Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 8325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8325 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08325/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04510/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4510 del 2025, proposto da EF OR, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Antonio Grasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, con il patrocinio dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli – sezione lavoro n. 1004/2025, depositata il 10/02/2025 nel giudizio n.r.g. 17868/2024, non impugnata e passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale Campania;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. AB Di OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente espone che:
- con sentenza n. 1004/2025, pubblicata il 10 febbraio 2025, il Tribunale di Napoli-Sezione Lavoro, accertato il diritto del ricorrente ad usufruire, in qualità di docente assunto con contratto a tempo determinato, del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, ordinava al Ministero intimato di provvedere all’assegnazione in suo favore della Carta del docente, relativamente all’anno scolastico 2020/2021, con conseguente emissione in suo favore di un buono elettronico dell’importo di euro 500,00 oltre interessi legali;
- la sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato come risulta dall’apposita attestazione rilasciata dalla cancelleria;
- la sentenza è stata notificata in data 11 febbraio 2025 ai fini dell’esecuzione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996;
- l’Amministrazione non ha ancora proceduto al pagamento di quanto dovuto.
A fronte della persistente inottemperanza, l’interessato ha proposto il presente ricorso per ottenere l’esecuzione della sentenza, anche mediante la nomina, fin d’ora, di un commissario ad acta.
Si è costituito solo formalmente il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
All’esito della camera di consiglio del 17 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso va accolto considerato che:
- la sentenza del Giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, che è dunque tenuta a conformarsi al decisum, precisandosi che il contenuto dell’obbligo consiste proprio nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile;
- la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato ed è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione;
- è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. 669/96;
- non risulta che l’Amministrazione intimata abbia dato effettiva esecuzione al dettato giudiziale.
Va, quindi, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza in epigrafe, assegnando al ricorrente la Carta elettronica del docente e accreditando sulla stessa l’importo riconosciuto dal titolo esecutivo, oltre interessi legali decorrenti dalla data di conferimento dell’incarico e fino al soddisfo, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
Nel caso di eventuale inerzia dell’Amministrazione oltre il termine di cui sopra, si nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio, il quale su istanza del ricorrente si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza azionata entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore.
In caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito con facoltà di delega, secondo quanto indicato in motivazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 500,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
VI MO, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
AB Di OR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB Di OR | VI MO |
IL SEGRETARIO