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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/12/2025, n. 2048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2048 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 04/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 14072/2025, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. OTTELLI CARLA e TT ST GI e c.f. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. OTTELLI CARLA e TT ST GI RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 co. 5 c.p.c. )
Visto il ricorso depositato il 03/07/2025, con cui e Parte_1 Parte_2 anno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio;
[...]
Letto l'art. 473-bis.51 co. 5 c.p.c., ai sensi del quale è possibile procedere senza fissazione di udienza;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 7.7.25;
Premesso che le condizioni attualmente vigenti tra le parti, come stabilito con sentenza n. 1677/2010 del Tribunale di Brescia, su conclusioni congiunte, prevedono: assegnazione della casa coniugale di Gardone Val TR alla madre fino all'ottobre 2016; assegno periodico per il mantenimento dei figli a carico del padre di € 700, oltre ai 2/3 delle spese straordinarie, il restante 1/3 a carico della madre;
assegno divorzile a favore della moglie di € 200, aumentati a € 600 al momento del rilascio della casa coniugale da parte della stessa;
Considerato che le parti hanno proposto le seguenti nuove condizioni:
«1) L'immobile sito in Gardone Val TR (Bs), Via Matteotti n. 120, suo tempore adibita a casa coniugale, di esclusiva proprietà del signor , rimane assegnata alla signora sino al 31/12/2025. Parte_1 Parte_2
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A detta scadenza, la signora dovrà rilasciare la predetta abitazione, comprensiva di tutti i mobili e gli arredi di Pt_2 proprietà del signor Parte_1
2) Revoca dell'assegno di mantenimento suo tempore disposto in favore dei figli e , Persona_1 Persona_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti, nonché del dovere di corresponsione, per 1/3 in capo alla signora e Pt_2 per 2/3 in capo al signor delle spese straordinarie relative agli stessi. Parte_1
3) Revoca dell'assegno divorzile suo tempore disposto in favore della signora , economicamente Parte_2 indipendente.
4) Il signor riconosce di essere debitore nei confronti della signora della somma di € Parte_1 Parte_2
7.000,00=(euro settemila/00), comprensiva di ogni ragione di credito, a tacitazione di ogni questione economica pendente tra le parti. La signora accetta la somma così individuata, da corrispondersi in 2(due) rate: la prima, a titolo di Pt_2 acconto, pari ad € 3.000,00=(euro tremila/00), al deposito del presente accordo presso l'Intestato Tribunale;
la seconda, a saldo, pari ad € 4.000,00=(euro quattromila/00) alla consegna dell'immobile di Gardone Val TR (Bs), Via Matteotti n. 120, da parte della signora in favore del signor Pt_2 Parte_1
5) La signora dichiara di non aver null'altro a che pretendere dal signor ad eccezione di quanto Pt_2 Parte_1 previsto dal punto precedente, né a titolo di assegno divorzile né a titolo di qualsivoglia altra ragione di credito.
6) Le parti dichiarano di aver regolamentato ogni aspetto delle questioni economicopatrimoniali ex se pendenti e di non aver null'altro a che pretendere.
7) Spese di causa compensate tra le parti.
8) Si precisa, in ragione della situazione di fatto già esistente, che è volontà delle parti dare piena efficacia alle condizioni concordate e sopra indicate, già a far data dal deposito del presente ricorso»;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciare la modifica in conformità alle condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in modifica delle previgenti condizioni, dispone in conformità alle condizioni riportate in motivazione;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Brescia, 04/12/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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