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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 21/02/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1270/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Gabriella Ratti – Presidente relatore dott. Silvia Orlando – Consigliere dott. Bruno Conca – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G. 1270/2024 e promosso da:
, titolare della impresa individuale MAUMA'S di CH IO, Parte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti M. Pederzani e P. Rubeo;
- parte reclamante-
Contro della in Controparte_1 Controparte_2 persona del Curatore, Dottor Persona_1
E contro
, e;
Controparte_3 CP_4 Controparte_5
Conclusioni di parte appellante 31.1.2025:
Il signor , titolare della ditta individuale MAUMA'S di CH IO … Parte_1 essendo venuta meno la materia del contendere a seguito della transazione intercorsa con la procedura di liquidazione giudiziale RINUNZIA per mezzo del sottoscritto difensore agli atti del giudizio RG n. 1270/2024 e chiede l'estinzione del processo.
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 2 1.A seguito del ricorso delle sig.re , e , il Tribunale Parte_2 Controparte_5 CP_4 di Cuneo, con la sentenza n. 42/2024 emessa in data 1.8.24, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa individuale MAUMA'S di CH IO e nominava curatore il Dottor Persona_1
2.Avverso detta sentenza proponeva reclamo il sig. quale titolare Parte_3 dell'impresa individuale MAUMA'S di chiedendo alla Corte di dichiararne la Parte_1 nullità e/o inesistenza per nullità e/o inesistenza della notifica degli atti introduttivi e di revocare l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Con decreto 21.11.24 veniva fissata udienza per la discussione al giorno 18.2.25 e veniva assegnato a parte reclamante il termine per la notifica alle altre parti ex art. 51 del CCII.
Nessuna delle parti resistenti si costituiva in giudizio.
Successivamente, parte reclamante depositava atto di rinuncia agli atti del giudizio, come riportato in epigrafe.
3.La difesa di parte reclamante è munita del potere di rinunciare perché espressamente attribuitogli nella procura alle liti rilasciata ex art. 83 c.p.c.; le parti resistenti non sono costituite e dunque, ex art. 306 cpc, non è richiesta la loro accettazione.
La Corte prende atto della rinuncia e provvede in conformità.
4.Non sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13 DPR n.115/2002, nel testo attuale applicabile al presente giudizio di appello, che è stato radicato dopo il 30.1.2013, perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto dalla norma richiamata a carico della parte il cui appello, principale o incidentale, sia stato dichiarato inammissibile o improcedibile, o sia stato respinto nel merito: l'ipotesi dell'estinzione per rinuncia della stessa parte che ha proposto il gravame non è quindi prevista, né appare assimilabile alle situazioni correlate alle pronunce disciplinate.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto nel RGC al n. 1270/24:
- dichiara estinto il procedimento per intervenuta rinuncia, ex art. 306 c.p.c.;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 18.2. 2025.
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Gabriella Ratti – Presidente relatore dott. Silvia Orlando – Consigliere dott. Bruno Conca – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G. 1270/2024 e promosso da:
, titolare della impresa individuale MAUMA'S di CH IO, Parte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti M. Pederzani e P. Rubeo;
- parte reclamante-
Contro della in Controparte_1 Controparte_2 persona del Curatore, Dottor Persona_1
E contro
, e;
Controparte_3 CP_4 Controparte_5
Conclusioni di parte appellante 31.1.2025:
Il signor , titolare della ditta individuale MAUMA'S di CH IO … Parte_1 essendo venuta meno la materia del contendere a seguito della transazione intercorsa con la procedura di liquidazione giudiziale RINUNZIA per mezzo del sottoscritto difensore agli atti del giudizio RG n. 1270/2024 e chiede l'estinzione del processo.
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 2 1.A seguito del ricorso delle sig.re , e , il Tribunale Parte_2 Controparte_5 CP_4 di Cuneo, con la sentenza n. 42/2024 emessa in data 1.8.24, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa individuale MAUMA'S di CH IO e nominava curatore il Dottor Persona_1
2.Avverso detta sentenza proponeva reclamo il sig. quale titolare Parte_3 dell'impresa individuale MAUMA'S di chiedendo alla Corte di dichiararne la Parte_1 nullità e/o inesistenza per nullità e/o inesistenza della notifica degli atti introduttivi e di revocare l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Con decreto 21.11.24 veniva fissata udienza per la discussione al giorno 18.2.25 e veniva assegnato a parte reclamante il termine per la notifica alle altre parti ex art. 51 del CCII.
Nessuna delle parti resistenti si costituiva in giudizio.
Successivamente, parte reclamante depositava atto di rinuncia agli atti del giudizio, come riportato in epigrafe.
3.La difesa di parte reclamante è munita del potere di rinunciare perché espressamente attribuitogli nella procura alle liti rilasciata ex art. 83 c.p.c.; le parti resistenti non sono costituite e dunque, ex art. 306 cpc, non è richiesta la loro accettazione.
La Corte prende atto della rinuncia e provvede in conformità.
4.Non sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13 DPR n.115/2002, nel testo attuale applicabile al presente giudizio di appello, che è stato radicato dopo il 30.1.2013, perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto dalla norma richiamata a carico della parte il cui appello, principale o incidentale, sia stato dichiarato inammissibile o improcedibile, o sia stato respinto nel merito: l'ipotesi dell'estinzione per rinuncia della stessa parte che ha proposto il gravame non è quindi prevista, né appare assimilabile alle situazioni correlate alle pronunce disciplinate.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto nel RGC al n. 1270/24:
- dichiara estinto il procedimento per intervenuta rinuncia, ex art. 306 c.p.c.;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 18.2. 2025.
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 2 di 2