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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/06/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1227 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv. ROMANO GIOVANNI Parte_1 appellante
E
con l'avv. Paolì Maristella Controparte_1 appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO conveniva in giudizio il chiedendone la condanna Parte_1 Controparte_1 al pagamento, in proprio favore, della somma di € 5.900,00 a titolo di mensilità di Maggio e
Giugno 2021, 13^ mensilità (anno 2021) e tfr (anno 2021). Deduceva di essere stata assunta dall'ente convenuto in data 01.08.2019, quale assistente sociale, profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, ctg D, posizione economica D1, con contratto a tempo determinato
(sino al 31.12.2019, poi prorogato una prima volta fino al 31.12.2020 e poi fino al 30.6.2021, giusta determina del dirigente del settore Teti n. 1580 del 31.12.2020; che il rapporto di lavoro, inizialmente a tempo parziale (18 ore settimanali), veniva successivamente trasformato in tempo pieno (36 ore), ma che, nonostante la regolarità della prestazione lavorativa resa, il aveva omesso il pagamento invocato. CP_1
L'ente convenuto resisteva alla domanda eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che la ricorrente aveva prestato attività lavorativa non in favore del Comune , bensì in favore dell' , costituito Controparte_1 Controparte_2 da vari comuni1, di cui il Comune di era solo l'ente capofila e faceva parte del CP_1
personale dell' , assunto con il progetto SIA (assistenti sociali e collaboratore Parte_2 amministrativo) e con provvista economica derivante dal progetto PON inclusione SIA (art. 1 contratto).
Nel merito, eccepiva la non dovutezza delle somme rivendicate dalla poiché il Pt_1 contratto aveva previsto un compenso orario (di € 24,37) stabilito conformemente a quanto previsto dall'art. 68 paragrafo 1 lettera b) del reg. UE n. 1303/2013, richiamato nel contratto di lavoro, con esclusione di voci di retribuzione quali TFR, tredicesima mensilità, festività, straordinari, ferie non godute, ROL – e solo per le ore effettivamente lavorate e subordinato, comunque, all'effettivo trasferimento delle somme da parte del Ministero competente.
Precisava, sul punto, che il Ministero aveva decertificato la somma di € 3.498,29, poiché percepita indebitamente dalla tra luglio e dicembre 2020 per 264 ore non lavorate che Pt_1 la stessa aveva giustificato con ferie e permessi per i quali il contratto non prevedeva la retribuzione. Chiedeva, dunque, la compensazione di tale importo, che assumeva corrispondente a circa due mesi di retribuzione, con le somme eventualmente spettanti alla ricorrente per le mensilità di maggio e giugno 2021 oggetto di causa.
Il Tribunale di Vibo ha rigettato il ricorso, compensando le spese di lite.
Dopo aver definito la prospettazione della lavoratrice “insuperabilmente lacunosa“, rilevava come l'odierna appellante non aveva, nella prima difesa utile, “sconfessato la ricostruzione avversaria” sia con riguardo alla“ineffettività della prestazione” che “al rinnegamento ministeriale dell'attività lavorativa dell'attrice” e si era limitata “apoditticamente ad affermare di aver lavorato” nei mesi d'interesse, senza aggiungere “altri elementi da cui desumere la consistenza della prestazione resa, così introducendo al procedimento asserzioni generiche e tautologiche, insuscettibili di fondare la responsabilità dell'Amministrazione interlocutrice (laddove – per ipotesi argomentativa – se ne reputasse la legittimazione a contraddire)”.
Avverso tale decisione ha interposto gravame la ricorrente di primo grado ed ha lamentato:
1. la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, in quanto disposta la trattazione scritta dell'udienza di comparizione delle parti, fissata per l'08.06.2022 con il termine per il deposito delle predette note fissato fino a cinque giorni prima della data
Pag. 2 di 6 suddetta, il si era costituito l'ultimo giorno utile per il deposito Controparte_1 delle note d'udienza (e cioè il 3.06.2022), depositando contemporaneamente le proprie note scritte e ciò nonostante avesse ricevuto la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza il 10.03.2022.
Ha lamentato che tale condotta processuale aveva determinato l'impossibilità oggettiva di replicare al contenuto della costituzione avversaria, avendo già depositato le proprie note di trattazione il giorno prima (02.06.2022); che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare la tardività della costituzione del convenuto (integrante anche la violazione di doveri di lealtà e probità delle parti e dei loro difensori in giudizio di cui all'art. 88 cpc), adottando i provvedimenti più opportuni a garanzia del contraddittorio, anche alla luce della decadenza (determinata dalla costituzione avvenuta oltre il termine di dieci giorni di cui all'art. 416 cpc) dalle eccezioni sollevate nella memoria difensiva del Ha concluso, dunque, per la nullità della CP_1 sentenza di primo grado.
2. l'omesso esame delle richieste istruttorie (interrogatorio formale, prova testimoniale e
C.T.U. tecnico-contabile), nonostante fossero specificamente formulate nel ricorso introduttivo e supportate da copiosa documentazione;
3. l'insussistenza della eccepita carenza di legittimazione passiva del poiché il CP_1 contratto di lavoro e le successive determinazioni erano stati sottoscritti direttamente tra la e il senza alcun coinvolgimento diretto di altri enti o soggetti pubblici. Pt_1 CP_1
Inoltre, ella aveva svolto le sue funzioni esclusivamente per conto del Controparte_1
, come dimostrato dalla documentazione allegata;
[...]
4. sulla mancata erogazione dei fondi ministeriali, ha sostenuto che la clausola di cui all'art. 4 del contratto di lavoro se ricostruita come preteso dal sarebbe affetta da nullità ai CP_1 sensi dell'art. 1341 c.c., poichè non specificamente sottoscritta ed inoltre – per come affermato in un caso di contratto a progetto dalla Corte d'Appello di Catanzaro, sez. lav.,
08/05/2019, n. 423: è illegittima una clausola pattizia che …. condizioni il diritto al compenso all'ultimazione dell'opera o, come nella specie, all'erogazione del finanziamento pubblico della stessa”. In ogni caso, ha sottolineato che l'Ente convenuto non aveva fornito la prova dell'omesso trasferimento dei fondi da parte del;
ed infine che la clausola CP_17 contrattuale a ben vedere prevede solo l'impossibilità di reclamare in caso di ritardo nel pagamento, non contemplando il caso di mancato pagamento della retribuzione;
5. sulla retribuzione non corrisposta per l'attività lavorativa svolta, ha sostenuto il regolare svolgimento di attività lavorativa per i mesi in contestazione (maggio e giugno 2021), sottolineando che, al momento di accedere presso la struttura dove prestava la propria attività,
Pag. 3 di 6 marcava la propria entrava col badge fornito in dotazione, per cui il comune di avrebbe CP_1 potuto/dovuto dimostrare gli effettivi accessi e le ore trascorse mediante le risultanze di tale carta magnetica. Inoltre, in merito ai ritenuti non dovuti permessi e ferie goduti, ha rammentato che gli stessi sono garantiti, oltre che in generale dall'ordinamento (citava artt. 36
Cost. e art. 2109 c.c.), anche dallo stesso contratto di lavoro e dal CCNL applicato, che non escludono il diritto alla remunerazione di ferie e permessi, né richiamano un compenso
“onnicomprensivo” come sostenuto dalla controparte.
Ha insistito sia nell'ammissione della prova orale che della ctu contabile, rappresentando la mancata consegna delle ultime buste paga da parte del CP_1
Il appellato si è costituito in giudizio, reiterando le difese di primo Controparte_1 grado e chiedendo la reiezione del proposto gravame.
All'esito dello scambio delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Collegio decide la causa nei termini che seguono.
1. La prima censura è infondata, non ravvisandosi alcuna violazione del contraddittorio, in quanto l'odierno appellante avrebbe potuto replicare alla costituzione di controparte, attendendo l'ultimo giorno della scadenza del termine per le note.
2. In ordine agli altri motivi di gravame si osserva quanto segue.
Il contratto di lavoro in regime di subordinazione (all'esito della procedura concorsuale per il reclutamento di assistenti sociali di cui alla graduatoria approvata con determina n. 666 del
21.5.2019 cfr doc. 1 determina del dirigente del settore n. 2 Welfare/Sanità di immissione in ruolo del 1049 del 30.8.2019) con inquadramento nella catg. D del CCNL enti locali è stato stipulato dal Comune di in qualità di comune capofila del Distretto Socio- CP_1
Assistenziale n. 1 (cfr doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente), che a norma dell'art. 17 della legge regionale n. 23/2023 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria , in attuazione della legge n. 328/2000), coincide con l'ambito territoriale di cui all'Art. 8, comma 3, lettera a) legge n. 328/2000, all'interno del quale i comuni esercitano in forma associata le funzioni di cui all'art. 13 della medesima legge (tra i quali i servizi sociali) ed in ottemperanza di quanto previsto dalla organizzazione istituzionale del Piano sanitario e di quello sociale, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie di tale esercizio associato.
In altri termini viene in considerazione un esercizio associato dei servizi sociali facente capo ad un ambito territoriale, che è una mera area geografica e non un organismo con personalità giuridica, tant'è che le funzioni gestionali vengono svolte dal comune capofila ovvero da quello di per come evincibile dal regolamento prodotto dall'ente appellato (cfr CP_1
Pag. 4 di 6 doc. 28 del fascicolo di parte appellata) che disciplina l'Ufficio di Piano e cioè la struttura - nella quale la ricorrente era inserita - che si occupa della predisposizione del piano di zona e della realizzazione degli obiettivi dei servizi sociali.
Ed invero l'art. 9 di tale regolamento prevede che l'ufficio di Piano predispone tutti gli atti necessari all'assolvimento dell'obbligo di rendicontazione da parte del CP_18 affidatario del fondo complessivo dell' . Controparte_2
In conclusione correttamente l'odierna appellante ha convenuto in giudizio il Controparte_1
, comune capofila, al quale va imputata l'assunzione dell'obbligazione retributiva,
[...] eventualmente da ripartire tra i comuni che esercitano in forma associata il servizio secondo il regime delle obbligazioni solidali di cui all'art. 1292 c.c.
Contrariamente a quanto affermato dalla parte appellata la clausola contrattuale di cui all'art. 4 non subordina espressamente l'erogazione della retribuzione all'erogazione del finanziamento, ma piuttosto – letta per esteso – prevede l'impossibilità di reclamare in caso di ritardato pagamento dovuto al mancato invio dei fondi;
peraltro, se interpretata nei termini propugnati dall'appellata, tale clausola sarebbe affetta da nullità, subordinando l'adempimento dell'obbligo retributivo, assunto dalla datrice di lavoro a fronte di una prestazione resa, ad un evento incerto e futuro in violazione dell'art. 36 Cost.
Pertanto, considerato che il contratto di lavoro è stato trasformato in full time per 36 ore settimanali a decorrere da gennaio 2020 (cfr doc. 1 del fasc.appellante) con conseguente assunzione del corrispondente obbligo retributivo disciplinato dal Contratto Collettivo del
Comparto autonomie ed enti locali, in mancanza di prova – gravante sull'amministrazione e non assolto – di assenze ingiustificate (tali non potendosi considerare le assenze per ferie e permessi previsti da norme primarie e dal ccnl), all'odierna appellante spettano sia le mensilità di Maggio e Giugno 2021, sia la 13^ mensilità (anno 2021) ed il tfr (anno 2021), secondo il trattamento economico regolato dal Contratto Collettivo citato dallo stesso contratto di lavoro.
La quantificazione delle spettanze non necessita di ctu contabile, considerato che i conteggi prodotti sono stati elaborati sulla base dei parametri retributivi evincibili da cedolini relativi alle mensilità erogate, versati in atti
Per i motivi suesposti, l'appello va accolto nei termini di cui in dispositivo.
3. Le spese del doppio grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 ricorso in data 8.12.2022, avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 610/2022, così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, condanna l'ente appellato al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 5.900,00, per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2. condanna l'ente appellato alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 2.695,00 per il primo grado ed € 2.906,00, oltre accessori come per legge da distrarsi.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, il 13.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Elencava i seguenti Comuni di: , , , , , , CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 CP_ CP_
, , , , , e Controparte_10 CP_13 Controparte_14 CP_15 CP_16 [...]
. CP_1
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1227 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv. ROMANO GIOVANNI Parte_1 appellante
E
con l'avv. Paolì Maristella Controparte_1 appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO conveniva in giudizio il chiedendone la condanna Parte_1 Controparte_1 al pagamento, in proprio favore, della somma di € 5.900,00 a titolo di mensilità di Maggio e
Giugno 2021, 13^ mensilità (anno 2021) e tfr (anno 2021). Deduceva di essere stata assunta dall'ente convenuto in data 01.08.2019, quale assistente sociale, profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, ctg D, posizione economica D1, con contratto a tempo determinato
(sino al 31.12.2019, poi prorogato una prima volta fino al 31.12.2020 e poi fino al 30.6.2021, giusta determina del dirigente del settore Teti n. 1580 del 31.12.2020; che il rapporto di lavoro, inizialmente a tempo parziale (18 ore settimanali), veniva successivamente trasformato in tempo pieno (36 ore), ma che, nonostante la regolarità della prestazione lavorativa resa, il aveva omesso il pagamento invocato. CP_1
L'ente convenuto resisteva alla domanda eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che la ricorrente aveva prestato attività lavorativa non in favore del Comune , bensì in favore dell' , costituito Controparte_1 Controparte_2 da vari comuni1, di cui il Comune di era solo l'ente capofila e faceva parte del CP_1
personale dell' , assunto con il progetto SIA (assistenti sociali e collaboratore Parte_2 amministrativo) e con provvista economica derivante dal progetto PON inclusione SIA (art. 1 contratto).
Nel merito, eccepiva la non dovutezza delle somme rivendicate dalla poiché il Pt_1 contratto aveva previsto un compenso orario (di € 24,37) stabilito conformemente a quanto previsto dall'art. 68 paragrafo 1 lettera b) del reg. UE n. 1303/2013, richiamato nel contratto di lavoro, con esclusione di voci di retribuzione quali TFR, tredicesima mensilità, festività, straordinari, ferie non godute, ROL – e solo per le ore effettivamente lavorate e subordinato, comunque, all'effettivo trasferimento delle somme da parte del Ministero competente.
Precisava, sul punto, che il Ministero aveva decertificato la somma di € 3.498,29, poiché percepita indebitamente dalla tra luglio e dicembre 2020 per 264 ore non lavorate che Pt_1 la stessa aveva giustificato con ferie e permessi per i quali il contratto non prevedeva la retribuzione. Chiedeva, dunque, la compensazione di tale importo, che assumeva corrispondente a circa due mesi di retribuzione, con le somme eventualmente spettanti alla ricorrente per le mensilità di maggio e giugno 2021 oggetto di causa.
Il Tribunale di Vibo ha rigettato il ricorso, compensando le spese di lite.
Dopo aver definito la prospettazione della lavoratrice “insuperabilmente lacunosa“, rilevava come l'odierna appellante non aveva, nella prima difesa utile, “sconfessato la ricostruzione avversaria” sia con riguardo alla“ineffettività della prestazione” che “al rinnegamento ministeriale dell'attività lavorativa dell'attrice” e si era limitata “apoditticamente ad affermare di aver lavorato” nei mesi d'interesse, senza aggiungere “altri elementi da cui desumere la consistenza della prestazione resa, così introducendo al procedimento asserzioni generiche e tautologiche, insuscettibili di fondare la responsabilità dell'Amministrazione interlocutrice (laddove – per ipotesi argomentativa – se ne reputasse la legittimazione a contraddire)”.
Avverso tale decisione ha interposto gravame la ricorrente di primo grado ed ha lamentato:
1. la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, in quanto disposta la trattazione scritta dell'udienza di comparizione delle parti, fissata per l'08.06.2022 con il termine per il deposito delle predette note fissato fino a cinque giorni prima della data
Pag. 2 di 6 suddetta, il si era costituito l'ultimo giorno utile per il deposito Controparte_1 delle note d'udienza (e cioè il 3.06.2022), depositando contemporaneamente le proprie note scritte e ciò nonostante avesse ricevuto la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza il 10.03.2022.
Ha lamentato che tale condotta processuale aveva determinato l'impossibilità oggettiva di replicare al contenuto della costituzione avversaria, avendo già depositato le proprie note di trattazione il giorno prima (02.06.2022); che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare la tardività della costituzione del convenuto (integrante anche la violazione di doveri di lealtà e probità delle parti e dei loro difensori in giudizio di cui all'art. 88 cpc), adottando i provvedimenti più opportuni a garanzia del contraddittorio, anche alla luce della decadenza (determinata dalla costituzione avvenuta oltre il termine di dieci giorni di cui all'art. 416 cpc) dalle eccezioni sollevate nella memoria difensiva del Ha concluso, dunque, per la nullità della CP_1 sentenza di primo grado.
2. l'omesso esame delle richieste istruttorie (interrogatorio formale, prova testimoniale e
C.T.U. tecnico-contabile), nonostante fossero specificamente formulate nel ricorso introduttivo e supportate da copiosa documentazione;
3. l'insussistenza della eccepita carenza di legittimazione passiva del poiché il CP_1 contratto di lavoro e le successive determinazioni erano stati sottoscritti direttamente tra la e il senza alcun coinvolgimento diretto di altri enti o soggetti pubblici. Pt_1 CP_1
Inoltre, ella aveva svolto le sue funzioni esclusivamente per conto del Controparte_1
, come dimostrato dalla documentazione allegata;
[...]
4. sulla mancata erogazione dei fondi ministeriali, ha sostenuto che la clausola di cui all'art. 4 del contratto di lavoro se ricostruita come preteso dal sarebbe affetta da nullità ai CP_1 sensi dell'art. 1341 c.c., poichè non specificamente sottoscritta ed inoltre – per come affermato in un caso di contratto a progetto dalla Corte d'Appello di Catanzaro, sez. lav.,
08/05/2019, n. 423: è illegittima una clausola pattizia che …. condizioni il diritto al compenso all'ultimazione dell'opera o, come nella specie, all'erogazione del finanziamento pubblico della stessa”. In ogni caso, ha sottolineato che l'Ente convenuto non aveva fornito la prova dell'omesso trasferimento dei fondi da parte del;
ed infine che la clausola CP_17 contrattuale a ben vedere prevede solo l'impossibilità di reclamare in caso di ritardo nel pagamento, non contemplando il caso di mancato pagamento della retribuzione;
5. sulla retribuzione non corrisposta per l'attività lavorativa svolta, ha sostenuto il regolare svolgimento di attività lavorativa per i mesi in contestazione (maggio e giugno 2021), sottolineando che, al momento di accedere presso la struttura dove prestava la propria attività,
Pag. 3 di 6 marcava la propria entrava col badge fornito in dotazione, per cui il comune di avrebbe CP_1 potuto/dovuto dimostrare gli effettivi accessi e le ore trascorse mediante le risultanze di tale carta magnetica. Inoltre, in merito ai ritenuti non dovuti permessi e ferie goduti, ha rammentato che gli stessi sono garantiti, oltre che in generale dall'ordinamento (citava artt. 36
Cost. e art. 2109 c.c.), anche dallo stesso contratto di lavoro e dal CCNL applicato, che non escludono il diritto alla remunerazione di ferie e permessi, né richiamano un compenso
“onnicomprensivo” come sostenuto dalla controparte.
Ha insistito sia nell'ammissione della prova orale che della ctu contabile, rappresentando la mancata consegna delle ultime buste paga da parte del CP_1
Il appellato si è costituito in giudizio, reiterando le difese di primo Controparte_1 grado e chiedendo la reiezione del proposto gravame.
All'esito dello scambio delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Collegio decide la causa nei termini che seguono.
1. La prima censura è infondata, non ravvisandosi alcuna violazione del contraddittorio, in quanto l'odierno appellante avrebbe potuto replicare alla costituzione di controparte, attendendo l'ultimo giorno della scadenza del termine per le note.
2. In ordine agli altri motivi di gravame si osserva quanto segue.
Il contratto di lavoro in regime di subordinazione (all'esito della procedura concorsuale per il reclutamento di assistenti sociali di cui alla graduatoria approvata con determina n. 666 del
21.5.2019 cfr doc. 1 determina del dirigente del settore n. 2 Welfare/Sanità di immissione in ruolo del 1049 del 30.8.2019) con inquadramento nella catg. D del CCNL enti locali è stato stipulato dal Comune di in qualità di comune capofila del Distretto Socio- CP_1
Assistenziale n. 1 (cfr doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente), che a norma dell'art. 17 della legge regionale n. 23/2023 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria , in attuazione della legge n. 328/2000), coincide con l'ambito territoriale di cui all'Art. 8, comma 3, lettera a) legge n. 328/2000, all'interno del quale i comuni esercitano in forma associata le funzioni di cui all'art. 13 della medesima legge (tra i quali i servizi sociali) ed in ottemperanza di quanto previsto dalla organizzazione istituzionale del Piano sanitario e di quello sociale, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie di tale esercizio associato.
In altri termini viene in considerazione un esercizio associato dei servizi sociali facente capo ad un ambito territoriale, che è una mera area geografica e non un organismo con personalità giuridica, tant'è che le funzioni gestionali vengono svolte dal comune capofila ovvero da quello di per come evincibile dal regolamento prodotto dall'ente appellato (cfr CP_1
Pag. 4 di 6 doc. 28 del fascicolo di parte appellata) che disciplina l'Ufficio di Piano e cioè la struttura - nella quale la ricorrente era inserita - che si occupa della predisposizione del piano di zona e della realizzazione degli obiettivi dei servizi sociali.
Ed invero l'art. 9 di tale regolamento prevede che l'ufficio di Piano predispone tutti gli atti necessari all'assolvimento dell'obbligo di rendicontazione da parte del CP_18 affidatario del fondo complessivo dell' . Controparte_2
In conclusione correttamente l'odierna appellante ha convenuto in giudizio il Controparte_1
, comune capofila, al quale va imputata l'assunzione dell'obbligazione retributiva,
[...] eventualmente da ripartire tra i comuni che esercitano in forma associata il servizio secondo il regime delle obbligazioni solidali di cui all'art. 1292 c.c.
Contrariamente a quanto affermato dalla parte appellata la clausola contrattuale di cui all'art. 4 non subordina espressamente l'erogazione della retribuzione all'erogazione del finanziamento, ma piuttosto – letta per esteso – prevede l'impossibilità di reclamare in caso di ritardato pagamento dovuto al mancato invio dei fondi;
peraltro, se interpretata nei termini propugnati dall'appellata, tale clausola sarebbe affetta da nullità, subordinando l'adempimento dell'obbligo retributivo, assunto dalla datrice di lavoro a fronte di una prestazione resa, ad un evento incerto e futuro in violazione dell'art. 36 Cost.
Pertanto, considerato che il contratto di lavoro è stato trasformato in full time per 36 ore settimanali a decorrere da gennaio 2020 (cfr doc. 1 del fasc.appellante) con conseguente assunzione del corrispondente obbligo retributivo disciplinato dal Contratto Collettivo del
Comparto autonomie ed enti locali, in mancanza di prova – gravante sull'amministrazione e non assolto – di assenze ingiustificate (tali non potendosi considerare le assenze per ferie e permessi previsti da norme primarie e dal ccnl), all'odierna appellante spettano sia le mensilità di Maggio e Giugno 2021, sia la 13^ mensilità (anno 2021) ed il tfr (anno 2021), secondo il trattamento economico regolato dal Contratto Collettivo citato dallo stesso contratto di lavoro.
La quantificazione delle spettanze non necessita di ctu contabile, considerato che i conteggi prodotti sono stati elaborati sulla base dei parametri retributivi evincibili da cedolini relativi alle mensilità erogate, versati in atti
Per i motivi suesposti, l'appello va accolto nei termini di cui in dispositivo.
3. Le spese del doppio grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 ricorso in data 8.12.2022, avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 610/2022, così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, condanna l'ente appellato al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 5.900,00, per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2. condanna l'ente appellato alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 2.695,00 per il primo grado ed € 2.906,00, oltre accessori come per legge da distrarsi.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, il 13.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Elencava i seguenti Comuni di: , , , , , , CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 CP_ CP_
, , , , , e Controparte_10 CP_13 Controparte_14 CP_15 CP_16 [...]
. CP_1