Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/09/2017, n. 22358
CASS
Sentenza 26 settembre 2017

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, il 18 luglio 2017, con relatore il Consigliere Ettore Cirillo. Le parti in causa, due professionisti, hanno impugnato una decisione del Consiglio Nazionale Forense che dichiarava inammissibile il loro ricorso avverso un provvedimento di sospensione cautelare. I ricorrenti sostenevano che la sospensione fosse cessata automaticamente dopo un anno e contestavano la composizione del collegio giudicante, ritenendola irregolare.

Il giudice ha rigettato il primo motivo di ricorso, affermando che l'annullamento delle elezioni di un Consiglio dell'Ordine non influisce sulla validità della pronuncia del Consiglio Nazionale Forense, poiché il principio di conservazione degli atti prevale. Tuttavia, ha accolto il secondo motivo, stabilendo che le delibere del Consiglio dell'Ordine in materia di sospensione cautelare sono impugnabili, riconoscendo così la necessità di tutela giurisdizionale per il professionista. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, affermando che la sospensione cautelare era cessata il 18 luglio 2014, e ha disposto la compensazione delle spese legali.

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Massime2

In tema di sanzioni disciplinari forensi, la delibera adottata, ai sensi dell’art. 60, comma 7, della l. n. 247 del 2012, dal Consiglio dell’ordine degli avvocati in tema di esecuzione della sospensione cautelare è impugnabile con ricorso al CNF in applicazione analogica e costituzionalmente orientata del comma 6 dell'art. 7 cit., attesa l’incidenza di detta delibera sullo “status” dell’avvocato sospeso, senza che assuma rilevanza il carattere endo-procedimentale di essa, in quanto la necessità di una garanzia impugnatoria si correla, piuttosto, all’idoneità del provvedimento a colpire gli interessi in gioco.

In tema di sanzioni disciplinari nei confronti degli avvocati, il vizio di nomina di uno o più membri del CNF non può influire sulla validità originaria della pronuncia di tale organo, in quanto, ai fini della regolare costituzione del giudice, assume rilevanza il momento della deliberazione della decisione.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto valida la decisione deliberata dal CNF con la partecipazione di due componenti provenienti da un Ordine locale le cui elezioni erano state annullate dopo l'adozione del provvedimento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/09/2017, n. 22358
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22358
    Data del deposito : 26 settembre 2017

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