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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 28/11/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3233/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott. Fabio RIVELLINI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3233/2025, promossa con ricorso depositato il 04/08/2025 da:
1) Parte_1
Nato a Saronno (VA) il 07/09/1978 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...], via Parrocchiale con l'Avv. Francesca Pandolfi
e
2) Parte_2
nata Varese il 21/01/1986 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Teresa Luongo
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Saltrio (VA), in data 23 settembre 2017
(anno 2017 atto n. 1 parte II serie A) con la seguente figlia minorenne:
nata a [...] il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina1 di 4 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 04/08/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
2) la figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_1 con collocazione presso la madre, attualmente residente in [...]. In virtù del regime di affidamento scelto, i genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
3) Il Sig. da atto di aver già lasciato la casa familiare, in accordo Parte_1 con la Sig.ra e di essersi trasferito in altra soluzione abitativa, presa in Pt_2 locazione sita in Viggiù, via Parrocchiale, ove trasferirà anche la propria residenza anagrafica entro il 30 settembre 2025; le parti danno reciprocamente atto che il sig. continuerà a fruire, in via esclusiva e a titolo gratuito, del Pt_1 box della casa familiare, fino alla scadenza del contratto di comodato, intercorso con la madre della Sig.ra ovvero fino al 27.02.27, oppure fino ad Pt_2 eventuale data antecedente la scadenza del richiamato contratto, qualora il Sig. reperisca una soluzione alternativa. Pt_1
4) il padre potrà frequentare e avere con sé la figlia liberamente previo accordo con la madre, in ogni caso garantendo almeno il seguente schema da intendersi come regolamentazione minima, sempre salvo il diverso accordo tra i genitori:
a) fine settimana alternati dal venerdì alle 18 alla domenica sera alle 21 (con prelievo ed accompagnamento da e per la casa materna da parte del padre);
b) nelle settimane in cui il weekend sia di spettanza materna, almeno due sere infrasettimanali dalle 18 alle 21 (generalmente il martedì e il giovedì);
c) nelle settimane in cui il weekend sia di spettanza paterna, almeno una sera infrasettimanale dalle 18 alle 21 (generalmente il martedì) con possibilità di un'ulteriore sera infrasettimanale aggiuntiva sempre dalle 18 alle 21 (generalmente il mercoledì) previo accordo con la madre con preavviso di almeno un giorno;
d) In caso di impedimento lavorativo del padre, il medesimo potrà recuperare il giorno perso nel corso della stessa settimana dando preavviso alla madre di almeno un giorno;
e) festività natalizie e pasquali secondo la regola dell'alternanza, prevedendo quindi che trascorra ad anni alterni: il periodo dal 23/12 al 30/12 con un genitore (la Per_1 madre negli anni pari il padre in quelli dispari) e il periodo dal 31/12 al 6/1 con l'altro genitore. Il genitore cui spetta il secondo periodo potrà avere con sé la figlia la vigilia di Natale o il giorno di Santo Stefano dalle 10 alle 21. Analogamente dalle ore 18 del venerdì santo alle ore 18 del giorno di Pasqua con un genitore (quello con cui non ha trascorso il giorno di Natale precedente), dalle ore 18 del giorno di Pasqua alle ore 21 del giorno di Pasquetta con l'altro;
f) ponti e festività ulteriori secondo la regola dell'alternanza (con il pernotto presso il padre dalla sera precedente il giorno festivo o il ponte di spettanza del medesimo); pagina2 di 4 g) previsione che la figlia trascorra con il papà il giorno della Festa del papà (dalla sera precedente ore 18 – essendo il 19 marzo festivo in Svizzera) e il giorno del di lui compleanno – con la mamma il giorno della Festa della mamma (nel caso in cui cada in fine settimana di spettanza paterna previsione che lo stesso potrà recuperare nel fine settimana immediatamente successivo) e il giorno del compleanno della stessa;
h) previsione che entrambi i genitori possano trascorrere del tempo con la figlia (almeno due ore) nel giorno del compleanno della stessa, fatta salva la possibilità in caso di accordo fra i genitori di svolgimento di festeggiamenti congiunti;
i) previsione che entrambi i genitori possano trascorrere con la figlia almeno 15 gg anche non consecutivi nel periodo estivo (date da comunicare reciprocamente e definire entro il 30 maggio di ogni anno), comunicando all'altro prima della partenza l'eventuale località di soggiorno prescelta.
5) Il Sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo per il Pt_1 Pt_2 mantenimento della figlia minorenne, l'assegno mensile di € 400,00# (quattrocento/00), entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale, secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT.
6) Entrambi i genitori sosterranno al 50% ciascuno le spese straordinarie riguardanti la figlia, secondo le linee guida del protocollo del Tribunale di Varese (da intendersi qui integralmente richiamate).
7) Nulla sarà dovuto reciprocamente tra i coniugi per il rispettivo mantenimento, dichiarandosi entrambi autosufficienti.
CP_ 8) L'assegno unico quale forma di sostegno economico riconosciuto dall' per la figlia e gli assegni familiari integrativi corrisposti dall'Ente Elvetico verranno percepiti nella misura del 100% dalla Sig.ra nell'interesse della minore. Pt_2
9) Ciascuno dei coniugi resterà esclusivo proprietario dei beni nonché delle giacenze presenti sui conti correnti, depositi bancari, rapporti bancari e finanziari di qualsiasi genere a sé intestati. Eventuali rapporti cointestati ad entrambi verranno estinti quanto prima e comunque entro e non oltre la data dell'udienza relativa al presente ricorso. La giacenza presente sul conto cointestato al momento della chiusura (alla data di sottoscrizione del presente ricorso pari ad € 358,06) rimarrà di spettanza esclusiva della sig.ra Pt_2
10) I ricorrenti dichiarano che con la corretta esecuzione di quanto previsto nel presente atto null'altro avranno a pretendere reciprocamente, dichiarando di aver prima d'ora e con quanto qui stabilito compiutamente regolato ogni loro rapporto anche economico nascente dal matrimonio.
11) Spese legali compensate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. pagina3 di 4 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 23 settembre 2017, in Saltrio (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Saltrio (anno 2017, atto n. 1, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott. Fabio RIVELLINI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3233/2025, promossa con ricorso depositato il 04/08/2025 da:
1) Parte_1
Nato a Saronno (VA) il 07/09/1978 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...], via Parrocchiale con l'Avv. Francesca Pandolfi
e
2) Parte_2
nata Varese il 21/01/1986 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Teresa Luongo
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Saltrio (VA), in data 23 settembre 2017
(anno 2017 atto n. 1 parte II serie A) con la seguente figlia minorenne:
nata a [...] il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina1 di 4 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 04/08/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
2) la figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_1 con collocazione presso la madre, attualmente residente in [...]. In virtù del regime di affidamento scelto, i genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
3) Il Sig. da atto di aver già lasciato la casa familiare, in accordo Parte_1 con la Sig.ra e di essersi trasferito in altra soluzione abitativa, presa in Pt_2 locazione sita in Viggiù, via Parrocchiale, ove trasferirà anche la propria residenza anagrafica entro il 30 settembre 2025; le parti danno reciprocamente atto che il sig. continuerà a fruire, in via esclusiva e a titolo gratuito, del Pt_1 box della casa familiare, fino alla scadenza del contratto di comodato, intercorso con la madre della Sig.ra ovvero fino al 27.02.27, oppure fino ad Pt_2 eventuale data antecedente la scadenza del richiamato contratto, qualora il Sig. reperisca una soluzione alternativa. Pt_1
4) il padre potrà frequentare e avere con sé la figlia liberamente previo accordo con la madre, in ogni caso garantendo almeno il seguente schema da intendersi come regolamentazione minima, sempre salvo il diverso accordo tra i genitori:
a) fine settimana alternati dal venerdì alle 18 alla domenica sera alle 21 (con prelievo ed accompagnamento da e per la casa materna da parte del padre);
b) nelle settimane in cui il weekend sia di spettanza materna, almeno due sere infrasettimanali dalle 18 alle 21 (generalmente il martedì e il giovedì);
c) nelle settimane in cui il weekend sia di spettanza paterna, almeno una sera infrasettimanale dalle 18 alle 21 (generalmente il martedì) con possibilità di un'ulteriore sera infrasettimanale aggiuntiva sempre dalle 18 alle 21 (generalmente il mercoledì) previo accordo con la madre con preavviso di almeno un giorno;
d) In caso di impedimento lavorativo del padre, il medesimo potrà recuperare il giorno perso nel corso della stessa settimana dando preavviso alla madre di almeno un giorno;
e) festività natalizie e pasquali secondo la regola dell'alternanza, prevedendo quindi che trascorra ad anni alterni: il periodo dal 23/12 al 30/12 con un genitore (la Per_1 madre negli anni pari il padre in quelli dispari) e il periodo dal 31/12 al 6/1 con l'altro genitore. Il genitore cui spetta il secondo periodo potrà avere con sé la figlia la vigilia di Natale o il giorno di Santo Stefano dalle 10 alle 21. Analogamente dalle ore 18 del venerdì santo alle ore 18 del giorno di Pasqua con un genitore (quello con cui non ha trascorso il giorno di Natale precedente), dalle ore 18 del giorno di Pasqua alle ore 21 del giorno di Pasquetta con l'altro;
f) ponti e festività ulteriori secondo la regola dell'alternanza (con il pernotto presso il padre dalla sera precedente il giorno festivo o il ponte di spettanza del medesimo); pagina2 di 4 g) previsione che la figlia trascorra con il papà il giorno della Festa del papà (dalla sera precedente ore 18 – essendo il 19 marzo festivo in Svizzera) e il giorno del di lui compleanno – con la mamma il giorno della Festa della mamma (nel caso in cui cada in fine settimana di spettanza paterna previsione che lo stesso potrà recuperare nel fine settimana immediatamente successivo) e il giorno del compleanno della stessa;
h) previsione che entrambi i genitori possano trascorrere del tempo con la figlia (almeno due ore) nel giorno del compleanno della stessa, fatta salva la possibilità in caso di accordo fra i genitori di svolgimento di festeggiamenti congiunti;
i) previsione che entrambi i genitori possano trascorrere con la figlia almeno 15 gg anche non consecutivi nel periodo estivo (date da comunicare reciprocamente e definire entro il 30 maggio di ogni anno), comunicando all'altro prima della partenza l'eventuale località di soggiorno prescelta.
5) Il Sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo per il Pt_1 Pt_2 mantenimento della figlia minorenne, l'assegno mensile di € 400,00# (quattrocento/00), entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale, secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT.
6) Entrambi i genitori sosterranno al 50% ciascuno le spese straordinarie riguardanti la figlia, secondo le linee guida del protocollo del Tribunale di Varese (da intendersi qui integralmente richiamate).
7) Nulla sarà dovuto reciprocamente tra i coniugi per il rispettivo mantenimento, dichiarandosi entrambi autosufficienti.
CP_ 8) L'assegno unico quale forma di sostegno economico riconosciuto dall' per la figlia e gli assegni familiari integrativi corrisposti dall'Ente Elvetico verranno percepiti nella misura del 100% dalla Sig.ra nell'interesse della minore. Pt_2
9) Ciascuno dei coniugi resterà esclusivo proprietario dei beni nonché delle giacenze presenti sui conti correnti, depositi bancari, rapporti bancari e finanziari di qualsiasi genere a sé intestati. Eventuali rapporti cointestati ad entrambi verranno estinti quanto prima e comunque entro e non oltre la data dell'udienza relativa al presente ricorso. La giacenza presente sul conto cointestato al momento della chiusura (alla data di sottoscrizione del presente ricorso pari ad € 358,06) rimarrà di spettanza esclusiva della sig.ra Pt_2
10) I ricorrenti dichiarano che con la corretta esecuzione di quanto previsto nel presente atto null'altro avranno a pretendere reciprocamente, dichiarando di aver prima d'ora e con quanto qui stabilito compiutamente regolato ogni loro rapporto anche economico nascente dal matrimonio.
11) Spese legali compensate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. pagina3 di 4 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 23 settembre 2017, in Saltrio (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Saltrio (anno 2017, atto n. 1, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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