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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 30/06/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 219/2023 del Ruolo
Generale Affari Civili, promosso da
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore e per essa, quale procuratrice,
(C.F. , in persona Parte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Cordisco, presso il cui studio sito a Vasto
(CH) al viale Sandro Pertini n. 15 è elettivamente domiciliata;
attrice in riassunzione
contro
(P.I. , in persona Controparte_1 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
(C.F. , (C.F. C.F._1 CP_3
), (C.F. , C.F._2 Controparte_4 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Gerardo Perillo, presso il cui studio sito ad Avellino alla via Carmine n. 15 sono elettivamente domiciliati;
convenuti TRIBUNALE DI VASTO
Setto re Civile
OGGETTO: CONTRATTI BANCARI
MOTIVI DELLA DECISIONE
nella qualità di Parte_2 rappresentante di , con atto di citazione in Parte_1 riassunzione ritualmente notificato e depositato in data
22/2/2023, ha convenuto in giudizio, innanzi a questo
Tribunale, i convenuti indicati in epigrafe, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: «1) Condannare la
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, con sede in Casalbordino, alla via
Mazzini n°8, P.IVA ed i sigg.ri P.IVA_3 Controparte_2
, nato a [...] il [...] ed ivi
[...] residente, alla via Mazzini n. 8, C.F.: CodiceFiscale_4
, nata a [...] l'[...] e residente in [...]
Casalbordino, alla via Mazzini n. 8, C.F.: , CodiceFiscale_5
e nata a [...] il [...] e Controparte_4 residente in [...], C.F:
[...]
questi ultimi nella loro qualità di fideiussori C.F._6
e garanti della società debitrice, al pagamento della somma di €.46.273,83 oltre interessi di cui in premessa per le motivazioni spiegate in premessa;
2) In ogni caso, rigettare
l'originaria opposizione proposta da controparte in quanto inammissibile, infondata ed erronea in tutte le sue articolazioni: 3) Condannare controparte alla rifusione delle spese e competenze tutte del giudizio».
L'attrice ha dedotto di avere richiesto e ottenuto – per mezzo di altra mandataria ( - il decreto Controparte_5 ingiuntivo n. 1529/2021 del 3/11/2021 emesso dal Tribunale di
Ancona in ragione dei sottoindicati titoli, il quale è stato revocato con sentenza 1312/2022 del 16/11/2022 emessa dal
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Tribunale emittente all'esito dell'adesione dell'odierna attrice all'eccezione di incompetenza per territorio del
Tribunale adito proposta, tra altre quali di seguito esaminate, dagli opponenti e odierni convenuti.
Riassunta la causa davanti al Tribunale di Vasto, l'attrice ha allegato di essere creditrice verso la debitrice principale
, in forza di contratto di prestito Controparte_1 chirografario n° 427969000, di originari € 75.000,00 concesso dalla allora , filiale di Lanciano, in data Controparte_6
16/3/2010, rimasto non onorato per la somma di € 46.273,83, risultante dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 50
T.U.B. a firma del dirigente della originator CP_6 CP_7
già ; nonché verso
[...] Controparte_6 Controparte_4
e quali garanti in Controparte_2 CP_3 ragione di: a) avallo su titolo cambiario di € 76.035,00 sottoscritto in data 16/3/2010, b) fideiussione specifica sottoscritta in data 16/3/2010, e c) fideiussione omnibus limitata a loro firma del 28/12/2010 sino alla concorrenza di
€ 45.000,00.
I convenuti Controparte_1 Controparte_4
e si sono ritualmente Controparte_2 CP_3 costituiti in giudizio per contrastare la domanda attorea reiterando, per la maggior parte, i medesimi motivi di opposizione al menzionato provvedimento monitorio - quali di seguito scrutinati - e didascalicamente riassumibili: nell'eccezione pregiudiziale di difetto di legittimazione processuale e sostanziale dell'attrice nonché, nel merito, nelle eccezioni di indeterminatezza della domanda per indebita contabilizzazione degli interessi (dei quali hanno altresì eccepito la prescrizione quinquennale), per nullità della dichiarazione ex art. 50 D.Lgs. n. 385/1993, per assenza della
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forma scritta ex art. 117 T.U.B.
Sulla base delle riferite eccezioni e deduzioni, i convenuti hanno così concluso: «
1. In via preliminare, dichiarare
l'inammissibilità dell'azione per carenza di legittimazione processuale dell'attrice nonché per carenza della procura e/o per difetto di legittimazione sostanziale della società
[...]
2. Nel merito, per le argomentazioni Parte_2 sopra svolte, rigettare la domanda attrice per assoluta incertezza ed indeterminatezza degli interessi richiesti;
3.
Dichiarare in ogni caso l'intervenuta prescrizione di tutti gli interessi indebitamente invocati da parte attrice;
4. In via subordinata, determinare l'esatto dare-avere a mezzo CTU che si chiede fin d'ora disporre.
5. Con vittoria di spese, diritti ed onorati con attribuzione al costituito procuratore antistatario».
La controversia, implicando esclusivamente la soluzione di questioni giuridiche, non ha necessitato di attività istruttoria, potendo essere decisa sulla base degli atti e dei documenti prodotti dalle parti.
* * *
1. In via pregiudiziale, deve esaminarsi l'eccezione di parte convenuta con cui la stessa lamenta l'inammissibilità dell'azione svolta da nella Parte_2 dichiarata qualità di procuratrice di per Parte_1 motivi indicati nella carenza di carenza di legittimazione processuale di e nella carenza Parte_2 di procura e/o di legittimazione sostanziale di
[...]
Parte_2
Nel dettaglio, parte convenuta, sulla scorta del disposto dell'art. 77 c.p.c. e della richiamata giurisprudenza di
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legittimità (Cass. S.U. 16/11/2009 n. 24179 e Cass. Civ., Sez.
2, N. 20871 del 2/8/2019) asserente il conferimento della rappresentanza sostanziale quale condizione essenziale alla valida attribuzione della rappresentanza processuale - lamenta che nella procura conferita da a Parte_1 [...]
(così come in quella conferita a Parte_2
- pur elencando una serie di poteri di Controparte_5 gestione e recupero crediti – non vi sia dimostrazione inequivoca del conferimento e dell'estensione della rappresentanza sostanziale specificamente riferibile allo specifico rapporto controverso.
L'eccezione è da ritenersi palesemente infondata alla luce dell'esame dei mandati versati in atti da parte attrice1, che rivela il conferimento alla mandataria, da parte del titolare del diritto, del potere di porre in essere, in suo nome e per suo conto, tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di gestione e recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti dei quali la Società è o sarà titolare;
l'ulteriore specificazione di detti poteri – in particolare, nel conferimento della facoltà di porre in essere nei confronti dei debitori morosi “tutti quegli atti giuridici ritenuti opportuni o necessari allo scopo, con ogni più ampia facoltà occorrente, ivi inclusa, in particolare, a scopo esemplificativo, quella di stabilire termini e condizioni delle transazioni, sottoscrivere, perfezionare ed eseguire tali transazioni” che rivela un vero e proprio potere gestorio
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in ordine alla facoltà decisoria afferente sia alla riscossione del credito, sia all'entità della stessa - palesa il conferimento di una attività gestoria e di amministrazione sostanziale di ampiezza tale da non potersi sostenere con ragionevolezza la perimetrazione di tali facoltà alla sola rappresentanza volontaria processuale, conseguendone la valutazione di sussistenza del conferimento della rappresentanza sostanziale e, pertanto, del requisito necessario alla validità del conferimento della rappresentanza processuale.
In ordine alla carenza di specificazione del credito controverso, deve osservarsi che, sulla scorta di condiviso indirizzo della Suprema Corte, «dalla lettura combinata degli artt. 100 e 77 c.p.c. si desume la regola generale per cui il diritto di agire spetta a chi abbia il potere di rappresentare
l'interessato nella totalità dei suoi affari (procuratore generale) o in un gruppo omogeneo di questi, paragonabile ad un'azienda commerciale o ad un suo settore (institore)» (così
Sez. 1, Sentenza n. 43 del 03/01/2017); «Il potere di rappresentanza processuale, con la connessa facoltà di conferire la procura alle liti al difensore, non può mai essere attribuito disgiuntamente dal potere di rappresentanza sostanziale;
il conferimento di tale potere di rappresentanza sostanziale, tuttavia, non esige la previa individuazione dei rapporti controversi che ne formano l'oggetto, ma può validamente essere attribuito con riferimento ad un coacervo di rapporti omogenei e litigiosi» (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
14766 del 26/06/2007), conseguendone che detto portafoglio di
“Crediti” deve essere identificato alla luce delle definizioni di cui alle “Premesse” dei rispettivi mandati. Pertanto, in difetto di specifica e circostanziata contestazione di parte
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convenuta afferente alla esclusione del credito controverso da tale novero, non si ravvisano elementi per addivenire a conclusioni di senso contrario.
2. Nel merito, la domanda attorea è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
In via di premessa generale, deve ribadirsi il granitico ed inveterato principio in ragione del quale, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa.
Avendo l'attore fornito, già in fase monitoria, prova dei titoli costituiti dal contratto di prestito e dalle garanzie personali quali sopra identificati, si addiviene all'esame delle molteplici ragioni addotte dai convenuti a contrasto della pretesa creditoria.
3. La doglianza di parte convenuta afferente alla certificazione ex art. 50 D.Lgs. 385/1993 – declinata CP_7 nel doppio profilo di una pretesa nullità per mancata identificazione delle generalità del dirigente che l'ha sottoscritta e nella contestazione della inidoneità della stessa certificazione a costituire prova del credito vantato dalla banca – si palesa quale infondata in ragione dell'assolvimento di parte attrice all'onere probatorio su di essa incombente e consistente nella dimostrazione della sussistenza del titolo (in questo caso, negoziale) costituito
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dal contratto di prestito e del fatto che la prova del credito preteso discende, in via primaria, da tale titolo e non dalla certificazione ex art. 50 T.U.B.
Nel dettaglio, quindi, tale eccezione va valutata alla luce del dettato testuale della norma che dispone «1. La NC d'IT e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido»
e della sua consolidata interpretazione in ragione della quale tale certificazione, se costituisce prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, può assolvere anche all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. «(…) se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente
a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte»
(così Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 12818 del 10/05/2024).
Siccome il dato testuale della norma prescrive unicamente che l'estratto conto sia certificato conforme alle scritture contabili e che il credito sia dichiarato vero e liquido da
“uno dei dirigenti della banca interessata” del quale, di conseguenza, è prescritta la spendita della qualifica ma non anche la sua identificabilità, ed attesa la apparente provenienza dell'atto (per aspetto formale e per contenuto riferito al rapporto controverso) dalla banca (cedente nella sequenza di cessioni rilevabili in atti), la contestazione di parte convenuta si risolve - in linea di fatto – nella contestazione della qualità di dirigente prescritta dalla norma, ovvero nell'asserzione che tale certificazione non sia
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stata sottoscritta da un dirigente della banca così assumendo valenza di allegazione la cui dimostrazione sorge in capo a chi la deduce, in conformità alla ripartizione dell'onere probatorio, non potendo valere la mera generica e non ulteriormente argomentata contestazione ad invertire l'onere probatorio posto in via generale dall'art. 2697 c.c.
In ordine all'idoneità della certificazione ex art. 50 T.U.B.
a comprovare il credito e la sua entità, quindi, deve osservarsi – in ogni caso - che, in conformità alla pronuncia poc'anzi richiamata, la contestazione della parte obbligata deve essere specifica e circostanziata in ragione del contenuto di tale atto e, pertanto, sia in ordine alla conformità dell'estratto conto alle scritture contabili (così dovendosi dimostrare – anche attraverso l'allegazione di una diversa contabilizzazione dei rapporti dare-avere - la discrasia tra queste e quanto certificato), sia in ordine alla verità e liquidità del credito preteso.
Nel caso di specie, quindi, rileva, ai fini della valutazione di infondatezza dell'eccezione, la genericità della stessa in quanto non specificamente indirizzata ad alcuna delle condizioni negoziali del contratto di prestito a tasso nominale variabile esposte tanto in piano di ammortamento allegato al contratto quanto nella certificazione ex art. 50 T.U.B.
4. Pari valutazione di genericità e indeterminatezza, quindi, deve attribuirsi all'eccezione di parte convenuta riferita alla violazione dell'art. 117 T.U.B., atteso che la stessa non specifica quali tra le prescrizioni di tale norma (forma scritta, indicazione del tasso di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati, indicazione di maggiori oneri di mora per i contratti di credito) si ritengono violate nel
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contratto di prestito chirografario.
Il rapido esame del contratto di prestito chirografario n.
427969000, infatti, rivela come lo stesso abbia ad oggetto la concessione di un finanziamento chirografario di € 75.000,00 ammortizzabile in 60 mesi con erogazione il 16/3/2010 alle condizioni chiaramente indicate dalla successiva articolazione
(da art. 1 ad art. 11), tra le quali si evidenziano l'indicazione del tasso annuo nominale variabile del 2,865%
(pari al tasso EURIBOR lettera 6 mesi maggiorato di 1,900 punti percentuali) e l'indicazione dell'Indice Sintetico di Costo
(pari al 3,111%) (art. 1), il regime di sviluppo del piano di ammortamento (60 rate mensili costanti comprensive di quota capitale crescente e quota interessi decrescente con scadenza dal 16/4/2010 al 16/3/2015) (art. 3) e l'indicazione (nel piano di ammortamento) degli ulteriori costi (spese istruttoria, commissione di estinzione anticipata, recupero spese).
Parimenti, l'esame del documento di sintesi n. 1 riferito al medesimo prestito chirografario dimostra la chiara esposizione della durata, tasso annuo, tipo di ammortamento (alla francese e rate variabili), indice sintetico di costo, modalità di calcolo degli interessi, percentuale della commissione per estinzione anticipata, interessi di mora, spese istruttoria ed altre spese.
In ragione di tali evidenze documentali, se la violazione dell'art. 117 T.U.B. si palesa del tutto insussistente, rileva il fatto che l'eccezione di parte convenuta non abbia riguardato alcuna delle dette condizioni quale oggetto di specifica e circostanziata censura (se non in termini eccessivamente generici, con intento di assolvere al proprio onere probatorio mediante svolgimento di una C.T.U. contabile,
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inammissibile in ragione dello scopo palesemente esplorativo); così, il pur vago riferimento alla sussistenza di anatocismo
– ove riferibile al piano di ammortamento alla francese – si rivela infondato alla luce della giurisprudenza di merito oramai maggioritaria che ritiene come tale forma di ammortamento non determini ex se effetti anatocistici.
5. Da ultimo, deve essere disattesa anche l'eccezione di prescrizione delle somme dovute a titolo di interessi
(compensativi e moratori).
Invero, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte convenuta, che ben individua il dies a quo nella data del
22/10/2013 di comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e contestuale messa in mora, non trova applicazione, nel caso di specie, il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4) c.c.
Afferma, infatti, la Suprema Corte (Cass., Sez. 3, Ordinanza
n. 4232 del 2023) che “Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (Cass., sez. 3, 06/02/2004,
n. 2301; Cass., sez. 3, 10/09/2010, n. 19291; Cass., sez. 3,
30/08/2011, n. 17798)”; “L'obbligazione di restituzione del tantundem eiusdem generis, gravante in capo al mutuatario, può avvenire in una unica soluzione oppure ratealmente;
in tale secondo caso, dal pagamento rateale, che deve essere oggetto di apposita convenzione tra le parti, come si ricava dall'art.
1819 cod. civ., non può desumersi la presenza di prestazioni
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periodiche, dovute per un'unica causa continuativa, per cui le singole scadenze segnano il termine di adempimento delle singole obbligazioni autonome ed indipendenti le une dalle altre - come avviene nel caso della retribuzione e di altri emolumenti derivanti dall'unica causa solutoria costituita dal rapporto di lavoro (Cass., sez. L, 01/02/1988, n. 862; Cass., sez. L, 11/01/1988, n. 108) - bensì dell'unico debito derivante dal mutuo, in cui la rateizzazione in più versamenti periodici di un determinato importo non può che far considerare, indipendentemente dalla durata del rapporto, queste prestazioni come l'adempimento parziale di un'unica obbligazione restitutoria. Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata. Inoltre,
l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. (Cass., sez. 3, 14/07/1994, n. 1110; Cass., sez. 2,
30/08/2002, n. 12707; Cass., sez. 3, 08/08/2013, n. 18915)”.
Pertanto, trovando applicazione l'ordinario termine di prescrizione decennale, alcuna prescrizione era maturata al momento della notifica del decreto ingiuntivo (2021).
Quanto, invece, agli interessi maturati successivamente alla risoluzione del contratto di mutuo, tenuto conto che, in tal caso, risulta applicabile il termine di prescrizione
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quinquennale ex art. 2948 n. 4) c.c., essi sono dovuti soltanto per il quinquennio antecedente la notifica del decreto ingiuntivo revocato dal Tribunale di Ancona, e nella misura legale, stante l'assenza di specifica pattuizione della misura del tasso di mora per l'ipotesi di risoluzione contrattuale: infatti, “Nell'esplicazione della loro autonomia negoziale, le parti sono infatti libere di prevedere l'applicazione di un tasso convenzionale, fisso o variabile, per gli interessi di mora, di ancorare la variabilità ad elementi esterni al contratto (quali il "rendistato" di cui anzidetto) e di stabilire quale tasso, eventualmente diverso, si debba applicare nell'ipotesi di risoluzione del rapporto, per il periodo successivo a tale evento. Ove manchi tale ultimo profilo dell'accordo, non è possibile applicare il tasso variabile stabilito dai contraenti per il periodo di efficacia del loro rapporto giuridico, anche al periodo successivo alla risoluzione del rapporto, alla quale consegue la perdita di efficacia dello stesso, né tantomeno trasformare il tasso convenzionale variabile, previsto contrattualmente, in un tasso convenzionale fisso che le parti non hanno espressamente convenuto. L'art. 1224, primo comma, c.c., stabilisce infatti che "sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali", mentre il secondo comma fa salvi, anche per il tempo successivo, gli eventuali interessi convenzionali, superiori al saggio legale, contrattualmente dovuti "prima della mora".
La risoluzione del contratto per inadempimento implica
l'automatica costituzione in mora della parte inadempiente, se non avvenuta precedentemente;
pertanto l'art. 1224 c.c. spiega certamente effetti a decorrere dalla risoluzione del negozio.
Il Collegio ritiene che con l'espressione usata nel secondo comma ("prima della mora") il legislatore abbia inteso fare
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riferimento a tutto il periodo anteriore alla mora -e, dunque, alla risoluzione del rapporto negoziale- e non solamente al giorno, o alla settimana, o al mese, o all'anno antecedente a detto evento. Quando, come nel caso di specie, il tasso di interesse moratorio convenzionale previsto contrattualmente sia variabile, in funzione di elementi di oscillazione esterni al negozio e di differenziali fissi prestabiliti dai paciscenti, non è concretamente possibile individuare un tasso unitario per l'intera durata del rapporto giuridico, essendo la variabilità dell'interesse moratorio convenzionale proprio uno degli elementi caratterizzanti il rapporto stesso. In tale eventualità, quando le parti non abbiano espressamente stabilito che, in ipotesi di costituzione in mora del debitore inadempiente, o di risoluzione del contratto per inadempimento del medesimo, si debba applicare al periodo successivo a detti eventi un tasso convenzionale prestabilito, anche da individuarsi nell'ultimo tasso variabile applicabile in base alla regola negoziale, ovvero nella misura del saggio tendenziale risultante dalla media tra tutti i tassi variabili applicati al rapporto, non è possibile fare applicazione del secondo comma dell'art. 1224 c.c., a causa dell'impossibilità pratica di stabilire in che misura fossero stati stabiliti gli interessi convenzionali "prima della mora". In tale ipotesi, dunque, per il periodo successivo alla risoluzione sono dovuti gli interessi moratori al saggio legale, in applicazione della regola generale di cui al primo comma dell'art. 1224 c.c.”
(Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 24181 del 2021).
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda attorea va accolta, con condanna della parte convenuta alla corresponsione della somma richiesta.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte
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convenuta e si liquidano, come in dispositivo, sulla base del
D.M. 55/2014, scaglione corrispondente al valore del credito accertato, parametri medi vigenti a far data dal 23/10/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (esclusa la fase istruttoria e di trattazione, non essendo state depositate memorie istruttorie).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n. R.G. 219/2023, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) condanna , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, Controparte_2 [...]
e , in solido tra loro, al pagamento, CP_3 Controparte_4 in favore di in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, e per essa alla mandataria
[...]
, in persona del legale rappresentante Parte_2 pro tempore, della somma di € 46.273,83, oltre interessi come in parte motiva;
2) condanna , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, Controparte_2 [...]
e , in solido tra loro, al pagamento, CP_3 Controparte_4 in favore di in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, e per essa alla mandataria
[...]
, in persona del legale rappresentante Parte_2 pro tempore, delle spese del presente giudizio, che liquida in
€ 286,00 per spese documentate ed € 5.810,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
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Così deciso in Vasto, 30/06/2025
Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 mandato – per Notar Dr. del 18.10.2022 n. 311663 Rep. – n. Pt_1 Pt_2 Persona_1 41583 fasc.; mandato – CAF S.p.a. per Notar Dr. del 25.01.2018 N. 297183 Pt_1 Persona_1 Rep. – n. 30922 fasc.