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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/05/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3449/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
e
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
) C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Camilla BRINI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, Via della Grada, n. 15,
RICORRENTI
*****
Oggetto del processo: << scioglimento del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 17 aprile 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta di scioglimento del matrimonio con ricorso depositato l'11 marzo 2025. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 17 aprile 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna il 19 marzo 1994. Dall'unione è nata , il [...], maggiorenne ma economicamente non Per_1 autosufficiente. Lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro dichiarato.
pagina 1 di 3 Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale avvenuta il 26 aprile 2004 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con decreto l'11 maggio 2004. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole. In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento della prole, nonché al diritto di visita al genitore non allocatario, atteso che è maggiorenne. Per_1
Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 28 marzo 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nato a [...] il 27 Parte_1 maggio 1950 e nata a [...] il [...], unitisi in Parte_2 matrimonio a Bologna il 19 marzo 1994, atto iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al N. 89 P. 1 Uff. 01, anno 1994;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) prende atto che la signora continuerà ad abitare nella (ex) casa Pt_2 coniugale, di sua esclusiva proprietà, unitamente a , maggiorenne ma Per_1 economicamente non autosufficiente;
2) a far data dal deposito della domanda, pone a carico del signor l'obbligo di Pt_1 contribuire al mantenimento ordinario della figlia, versando alla signora Pt_2 mediante bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese la somma di 270,00 euro da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT (indice di riferimento: marzo pagina 2 di 3 2025); tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della ragazza (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
3) relativamente alle spese straordinarie dispone che:
- le spese di istruzione (rette universitarie, libri di testo, corsi di specializzazione) e di vacanza della figlia saranno a carico del padre, mentre quelle per attività sportive o ricreative saranno a carico della madre;
- le spese sanitarie non coperte dal S.S.N. saranno a carico di entrambi i genitori, in parti uguali;
la parte che le avrà anticipate avrà diritto al rimborso pro quota entro quindici giorni dalla presentazione della relativa documentazione;
4) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di aver regolato ogni altro rapporto e di nulla avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
D) compensa le spese di lite. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 23 aprile 2025
La Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
e
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
) C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Camilla BRINI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, Via della Grada, n. 15,
RICORRENTI
*****
Oggetto del processo: << scioglimento del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 17 aprile 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta di scioglimento del matrimonio con ricorso depositato l'11 marzo 2025. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 17 aprile 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna il 19 marzo 1994. Dall'unione è nata , il [...], maggiorenne ma economicamente non Per_1 autosufficiente. Lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro dichiarato.
pagina 1 di 3 Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale avvenuta il 26 aprile 2004 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con decreto l'11 maggio 2004. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole. In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento della prole, nonché al diritto di visita al genitore non allocatario, atteso che è maggiorenne. Per_1
Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 28 marzo 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nato a [...] il 27 Parte_1 maggio 1950 e nata a [...] il [...], unitisi in Parte_2 matrimonio a Bologna il 19 marzo 1994, atto iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al N. 89 P. 1 Uff. 01, anno 1994;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) prende atto che la signora continuerà ad abitare nella (ex) casa Pt_2 coniugale, di sua esclusiva proprietà, unitamente a , maggiorenne ma Per_1 economicamente non autosufficiente;
2) a far data dal deposito della domanda, pone a carico del signor l'obbligo di Pt_1 contribuire al mantenimento ordinario della figlia, versando alla signora Pt_2 mediante bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese la somma di 270,00 euro da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT (indice di riferimento: marzo pagina 2 di 3 2025); tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della ragazza (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
3) relativamente alle spese straordinarie dispone che:
- le spese di istruzione (rette universitarie, libri di testo, corsi di specializzazione) e di vacanza della figlia saranno a carico del padre, mentre quelle per attività sportive o ricreative saranno a carico della madre;
- le spese sanitarie non coperte dal S.S.N. saranno a carico di entrambi i genitori, in parti uguali;
la parte che le avrà anticipate avrà diritto al rimborso pro quota entro quindici giorni dalla presentazione della relativa documentazione;
4) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di aver regolato ogni altro rapporto e di nulla avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
D) compensa le spese di lite. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 23 aprile 2025
La Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3