TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/04/2025, n. 5605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5605 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 69742/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 69742/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DE STEFANO FABIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA AURELIA 641
00165 ROMA, presso il difensore avv. DE STEFANO FABIO
PARTE ATTRICE/I contro
E (C.F. Controparte_1 CP_2
, con il patrocinio dell'avv. GASTALDI DAVIDE e dell'avv. , P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA F.A. GUALTERIO 70 00139 ROMA, presso il difensore avv. GASTALDI DAVIDE PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto.
Con atto di citazione notificato regolarmente il 15/11/2022, Parte_2 allegava l'inesatto adempimento della società convenuta agli obblighi di restituzione di beni mobili previsti nel contratto di deposito oneroso senza termine concluso inter partes, deducendo che, nonostante ne fosse stata fatta richiesta, alcuni beni non erano stati restituiti ed altri erano stati restituiti danneggiati, e per l'effetto chiedeva la condanna di detta società a risarcire il relativo danno, quantificato in € 9.306.
La società convenuta si costituiva contestando in via preliminare l'improcedibilità
pagina 1 di 4 della domanda giudiziale per non essere stata preceduta dalla negoziazione assistita, e la prescrizione del credito ex art. 2951 c.c., nel merito contestava genericamente la domanda e ne chiedeva il rigetto, dando atto che nelle more del giudizio (esattamente il 27/02/2023) aveva inviato all'attrice un'offerta risarcitoria di € 400, sostenendone la congruità.
Le parti depositavano le memorie ex art. 183, comma VI c.p.c., definendo la domanda ed articolando i rispettivi mezzi di prova. Il Giudice non ammetteva le prove orali richieste dalle parti, ritenendole superflue alla luce della documentazione prodotta e/o inammissibili perché valutative, né ammetteva la CTU contabile, ritenendola superflua stante la facile reperibilità da fonti aperte del valore dei beni in oggetto.
La causa veniva quindi rinviata all'udienza del 12/09/2024 per le conclusioni.
Precisate le conclusioni la causa veniva assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda è in parte fondata.
Quanto alle questioni preliminari le stesse sono palesemente infondate. Quanto all'asserita improcedibilità per mancato espletamento della negoziazione assistita, tale adempimento non è condizione di procedibilità nei giudizi aventi ad oggetto contratti di consumo, in base a quanto pacificamente disposto dalla norma regolatrice di tale istituto.
Quanto all'eccezione di prescrizione ex adverso invocata, relativa alla fattispecie estintiva speciale dettata dall'art. 2951 c.c., la stessa riguarda i crediti scaturenti dal contratto di spedizione o di trasporto e non quello alla restituzione della merce depositata derivante dal contratto di deposito. Tale diritto è invero soggetto al termine di prescrizione ordinario e, come da tempo chiarito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (Sentenza n. 535 del 24/01/1979) nel contratto di deposito regolare senza termine, decorre dal momento in cui il depositante chiede effettivamente la restituzione, o il depositario recede dal contratto, laddove nel deposito irregolare il detto termine decorre dal momento in cui il depositante può chiedere la restituzione.
Questo momento, se il termine non è previsto dalle parti, né stabilito dal giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1782 e 1817 cod. civ., coincide con quello in cui la cosa e stata depositata, a norma della regola generale contenuta nell'art 1183 cod. civ.
Quale che sia la qualificazione data al contratto di deposito, dunque, non si è verificato alcun fatto estintivo del credito legato al decorso del termine di prescrizione.
Nel merito, la domanda è fondata in relazione all'an debeatur e in parte fondata in pagina 2 di 4 relazione al quantum.
Le email depositate dimostrano positivamente – attraverso l'esplicito riconoscimento della propria responsabilità da parte del legale rappresentante della ditta – CP_1
l'esistenza di danneggiamenti alla merce consegnata e della mancata riconsegna di alcuni mobili ed alcune suppellettili affidate al custode, che si impegnava a fare il possibile per recuperarli ma che, alla fine, come si evince dai successivi solleciti dell'attrice, non riusciva a recuperarli e a riconsegnarli.
Precisamente, gli oggetti danneggiati o persi che risultano esplicitamente menzionati nelle lettere e dunque sono confermati da tale carteggio sono: oggetti danneggiati: servizio da caffe da 6 tazze della Brandiani Messico Irostone che ancora imballato (pagato 80 euro), una scaletta blu a tre gradini;
mobili che ho a casa e che sono scheggiati o segnati;
oggetti mancanti: alcuni bicchieri con disegni blu;
23 bicchieri con bordo argentato acqua/vino; piatti di valore (12 fondi e 12 piani); foto della famiglia e di quella di origine;
2 sedie da cucina Calligaris;
quadretto in tessuto sopra il termosifone;
lampadario camera ragazzi;
poltroncina camera da letto;
2 quadri in sequenza;
capoletto; arazzo di Klimt;
scaletta; 8 tazze da caffe blu con bordino in oro;
2 tazze da te senza piattini, zuccheriera e teiera;
(pagato 80 euro), oggetti in cucina compresa una scaletta blu a tre gradini;
lampadario che era di cristallo a forma tonda;
mobili (imprecisati) nella camera da letto.
Il convenuto, nelle email di risposta, non contesta che tali beni fossero ricompresi nell'inventario, tuttavia la descrizione di tali beni appare a volte sommaria e talora lascia pensare a beni di non grande valore;
i servizi sono stati verosimilmente decimati e resi inservibili come tali;
pertanto, pur non potendosi prendere per buono l'inventario in atti perché sottoscritto dalla sola attrice, deve ritenersi congruo ed equo quantificare il danno in misura inferiore a quello richiesto (che si avvicina molto al valore complessivo di tutti immobili inventariati stimati concordemente dalle parti nel preliminare), riducendolo ad € 5.000. Da tale somma deve essere detratta la somma pacificamente offerta da parte della Uscita 8 ed accettata da parte attrice in acconto sul maggiore avere, somma pari ad € 400.
La convenuta deve pertanto esser condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 4.600Ac, da ritenersi stimata all'attualità, oltre al pagamento degli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Le spese del giudizio sono regolate in base alla prevalente soccombenza di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 4 Dichiara l'inadempimento della Società convenuta all'obbligo di restituire tutti i beni così come affidatigli in custodia dall'attrice in esecuzione del contratto di deposito oneroso per cui è causa e, per l'effetto
Condannare la , in persona Controparte_3 del legale rappresentante pro-tempore, a pagare, in favore di della Parte_1 somma complessiva di € 4.600, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
Condanna altresì la , in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro-tempore, a rimborsare a le Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 300,00 per spese, € 2.540 per onorari, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15 % per spese generali.
Roma, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 69742/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DE STEFANO FABIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA AURELIA 641
00165 ROMA, presso il difensore avv. DE STEFANO FABIO
PARTE ATTRICE/I contro
E (C.F. Controparte_1 CP_2
, con il patrocinio dell'avv. GASTALDI DAVIDE e dell'avv. , P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA F.A. GUALTERIO 70 00139 ROMA, presso il difensore avv. GASTALDI DAVIDE PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto.
Con atto di citazione notificato regolarmente il 15/11/2022, Parte_2 allegava l'inesatto adempimento della società convenuta agli obblighi di restituzione di beni mobili previsti nel contratto di deposito oneroso senza termine concluso inter partes, deducendo che, nonostante ne fosse stata fatta richiesta, alcuni beni non erano stati restituiti ed altri erano stati restituiti danneggiati, e per l'effetto chiedeva la condanna di detta società a risarcire il relativo danno, quantificato in € 9.306.
La società convenuta si costituiva contestando in via preliminare l'improcedibilità
pagina 1 di 4 della domanda giudiziale per non essere stata preceduta dalla negoziazione assistita, e la prescrizione del credito ex art. 2951 c.c., nel merito contestava genericamente la domanda e ne chiedeva il rigetto, dando atto che nelle more del giudizio (esattamente il 27/02/2023) aveva inviato all'attrice un'offerta risarcitoria di € 400, sostenendone la congruità.
Le parti depositavano le memorie ex art. 183, comma VI c.p.c., definendo la domanda ed articolando i rispettivi mezzi di prova. Il Giudice non ammetteva le prove orali richieste dalle parti, ritenendole superflue alla luce della documentazione prodotta e/o inammissibili perché valutative, né ammetteva la CTU contabile, ritenendola superflua stante la facile reperibilità da fonti aperte del valore dei beni in oggetto.
La causa veniva quindi rinviata all'udienza del 12/09/2024 per le conclusioni.
Precisate le conclusioni la causa veniva assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda è in parte fondata.
Quanto alle questioni preliminari le stesse sono palesemente infondate. Quanto all'asserita improcedibilità per mancato espletamento della negoziazione assistita, tale adempimento non è condizione di procedibilità nei giudizi aventi ad oggetto contratti di consumo, in base a quanto pacificamente disposto dalla norma regolatrice di tale istituto.
Quanto all'eccezione di prescrizione ex adverso invocata, relativa alla fattispecie estintiva speciale dettata dall'art. 2951 c.c., la stessa riguarda i crediti scaturenti dal contratto di spedizione o di trasporto e non quello alla restituzione della merce depositata derivante dal contratto di deposito. Tale diritto è invero soggetto al termine di prescrizione ordinario e, come da tempo chiarito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (Sentenza n. 535 del 24/01/1979) nel contratto di deposito regolare senza termine, decorre dal momento in cui il depositante chiede effettivamente la restituzione, o il depositario recede dal contratto, laddove nel deposito irregolare il detto termine decorre dal momento in cui il depositante può chiedere la restituzione.
Questo momento, se il termine non è previsto dalle parti, né stabilito dal giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1782 e 1817 cod. civ., coincide con quello in cui la cosa e stata depositata, a norma della regola generale contenuta nell'art 1183 cod. civ.
Quale che sia la qualificazione data al contratto di deposito, dunque, non si è verificato alcun fatto estintivo del credito legato al decorso del termine di prescrizione.
Nel merito, la domanda è fondata in relazione all'an debeatur e in parte fondata in pagina 2 di 4 relazione al quantum.
Le email depositate dimostrano positivamente – attraverso l'esplicito riconoscimento della propria responsabilità da parte del legale rappresentante della ditta – CP_1
l'esistenza di danneggiamenti alla merce consegnata e della mancata riconsegna di alcuni mobili ed alcune suppellettili affidate al custode, che si impegnava a fare il possibile per recuperarli ma che, alla fine, come si evince dai successivi solleciti dell'attrice, non riusciva a recuperarli e a riconsegnarli.
Precisamente, gli oggetti danneggiati o persi che risultano esplicitamente menzionati nelle lettere e dunque sono confermati da tale carteggio sono: oggetti danneggiati: servizio da caffe da 6 tazze della Brandiani Messico Irostone che ancora imballato (pagato 80 euro), una scaletta blu a tre gradini;
mobili che ho a casa e che sono scheggiati o segnati;
oggetti mancanti: alcuni bicchieri con disegni blu;
23 bicchieri con bordo argentato acqua/vino; piatti di valore (12 fondi e 12 piani); foto della famiglia e di quella di origine;
2 sedie da cucina Calligaris;
quadretto in tessuto sopra il termosifone;
lampadario camera ragazzi;
poltroncina camera da letto;
2 quadri in sequenza;
capoletto; arazzo di Klimt;
scaletta; 8 tazze da caffe blu con bordino in oro;
2 tazze da te senza piattini, zuccheriera e teiera;
(pagato 80 euro), oggetti in cucina compresa una scaletta blu a tre gradini;
lampadario che era di cristallo a forma tonda;
mobili (imprecisati) nella camera da letto.
Il convenuto, nelle email di risposta, non contesta che tali beni fossero ricompresi nell'inventario, tuttavia la descrizione di tali beni appare a volte sommaria e talora lascia pensare a beni di non grande valore;
i servizi sono stati verosimilmente decimati e resi inservibili come tali;
pertanto, pur non potendosi prendere per buono l'inventario in atti perché sottoscritto dalla sola attrice, deve ritenersi congruo ed equo quantificare il danno in misura inferiore a quello richiesto (che si avvicina molto al valore complessivo di tutti immobili inventariati stimati concordemente dalle parti nel preliminare), riducendolo ad € 5.000. Da tale somma deve essere detratta la somma pacificamente offerta da parte della Uscita 8 ed accettata da parte attrice in acconto sul maggiore avere, somma pari ad € 400.
La convenuta deve pertanto esser condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 4.600Ac, da ritenersi stimata all'attualità, oltre al pagamento degli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Le spese del giudizio sono regolate in base alla prevalente soccombenza di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 4 Dichiara l'inadempimento della Società convenuta all'obbligo di restituire tutti i beni così come affidatigli in custodia dall'attrice in esecuzione del contratto di deposito oneroso per cui è causa e, per l'effetto
Condannare la , in persona Controparte_3 del legale rappresentante pro-tempore, a pagare, in favore di della Parte_1 somma complessiva di € 4.600, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
Condanna altresì la , in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro-tempore, a rimborsare a le Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 300,00 per spese, € 2.540 per onorari, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15 % per spese generali.
Roma, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
pagina 4 di 4