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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/07/2025, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1133/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16/07/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Dante Alighieri Pal Parte_1
Master int. 4, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Stuppia (PEC:
che la rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_1
RICORRENTE E Controparte_1
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente
[...] domiciliato in Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, presso l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC:
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Indennizzo da malattia professionale. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 06/06/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando I) di aver svolto l'attività lavorativa come cassiera addetta alle vendite per il periodo intercorrente tra il 21.8.1995 al 6.7.2009; II) di aver, successivamente e fino al 2021, svolto la mansione di archivista e supporto amministrativo alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
III) di aver, il 21.1.2020, avanzato domanda, all'Istituto assicurativo, di riconoscimento della malattia professionale, rigettata per l'asserita inesistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stata esposta la ricorrente e la malattia denunciata;
IV) di aver, in concreto, svolto attività lavorative che le hanno provocato delle patologie, chiedendo, in questa sede, l'accertamento del nesso e la sussistenza di un grado di menomazione pari (o maggiore o minore) del 10%.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- Accertare e dichiarare che le patologie da cui è affetta la SI.ra , “Epicondilite gomito sx. Neuropatia Parte_1 sensitiva del nervo mediano sinistro da compressione del tunnel carpale. Iniziale neuropatia compressiva anche a destra” sono riconducibili esclusivamente alle mansioni da questa svolte nel corso degli anni e pertanto debbano considerarsi “malattia professionale”; - Accertare e dichiarare che a causa ed in conseguenza di dette patologie la ricorrente ha subito un grado di menomazione pari al 10 % ai sensi dell'art 13 D.Lgs 23/2/2000 n. 38 e/o del D.M. 45/2019, ovvero nella maggiore
o minore entità che sarà accertata in corso di causa, sempre nei limiti di indennizzabilità; - Per l'effetto, condannare l in persona del suo legale rappresentante p.t. a corrispondere a favore CP_1 della ricorrente l'indennizzo previsto e disciplinati dall'art. 13 D.Lgs 23/2/2000 n. 38 e/o del D.M. 45/2019 secondo le somme che risulteranno dovute sulla base delle tabelle ed i criteri ivi previsti per un grado complessivo 10% ovvero in quella misura minore o inferiore che sarà identificata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo;
- Condannare la resistente al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto della causa con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento della consulenza medica d'ufficio, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato parzialmente, secondo le motivazioni di seguito indicate.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti più articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o CP_1 affezione morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
“aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi
2 permanenti quantificati in misura pari o superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del più recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilità oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, è stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attività svolta e la malattia lamentata dal ricorrente, nonché la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dalla ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
8. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che la ricorrente: «In base all'esame clinico – anamnestico ed alla documentazione sanitaria agli atti, emerge che la SI.ra è affetta da “Epicondilite gomito sx, neuropatia sensitiva del nervo Parte_1 mediano sx da compressione del tunnel carpale, iniziale neuropatia compressiva anche a dx”. Le due patologie di cui la perizianda è affetta interessano il braccio sx, mentre a dx si apprezza una iniziale neuropatia compressiva. L'epicondilite è una patologia del gomito che si ha, quando i tendini che collegano i muscoli dell'avambraccio alla parte esterna del gomito, si infiammano, si presenta quando si ha un uso eccessivo del gomito in determinate attività, l'epicondilite è una malattia degenerativa, che, se non curata peggiora. La sindrome del tunnel carpale è una compressione del nervo mediano con riduzione o abolizione delle funzioni esplicate da questo nervo, questo nervo, garantisce la sensibilità del pollice, dell'indice, del medio e dell'anulare e permette quindi un'adeguata presa degli oggetti. La perizianda è affetta da queste due patologie, avendo svolto per 15 anni l'attività di cassiera presso un supermercato, e poi collaboratrice amministrativa;
quindi, l'uso prolungato di tastiere e mouse e l'assunzione di posture incongrue e spostamento di faldoni, hanno senza dubbio innescato l'insorgenza delle patologie. Sulla base di quanto sopra mi è possibile così rispondere ai quesiti postimi dal sig. Giudice: La SI,ra ha svolto attività di Parte_2 cassiera e poi collaboratrice amministrativa e quindi la tipologia di lavoro svolta è causa necessaria delle patologie denunciate, per cui ricorre il nesso causale. Il danno biologico complessivo secondo le tabelle del D.M. 12/07/2000 ed il calcolo riduzionistico è del 7%. (epicondilite 3%, tunnel carpale sx 3%, tunnel carpale dx 2%)».
9. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo.
10. Orbene, alla luce delle suesposte considerazioni ed in accoglimento della domanda proposta con il ricorso, deve essere in questa sede affermato il diritto della odierna ricorrente a percepire l'indennizzo previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 38/2000 in relazione ad una menomazione della integrità psicofisica pari al 7% (sette percento) - ovverosia nella misura indicata dal C.T.U. nella relazione agli atti – con la conseguente condanna dell' in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura determinata
3 secondo le tabelle allegate al D.M. 12.7.2000, oltre ai soli interessi al tasso legale (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore all'importo degli interessi legali, con rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.) nei limiti di cui all'art. 16, comma 6°, della L. 412/1991 dal 121° giorno successivo al 21.1.2020.
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
12. Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo tale incombente istruttorio consentito di accertare la fondatezza CP_1 della domanda del ricorrente ad ottenere il riconoscimento dell'indennizzo richiesto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie parzialmente il ricorso e dichiara il diritto di a percepire Parte_1
l'indennizzo previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 38/2000 in relazione ad una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 7% e, per l'effetto, condanna l' al pagamento di CP_1 quanto dovuto a tale titolo nella misura determinata secondo le tabelle allegate al D.M. 12.7.2000, oltre ad interessi al tasso legale (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore all'importo degli interessi legali, con rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.) dal 121° giorno successivo il 21.1.2020, fino al soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00, a CP_1 titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
- condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 16/07/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16/07/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Dante Alighieri Pal Parte_1
Master int. 4, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Stuppia (PEC:
che la rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_1
RICORRENTE E Controparte_1
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente
[...] domiciliato in Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, presso l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC:
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Indennizzo da malattia professionale. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 06/06/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando I) di aver svolto l'attività lavorativa come cassiera addetta alle vendite per il periodo intercorrente tra il 21.8.1995 al 6.7.2009; II) di aver, successivamente e fino al 2021, svolto la mansione di archivista e supporto amministrativo alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
III) di aver, il 21.1.2020, avanzato domanda, all'Istituto assicurativo, di riconoscimento della malattia professionale, rigettata per l'asserita inesistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stata esposta la ricorrente e la malattia denunciata;
IV) di aver, in concreto, svolto attività lavorative che le hanno provocato delle patologie, chiedendo, in questa sede, l'accertamento del nesso e la sussistenza di un grado di menomazione pari (o maggiore o minore) del 10%.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- Accertare e dichiarare che le patologie da cui è affetta la SI.ra , “Epicondilite gomito sx. Neuropatia Parte_1 sensitiva del nervo mediano sinistro da compressione del tunnel carpale. Iniziale neuropatia compressiva anche a destra” sono riconducibili esclusivamente alle mansioni da questa svolte nel corso degli anni e pertanto debbano considerarsi “malattia professionale”; - Accertare e dichiarare che a causa ed in conseguenza di dette patologie la ricorrente ha subito un grado di menomazione pari al 10 % ai sensi dell'art 13 D.Lgs 23/2/2000 n. 38 e/o del D.M. 45/2019, ovvero nella maggiore
o minore entità che sarà accertata in corso di causa, sempre nei limiti di indennizzabilità; - Per l'effetto, condannare l in persona del suo legale rappresentante p.t. a corrispondere a favore CP_1 della ricorrente l'indennizzo previsto e disciplinati dall'art. 13 D.Lgs 23/2/2000 n. 38 e/o del D.M. 45/2019 secondo le somme che risulteranno dovute sulla base delle tabelle ed i criteri ivi previsti per un grado complessivo 10% ovvero in quella misura minore o inferiore che sarà identificata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo;
- Condannare la resistente al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto della causa con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento della consulenza medica d'ufficio, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato parzialmente, secondo le motivazioni di seguito indicate.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti più articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o CP_1 affezione morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
“aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi
2 permanenti quantificati in misura pari o superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del più recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilità oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, è stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attività svolta e la malattia lamentata dal ricorrente, nonché la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dalla ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
8. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che la ricorrente: «In base all'esame clinico – anamnestico ed alla documentazione sanitaria agli atti, emerge che la SI.ra è affetta da “Epicondilite gomito sx, neuropatia sensitiva del nervo Parte_1 mediano sx da compressione del tunnel carpale, iniziale neuropatia compressiva anche a dx”. Le due patologie di cui la perizianda è affetta interessano il braccio sx, mentre a dx si apprezza una iniziale neuropatia compressiva. L'epicondilite è una patologia del gomito che si ha, quando i tendini che collegano i muscoli dell'avambraccio alla parte esterna del gomito, si infiammano, si presenta quando si ha un uso eccessivo del gomito in determinate attività, l'epicondilite è una malattia degenerativa, che, se non curata peggiora. La sindrome del tunnel carpale è una compressione del nervo mediano con riduzione o abolizione delle funzioni esplicate da questo nervo, questo nervo, garantisce la sensibilità del pollice, dell'indice, del medio e dell'anulare e permette quindi un'adeguata presa degli oggetti. La perizianda è affetta da queste due patologie, avendo svolto per 15 anni l'attività di cassiera presso un supermercato, e poi collaboratrice amministrativa;
quindi, l'uso prolungato di tastiere e mouse e l'assunzione di posture incongrue e spostamento di faldoni, hanno senza dubbio innescato l'insorgenza delle patologie. Sulla base di quanto sopra mi è possibile così rispondere ai quesiti postimi dal sig. Giudice: La SI,ra ha svolto attività di Parte_2 cassiera e poi collaboratrice amministrativa e quindi la tipologia di lavoro svolta è causa necessaria delle patologie denunciate, per cui ricorre il nesso causale. Il danno biologico complessivo secondo le tabelle del D.M. 12/07/2000 ed il calcolo riduzionistico è del 7%. (epicondilite 3%, tunnel carpale sx 3%, tunnel carpale dx 2%)».
9. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo.
10. Orbene, alla luce delle suesposte considerazioni ed in accoglimento della domanda proposta con il ricorso, deve essere in questa sede affermato il diritto della odierna ricorrente a percepire l'indennizzo previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 38/2000 in relazione ad una menomazione della integrità psicofisica pari al 7% (sette percento) - ovverosia nella misura indicata dal C.T.U. nella relazione agli atti – con la conseguente condanna dell' in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura determinata
3 secondo le tabelle allegate al D.M. 12.7.2000, oltre ai soli interessi al tasso legale (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore all'importo degli interessi legali, con rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.) nei limiti di cui all'art. 16, comma 6°, della L. 412/1991 dal 121° giorno successivo al 21.1.2020.
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
12. Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo tale incombente istruttorio consentito di accertare la fondatezza CP_1 della domanda del ricorrente ad ottenere il riconoscimento dell'indennizzo richiesto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie parzialmente il ricorso e dichiara il diritto di a percepire Parte_1
l'indennizzo previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 38/2000 in relazione ad una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 7% e, per l'effetto, condanna l' al pagamento di CP_1 quanto dovuto a tale titolo nella misura determinata secondo le tabelle allegate al D.M. 12.7.2000, oltre ad interessi al tasso legale (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore all'importo degli interessi legali, con rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.) dal 121° giorno successivo il 21.1.2020, fino al soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00, a CP_1 titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
- condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 16/07/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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