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Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 3123/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente rel.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
DALLA VALLE PAOLA, presso la stessa elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
(CF ), difeso e rappresentato dagli avv. Parte_2 C.F._2
SEMENZATO MARIANGELA e CASARIN RICCARDO, presso gli stessi elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo, con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“1) Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, disponendo per le annotazioni di rito da parte del Comune di Spinea (VE);
2) la casa familiare dopo la cessione di quota di cui al punto 8) che segue resterà nella esclusiva disponibilità del NO , mentre la OR trasferirà la Parte_2 Pt_1
propria residenza in altra abitazione che provvederà a reperire, nei termini esposti ai seguenti punti;
3) Affidarsi il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre e residenza presso l'abitazione in cui la stessa si trasferirà, in adempimento delle intese di seguito esposte. Anche si trasferirà presso Per_2
l'abitazione della madre, con residenza presso la medesima;
4) Stabilire che il padre possa vedere e incontrare il figlio ogni volta che vorrà, Per_1
senza limitazione alcuna e comunque, salvo diverso accordo tra i genitori:
- Per almeno due sere a settimana con eventuale pernotto;
- a fine settimana alternati, dal sabato dopo la scuola al lunedì mattina;
- Per due settimane durante le vacanze estive, una settimana durante la vacanze natalizie alternando con la madre quella di Natale e quella di Capodanno, per due giorni durante le vacanze pasquali e, in modo alternato con la madre, nelle ulteriori festività in corso d'anno;
5) Il padre concorrerà al mantenimento del figlio minore e del figlio , Per_1 Per_2
maggiorenne ma ancora economicamente non indipendente, mediante versamento a favore della stessa, entro il giorno 5 di ogni mese, di un contributo mensile dell'importo complessivo di € 400,00, da imputarsi al 50% al mantenimento di ciascun figlio, somma rivalutabile annualmente secondo indici Istat;
6) Il padre concorrerà, inoltre, nella misura del 60% alle spese straordinarie per i figli,
mentre il restante 40% sarà a carico della OR . Le spese verranno individuate e Pt_1
disciplinate dagli artt. 16 e ss. del Protocollo di diritto di famiglia applicato dal Tribunale di
Venezia, da intendersi sul punto integralmente richiamato e trascritto;
7) I coniugi concordano che l'assegno unico universale per i figli, attualmente pari ad euro
257,00, sarà attribuito in via esclusiva alla OR e il NO si impegna a Pt_1 Pt_2
rinnovare l'assenso qui espresso nelle forme che saranno eventualmente richieste;
8) infine, a definitiva regolamentazione di ogni rapporto patrimoniale tra loro esistente e traente causa dal matrimonio e dalla pregressa convivenza, i coniugi convengono quanto segue:
a) La OR si obbliga a trasferire al NO la propria quota indivisa del Pt_1 Pt_2
20% dell'immobile in comproprietà sito in Spinea (VE) Via Manzoni 11/B, identificata catastalmente come segue: Catasto Fabbricati Comune di Spinea, foglio 12, mappale 820, subalterno 5, Via Manzoni, piani terra e primo, nonché foglio 12, mappale 820, subalterno
6, Via Manzoni, piano terra, garage, con relative pertinenze, liberi da persone e/o cose, nello stato di fatto e diritto in cui gli stessi si trovano. Per tale cessione, il NO si Parte_2
obbliga a corrispondere alla OR , che accetta, l'importo di euro Parte_1
70.000,00, che le parti dichiarano congiuntamente di ritenere congruo, quale valore attualizzato della quota immobiliare ceduta;
b) Inoltre, a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa ed a definizione di tutti i rapporti, nessuno escluso, anche a titolo di eventuale risarcimento, intercorsi tra le parti, il NO si Pt_2
obbliga a corrispondere alla OR l'ulteriore importo di € 75.000,00 Pt_1
(settantacinquemila/00); c) Il complessivo importo di euro 145.000,00 di cui ai punti 8.a e 8.b verrà corrisposto come segue:
• € 25.000,00 (venticinquemila/00) alla sottoscrizione del presente ricorso per separazione.
La OR sottoscrive per ampia quietanza di saldo;
Pt_1
• i restanti € 120.000,00 (centoventimila/00) al momento del trasferimento della quota dell'immobile, che dovrà avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data del deposito della sentenza con cui il Tribunale pronunci la separazione, alle condizioni tutte di cui al presente ricorso;
d) La OR , entro e non oltre trenta giorni dal saldo degli importi di cui al punto Pt_1
8.c, si obbliga a rilasciare la casa familiare ed a trasferirsi, unitamente ai figli, nella diversa abitazione che avrà nel frattempo reperito;
e) Ogni onere e spesa relativo agli atti anche notarili di cui al presente punto saranno a carico esclusivo del NO , inclusi eventuali oneri fiscali, ferma restando la richiesta che le Pt_2
parti faranno di esenzione ai sensi dell'art. 19 l. 74/1987;
f) I mobili e gli arredi della casa familiare resteranno in uso al NO , ad eccezione di Pt_2
alcuni mobili che verranno specificamente individuati d'accordo tra le parti. Corredi, stoviglie e piccoli elettrodomestici saranno equamente divisi tra le parti g) Il saldo attivo del conto corrente cointestato, pari ad euro 6.065,36 e i titoli di cui al deposito cointestato 863395 presso BP (doc. 12) spetteranno al 50% ciascuno ai coniugi e verranno suddivise come segue:
h) Le giacenze del conto corrente verranno divise al momento della sottoscrizione del presente ricorso. i) Alla stessa data, il valore corrispondente alla quota del 50% del deposito titoli verrà corrisposta alla OR dal NO , che resterà unico titolare del deposito Pt_1 Pt_2
stesso;
j) Le parti danno atto che gli atti notarili con cui si darà attuazione agli accordi patrimoniali di cui al punto n. 8 (trasferimento di quota dell'immobile di Spinea (VE), Via Manzoni n. 11
B) sono finalizzati alla definizione di ogni questione patrimoniale traente causa dal matrimonio e dalla convivenza. Pertanto, sono esenti da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 l 74/1987;
9) Le parti dichiarano che, dato adempimento a quanto previsto dal punto 8), lett. a- j, si riterranno reciprocamente economicamente indipendenti e che dovrà ritenersi tacitata ogni e qualsiasi reciproca pretesa, anche risarcitoria, avente causa e comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale o comunque al vincolo matrimoniale;
10) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche relativamente al figlio . Per_1
Per il Pubblico Ministero:
Voglia il Tribunale accogliere il ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato il 24.07.2024, i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, con rito concordatario, in data 04.12.1999 a Spinea, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 76, Parte II, Serie A, anno 1999 del Comune di Spinea;
che dalla loro unione erano nati
(in Venezia il 12/11/2005), maggiorenne ma non economicamente Persona_3
autosufficiente, e (In Venezia in data 4/11/2009), minore. Persona_1 Ciò premesso, i coniugi formulavano domanda volta a ottenere la pronuncia della separazione alle condizioni rassegnate nel ricorso introduttivo e, decorsi i termini di legge, quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata in data 31.10.2024, fosse sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. Celebrata la suddetta mediante trattazione scritta, le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso e ne chiedevano l'omologa. Il Giudice, preso atto, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
La domanda di separazione formulata dai coniugi merita di essere accolta.
Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Le condizioni concordate dalle parti relative al figlio minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale dello stesso;
la regolamentazione degli interessi del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente ex art. 337 septies c.c. non presenta profili di illegittimità.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto. Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del procedimento.
Spese di lite al definitivo.
Venezia, 18 dicembre 2024
La Presidente estensore
Dott.ssa Lisa Micochero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 3123/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente rel.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
DALLA VALLE PAOLA, presso la stessa elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
(CF ), difeso e rappresentato dagli avv. Parte_2 C.F._2
SEMENZATO MARIANGELA e CASARIN RICCARDO, presso gli stessi elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo, con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“1) Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, disponendo per le annotazioni di rito da parte del Comune di Spinea (VE);
2) la casa familiare dopo la cessione di quota di cui al punto 8) che segue resterà nella esclusiva disponibilità del NO , mentre la OR trasferirà la Parte_2 Pt_1
propria residenza in altra abitazione che provvederà a reperire, nei termini esposti ai seguenti punti;
3) Affidarsi il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre e residenza presso l'abitazione in cui la stessa si trasferirà, in adempimento delle intese di seguito esposte. Anche si trasferirà presso Per_2
l'abitazione della madre, con residenza presso la medesima;
4) Stabilire che il padre possa vedere e incontrare il figlio ogni volta che vorrà, Per_1
senza limitazione alcuna e comunque, salvo diverso accordo tra i genitori:
- Per almeno due sere a settimana con eventuale pernotto;
- a fine settimana alternati, dal sabato dopo la scuola al lunedì mattina;
- Per due settimane durante le vacanze estive, una settimana durante la vacanze natalizie alternando con la madre quella di Natale e quella di Capodanno, per due giorni durante le vacanze pasquali e, in modo alternato con la madre, nelle ulteriori festività in corso d'anno;
5) Il padre concorrerà al mantenimento del figlio minore e del figlio , Per_1 Per_2
maggiorenne ma ancora economicamente non indipendente, mediante versamento a favore della stessa, entro il giorno 5 di ogni mese, di un contributo mensile dell'importo complessivo di € 400,00, da imputarsi al 50% al mantenimento di ciascun figlio, somma rivalutabile annualmente secondo indici Istat;
6) Il padre concorrerà, inoltre, nella misura del 60% alle spese straordinarie per i figli,
mentre il restante 40% sarà a carico della OR . Le spese verranno individuate e Pt_1
disciplinate dagli artt. 16 e ss. del Protocollo di diritto di famiglia applicato dal Tribunale di
Venezia, da intendersi sul punto integralmente richiamato e trascritto;
7) I coniugi concordano che l'assegno unico universale per i figli, attualmente pari ad euro
257,00, sarà attribuito in via esclusiva alla OR e il NO si impegna a Pt_1 Pt_2
rinnovare l'assenso qui espresso nelle forme che saranno eventualmente richieste;
8) infine, a definitiva regolamentazione di ogni rapporto patrimoniale tra loro esistente e traente causa dal matrimonio e dalla pregressa convivenza, i coniugi convengono quanto segue:
a) La OR si obbliga a trasferire al NO la propria quota indivisa del Pt_1 Pt_2
20% dell'immobile in comproprietà sito in Spinea (VE) Via Manzoni 11/B, identificata catastalmente come segue: Catasto Fabbricati Comune di Spinea, foglio 12, mappale 820, subalterno 5, Via Manzoni, piani terra e primo, nonché foglio 12, mappale 820, subalterno
6, Via Manzoni, piano terra, garage, con relative pertinenze, liberi da persone e/o cose, nello stato di fatto e diritto in cui gli stessi si trovano. Per tale cessione, il NO si Parte_2
obbliga a corrispondere alla OR , che accetta, l'importo di euro Parte_1
70.000,00, che le parti dichiarano congiuntamente di ritenere congruo, quale valore attualizzato della quota immobiliare ceduta;
b) Inoltre, a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa ed a definizione di tutti i rapporti, nessuno escluso, anche a titolo di eventuale risarcimento, intercorsi tra le parti, il NO si Pt_2
obbliga a corrispondere alla OR l'ulteriore importo di € 75.000,00 Pt_1
(settantacinquemila/00); c) Il complessivo importo di euro 145.000,00 di cui ai punti 8.a e 8.b verrà corrisposto come segue:
• € 25.000,00 (venticinquemila/00) alla sottoscrizione del presente ricorso per separazione.
La OR sottoscrive per ampia quietanza di saldo;
Pt_1
• i restanti € 120.000,00 (centoventimila/00) al momento del trasferimento della quota dell'immobile, che dovrà avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data del deposito della sentenza con cui il Tribunale pronunci la separazione, alle condizioni tutte di cui al presente ricorso;
d) La OR , entro e non oltre trenta giorni dal saldo degli importi di cui al punto Pt_1
8.c, si obbliga a rilasciare la casa familiare ed a trasferirsi, unitamente ai figli, nella diversa abitazione che avrà nel frattempo reperito;
e) Ogni onere e spesa relativo agli atti anche notarili di cui al presente punto saranno a carico esclusivo del NO , inclusi eventuali oneri fiscali, ferma restando la richiesta che le Pt_2
parti faranno di esenzione ai sensi dell'art. 19 l. 74/1987;
f) I mobili e gli arredi della casa familiare resteranno in uso al NO , ad eccezione di Pt_2
alcuni mobili che verranno specificamente individuati d'accordo tra le parti. Corredi, stoviglie e piccoli elettrodomestici saranno equamente divisi tra le parti g) Il saldo attivo del conto corrente cointestato, pari ad euro 6.065,36 e i titoli di cui al deposito cointestato 863395 presso BP (doc. 12) spetteranno al 50% ciascuno ai coniugi e verranno suddivise come segue:
h) Le giacenze del conto corrente verranno divise al momento della sottoscrizione del presente ricorso. i) Alla stessa data, il valore corrispondente alla quota del 50% del deposito titoli verrà corrisposta alla OR dal NO , che resterà unico titolare del deposito Pt_1 Pt_2
stesso;
j) Le parti danno atto che gli atti notarili con cui si darà attuazione agli accordi patrimoniali di cui al punto n. 8 (trasferimento di quota dell'immobile di Spinea (VE), Via Manzoni n. 11
B) sono finalizzati alla definizione di ogni questione patrimoniale traente causa dal matrimonio e dalla convivenza. Pertanto, sono esenti da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 l 74/1987;
9) Le parti dichiarano che, dato adempimento a quanto previsto dal punto 8), lett. a- j, si riterranno reciprocamente economicamente indipendenti e che dovrà ritenersi tacitata ogni e qualsiasi reciproca pretesa, anche risarcitoria, avente causa e comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale o comunque al vincolo matrimoniale;
10) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche relativamente al figlio . Per_1
Per il Pubblico Ministero:
Voglia il Tribunale accogliere il ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato il 24.07.2024, i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, con rito concordatario, in data 04.12.1999 a Spinea, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 76, Parte II, Serie A, anno 1999 del Comune di Spinea;
che dalla loro unione erano nati
(in Venezia il 12/11/2005), maggiorenne ma non economicamente Persona_3
autosufficiente, e (In Venezia in data 4/11/2009), minore. Persona_1 Ciò premesso, i coniugi formulavano domanda volta a ottenere la pronuncia della separazione alle condizioni rassegnate nel ricorso introduttivo e, decorsi i termini di legge, quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata in data 31.10.2024, fosse sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. Celebrata la suddetta mediante trattazione scritta, le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso e ne chiedevano l'omologa. Il Giudice, preso atto, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
La domanda di separazione formulata dai coniugi merita di essere accolta.
Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Le condizioni concordate dalle parti relative al figlio minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale dello stesso;
la regolamentazione degli interessi del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente ex art. 337 septies c.c. non presenta profili di illegittimità.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto. Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del procedimento.
Spese di lite al definitivo.
Venezia, 18 dicembre 2024
La Presidente estensore
Dott.ssa Lisa Micochero