponendo il pagamento a carico dello Stato. condanna il al pagamento delle spese dell'opposizione che liquida in Controparte_1
€.962,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania il 10.10.2025
Il Coordinatore delegato dr. Antonella V. Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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