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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/09/2025, n. 3821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3821 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1665/2025
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1665 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
, con l'avv. Nicola Donnantuoni. Parte_1
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Albertina Gavazzi Controparte_1
e Maurizio Palermo Patera.
CONVENUTA
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Roberto Rossi. Controparte_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio le convenute in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“– Accertare e dichiarare l'illegittimità della somministrazione di lavoro intercorsa tra le società convenute e per l'effetto accertare e dichiarare la costituzione di un rapporto di lavoro di lavoro subordinato a tempo indeterminato con condannando quest'ultima, in solido con l'agenzia di Controparte_2 somministrazione, al risarcimento del danno, stabilendo un'indennità omnicomprensiva nella misura massima di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto
(€ 1.531,32), come previsto dalla Legge, o nella maggiore o minor misura che il Giudice dovesse ritenere spettante;
– Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o annullabilità e/o nullità del licenziamento intimato alla ricorrente ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 23/2015 e per l'effetto disporre la reintegrazione della sig.ra nel posto di lavoro, con la condanna delle società convenute, in solido tra loro, al risarcimento del Parte_1
1 danno retributivo e contributivo patito dalla data del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, maggiorato degli interessi legali;
– in subordine rispetto al capo di domanda che precede, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o annullabilità del licenziamento intimato, con la condanna delle società convenute al risarcimento del danno nella misura massima pari a 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (€
1.531,32) , o nella maggiore o minor misura che il Giudice dovesse ritenere spettante;
– Accertare e dichiarare il diritto della Ricorrente al pagamento delle differenze retributive come meglio specificate negli allegati conteggi e per l'effetto condannare le società convenute, in solido tra loro, al pagamento delle differenze retributive nella misura di € 26.626,53 lordi o nella maggiore o minor somma che il Giudice dovesse ritenere equa (art. 1226 Cod. Civ.);
In ogni caso: con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, con il favore delle spese e dei compensi professionali del giudizio sulla base del DM n. 55/2014”.
Le convenute si sono costituite in giudizio ed hanno contestato le pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
***
1. La domanda avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento non può trovare accoglimento per intervenuta decadenza (per come eccepito dalla difesa di . Controparte_1
1.1. Ed invero, emerge dagli atti che la lettera di licenziamento era stata inviata alla lavoratrice il
12.3.2024.
1.2. Conseguentemente, l'impugnazione del licenziamento con pec del 28.5.2024 è stata proposta oltre il termine di sessanta giorni di cui all'art. 6 l. n. 604/1966.
1.3. Tanto può bastare a respingere questa domanda.
*
2. Anche la domanda attorea attinente alle differenze retributive per lavoro straordinario, festivo e notturno deve essere disattesa.
2.1. Come è noto, la prova dello svolgimento dello straordinario e della sua effettiva entità, grava sul lavoratore che agisca per ottenere il relativo compenso e deve essere data in maniera rigorosa, senza possibilità che tale onere della prova venga sostituito da una valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla liquidazione del quantum debeatur, sul presupposto che risulti già provato l'an (cfr. ex multis Cass. nn. 16150/2018, 1389/2003).
2.2. Nel caso in esame, però, già le allegazioni appaiono generiche.
2.3. In ricorso l'istante, dopo aver dedotto di aver svolto “un notevole quantitativo di ore di lavoro straordinario, festivo e notturno” (cfr. pag. 4 del ricorso), ha affermato che ciò emergerebbe dai fogli presenza, dalle schede timbrature e dai prospetti paga prodotti in atti.
2 Quindi, nel rinviare genericamente ai propri conteggi (all. n. 16 al ricorso), la parte attrice ha affermato che le lamentate differenze retributive deriverebbero “dal fatto che il contratto di lavoro prevedesse una paga oraria omnicomprensiva, in violazione del disposto normativo (art. 35, commi 1 e 3 del D. Lgs n. 81/2015) in base al quale il lavoratore somministrato ha diritto a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, mentre la società di somministrazione ha sempre omesso le maggiorazioni per straordinari e festività” (cfr. pag. 4 del ricorso).
2.4. Tuttavia:
- non vi è alcuna specifica indicazione in ordine alle maggiorazioni che si sarebbero dovute applicare
(non vengono individuate nemmeno le percentuali e manca l'indicazione delle disposizioni collettive fondative delle maggiorazioni richieste);
- nei conteggi prodotti non vi è menzione delle pretese maggiorazioni (si parla solo di “straordinario notturno”, “lavoro domenicale” e “lavoro notturno”);
- i conteggi attorei riportano numeri di ore di lavoro notturno e di lavoro straordinario diversi da quelli risultanti nelle buste paga;
- tra le differenze computate nei conteggi attorei ci sono pure voci estranee all'oggetto del giudizio, come festività, 13ma e 14ma;
- in ogni caso, nelle buste paga risultano riportate le competenze per lavoro notturno, lavoro straordinario e lavoro festivo (la cui erogazione non è stata contestata) e, in relazione a tali risultanze e al metodo di calcolo utlizzato, la difesa attorea non ha mosso alcuna obiezione.
2.5. In presenza di tali discrasie, sarebbe stato pure onere della parte attrice allegare la collocazione dell'orario del lavoro straordinario, festivo e notturno asseritamente non retribuito (o non retribuito correttamente) e non risultante dalle buste paga (così da poter consentire un valido raffronto): onere che, però, non può ritenersi soddisfatto.
Nulla, infatti, è stato allegato e la parte attrice, pur avendo richiesto la “prova per testi, diretta e indiretta, sulle circostanze di fatto capitolate in narrativa”, non ha capitolato alcuna circostanza relativa alle domande in questione.
2.6. Né può ritenersi risolutivo il rimando ai conteggi poiché, come si è detto, questi non contemplano le maggiorazioni pretese, non paiono conformi alle buste paga e si riferiscono anche a voci retributive estranee a quelle di causa.
Del resto, “non è consentito supplire alle carenze del ricorso riguardanti l'oggetto della domanda ed i suoi elementi costitutivi tramite una integrazione del ricorso stesso ad opera dei documenti allegati, cui deve assegnarsi solo la funzione probatoria di attestare la veridicità degli assunti riportati nell'atto introduttivo della lite e di mostrarne la fondatezza”
(cfr. Cass. n. 13989/2008).
2.7. La genericità del compendio allegativo non consente, allora, di poter accertare che la parte attrice abbia effettivamente diritto alle somme pretese per differenze retributive.
3 *
3. Non può trovare accoglimento nemmeno la domanda attorea relativa all'asserita somministrazione irregolare.
3.1. Al riguardo, infatti, la parte attrice ha solamente affermato che “A quanto consta alla ricorrente la somministrazione di lavoro oggetto di causa sarebbe irregolare per le violazioni di forma e di contenuto del contratto” (cfr. pag. 4 del ricorso), per poi limitarsi a riportare la disciplina di cui agli art. 33 e 38 d.lgs. n. 81/2015.
3.2. Tuttavia, in ricorso non si rinviene l'indicazione specifica di alcun vizio di cui sarebbe affetto il contratto di somministrazione impugnato (tenuto peraltro conto che .
3.3. In virtù di ciò, la domanda si presenta estremamente generica e, come tale, non può che essere rigettata.
3.4. In ogni caso, anche esaminando i contratti di causa, non è dato riscontrare alcuno dei vizi di forma e di contenuto rispetto ai requisiti sanciti dall'art. 33 d.lgs. n. 81/2015, dacché risultano indicati:
- gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore (nella prima pagina dei contratti);
- il numero dei lavoratori da somministrare (ossia la parte attrice);
- una sezione su obblighi di prevenzione e protezione dei rischi per la salute e la sicurezza (art. 5 in ogni contratto;
del resto, quella prescritta dalla legge è l'indicazione di “eventuali” rischi del lavoratore);
- la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro (art. 2 in ogni contratto);
- le mansioni (nella parte delle pattuizioni speciali);
- il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori (nella parte delle pattuizioni speciali e art. 3 in ogni contratto).
*
4. L'esito processuale della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
- rigetta le domande avanzate dalla parte attrice;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Milano, 17.09.2025
Il giudice
Franco Caroleo
4
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1665 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
, con l'avv. Nicola Donnantuoni. Parte_1
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Albertina Gavazzi Controparte_1
e Maurizio Palermo Patera.
CONVENUTA
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Roberto Rossi. Controparte_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio le convenute in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“– Accertare e dichiarare l'illegittimità della somministrazione di lavoro intercorsa tra le società convenute e per l'effetto accertare e dichiarare la costituzione di un rapporto di lavoro di lavoro subordinato a tempo indeterminato con condannando quest'ultima, in solido con l'agenzia di Controparte_2 somministrazione, al risarcimento del danno, stabilendo un'indennità omnicomprensiva nella misura massima di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto
(€ 1.531,32), come previsto dalla Legge, o nella maggiore o minor misura che il Giudice dovesse ritenere spettante;
– Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o annullabilità e/o nullità del licenziamento intimato alla ricorrente ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 23/2015 e per l'effetto disporre la reintegrazione della sig.ra nel posto di lavoro, con la condanna delle società convenute, in solido tra loro, al risarcimento del Parte_1
1 danno retributivo e contributivo patito dalla data del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, maggiorato degli interessi legali;
– in subordine rispetto al capo di domanda che precede, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o annullabilità del licenziamento intimato, con la condanna delle società convenute al risarcimento del danno nella misura massima pari a 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (€
1.531,32) , o nella maggiore o minor misura che il Giudice dovesse ritenere spettante;
– Accertare e dichiarare il diritto della Ricorrente al pagamento delle differenze retributive come meglio specificate negli allegati conteggi e per l'effetto condannare le società convenute, in solido tra loro, al pagamento delle differenze retributive nella misura di € 26.626,53 lordi o nella maggiore o minor somma che il Giudice dovesse ritenere equa (art. 1226 Cod. Civ.);
In ogni caso: con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, con il favore delle spese e dei compensi professionali del giudizio sulla base del DM n. 55/2014”.
Le convenute si sono costituite in giudizio ed hanno contestato le pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
***
1. La domanda avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento non può trovare accoglimento per intervenuta decadenza (per come eccepito dalla difesa di . Controparte_1
1.1. Ed invero, emerge dagli atti che la lettera di licenziamento era stata inviata alla lavoratrice il
12.3.2024.
1.2. Conseguentemente, l'impugnazione del licenziamento con pec del 28.5.2024 è stata proposta oltre il termine di sessanta giorni di cui all'art. 6 l. n. 604/1966.
1.3. Tanto può bastare a respingere questa domanda.
*
2. Anche la domanda attorea attinente alle differenze retributive per lavoro straordinario, festivo e notturno deve essere disattesa.
2.1. Come è noto, la prova dello svolgimento dello straordinario e della sua effettiva entità, grava sul lavoratore che agisca per ottenere il relativo compenso e deve essere data in maniera rigorosa, senza possibilità che tale onere della prova venga sostituito da una valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla liquidazione del quantum debeatur, sul presupposto che risulti già provato l'an (cfr. ex multis Cass. nn. 16150/2018, 1389/2003).
2.2. Nel caso in esame, però, già le allegazioni appaiono generiche.
2.3. In ricorso l'istante, dopo aver dedotto di aver svolto “un notevole quantitativo di ore di lavoro straordinario, festivo e notturno” (cfr. pag. 4 del ricorso), ha affermato che ciò emergerebbe dai fogli presenza, dalle schede timbrature e dai prospetti paga prodotti in atti.
2 Quindi, nel rinviare genericamente ai propri conteggi (all. n. 16 al ricorso), la parte attrice ha affermato che le lamentate differenze retributive deriverebbero “dal fatto che il contratto di lavoro prevedesse una paga oraria omnicomprensiva, in violazione del disposto normativo (art. 35, commi 1 e 3 del D. Lgs n. 81/2015) in base al quale il lavoratore somministrato ha diritto a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, mentre la società di somministrazione ha sempre omesso le maggiorazioni per straordinari e festività” (cfr. pag. 4 del ricorso).
2.4. Tuttavia:
- non vi è alcuna specifica indicazione in ordine alle maggiorazioni che si sarebbero dovute applicare
(non vengono individuate nemmeno le percentuali e manca l'indicazione delle disposizioni collettive fondative delle maggiorazioni richieste);
- nei conteggi prodotti non vi è menzione delle pretese maggiorazioni (si parla solo di “straordinario notturno”, “lavoro domenicale” e “lavoro notturno”);
- i conteggi attorei riportano numeri di ore di lavoro notturno e di lavoro straordinario diversi da quelli risultanti nelle buste paga;
- tra le differenze computate nei conteggi attorei ci sono pure voci estranee all'oggetto del giudizio, come festività, 13ma e 14ma;
- in ogni caso, nelle buste paga risultano riportate le competenze per lavoro notturno, lavoro straordinario e lavoro festivo (la cui erogazione non è stata contestata) e, in relazione a tali risultanze e al metodo di calcolo utlizzato, la difesa attorea non ha mosso alcuna obiezione.
2.5. In presenza di tali discrasie, sarebbe stato pure onere della parte attrice allegare la collocazione dell'orario del lavoro straordinario, festivo e notturno asseritamente non retribuito (o non retribuito correttamente) e non risultante dalle buste paga (così da poter consentire un valido raffronto): onere che, però, non può ritenersi soddisfatto.
Nulla, infatti, è stato allegato e la parte attrice, pur avendo richiesto la “prova per testi, diretta e indiretta, sulle circostanze di fatto capitolate in narrativa”, non ha capitolato alcuna circostanza relativa alle domande in questione.
2.6. Né può ritenersi risolutivo il rimando ai conteggi poiché, come si è detto, questi non contemplano le maggiorazioni pretese, non paiono conformi alle buste paga e si riferiscono anche a voci retributive estranee a quelle di causa.
Del resto, “non è consentito supplire alle carenze del ricorso riguardanti l'oggetto della domanda ed i suoi elementi costitutivi tramite una integrazione del ricorso stesso ad opera dei documenti allegati, cui deve assegnarsi solo la funzione probatoria di attestare la veridicità degli assunti riportati nell'atto introduttivo della lite e di mostrarne la fondatezza”
(cfr. Cass. n. 13989/2008).
2.7. La genericità del compendio allegativo non consente, allora, di poter accertare che la parte attrice abbia effettivamente diritto alle somme pretese per differenze retributive.
3 *
3. Non può trovare accoglimento nemmeno la domanda attorea relativa all'asserita somministrazione irregolare.
3.1. Al riguardo, infatti, la parte attrice ha solamente affermato che “A quanto consta alla ricorrente la somministrazione di lavoro oggetto di causa sarebbe irregolare per le violazioni di forma e di contenuto del contratto” (cfr. pag. 4 del ricorso), per poi limitarsi a riportare la disciplina di cui agli art. 33 e 38 d.lgs. n. 81/2015.
3.2. Tuttavia, in ricorso non si rinviene l'indicazione specifica di alcun vizio di cui sarebbe affetto il contratto di somministrazione impugnato (tenuto peraltro conto che .
3.3. In virtù di ciò, la domanda si presenta estremamente generica e, come tale, non può che essere rigettata.
3.4. In ogni caso, anche esaminando i contratti di causa, non è dato riscontrare alcuno dei vizi di forma e di contenuto rispetto ai requisiti sanciti dall'art. 33 d.lgs. n. 81/2015, dacché risultano indicati:
- gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore (nella prima pagina dei contratti);
- il numero dei lavoratori da somministrare (ossia la parte attrice);
- una sezione su obblighi di prevenzione e protezione dei rischi per la salute e la sicurezza (art. 5 in ogni contratto;
del resto, quella prescritta dalla legge è l'indicazione di “eventuali” rischi del lavoratore);
- la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro (art. 2 in ogni contratto);
- le mansioni (nella parte delle pattuizioni speciali);
- il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori (nella parte delle pattuizioni speciali e art. 3 in ogni contratto).
*
4. L'esito processuale della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
- rigetta le domande avanzate dalla parte attrice;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Milano, 17.09.2025
Il giudice
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