Ordinanza collegiale 11 aprile 2025
Rigetto
Sentenza 18 luglio 2025
Parere definitivo 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/07/2025, n. 6375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6375 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06375/2025REG.PROV.COLL.
N. 00143/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 143 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Tocci, con domicilio eletto presso lo studio Gaetano Parrello in Roma, via Asiago 2;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, n. -OMISSIS-/2024, resa tra le parti nel giudizio di ottemperanza relativa alla esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 9050/2022, confermativa della sentenza del T.A.R. Sardegna n. 993/2018 resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 la Cons. Gudrun Agostini e udito per la parte appellante l’avvocato Mario Tocci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in appello -OMISSIS- chiede la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. -OMISSIS-/2024, emessa nel ricorso dal medesimo proposto ai sensi degli artt. 113 e 114 c.p.a. (RG 417/2024) per l’esecuzione della sentenza del Tar Sardegna n. 993/2018, confermata in appello dalla sentenza n. 9050/2022, che aveva accolto la domanda di annullamento del Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S. – Dipartimento della P.S. del 30.12.2015, notificato in data 5.2.2016, con cui era stato disposto che ” per effetto della ricostruzione della carriera ai sensi ai sensi dell'art. 34, commi 1, 2 e 3, del D. P.C.M. 23.3.2011, n. 1, riferita al periodo compreso tra il 10.9.2008 ed il 7.7.2015, il dott. -OMISSIS- viene confermato nella qualifica di vice Questore aggiunto del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato a decorrere dal 7.7.2015 ” e che ha respinto, per il resto, la domanda di accertamento del diritto ad essere inquadrato con la qualifica dirigenziale di “Dirigente Superiore” (o, in subordine, di “Primo Dirigente”) e di condanna alla restitutio in integrum, ritenendo irrilevante la domanda di disapplicazione del D.P.C.M. 1/2011, art. 34 per il caso in cui tale disposizione venga interpretata nel senso che può accedere alla qualifica dirigenziale, sia iniziale, sia intermedia, solamente il personale che abbia già conseguito la qualifica di Dirigente, al momento del trasferimento presso un'altra Amministrazione.
2. Le pregresse vicende in punto di fatto possono essere così sintetizzate.
Il dott. -OMISSIS- è un Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato, con decorrenza della suddetta qualifica dall’1 gennaio 1998, attualmente in quiescenza.
Da maggio 2005 a luglio 2015, collocandosi fuori ruolo per la Polizia di Stato, è transitato dapprima nel S.I.S.M.I (Servizio per le informazioni e la Sicurezza Militare) con la qualifica di collaboratore e poi nell’A.I.S.E. (Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la qualifica di funzionario di secondo livello.
Con decorrenza 7 luglio 2015 è rientrato nei ruoli della Polizia di Stato, dove in seguito al procedimento per la ricostruzione della carriera ai sensi dell’art. 34, comma 1, 2 e 3 del D.P.C.M. 23 marzo 2011 ha ottenuto l’inquadramento con conferma nel ruolo di “ VQA-Vice Questore Aggiunto ”, ruolo che aveva prima del passaggio ai Servizi, anziché la “ qualifica dirigenziale ” - in tesi del ricorrente - spettante.
L’odierno appellante si è quindi rivolto al T.a.r. per la Sardegna domandando l’annullamento del Decreto del Capo della Polizia del 30.12.2015 e l’accertamento del diritto all’inquadramento nella “qualifica dirigenziale” con condanna alla ricostruzione di carriera e al pagamento delle differenze economiche.
Con la sentenza n. 993/2018 il T.a.r. ha statuito che “ il dipendente in sede di rientro nella Amministrazione di provenienza ha diritto alla <ricostruzione della carriera> parametrata alle promozioni che sono state attribuite ai colleghi collocati nel ruolo di provenienza. E con la medesima decorrenza ” e che dovrà quindi essere “ ammesso, in modo “virtuale”, a tutti gli scrutini ai quali avrebbe avuto la possibilità di partecipare se fosse rimasto nei ruoli della P.S. ”, eventualmente previa frequentazione dei corsi in applicazione dell’art. 34 comma 2; il Tribunale ha invece negato la pretesa del ricorrente “ per la parte ove si chiede la spettanza di “automatico” riconoscimento della “qualifica dirigenziale (riservato ad altra fattispecie) ” e ha respinto la domanda di accertamento e di condanna, facendo obbligo al Ministero “ di compiere gli “scrutini viruali”, in diretta applicazione dell’art. 34 2. Comma del DPCM 1/2011, finalizzato ad attivare il procedimento di riconoscimento dell’inquadramento superiore in qualifica dirigenziale ” stabilendo che andranno considerati anche i tre anni, dal 2005 al 2008, svolti presso il SISMI.
La suddetta sentenza è stata appellata dal Ministero dell’Interno (RG 4469/2019) che in seguito al rigetto dell’istanza cautelare ha dato avvio alla esecuzione del dictum procedendo alla rivalutazione della carriera del ricorrente per gli anni in questione a cura della Commissione per l’avanzamento (delibera del 19 febbraio 2019); in esito alla procedura il ricorrente è stato riconfermato nella qualifica di VQA in quanto “ Per effetto dei punteggi complessivi conseguiti, unitamente a quelli derivanti dalle altre categorie di titoli valutati, il funzionario non si colloca nelle relative graduatorie finali in posizione utile per l’ammissione al corso di formazione dirigenziale per l’accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato… ”.
Ritenendo non corretta, non motivata e non satisfattiva l’attività procedimentale posta in essere dall’amministrazione, l’appellante ha promosso ricorso per ottemperanza al T.a.r. per la Sardegna (RG 73/2020) il quale con sentenza n. 363/2020 ha dichiarato la nullità dell’attività amministrativa posta in essere ritenendo non eseguito fedelmente quanto imposto dalla sentenza n. 993/2018.
In seguito all’inerzia dell’amministrazione è stato nominato dal Tar con ordinanza n. 20/2021 un commissario “ ad acta ” (in persona del Capo Dipartimento del Personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o un suo delegato) che ha curato l’espletamento dell’attività richiesta e con decreto ha approvato le schede valutative annuali elaborate in applicazione degli “scrutini virtuali” eseguiti, i cui esiti tuttavia non hanno consentito al ricorrente l’accesso alla agognata qualifica dirigenziale di primo dirigente.
Ritenendo il decreto del Commissario ad acta elusivo del dictum l’appellante ha proposto reclamo che è stato respinto con sentenza del Tar n. 707/2021, confermata in appello con sentenza n. 3690/2022, che ha ritenuto la complessiva attività svolta dal commissario congrua ed attuativa della sentenza di cognizione n. 993/2018 e della sentenza di ottemperanza n. 363/2020.
Successivamente, con nota del 6 giugno 2023, l’appellante ha diffidato l’amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza n. 9050/2022 del Consiglio di Stato, integralmente confermativa della sentenza del Tar n. 993/2018, nel frattempo intervenuta. Di seguito ha proposto ricorso in ottemperanza con richiesta di ordinare all’amministrazione di provvedere e di nominare un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.
3. Ad esito del suddetto giudizio di ottemperanza, il Tar della Sardegna con la sentenza n. -OMISSIS-/2024, oggetto del presente gravame, ha dichiarato il ricorso inammissibile in considerazione del fatto che la sentenza del Tar n. 993/2018 è già stata attuata e non è possibile chiedere che venga data esecuzione nuovamente alla sentenza di appello n. 9050/2022 di conferma della sentenza di primo grado.
4. L’appello poggia sui seguenti motivi di gravame:
I. “ Error in iudicando: violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 324 c.p.c., siccome richiamato dal disposto dell’art. 39 comma primo del D. Lgs. 104/2010, e 112 comma secondo e 114 comma quarto del D. Lgs. 104/2010 ”;
II. “ Error in iudicando: violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 91 c.p.c., siccome richiamato dal disposto dell’art. 39 comma primo del D. Lgs. 104/2010, e 26 comma primo del D. Lgs. 104/2010 ”, relativo alla errata condanna alle spese di soccombenza.
Nel giudizio si è costituito con semplice memoria di stile il Ministero dell’Interno.
All’odierna udienza cautelare la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello per quanto si dirà è infondato.
1.1. Con il primo motivo che attiene al merito il ricorrente lamenta che la gravata sentenza non avrebbe fatto buon governo dei principi normativi applicabili al giudizio di ottemperanza in quanto ai sensi della lett. a) dell’art. 112 c.p.a. sono suscettibili di esecuzione le sentenze passate in giudicato, ossia, nel caso di specie la sentenza n. 9050/2022 del Consiglio di Stato che è intervenuta sostituendosi alla sentenza n. 993/2018 del Tar Sardegna per il fatto che è di grado superiore, succedanea e contiene una diversa motivazione.
Afferma ancora l’appellante che questo Consiglio avrebbe sentenziato che il ricorrente avrebbe avuto diritto, ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell’art. 32 e dei commi 1 e 2 dell’art. 34 del D.P.C.M. 1/2011, ad ottenere dal Ministero dell’Interno gli “scrutini virtuali” non per titoli e merito comparativo, come erroneamente fatto dal commissario ad acta , che quindi non avrebbe eseguito il dictum della sentenza n. 9050/2022 del Consiglio di Stato, ma per mero confronto fra posizioni e gradi, finalizzati alla attribuzione dell’inquadramento superiore nella qualifica dirigenziale della Polizia di Stato, invece il TAR Sardegna aveva sancito la sussistenza di siffatto diritto in capo al dott. NO esclusivamente facendo applicazione del disposto dei commi 2 e 3 dell’art. 34 del D.P.C.M. 1/2011 che richiedono di aver rivestito presso i Servizi la qualifica di dirigente di seconda fascia.
Pertanto conclusivamente, secondo l’appellante, l’ottemperanda sentenza n. 9050/2022, sostituendosi al quella del Tar n. 993/2020, avrebbe imposto di ricostruire la carriera a mezzo di “scrutini virtuali” in modo “vincolato” da permettere all’appellante di non trovarsi “scavalcato” dai numerosi colleghi vice-questori aggiunti che lo hanno seguito nella graduatoria del 2005, i quali, nel corso del tempo, hanno ottenuto, in sede di progressione di carriera, la superiore “qualifica dirigenziale”.
1.2. La censura non ha pregio.
Da un esame della parte motiva e del dispositivo della sentenza di questo Consiglio n. 9050/2022 emerge senza margine di dubbio che la stessa non ha riconosciuto il diritto ad ottenere gli scrutini virtuali per mero confronto tra posizioni e gradi e che la stessa è interamente confermativa del pronunciamento di primo grado n. 993/2018 che aveva imposto la necessità di procedere alla ricostruzione della carriera mediante “scrutini virtuali” facendolo partecipare virtualmente a tutti gli scrutini cui avrebbe avuto titolo a partecipare escludendo la pretesa del ricorrente “ per la parte ove si chiede la spettanza di “automatico” riconoscimento della “qualifica dirigenziale (riservato ad altra fattispecie) ”.
A parte il fatto che il ricorso in appello è stato integralmente rigettato, senza riforma neppure parziale del pronunciamento di primo grado, nel prescindere dalla disamina delle eccezioni pregiudiziali il Consiglio ha dato atto “ della manifesta infondatezza nel merito del gravame ” e di seguito ha affermato di “ non condividere la tesi dell’appellante ” ritenendo di conformarsi, quanto al thema decidendum , al proprio precedente n. 5298/2022 che viene citato in sentenza e che - per quanto rilevi ai fini del presente appello - ha specificato che “..l’esito di tutti questi scrutini non è vincolato (in un senso o nell’altro), salvo che nel caso che l’interessato abbia già conseguito, durante il periodo trascorso negli Organismi, un incarico corrispondente alla dirigenza […]. Ove dunque […] non ricorra tale specifica situazione, l’esito di ciascuno di questi scrutini virtuali è aperto e l’amministrazione potrà discrezionalmente attribuire, o meno, al funzionario scrutinato una o più promozioni (“partendo dalla qualifica rivestita nel ruolo di provenienza il giorno precedente alla cessazione e considerando il servizio svolto presso gli Organismi come utilmente prestato nell’amministrazione, a tutti gli effetti”: così l’art. 34, comma 2), ovvero anche nessuna: ma comunque dovranno essere virtualmente svolti, solo per lui, tutti gli scrutini cui non ha partecipato”.
Invece è del tutto irrilevante che la sentenza contenga una motivazione diversa su altre questioni non strettamente necessarie per la decisione, dovendosi distinguere fra argomenti e statuizioni della sentenza; gli argomenti essendo le motivazioni giuridiche e le statuizioni i contenuti della decisione; quanto a contenuti della decisione va rilevato che la decisione del Consiglio di Stato della quale si invoca l’ottemperanza con il presente appello (avverso sentenza di primo grado pronunciata in giudizio avente ad oggetto azione di ottemperanza intrapresa – non casualmente - innanzi al Tar) è perfettamente sovrapponibile alla sentenza del Tar che il CdS ha confermato, sentenza che risulta già eseguita sia pure senza l’esito sperato dal ricorrente.
Pertanto il giudicato suscettibile di esecuzione ai sensi della lett. a) dell’art. 112 c.p.a. è la sentenza del Tar Sardegna n. 993/2018 che è già stata pienamente eseguita in vece dell’amministrazione dal Commissario ad acta nominato dal Tribunale. La determinazione del Commissario ad acta a sua volta è stata giudicata corretta e pienamente attuativa della sentenza di cognizione dalla sentenza Tar n. 707/ 2021 e Consiglio di Stato n. 3690/2022.
Sulla base di quanto precede è da ritenersi corretta la declatatoria di inammissibilità del ricorso per l’ottemperanza che costituisce il punto decisivo della sentenza qui impugnata non potendo più essere messa in discussione l’attuazione del giudicato già definitivamente vagliata nell’ambito del doppio grado di giudizio, precedentemente intervenuto.
2. Va infine respinto anche il secondo motivo di appello con cui si critica la pronuncia che ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio del primo grado pur non esistendovi soccombenza dello stesso. Quanto affermato non è corretto, perché nel presente giudizio di ottemperanza il ricorrente è soccombente avendo il medesimo proposto un ricorso non ammissibile. In ogni caso, la valutazione di eventuali circostanze che potrebbero optare per una compensazione delle spese tra le parti rientra nella discrezionalità del giudice, sindacabile notoriamente entro limiti molto ristretti, e comunque nella presente vicenda non si ravvisano motivi per modificare la regolamentazione disposta in prime cure in considerazione dell’esito della lite e della complessiva vicenda sopra descritta.
3. Per le ragioni tutte esposte l’appello va respinto.
Sussistono nondimeno, anche in considerazione della limitata attività di difesa della parte appellata, giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Il contributo unificato resta a carico dell’appellante.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Gudrun Agostini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gudrun Agostini | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.