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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/10/2025, n. 1996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1996 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, all'udienza del 2.10.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione in sostituzione, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3339/2024
TRA
nato a [...] il [...], rappr.to e difeso, giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. Cesare Soriano, presso cui elett. dom. in Caserta alla Via Renella n. 32
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata CP_1 in atti, rappr. e dif., dall'avv. Itala De Benedictis, con cui elett.te dom. in Caserta presso l'Ufficio
Legale della Sede di via Arena Località San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1 comma 8 d.lgs.
503/1992
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08.05.2024 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva: di essere lavoratore CP_ dipendente con mansione di elettricista;
di aver in data 21.04.2020 presentato all' domanda di pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1 comma 8 d.lgs. 503/1992, che l' rigettava CP_2 in quanto non lo riconosceva invalido in misura pari o superiore all'80%; di aver presentato ricorso amministrativo, anch'esso respinto. Dedotto di possedere i requisiti anagrafici, contributivi e sanitari per l'ottenimento della prestazione rivendicata chiedeva dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento della suddetta prestazione e, conseguentemente, condannarsi l' al pagamento CP_1 della stessa, oltre accessori di legge e rifusione delle spese con attribuzione.
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e CP_1 contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea. Vinte le spese. Acquisita la documentazione prodotta, espletata CTU medico legale, all'udienza del 2.10.2025, sostituita dal deposito di note in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., la giudicante si riservava la decisione.
*************
Nel merito la domanda è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito precisate.
Tra i vari requisiti che la legge contempla per il riconoscimento della prestazione vi è quello sanitario: invalidità pari o superiore all' 80%.
All'esito della consulenza tecnica sono stati riscontrati stati patologici tali da determinare, in riferimento alla capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini, un'invalidità inferiore all'
80% (segnatamente tra il 67-79% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa).
Ne consegue, pertanto, che in assenza del requisito sanitario (invalidità dell'80%) come richiesto dall'art.1 del d.lgs. 503/92 la prestazione non può essere riconosciuta e la domanda, quindi, va respinta.
Le argomentazioni del consulente, che qui si intendono integralmente trascritte, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante, in assenza, peraltro, di una contestazione specifica ed argomentata su evidenze scientifiche da parte del ricorrente.
Nulla sulle spese di lite, stante la rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp.att. c.p.c.
Le spese di consulenza sono a carico dell' e vengono liquidate in favore del CTU come da CP_1 separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Valentina Ricchezza, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con decreto emesso in pari data. CP_1
Santa Maria Capua Vetere, 08 ottobre 2025
Si comunichi
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, all'udienza del 2.10.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione in sostituzione, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3339/2024
TRA
nato a [...] il [...], rappr.to e difeso, giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. Cesare Soriano, presso cui elett. dom. in Caserta alla Via Renella n. 32
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata CP_1 in atti, rappr. e dif., dall'avv. Itala De Benedictis, con cui elett.te dom. in Caserta presso l'Ufficio
Legale della Sede di via Arena Località San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1 comma 8 d.lgs.
503/1992
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08.05.2024 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva: di essere lavoratore CP_ dipendente con mansione di elettricista;
di aver in data 21.04.2020 presentato all' domanda di pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1 comma 8 d.lgs. 503/1992, che l' rigettava CP_2 in quanto non lo riconosceva invalido in misura pari o superiore all'80%; di aver presentato ricorso amministrativo, anch'esso respinto. Dedotto di possedere i requisiti anagrafici, contributivi e sanitari per l'ottenimento della prestazione rivendicata chiedeva dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento della suddetta prestazione e, conseguentemente, condannarsi l' al pagamento CP_1 della stessa, oltre accessori di legge e rifusione delle spese con attribuzione.
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e CP_1 contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea. Vinte le spese. Acquisita la documentazione prodotta, espletata CTU medico legale, all'udienza del 2.10.2025, sostituita dal deposito di note in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., la giudicante si riservava la decisione.
*************
Nel merito la domanda è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito precisate.
Tra i vari requisiti che la legge contempla per il riconoscimento della prestazione vi è quello sanitario: invalidità pari o superiore all' 80%.
All'esito della consulenza tecnica sono stati riscontrati stati patologici tali da determinare, in riferimento alla capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini, un'invalidità inferiore all'
80% (segnatamente tra il 67-79% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa).
Ne consegue, pertanto, che in assenza del requisito sanitario (invalidità dell'80%) come richiesto dall'art.1 del d.lgs. 503/92 la prestazione non può essere riconosciuta e la domanda, quindi, va respinta.
Le argomentazioni del consulente, che qui si intendono integralmente trascritte, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante, in assenza, peraltro, di una contestazione specifica ed argomentata su evidenze scientifiche da parte del ricorrente.
Nulla sulle spese di lite, stante la rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp.att. c.p.c.
Le spese di consulenza sono a carico dell' e vengono liquidate in favore del CTU come da CP_1 separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Valentina Ricchezza, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con decreto emesso in pari data. CP_1
Santa Maria Capua Vetere, 08 ottobre 2025
Si comunichi
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza