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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/09/2025, n. 3698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3698 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6224/2025 R.G.L. vertente tra
(c.f./p.i. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Silvia Cordova;
- parte ricorrente -
e
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 17/09/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 18 aprile 2025 Parte_1 ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 13233/24 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza. A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., riportandosi alle contrapposte valutazioni del proprio ctp (cfr. ricorso).
Con la memoria di costituzione depositata il 16 luglio 2025 l' ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
1 Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”.).
Secondo questo giudice, infatti, le conclusioni del c.t.u. (cfr. relazione) meritano di essere preferite rispetto a quelle del c.t.p. perché, nell'estrema stringatezza di entrambe le disamine, la valutazione dell'ausiliario del giudice appare più persuasiva in considerazione del fatto che attualmente il non presenta limitazioni di particolare gravità, così come verificato Parte_1 dal c.t.u. anche in sede di esame obiettivo.
Pertanto, considerato che appare del tutto superfluo disporre la rinnovazione delle operazioni di consulenza con il medesimo esperto e che non sussistono gravi motivi per sostituire il c.t.u. nominato nella prima fase (art. 196 c.p.c.), il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che allo stato attuale il non ha i requisiti sanitari per il Parte_1 riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza.
Nonostante la soccombenza (art. 91 c.p.c.), il ricorrente va esentato dal pagamento delle spese giudiziali dell'avversario in conseguenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per la stessa regola processuale le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente in capo all' CP_1
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i requisiti Parte_1 sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza;
dichiara le spese giudiziali dell' irripetibili nei confronti del ricorrente;
CP_1 pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso il 17/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6224/2025 R.G.L. vertente tra
(c.f./p.i. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Silvia Cordova;
- parte ricorrente -
e
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 17/09/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 18 aprile 2025 Parte_1 ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 13233/24 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza. A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., riportandosi alle contrapposte valutazioni del proprio ctp (cfr. ricorso).
Con la memoria di costituzione depositata il 16 luglio 2025 l' ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
1 Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”.).
Secondo questo giudice, infatti, le conclusioni del c.t.u. (cfr. relazione) meritano di essere preferite rispetto a quelle del c.t.p. perché, nell'estrema stringatezza di entrambe le disamine, la valutazione dell'ausiliario del giudice appare più persuasiva in considerazione del fatto che attualmente il non presenta limitazioni di particolare gravità, così come verificato Parte_1 dal c.t.u. anche in sede di esame obiettivo.
Pertanto, considerato che appare del tutto superfluo disporre la rinnovazione delle operazioni di consulenza con il medesimo esperto e che non sussistono gravi motivi per sostituire il c.t.u. nominato nella prima fase (art. 196 c.p.c.), il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che allo stato attuale il non ha i requisiti sanitari per il Parte_1 riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza.
Nonostante la soccombenza (art. 91 c.p.c.), il ricorrente va esentato dal pagamento delle spese giudiziali dell'avversario in conseguenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per la stessa regola processuale le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente in capo all' CP_1
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i requisiti Parte_1 sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza;
dichiara le spese giudiziali dell' irripetibili nei confronti del ricorrente;
CP_1 pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso il 17/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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