Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 25/11/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO Composta da OL TA Presidente ZAFFINA Innocenza Consigliere ALBERGHINI AN Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto, iscritto al n. 32243 del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 61868, reso da EL ES, consegnatario degli stampati a rigoroso rendiconto (targhe di riconoscimento per veicoli)
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio della Motorizzazione civile di VI per l’esercizio 2018, depositato in data 8 ottobre 2019;
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
Udito, all’udienza pubblica del 12 marzo 2025, tenutasi con l’assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Zotti, data per letta la relazione, il Sostituto Procuratore Generale Francesca Cosentino, come da verbale;
FATTO
Con la relazione di irregolarità n. 499 del 7 ottobre 2024, il Magistrato istruttore chiedeva l’iscrizione a ruolo di udienza del conto n. 61868, reso dall’agente contabile Bellon ES, quale consegnatario delle targhe di
riconoscimento per veicoli a motore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio della Motorizzazione civile di VI, per l’esercizio 2018, avendo rilevato che:
- il conto, seppur munito del visto di regolarità amministrativo contabile, con firma digitale, del Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di VI SS AR in data 8/10/2019 e corredato dall’attestazione di conformità degli originali ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 82/2005 a firma
(digitale) del Direttore della Sezione coordinata della Motorizzazione civile di VI CO DA in data 18/02/2019, si presentava sprovvisto dell’attestazione di parificazione;
- non era stata depositata, unitamente al conto, la relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, co. 2, c.g.c., la cui carenza era stata giustificata in sede di riscontro istruttorio con il richiamo alla pronuncia n.
4/2020 delle SS.RR. in sede consultiva della Corte dei conti, ritenuto dal magistrato inconferente e non idoneo a giustificare l’omissione di tale adempimento;
- non era chiaro il ruolo assunto dagli Sportelli Telematici dell’Automobilista
(STA) nella gestione della distribuzione delle targhe e, in particolare, se essi assumessero la veste di subagenti, tenuti, a loro volta, alla resa del subconto (posizione assunta dalla Sezione giurisdizionale per il Lazio)
ovvero se agissero come coadiutori (orientamento fatto proprio dalle Sezioni giurisdizionali per le Regioni Abruzzo – sent. n. 73/2019 – e Marche
– sent. n. 42/2024);
- a prescindere dall’adesione all’uno o all’altro orientamento, il conto sarebbe stato irregolare, in quanto, nel primo caso, pur confluendovi i risultati della gestione degli STA, allo stesso non risultava allegato alcun subconto e, nel secondo caso, dalle scritturazioni ivi contenute non si evinceva se la giacenza finale era data dalla sommatoria delle giacenze di tutti gli STA e del magazzino della Motorizzazione;
- sulla base delle risultanze del conto non era possibile distinguere le targhe che di fatto erano custodite presso l’Ufficio della Motorizzazione da quelle detenute dalle Agenzie, né desumere il codice identificativo di ogni targa rimasta in magazzino, riconsegnata per radiazione o da distruggere.
Concludeva, quindi, per la dichiarazione di irregolarità del conto, previa pronuncia di orientamento circa il ruolo degli STA.
Con memoria depositata in data 18 febbraio 2025, l’agente contabile e il Direttore dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di Verona – Sezioni Coordinate di VI e Padova rappresentavano che:
- il conto inviato alla Corte, seppur privo della data, era atto valido in quanto recava la firma olografa del consegnatario Bellon ES (che ne riconosceva la paternità) e la firma digitale del Dirigente dell’Ufficio dell’epoca, ing. CO DA, apposta sul conto in data 18/02/2019 (il documento, inoltre, costituiva un allegato della nota di trasmissione prot. n.
42687 del 29/02/2020 alla RTS del conto per il visto di regolarità amministrativo-contabile);
- la parificazione del conto era stata effettuata espressamente dal Direttore dell’epoca, ing. CO DA, avendo lo stesso firmato digitalmente il conto e, con esso, la dichiarazione testuale prevista nel modello 125 (come da circolare prot. n. 369 del 9 febbraio 1988) dalla quale risultava che, nell’esercizio 2018, erano state cedute targhe in misura corrispondente agli attestati di versamento;
- la dichiarazione, riportata in calce al conto (sottoscritta unitamente allo stesso dal Direttore dell’Ufficio, quale soggetto terzo rispetto all’agente contabile) e recante l’attestazione della regolarità formale del conto e della corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell’Ente, aveva le caratteristiche proprie della relazione di cui all’art. 139 c.g.c., anche per il fatto che lo stesso organo di controllo interno non avrebbe avuto alcun margine di discrezionalità, trattandosi di un conto meramente algebrico;
- le Agenzie-STA erano qualificabili come soggetti incaricati/delegati degli Uffici della Motorizzazione che operavano per conto dell’Amministrazione e non erano, pertanto, tenuti alla resa del subconto per le seguenti ragioni:
1) ferma restando la responsabilità delle stesse nella custodia delle targhe, il funzionario della Motorizzazione, quale agente contabile, attraverso la consultazione del registro (inserito nel sistema informatico SIMOT che gestisce tutte le procedure di immatricolazione dei veicoli), era messo nelle condizioni di svolgere un controllo costante e puntuale sulla gestione di tutte le targhe (cedute, giacenti o rimanenti), comprese quelle in carico a ciascuna Agenzia-STA delegata;
2) la giacenza finale delle targhe era unica e teneva conto anche delle targhe custodite dagli studi di consulenza;
3) non si poteva pretendere che il conto recasse gli identificativi delle targhe rimaste in magazzino, radiate o distrutte, ossia di tutte quelle
“maneggiate” nell’anno di riferimento (ciò, oltre ad essere abnorme, non sarebbe stato conforme né alle indicazioni ministeriali né ai modelli utilizzati, in modo uniforme, dalle Motorizzazioni civili per la redazione dei conti, come risultava da una circolare adottata con il parere positivo della Corte dei conti, né tantomeno alla finalità del conto, che era quella di stabilire il valore complessivo delle targhe vendute e di quelle “in giacenza”);
4) sebbene dal conto non fosse possibile distinguere le targhe di fatto custodite presso l’Ufficio della Motorizzazione da quelle detenute dalle Agenzie, tutte le assegnazioni di targhe in favore di queste ultime risultavano inserite nel registro informatico (aggiornato tramite l’utilizzo delle maschere “ALNZ” e “ALSA”) e indicate nel verbale di consegna redatto ai sensi del d.P.R. n. 358/2000 dal consegnatario e dal rappresentante dall’Agenzia al momento della consegna delle targhe (peraltro, in assenza di registrazione informatica al momento dell’assegnazione delle targhe, le stesse erano inutilizzabili da parte dell’Agenzia);
5) la gestione informatica delle assegnazioni e degli scarichi delle Agenzie consentiva al consegnatario, in ogni momento, di avere contezza anche dei singoli numeri di targa ancora in giacenza presso ciascuna Agenzia.
Concludeva, quindi, in via principale per la declaratoria di regolarità del conto e discarico dell’agente e, in via subordinata, chiedeva che nella denegata ipotesi in cui la Sezione avesse ritenuto necessari “aggiustamenti procedurali” in ordine alle modalità di presentazione del conto, gli stessi, tenuto conto delle gravi carenze di organico in cui versava l’Ufficio provinciale, fossero richiesti per i conti futuri e non anche per le annualità pregresse.
All’odierna udienza, presente l’agente contabile, il Pubblico Ministero ha concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’esame del conto giudiziale presentato dalla sig.ra ES EL, quale consegnatario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Motorizzazione Civile di VI, incaricato con decreto prot. n. 228324 del 28/10/2016 della gestione delle targhe di riconoscimento per veicoli a motore per l’esercizio 2018.
2. In via preliminare, il Collegio ritiene che sussistano elementi sufficienti per superare le contestazioni mosse dal Magistrato istruttore in ordine ai profili di improcedibilità del giudizio connessi alla mancata parificazione del conto giudiziale da parte dell’Amministrazione.
Come chiarito dall’Ufficio della Motorizzazione Civile di Verona, infatti, la parifica è stata effettuata in conformità alle indicazioni contenute nella circolare prot. n. 369 del 9 febbraio 1988, mediante dichiarazione, contenuta nel Modello D.G.M. 125, del Direttore p.t. ing. CO DA, di corrispondenza del numero di targhe ceduta agli attestati di pagamento.
La sottoscrizione dell’ing. DA, in qualità di Dirigente dell’Ufficio, essendo stata apposta digitalmente sull’intero documento, comprensivo sia dell’attestazione di conformità agli originali ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 che della predetta dichiarazione, ed essendo avvenuta in data antecedente all’apposizione del visto da parte della Ragioneria territoriale dello Stato (12 febbraio 2020), vale anche come attestazione dell’intervenuta parificazione del conto.
3. Quanto alle modalità di rendicontazione della gestione delle targhe, emerge dagli atti che il carico delle targhe è unico ed è posto in capo alla Motorizzazione civile (si tratta, infatti, di forniture effettuate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, concessionario in esclusiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti): l’art. 101 del Codice della Strada, infatti, prevede che “La produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli a motore o da essi rimorchiati sono riservate allo Stato. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce il prezzo di vendita delle targhe comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste dall'art.
208, comma 2”.
La cessione delle targhe avviene, invece, attraverso due distinti canali: la consegna diretta agli sportelli della Motorizzazione ovvero attraverso lo
“Sportello Telematico dell’Automobilista”.
L’art. 4 del DPR n. 358/2000 (“Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (n. 29, allegato 1, della legge 8 marzo 1999, n.50)”) prevede, infatti, che le operazioni relative alla consegna della targhe possano essere svolte anche dagli studi di consulenza automobilistica abilitati a Sportello telematico dell’automobilista (art. 4, comma 1, lett. d).
Una volta, infatti, ricevuta l’abilitazione, a detti soggetti è assegnato
“mediante l'utilizzo di apposite procedure informatiche, un quantitativo di targhe, di carte di circolazione e di etichette autoadesive in bianco, sufficiente a coprire il fabbisogno mensile del richiedente” (art. 4, comma 3),
di cui viene tenuta annotazione in appositi registri (art. 3: “Le imprese di consulenza automobilistica e le delegazioni dell'A.C.I. adottano ogni misura necessaria ad assicurare, con mezzi di sicurezza graduati in relazione alla quantità di materiale da custodire per la gestione dello sportello, la conservazione e la custodia delle targhe, delle carte di circolazione, delle etichette autoadesive e di ogni altro materiale ad esse assegnato per la gestione dello sportello, la cui presa in carico ed il cui utilizzo sono annotati in appositi registri, secondo le modalità indicate dal Ministero e dall'A.C.I”).
Lo Sportello, “ricevuta la richiesta relativa ad una delle operazioni di cui al comma 1” (dell’art. 4, tra cui, appunto, la consegna delle targhe),
“accertata l'identità del richiedente, verifica l'idoneità, la completezza e la conformità della domanda e della documentazione presentate in conformità alle norme vigenti, nonché il versamento delle imposte e dei diritti dovuti dal richiedente, direttamente o per il tramite del collegamento al sistema informativo dell'A.C.I., utilizzando le apposite procedure informatiche, provvede a trasmettere le informazioni necessarie al Centro elaborazione dati del Ministero. Le richieste non corredate dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle imposte e degli importi dovuti o dal contestuale versamento degli stessi non sono prese in considerazione” (art. 4, comma 4).
L’elenco giornaliero delle operazioni di ciascuno sportello (art. 5, comma 1)
“corredato dalle richieste presentate dagli utenti, ciascuna contenente la documentazione prevista, ivi compresa la fotocopia del documento di identità del richiedente, e le attestazioni dei versamenti degli importi dovuti, è consegnato al competente ufficio provinciale della motorizzazione, il quale controlla che l'elenco corrisponda alla propria copia e, verificata la regolarità delle domande e della documentazione, provvede a protocollarle e ad archiviarle” (art. 5, comma 2).
Alla luce di tale quadro normativo deve essere valutato il ruolo degli STA nella gestione in esame e, in particolare, se essi assumano la veste di sub agenti tenuti, a loro volta, alla resa del conto giudiziale, ovvero se essi si pongano unicamente come coadiutori.
Sul punto si confrontano, nella giurisprudenza delle Sezioni territoriali di questa Corte, due distinti ed opposti orientamenti.
Il primo, fatto proprio dalla Sezione giurisdizionale per il Lazio, valorizza la circostanza che gli STA non soltanto hanno una responsabilità per legge della custodia, ma hanno anche una gestione autonoma delle targhe.
Rispetto a detta gestione delle STA, il funzionario dell’Ufficio della Motorizzazione, individuato come agente contabile tenuto alla resa del conto giudiziale, non effettua operazioni di riscontro diretto, ma si limita a verificare il numero delle targhe consegnate alle singole Agenzie, quelle che esse hanno utilizzato e, quindi, quelle rimaste in giacenza.
In tale contesto, l’unico controllo prodromico è quello relativo al pagamento (senza il quale il sistema non consente l’emissione della targa).
In questa prospettiva la gestione dello STA assume una significativa, autonoma rilevanza esterna, secondaria, ma formalmente distinta da quella dell’agente contabile principale, di cui riveste la qualità di agente secondario. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 192 Reg. Cont. St. (RD 827/1924) il funzionario dell’Ufficio della Motorizzazione, in qualità di consegnatario, dovrebbe allegare al proprio conto giudiziale tanti sub-conti, quanti sono i soggetti (Agenzie- STA) che hanno materialmente gestito le targhe.
A tale ricostruzione si contrappone l’orientamento, fatto proprio da talune Sezioni regionali (Sez. Abruzzo n. 73/2019, Sez. Marche n. 42/2024),
secondo cui gli STA sono “considerati alla stregua di semplici “incaricati fiduciari” dell’agente contabile, agente contabile il quale non è quindi esonerato dal proprio debito di custodia (seppure la custodia sia, in concreto, esercitata per il tramite dei responsabili degli Studi i quali, come si è visto, ne rispondono all’agente contabile, anche al fine della redazione del conto giudiziale annuale da parte di quest’ultimo, al quale infatti sono tenuti a trasmettere i dati necessari in ottemperanza alla citata circolare prot. 11327 del 2 febbraio 2007).”
In quest’ottica, pur essendo indubitabile che gli STA sono in rapporto di servizio con la pubblica amministrazione e che hanno concreta disponibilità materiale delle targhe e pur essendo questi assoggettati a responsabilità amministrativo-contabile, non paiono tuttavia qualificabili come agenti contabili secondari, gravati da debito di custodia e tenuti alla resa del conto giudiziale proprio in ragione del concreto assetto organizzativo, in quanto meri incaricati o delegati degli uffici di Motorizzazione, detentori delle targhe per conto di detti uffici.
Il rapporto tra gli STA e il consegnatario insediato presso la Motorizzazione non assumerebbe, quindi, sul piano contabile, un apprezzabile rilievo esterno, ma rimarrebbe confinato sul piano amministrativo.
L’opzione per l’uno o per l’altro orientamento determina talune conseguenze in ordine alla regolarità del conto in esame.
Infatti, nel primo caso, nel conto presentato dal consegnatario dell’Ufficio della Motorizzazione civile debbono confluire i risultati della gestione anche degli agenti secondari, i cui conti giudiziali debbono essere allegati al conto dell’agente principale “a corredo”.
Il conto in esame, nel quale, in effetti, confluiscono i risultati della gestione anche degli STA (lo scarico delle targhe, in effetti, avviene unicamente alla consegna all’utilizzatore finale, previo pagamento del relativo prezzo: la consegna del “plafond” di targhe agli STA avviene senza che questi ultimi paghino un corrispettivo economico, con la conseguenza che nelle
“giacenze” sono computate tutte le targhe non utilizzate, comprese quelle nella custodia degli STA), non risulta corredato da alcun sub conto, di talchè si profilerebbe come irregolare per violazione dell’art. 192 cit..
A ben valutare, tuttavia, neppure l’adesione al secondo orientamento consentirebbe di considerare regolare il conto, non emergendo da alcuna delle sue scritturazioni la circostanza che la giacenza finale è data dalla sommatoria delle giacenze di tutti gli STA e del magazzino dell’Ufficio della Motorizzazione.
Va, a tal proposito, ricordato che i principi e le regole speciali che governano il settore della gestione del denaro pubblico sono ispirati ad esigenze di controllo e garanzia obiettiva per l’accertamento della correttezza e regolarità delle gestioni e che, pertanto, le finalità di garanzia a cui è preposto il conto giudiziale non possono essere eluse o pretermesse, stante l’indefettibilità del relativo giudizio, pur potendo convivere con le regole operative di gestione e con le concrete scelte organizzative che le singole Amministrazioni, dotate di autonomia organizzativa e normativa, possono dare a se stesse, ai loro uffici ed alla loro attività gestionale.
Le gestioni, quindi, non solo devono essere organizzate in modo tale che i risultati dell’attività gestoria siano in ogni momento ricollegabili, in modo certo, chiaro e continuativo, con le scritture ed i documenti contabili dell’ente, ma anche che ciò debba necessariamente emergere in primis dal conto reso e sottoposto a giudizio (cfr. Sez. Molise, 25/2018).
Sotto tale profilo non sembra, quindi, essere sufficiente che, in concreto, le targhe effettivamente utilizzate, tanto dai singoli STA quanto dall’Ufficio siano rilevabili dagli appositi registri (ora tenuti in via informatica) e consultabili in tempo reale dall’agente contabile (che, quindi, avrebbe a disposizione comunque i dati necessari alla compilazione del conto giudiziale), poiché di ciò deve essere data idonea rappresentazione nel conto.
Al fine di qualificare correttamente la posizione degli STA va considerato che questi ultimi hanno l’obbligo di prendere in carico e registrare le targhe ad essi consegnate; di predisporre ogni presidio necessario alla conservazione ed in caso di furto, smarrimento, deterioramento ne rispondono all’Ufficio della Motorizzazione civile (e sono tenuti a corrispondere il tantundem economico); di rendicontare periodicamente le operazioni (di consegna) svolte; infine, si rapportano direttamente con l’utenza, ricevendo le istanze, verificandone i presupposti e accertando l’intervenuto pagamento (rispondendo dell’irregolare rilascio di documenti fino alla decadenza dell’abilitazione: art. 6 DPR 358/00).
Gli STA, quindi, non sembrano essere meri delegatari dell’Ufficio della Motorizzazione civile, trattandosi di soggetti imprenditoriali professionali
(ACI, PRA, agenzie di consulenza ex lege 264/1991) che svolgono l’attività previa specifica autorizzazione del Ministero che ne verifica il possesso dei requisiti (autorizzando il collegamento al CED): non solo hanno la materiale custodia di un determinato numero di stampati (targhe), ma di questi ultimi debbono tenere una rigorosa contabilità, rispondendo non solo della custodia, ma anche di deterioramenti ed ammanchi. Nella gestione degli stampati, poi, pur conformandosi alle direttive della Motorizzazione civile, sono del tutto autonomi, avendo il potere/dovere di verificare i presupposti per il rilascio delle targhe ed essendo tenuti unicamente ad una rendicontazione ex post.
Ne consegue che, ad avviso del Collegio, gli STA devono essere qualificati come agenti contabili secondari, o sub-agenti, tenuti alla resa di un proprio conto giudiziale, da produrre a corredo del conto dell’agente contabile principale (e, quindi, del funzionario della Motorizzazione civile individuato quale consegnatario delle targhe).
Ciò in quanto gli stessi sono gravati da un debito di custodia di valori e materie di proprietà dello Stato ai sensi dell’art. 44 del T.U. n. 1214/1934, essendo deputati non soltanto alla materiale custodia di un determinato numero di stampati (targhe), ma essendo anche obbligati a tenere una rigorosa contabilità dei beni loro affidati e a rispondere di eventuali deterioramenti e/o ammanchi.
Gli STA, inoltre, assumono una gestione autonoma degli stampati in quanto, pur dovendosi conformare alle direttive della Motorizzazione civile, sono chiamati a verificare la ricorrenza dei presupposti per il rilascio delle targhe e sono tenuti ad effettuare la successiva rendicontazione delle operazioni svolte.
La qualificazione degli STA come sub-consegnatari con debito di custodia non può essere esclusa neppure in considerazione del controllo del funzionario della Motorizzazione civile sulla gestione delle targhe detenute dallo sportello incaricato, controllo esercitato in modo puntuale attraverso una costante consultazione del sistema informatico.
Con la consegna delle targhe agli STA da parte del consegnatario principale, infatti, non si estingue il debito di custodia che grava su quest’ultimo, ma lo stesso permane in ragione della qualifica di contabili secondari o subconsegnatari dei soggetti affidatari delle stesse, derivante dalla sussistenza in capo ad essi di un medesimo debito di custodia.
Da ciò consegue che, in presenza di ammanchi e irregolarità relativi all’attività svolta dagli STA di cui il consegnatario della Motorizzazione venga in qualsiasi modo a conoscenza (anche dalla consultazione del gestionale informatico), quest’ultimo dovrà attivare le procedure del caso in ordine alla responsabilità amministrativa dello STA e, in presenza di un pregiudizio patrimoniale per l’Amministrazione, curarne l’immediata segnalazione alla Corte dei conti per il recupero del dovuto.
4. Non è, quindi, sufficiente che le informazioni relative alle targhe effettivamente detenute tanto dai singoli STA quanto dall’Ufficio della Motorizzazione civile siano in concreto desumibili, anche in tempo reale, attraverso la consultazione dell’apposito registro informatico, dovendo ciò necessariamente emergere dal conto giudiziale, che deve dare completa e adeguata rappresentazione dei risultati della gestione complessiva.
D’altronde, come correttamente evidenziato dal Magistrato istruttore, anche nel caso in cui questo Collegio avesse considerato gli STA alla stregua di semplici “incaricati fiduciari” del funzionario della Motorizzazione, il conto sarebbe risultato in ogni caso irregolare, non emergendo dalle scritturazioni ivi riportate se la giacenza finale corrispondesse effettivamente alla sommatoria delle rimanenze presso gli STA e del magazzino dell’Ufficio della Motorizzazione.
5. Con riferimento, infine, alla mancata presentazione della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139 c.g.c., si ritiene che tale omissione non possa essere addebitata all’agente contabile, bensì all’Amministrazione, la quale è tenuta, per legge, a porre in essere tale adempimento.
Sul contenuto della citata relazione, infine, il Collegio rileva che la stessa -
come da ordinanza n. 15/2023 di questa Sezione Giurisdizionale -
“dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell’attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell’ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un’alterazione dell’assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione”.
Non può pertanto, ritenersi che la sottoscrizione del conto targhe da parte del Dirigente abbia potuto assolvere anche la funzione propria della relazione dell’organo di controllo interno, trattandosi di adempimento specifico e diverso dalla parificazione del conto ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.g.c..
6. Alla luce di quanto suesposto, pur in assenza di ammanchi, il conto non può essere dichiarato regolare né l’agente può essere ammesso a discarico.
7. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle stesse.
P.Q.M.
La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
32243 del registro di segreteria promosso nei confronti dell’agente contabile EL ES in relazione al conto giudiziale n. 61868, depositato in data 8 ottobre 2019, lo dichiara irregolare e, per l’effetto, non discarica l’agente.
In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
AN RG TA LO
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositato in Segreteria il Il Funzionario Preposto
(firmato digitalmente)