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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/03/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO in persona dei signori magistrati:
dott. Glauco ZACCARDI Presidente dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza dell'11 marzo 2025, mediante lettura in aula del dispositivo ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 441 Registro Generale Lavoro dell'anno 2021
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso, Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza Tribunale di Roma n. 5390/2020 del 22.11.2020
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 16.6.2018, la docente ha convenuto in giudizio Parte_1 il al fine di sentir “1. Condannare l'Amministrazione resistente ad effettuare l'esatta CP_2
ricostruzione di carriera della ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla
Direttiva comunitaria n. 1999/70/CE, previa disapplicazione del CCNL scuola 2006/2009 e del
D.Lgs. n. 297/04, e del decreto di ricostruzione carriera già emanato, e dunque accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato E per l'effetto 2. Condannare l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente nella quarta fascia stipendiale con qualifica di “Docente di scuola secondaria di I grado” a decorrere dall'a.s.
1 2014/15 con l'anzianità di servizio maturata di anni 15 o comunque a collocarla nella posizione maturata;
3. Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di EURO 36.419,77, oltre i ratei di tredicesima mensilità, dovuta a titolo di differenze retributive ed arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera e dell'inquadramento nella posizione maturata tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Scuola
e delle tabelle di riferimento annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
4.
Condannare l'amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente di un aumento di
EURO 387,50 sullo stipendio mensile fino al raggiungimento del successivo gradone stipendiale.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario”.
A tal fine, ha dedotto di essere docente a tempo indeterminato dal 1.9.2013 con la qualifica di
“Docente di scuola secondaria di I grado” e di avere prestato servizio pre-ruolo in scuole statali a decorrere dall'a.s. 1997/1998 con rapporti a tempo determinato per i periodi specificati in atti;
ha lamentato di aver ottenuto un provvedimento di ricostruzione della carriera illegittimo che, in violazione del principio di non discriminazione, ha riconosciuto solo parzialmente – ai fini dell'anzianità di ruolo – i servizi pre-ruolo da lei prestati;
ha prospettato di dover essere invece inquadrata nella IV fascia stipendiale, godendo nell'a.s. 2014/2015 (epoca del superamento del periodo di prova) di un'anzianità di servizio di 15 anni sulla base della Tabella B del CCNL Comparto
Scuola applicabile, con diritto alla conseguente attribuzione di stipendio, nonché alla corresponsione di arretrati in misura pari a complessivi € 36.419,77, oltre ratei di XIII mensilità; ha invocato, in proposito, il principio di non discriminazione, principio asseritamente violato dall'art. 485, d. lgs. n.
297/1994 ma sancito invece dalla direttiva europea n. 1999/70/CE (e recepito dall'art. 6, d. lgs. n.
368/2001 e ora dall'art. 25, d. lgs. n. 81/2015) e dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea con sentenza n. 314/2012 ed ulteriore sentenza del 9.7.2015, nonché dalla Corte di
Cassazione con sentenza n. 22558/2016.
Il si è costituito chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso. CP_2
All'esito del giudizio, il Tribunale con la sentenza impugnata ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo che la domanda, per come formulata, fosse “fondata sulla commistione di regimi stigmatizzata dalla Suprema Corte” (Cass. n. 31149/2019 e n. 2924/2020). Ha infatti osservato:
“Parte ricorrente rivendica … una ricostruzione di carriera (con le conseguenti differenze retributive da inserimento in fascia stipendiale superiore) computando gli anni di servizio per intero ogni volta che essi abbiano superato i 180 giorni, senza però applicare l'abbattimento ex art. 485 T.U. per gli
2 anni successivi al quarto, pur considerando anche questi ulteriori anni come intere annualità ove abbiano superato i 180 giorni.
Neppure può ritenersi che l'anzianità di servizio ai fini del riconoscimento della fascia stipendiale rivendicata sia maturata in base ai giorni di servizio effettivamente prestati nel periodo dedotto in giudizio: considerato quanto dalla stessa parte ricorrente riferito in ordine ai giorni di effettivo servizio nel periodo di causa, la somma complessiva delle giornate di servizio effettivo negli aa.ss. indicati in ricorso effettivo, divisa per 365 giorni, non comporta infatti l'anzianità superiore nei termini indicati in petitum”.
Avverso tale pronuncia, ha proposto appello la lamentando l'omessa ed erronea Pt_1
valutazione dei fatti, delle allegazioni processuali e delle risultanze istruttorie, la violazione della clausola 4 del suddetto Accordo Quadro, della direttiva 1999/70/CE, e conseguentemente dell'art. 25,
d. lgs. n. 81/2015, già art. 6, d. lgs. n. 368/2001, infine la contraddittorietà della motivazione.
In appello, il è rimasto contumace. CP_2
Nel corso del giudizio, su invito della Corte, parte appellante ha depositato note autorizzate con le quali ha elaborato un nuovo conteggio dell'anzianità e delle differenze retributive maturate, sulla scorta della più recente giurisprudenza di legittimità, raffrontandolo al conteggio dell'anzianità calcolata applicando gli artt. 485 e 489, d. lgs. n. 297/1994, come da decreto di ricostruzione di carriera adottato dall'amministrazione appellata.
La causa, matura per la decisione, è stata discussa e decisa all'udienza dell'11.3.2025 mediante lettura del dispositivo.
2. Ebbene, l'appello è parzialmente fondato.
Va premesso che la ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento – ai fini della Pt_1
ricostruzione della carriera – del servizio pre-ruolo prestato, sostenendo di avere diritto al riconoscimento dell'intero servizio pre-ruolo, essendo le limitazioni previste dall'art. 485, d.lgs. n.
297/1994 illegittime per contrasto con il principio di non discriminazione tra personale di ruolo e personale assunto con contratto di lavoro a termine, principio sancito dalla clausola 4 dell'Accordo
Quadro cit.
2.1. Tanto premesso, pare opportuno richiamare la normativa di riferimento.
Ebbene, l'art. 485 cit. – nel testo ratione temporis applicabile al caso di specie in cui l'immissione in ruolo è avvenuta prima dell'a.s. 2023/2024 (dunque, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 14, co. 1, lett. a), d.l. . 69/2023, conv. in l. n. 103/2023) – stabilisce che: “1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni
3 e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo. (…) 3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o negli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali”.
Il successivo art. 489 – parimenti nel testo pro tempore vigente, anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 69/2023 e dalla legge di conversione n. 103/2023 – tuttavia dispone che “ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento”.
Sul punto, in particolare, l'art. 11, co. 14, l. n. 124/1999 – nel testo pro tempore vigente, anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 14, co.
1-bis, d.l. n. 69/2023 cit. – statuisce che “il comma
1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
2.2. Ciò posto, va rammentato che le questioni sottoposte all'attenzione del Collegio sono state compiutamente ed esaustivamente affrontate e risolte dalla Suprema Corte con sentenza n.
31149/2019, secondo la quale “in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto 'ab origine' a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente 'ab origine'
a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489 e, in caso di disapplicazione,
4 computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”
(nello stesso senso, cfr. Cass. n. 3474/2020).
La Corte, ricostruita compiutamente l'evoluzione della disciplina legislativa della materia, afferma infatti che “nel settore scolastico, in relazione al personale docente, la disciplina generale ed astratta del riconoscimento del servizio preruolo risulta dalla commistione di elementi che, nella comparazione con il trattamento riservato ai docenti sin dall'origine assunti con contratti a tempo indeterminato, possono essere ritenuti solo in parte di sfavore, perché, se da un lato la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio, dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività
l'insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio, ed ha anche previsto il riconoscimento del servizio prestato presso scuole di un diverso grado, consentendo all'insegnante della scuola di istruzione secondaria di giovarsi dell'insegnamento nelle scuole elementari ed ai docenti di queste ultime di far valere il servizio preruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali”.
Inoltre, “l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio”.
Ad avviso della Corte, “la norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento (…) basato sulla regola del cosiddetto 'doppio canale' che, oltre a prevedere l'immissione in ruolo periodica dei docenti attingendo per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per il restante 50% dalle graduatorie per soli titoli, e poi dalle graduatorie permanenti, stabiliva anche (…) la cadenza triennale dei concorsi. In quel contesto, infatti,
l'abbattimento oltre il primo quadriennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perché quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica”.
Tuttavia, “le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che i docenti
'stabilizzati' (…) si sono trovati per la maggior parte a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute”.
5 Ciò posto, secondo la Corte “l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (…)”.
A questo punto la Corte rappresenta che “come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C-29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C-619/17, 5.6.2018, Persona_1
causa C-677/16, Montero Mateos), la clausola 4 dell'Accordo Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali questa Corte ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356,
26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonché agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n.
27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019).
Nei precedenti citati si è evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del Per_2
; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
[...]
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché
6 proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del
Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi);
e) la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive .... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C- 305/11, e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in Per_3 causa C-152/14 Bertazzi)”.
Ad avviso della Corte, “i richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C- 466/17, con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, Per_4
la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che «ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”.
7 Infatti, “a detta conclusione la Corte è pervenuta dopo avere dichiarato espressamente di volersi porre in linea di continuità con la propria giurisprudenza, richiamata ai punti 26, 33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell'anzianità, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, e la statuizione è stata resa valorizzando le circostanze allegate dal Governo Italiano, che aveva fatto leva sul criterio di favore previsto dall'art. 489 del d.lgs. n. 297/1994, come integrato dalla legge n. 124/1999, nonché sulla necessità di raggiungere «un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso» (punto 51).
Particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i punti 47 e
48 nei quali si afferma che possono configurare una ragione oggettiva «gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale», obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità «fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio».
Poiché, ad avviso del Collegio, la lettura della pronuncia deve essere complessiva, non possono essere svalutate, come ha fatto il ricorrente nel corso della discussione orale, le CP_1
affermazioni contenute ai punti 33-34 e 37-38, quanto alla non decisività della diversa forma di reclutamento ed alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi», sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 RG TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo
Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla
Corte di Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparità di trattamento.
Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con i docenti di ruolo (…) la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare.
Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai
CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente,
8 non appare conciliabile (…) con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato (…) ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche”.
Sulla base di tali considerazioni la Corte giunge, perciò, alla conclusione di “escludere che la disciplina dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive (…)”.
Quanto all'esigenza di evitare discriminazioni “alla rovescia” (cioè di evitare di riservare al personale immesso in ruolo dopo un periodo di precariato, un trattamento più favorevole di quello riservato al personale assunto sin dall'inizio con contratto a tempo indeterminato), afferma la Corte che “l'argomento (…) non può essere ritenuto decisivo per affermare tout court la conformità alla direttiva della norma di diritto interno, innanzitutto perché la verifica non può essere condotta in astratto, bensì deve tener conto della specificità del caso concreto”, atteso che “la denunciata discriminazione deve essere verificata in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio”, ragion per cui “non si può escludere che la medesima norma possa essere ritenuta discriminatoria in un caso e non nell'altro”. Pertanto, “perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994 (…) deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile”, cioè il docente assunto sin dall'inizio con contratto a tempo indeterminato “per svolgere la medesima funzione (…)”. In sostanza, ad avviso della Corte, “un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato”. Pertanto, “nel calcolo dell'anzianità occorre (…) tener conto del solo servizio effettivo prestato (…) con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi (…). Qualora all'esito del calcolo (…) il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché
l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto
9 dell'Unione (…) Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile”.
2.3. Ebbene, come già chiarito in numerose sentenze (cfr. ex plurimis, la n. 2636/2024), questo
Collegio ritiene pienamente condivisibili le argomentazioni esposte dalla Suprema Corte nella sua funzione nomofilattica.
Ciò posto, nella fattispecie in esame il Tribunale – dopo aver effettivamente motivato in diritto in modo conforme ai principi enunciati dalla Corte di Cassazione – se ne è tuttavia discostato, omettendo di procedere alla verifica del rispetto in concreto di tali principi e rigettando integralmente il ricorso.
Invero, poiché la normativa pro tempore vigente prescriveva che in sede di ricostruzione della carriera operassero alcune fictiones iuris (es. vanno valutati come anni interi quelli prestati per un periodo uguale a 180 gg. ovvero dal 1° febbraio alla fine dell'anno scolastico), il Tribunale avrebbe invece dovuto procedere ad un raffronto tra il calcolo dell'effettivo servizio prestato pre-ruolo e quello ricostruito ai sensi dell'art. 485 cit., raffronto al quale è stato dunque necessario procedere nel presente grado di giudizio.
Pertanto, su invito di questa Corte (v. ordinanza del 28.11.2023), con le note depositate il
31.1.2024, l'appellante ha evidenziato di aver maturato, al momento della conferma in ruolo in data
1.9.2014, dopo lo svolgimento dell'anno di prova, un'anzianità di 12 anni, 0 mesi e 29 giorni di servizio effettivo, a fronte di quella riconosciutale con il decreto di ricostruzione, pari a 10 anni, 2 mesi e 20 giorni ai fini giuridici ed economici, e a 2 anni, 9 mesi e 10 giorni ai soli fini economici, con conseguente diritto all'inserimento nella III fascia di stipendio (9-14 anni), nonché a differenze retributive arretrate per complessivi € 9.120,01 fino alla data di immissione in ruolo ed ulteriori €
15.424,17 per il periodo successivo, sino all'a.s. 2017/2018 in cui è stato proposto il ricorso di primo grado, per un totale di € 24.544,18.
3. Va di conseguenza accolta, nei limiti, anche la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive maturate prima e dopo l'immissione in ruolo, fino all'epoca del deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, per un totale di € 24.544,18, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come da conteggi contenuti nelle note autorizzate.
4. Dev'essere, invece, dichiarata inammissibile la domanda dell'appellante volta a sentir condannare l'amministrazione appellata al pagamento in suo favore di un aumento di € 461,50 sullo
10 stipendio mensile fino al raggiungimento della successiva fascia stipendiale, siccome la cd. condanna de futuro (quella, cioè, in cui l'ordinamento valorizza l'interesse del creditore ad ottenere un provvedimento a carico del debitore prima ancora che si verifichi l'inadempimento dell'obbligato), costituisce un'ipotesi del tutto eccezionale nel nostro ordinamento processuale, dunque ammissibile solo laddove normativamente previsto (es. ai sensi del disposto dell'art. 664, co. 1 c.p.c.), senza che ne sia ammessa un'interpretazione estensiva.
5. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza del CP_1
appellato ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate ai minimi tariffari, secondo lo scaglione di riferimento, tenuto conto della serialità del contenzioso e della relativa semplicità in fatto e in diritto della causa.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1. condanna il appellato ad effettuare l'esatta ricostruzione di carriera in favore CP_1 dell'appellante, con qualifica di “Docente di scuola secondaria I grado” ed inquadramento alla data del 1.9.2013 nella III fascia stipendiale, con anzianità di servizio maturata di 9-14 anni;
2. condanna il appellato al pagamento in favore dell'appellante della somma di € CP_1
24.544,18, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, per i titoli di cui in parte motiva;
3. dichiara inammissibile la domanda di condanna dell'amministrazione appellata al pagamento in favore dell'appellante di un aumento sullo stipendio mensile fino al raggiungimento della successiva fascia stipendiale;
4. condanna il appellato alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio CP_1
a favore dell'appellante, che liquida per ciascun grado in € 2.200,00, oltre al rimborso del contributo unificato, ove versato, ed oneri accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, lì 11.3.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott.ssa Sara Foderaro IL PRESIDENTE
dott. Glauco Zaccardi
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