Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 31/03/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7357/2020 R.G.A.C. avente ad oggetto “Mutuo”
TRA
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Parte_1 C.F._1
D'Onofrio, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Caserta alla Via Amendola
n. 113,
- Opponente -
E in persona del legale rappresentante p.t., C.F.: , e per Controparte_1 P.IVA_1 essa la mandataria in persona del legale rappresentante p.t., C.F.: Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti, con domicilio digitale: P.IVA_2
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- Opposta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni del nuovo testo degli artt. 132
c.p.c. secondo comma e 118 disp. Att. c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, a tale scopo, devono considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, i verbali delle udienze, nonché i provvedimenti assunti.
- giuridico seguito da codesto Giudice, con esclusione della disamina di tutte le dimostrazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ebbene, ai fini della presente decisione giova ricordare che, con decreto ingiuntivo n. 1698/2020, rubricato al R.G. n. 3560/2020, pubblicato da codesto Tribunale il 22.07.2020 e notificato il
04.08.2020, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ingiungeva al sig. il Parte_1 pagamento dell'importo di euro 8.274,19 – a titolo di saldo debitore scaturente dal contratto di finanziamento n. 4096448130210667, stipulato il 04.03.2004 tra e Parte_1 [...]
, quest'ultima in qualità di coobbligata, e la OS AT S.p.A., trasmesso CP_2 successivamente a mediante contratto di cessione di un portafoglio di Controparte_1 crediti pecuniari, attuato pro soluto, ai sensi della legge n. 130/1999 – oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Avverso il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponeva opposizione il sig. Parte_1
lamentando la nullità del ricorso monitorio ex artt. 125 e 164 c.p.c., per vizio insanabile
[...] della editio actionis, per carenza di titolo posto a sostegno della domanda e per indeterminatezza dell'oggetto. Fermo restando la lamentata insussistenza in radice del rapporto obbligatorio,
l'opponente eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione attiva della società opposta, oltre che la prescrizione dell'intero credito, per il decorso di oltre un decennio tra l'originaria obbligazione contratta con la OS AT S.p.A. (in data 04.03.2004) e la notifica della dedotta cessione di credito, ad opera della (in data 12.04.2019). Infine, a fondamento Controparte_1 di tale opposizione, il sig. pur ritenendo a lui inopponibili le condizioni Parte_1 contrattuali del presunto contratto di finanziamento, in quanto prive di qualsivoglia sottoscrizione, lamentava la vessatorietà della clausola di cui all'art. 22 delle medesime condizioni, ove si prevede la decadenza dal beneficio del termine di cui all'art. 1186 c.c. per il mancato pagamento di soli due ratei.
Per quanto espresso, l'opponente, chiedeva, dunque, dichiararsi nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto ed inammissibili e infondate le richieste di credito ex adverso avanzate, con vittoria di spese ed onorari di causa.
Con regolare comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la Controparte_1
chiedendo la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, oltre che la conferma in
[...] ogni sua parte. In via subordinata, invece, instava per la condanna della parte opponente al pagamento, in favore della dell'importo di euro 8.274,19, oltre gli interessi di Controparte_1 mora da calcolarsi al tasso legale, sulla sola quota capitale residua (dal dovuto al saldo effettivo), ovvero della diversa somma accertata nel corso del presente giudizio.
Ebbene, a seguito del rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, le parti procedevano ad attivare il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 11 d. lgs. n. 28/2010, che sortiva esito negativo.
L'iter processuale si sviluppava attraverso l'assegnazione dei termini per l'articolazione dei mezzi istruttori e all'udienza del 19.11.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, dall'odierna scrivente, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Nel merito, l'opposizione al decreto ingiuntivo, oggetto del presente giudizio, va ritenuta fondata per le ragioni seguitamente espresse.
Come è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cfr.
Cass. Sez. 1, sentenza n. 2421 del 03/02/2006; sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Tali enunciati riflettono i consolidati criteri di ripartizione dell'onere probatorio in base ai quali il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte. Diversamente, sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento
(Cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001).
Nondimeno, nella specie, vertendosi in materia di cessione ex legge n. 130/1999, va preventivamente verificata la tangibile titolarità in capo all'opposta del credito oggetto di ingiunzione, di tal che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n.
4116/2016; Cass. 10518/2016; Cass., SS.UU., n. 11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n.
15414/2017). Invero, “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché…la relativa allegazione e prova incombe sull'attore, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cfr. Cass. S.U. sentenza 16 febbraio 2016 n. 2951).
Trattasi, in ogni caso, di un accertamento che può essere svolto anche d'ufficio dal giudice il quale, infatti, può rilevare la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, purché desumibile dagli atti e tesa a prevenire una “sentenza inutiliter data” (Cfr. Cass. S.U. n. 1912/
2012).
Ciò posto, l'art. 58, comma 2 ,del d.lgs. n. 385 del 1993, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, in deroga alla disciplina stabilita dall'art. 1264 c.c., la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e la sua iscrizione nel Registro delle Imprese, dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Conseguentemente, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, il credito risulta nella titolarità del cessionario il quale, quindi, è legittimato a ricevere la prestazione dovuta (Cfr.
Cass. n. 20495/2020).
La pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, in questa prospettiva, esclude il carattere liberatorio di eventuali pagamenti effettuati dal debitore in favore del cedente, ma “non dà contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere”
(Cfr. Cass. n. 5617/2020).
In tal guisa, per dimostrare la legittimatio ad causam del cessionario, la prova primaria da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale esso agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, è costituita dal contratto di cessione. Tuttavia, a tale prova può sopperirsi ove si dimostri che il singolo credito ceduto integra tutti i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
In tal senso, secondo il recente e costante indirizzo giurisprudenziale, “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.
Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Ex multis: Cass. sentenza n. 3405 del 06 febbraio 2024). Sul punto, va osservato che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui lo stesso debitore ceduto abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, quindi, di una mera dichiarazione della parte interessata.
Tale principio, come statuito da recente giurisprudenza (Cfr. Cass. n. 17944/2023), è valevole in qualunque forma sia avvenuta la cessione e la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto.
Pertanto, si ritiene applicabile, almeno di regola, anche ove la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, da parte di istituti bancari autorizzati in tal senso e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Difatti, "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (Cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006).
Ne deriva che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del
05/04/2023).
Dunque, va sempre tenuta distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) da quella della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
Invero, va tenuto presente, da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità e, dall'altro, opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione.
Ciò non esclude, tuttavia, che l'avviso, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (Cfr. Cass. Ordinanza n. 28790 del 08.11.2024).
Ebbene, in virtù dei principi di diritto sovra enunciati, in ordine alla vexata quaestio, risulta pacifica ed incontestata la inidoneità della produzione documentale, allegata dall'opposta, a dimostrare la sussistenza del credito oggetto della cessione.
Invero, a sostegno della pretesa monitoria e conseguentemente nel presente giudizio di opposizione, la depositava in giudizio il contratto di finanziamento n. Controparte_1
4096448130210667, stipulato il 04.03.2004 tra e , quest'ultima Parte_1 Controparte_2 in qualità di coobbligata, e la OS AT S.p.A.; il contratto di cessione di crediti tra la OS
AT S.p.A. e la del 18.03.2019; la comunicazione al debitore, mediante Controparte_1 raccomandata, dell'avvenuta cessione e l'estratto conto dimesso dalla società cedente.
Tuttavia, tale documentazione, a fronte delle doglianze sollevate dall'opponente, non soddisfa il requisito della titolarità del diritto di credito fatto valere dall'opposta, facendo venire meno, quindi, la sua legittimazione ad agire.
In particolare, l'opposta ritiene che, dalla disamina delle risultanze documentali, il presunto contratto di cessione non possa qualificarsi come tale, trattandosi nel caso di specie di una mera proposta contrattuale effettuata dalla eventuale cessionaria nei confronti della cedente.
Infatti, secondo l'opponente, ciò emergerebbe in misura chiara e documentata da due incontrovertibili elementi: la mancanza di una sottoscrizione ad opera della cessionaria e la dicitura Controparte_1 finale del suddetto atto, nella quale si legge: “qualora conveniate con la presente proposta, vi preghiamo di volerci inviare Vostra lettera, segno di piena ed integrale accettazione”.
Invero, non può ritenersi che a tale proposta contrattuale, promossa dalla (in virtù Controparte_1 della volontà di cartolarizzare i crediti della cedente), non sia seguita l'accettazione ad opera della
OS AT S.p.A., accorsa, invece, in data 18.03.2019 ed allegata alla documentazione in atti. Conseguentemente, non può parlarsi di mancata sottoscrizione del contratto di cessione o di inesistenza dello stesso.
Ciononostante, non risulta comunque assolto l'onere probatorio richiesto alle società cessionarie dal dispositivo normativo e dalla recente giurisprudenza.
Invero, in primo luogo, va evidenziato che la proposta contrattuale di cessione dei crediti promossa dalla alla cedente OS AT S.p.A., risulta oltre modo generica. Controparte_1
Infatti, tale proposta ha ad oggetto crediti classificati a sofferenza derivanti da concessioni di finanziamento di qualsiasi tipo a persone fisiche ed enti collettivi di diritto privato, dimostrandosi, quindi, inidonea per la sua genericità.
Inoltre, per quanto riguarda la specificazione dei crediti, nell'atto unilaterale di cessione si fa riferimento all'Allegato A della menzionata proposta, al quale tuttavia non è possibile accedere.
Specificamente, nell'anzidetta dichiarazione unilaterale recettizia non si rinviene il link ipertestuale al quale collegarsi per accedere a tale allegato e agli altri menzionati all'interno della medesima proposta contrattuale, né sono stati depositati in copia conforme, onde poter constatare l'inclusione del rapporto nella cessione in blocco.
Ne discende che, non fornendo la puntuale e dettagliata ricostruzione delle posizioni creditorie cedute, la produzione documentale allegata dall'opposta è inidonea, per indeterminabilità dell'oggetto ex art. 1346 c.c. (Cfr. Tribunale di Patti, Sentenza n. 1351 del 04.12.2024; Tribunale di S. Maria C.V., dottoressa Bernardel, Sentenza n. 3851 del 21.10.2024), a provare la riconducibilità certa del credito al perimetro della cessione.
Né tale onere probatorio può dirsi assolto dalle dichiarazioni di cessione rilasciata dagli istituti cedenti in quanto, essendo documenti predisposti unilateralmente, assumono valore di prova testimoniale o per presunzioni, di tal guisa non rilevanti come prova del credito ceduto in blocco (Cfr. Corte Appello di Bologna del 07.05.2024, n. 934).
Orbene, pur riconoscendo, in virtù degli orientamenti giurisprudenziali sovra menzionati, la forma libera del contratto di cessione dei crediti ed il conseguente libero accertamento, ad opera del giudice, riguardo la sua sussistenza, non risultano presenti neanche ulteriori indici rilevatori idonei a sostenere l'avvenuta cessione.
Invero, allo stato degli atti non è presente la pubblicazione di Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cartolarizzazione che, per l'effetto delle sentenze numero 17944 e 9412 del 2023, poteva essere utilizzata (congiuntamente ad altri documentati elementi) per dimostrare l'effettiva ricomprensione del singolo credito oggetto di controversia nell'operazione di trasferimento. Tale dimostrazione, in ottemperanza agli orientamenti giurisprudenziali richiamati, avrebbe dovuto avere ad oggetto anche un'indicazione puntuale del credito ceduto. Ebbene, nel caso di specie la “società veicolo cessionaria” non ha provveduto ad allegare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., rendendo, in tal guisa, ancor più carente il quadro probatorio a sostegno della sua legittimazione processuale.
La lacunosità del quadro probatorio, allegato dalla opponente, risulta ancor più palese alla luce della nuova pronuncia della Corte di cassazione che, con sentenza n. 7866 del 2024, richiede la necessità di allegare e produrre documentazione specifica (contratto di cessione, elenchi dei crediti ceduti etc..), imponendo nei confronti della società cessionaria una maggiore attenzione della gestione e conservazione della documentazione inerente alle procedure di cartolarizzazione, al fine di dimostrare in sede giudiziale, l'inclusione dei singoli crediti oggetto di recupero.
Inoltre, fermo restando la portata assorbente della mancata legittimazione processuale della CP_1
non va sottaciuto che il contratto di finanziamento dal quale trae origine il credito azionato in
[...] via monitoria è un contratto di credito al consumo, con consequenziale decadenza del beneficio del termine per il debitore in caso di insolvenza.
Orbene, lo stato di insolvenza, cui fa riferimento l'art. 1186 c.c., ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine, è costituito da una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, la quale renda verosimile l'impossibilità da parte di quest'ultimo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Nel caso di specie, l'opponente ritiene azionabile la decadenza dal beneficio del termine di cui all'art. 1186 c.c., in virtù del mancato pagamento di due ratei del contratto di finanziamento oggetto del presente giudizio.
Ebbene, l'operatività della decadenza dal beneficio del termine, come pacificamente statuito dalla giurisprudenza, non può applicarsi ai casi di mero inadempimento. A tal riguardo, rilevante risulta il pronunciamento della Corte di Cassazione nel quale si statuisce che “l'interruzione dei pagamenti rateali non integra le condizioni previste dall'art. 1186 c.c., essendo necessario che ricorra
l'insolvenza o la diminuzione o il mancato conferimento delle garanzie date dal debitore” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 24330 del 18 novembre 2011).
In definitiva, risultando indimostrata la titolarità del credito azionato in sede monitoria in capo all'ingiungente, l'opposto decreto ingiuntivo va revocato e, per l'effetto, le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti vanno reputate assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (Cfr. Cass. civ. del 03.07.2013, n. 16630;
Cass. civ. del 16.05.2006, n. 11356).
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto, identificato al n. 1698/2020, rubricato al R.G. n. 3560/2020, pubblicato da codesto Tribunale il 22.07.2020;
2) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in S. Maria C.V., in data 28.03.2025
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente