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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/10/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
287/2023 R.G.A.C.
C O R T E D' A P P E L L O
DI GG AB
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
1) dott. Natalino Sapone Presidente
2) dott.ssa Federica Rende Consigliera relatrice
3) dott.ssa Rosa Maria Bova Consigliera
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 287/2023 R. G
tra
, C.F.: , n.q. di erede dell'ing. , Parte_1 CodiceFiscale_1 Persona_1 rappresentato e difeso dall'avv. Marco Gentile (C.F. ) e domiciliato presso C.F._2 il suo studio in Reggio Calabria, via dei Bianchi, 3; Pec: Email_1 ricorrente in riassunzione - appellante
CONTRO
sede in Palmi (RC) alla Via Rosselli n. 23, in Controparte_1 persona del legale rappresentante (C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando P.IVA_1
PE ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Giudecca, 10 resistente - appellato
E
con sede in Piazzale Porta Controparte_2
Pia 1 - 00198 Roma (RM), in persona del pro-tempore, domiciliato ex lege presso CP_3
l'avvocatura distrettuale dello Stato in Reggio Calabria, via Plebiscito, n. 15 resistente – appellato
Oggetto: Risarcimento danni da occupazione illegittima ed accessione invertita;
Riassunzione del giudizio di appello r.g. 108/2011 definito con sentenza n. 456/2016 emessa il
12.9.2016 e pubblicata il 9.12.2016 a seguito di intervenuta Cassazione n. 7395/2023 emessa il
17.11.2022 depositata il 14.3.2023;
CONCLUSIONI Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società conveniva in giudizio e Controparte_1 Controparte_4 Per_1
(concessionario assuntore dei lavori) per sentirli condannare al risarcimento dei danni per
[...]
l'irreversibile trasformazione di un terreno interessato dalla realizzazione di un'opera pubblica da parte dell'impresa del , nonché al pagamento delle indennità di occupazione illegittima. Il Per_1
Tribunale di Reggio Calabria accoglieva le domande.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, con sentenza del 12.12.2004, in accoglimento del gravame proposto dal , dichiarava prescritto il diritto al risarcimento dei danni, in quanto il dies a Per_1 quo della prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di irreversibile trasformazione del fondo, non doveva considerarsi il 14 luglio 1984, come affermato dal primo giudice sulla scorta del certificato di ultimazione dei lavori, ma doveva quantomeno farsi risalire al 19 luglio 1982, data in cui era avvenuta una sospensione dei lavori che erano già in fase di esecuzione molto avanzata.
Rilevava sul punto la Corte che prova di tale circostanza era desumibile dal fatto che, dalla data di ripresa dei lavori, avvenuta in data 5 marzo 1984, erano stati sufficienti soltanto quattro mesi per l'ultimazione dell'opera.
Pertanto, concludeva il giudice del gravame, il termine di prescrizione era già scaduto al momento della proposizione della domanda, risalente al dicembre 1987.
La sentenza resa dalla Corte d'Appello, impugnata innanzi alla Corte di legittimità, era cassata con la pronuncia n. 3394/2011 in accoglimento del ricorso proposto dalla . Controparte_1
In particolare, la Corte di Cassazione riteneva che il giudice di appello avesse violato i principi in tema di prova presuntiva ai fini della determinazione della data della trasformazione irreversibile del terreno. Osservava sul punto che “la corte territoriale ha ritenuto di inferire l'avvenuta irreversibile trasformazione dal fatto che alla ripresa dei lavori dopo la sospensione del 19 luglio
1982, erano occorsi solo quattro mesi per l'ultimazione dell'opera, ricorrendo pertanto alla prova presuntiva, ammissibile per materia”, e che pertanto i giudici di merito avessero utilizzato “un dato di fatto, già di per sé non del tutto probante della sostanziale ultimazione dell'opera, per ritenere compiuta la fattispecie giuridicamente qualificata della trasformazione irreversibile, con ciò violando i principi in materia di prova.”.
Per tale motivo, rinviava il giudizio alla Corte d'Appello in diversa composizione, disponendo che quest'ultima dovesse attenersi al principio così delineato.
All'esito del giudizio di rinvio, la Corte d'Appello, con sentenza del 2016, confermava la sentenza del Tribunale, fatta eccezione che per il calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi. La Corte rigettava l'eccezione di prescrizione alla luce della successiva giurisprudenza di legittimità. Osservava in particolare che la “...questione della prescrizione e dell'individuazione del relativo termine di decorrenza, per il tramite o meno del ricorso a presunzioni, su cui si è espressa la Corte di cassazione con la sentenza n. 3394/2011 del 11/02/2011, che ha cassato la sentenza di secondo grado n. 254/2004 resa da Codesta Corte di Appello in diversa composizione......abbia perso rilevanza”. Richiamava la Corte di Appello i principi di diritto formulati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 735/2015 sulla inapplicabilità dell'acquisizione sanante alla luce della giurisprudenza della C.E.D.U. ed affermava poi che “...l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla regola iuris enunciata dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c., viene meno quando la norma da applicare in aderenza a tale principio sia stata abrogata, modificata o sostituita per effetto di ius superveniens nell'ambito del quale rientrano i mutamenti normativi prodotti dalle sentenze della Corte di giustizia, che hanno efficacia immediata nell'ordinamento nazionale (Cass., sez. lav., n. 19301/2014).”.
Avverso questa sentenza proponevano ricorso innanzi alla Corte di Cassazione sia Parte_2
(erede di ), che agiva in via principale, sia, in via incidentale, il Persona_1 [...]
Controparte_2
La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 7395/2023, accoglieva il ricorso proposto dal e Parte_1 cassava la pronuncia emessa dalla Corte d'Appello perché quest'ultima non si è uniformata al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente.
Osservava il giudice di legittimità che la Corte d'Appello non aveva accertato il termine di decorrenza della prescrizione con riferimento alla data di irreversibile trasformazione del fondo, in conformità al modello dell'occupazione acquisitiva sul quale si era formato il giudicato per aver la
Corte di cassazione confermato tale inquadramento non posto in discussione da nessuna parte, ma aveva accertato una diversa data di decorrenza della prescrizione con riferimento alla domanda giudiziale relativa al risarcimento per equivalente per la perdita del bene.
Rilevava, quindi, che la Corte territoriale non aveva fatto applicazione del principio di diritto che le faceva obbligo di accertare, mediante – se del caso – un corretto ricorso alla prova presuntiva (o altra prova), la data di irreversibile trasformazione del bene, ai fini della decorrenza della prescrizione, ma aveva applicato un orientamento successivo alla sentenza rescindente, che qualificava l'occupazione acquisitiva come illecito permanente.
Per tali motivi, la Corte cassava la pronuncia impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Reggio Calabria affinché fosse accertata la decorrenza della prescrizione in applicazione del principio espresso dalla sentenza cassatoria del 2011.
E stato quindi incardinato il presente giudizio che, con ordinanza collegiale del 14 giungo 2024, è rinviato all'udienza monocratica del 17.10.2024 innanzi al consigliere istruttore per la precisazione delle conclusioni, trattandosi di un procedimento iscritto nel 1987 al quale era dunque applicabile la disciplina in vigore all'epoca. A tale udienza la causa è stata rinviata alla udienza collegiale del 13 marzo 2025 e quindi assunta in decisione con ordinanza del 31 luglio 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ai fini della presente decisione e della individuazione del termine iniziale della prescrizione, rileva accertare se possa dirsi raggiunta la prova, anche in via presuntiva, della irreversibile trasformazione del suolo alla data dell'inizio della sospensione dei lavori, facendo applicazione del principio individuato dalla Corte di Cassazione secondo cui, “per aversi una presunzione giuridicamente valida, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista una relazione avente carattere di assoluta ed esclusiva necessità, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo il criterio di normalità.” Applicando le superiori coordinate, occorre in questa sede accertare quando sia avvenuta la irreversibile trasformazione del fondo.
Rileva la Suprema Corte che l'irreversibile trasformazione del fondo occupato si realizza quando, anche prima della ultimazione dei lavori, siano state poste in essere opere che abbiano trasformato fisicamente l'immobile occupato facendogli perdere definitivamente i caratteri originari, ovvero quando “…delineandosi l'opera pubblica nei suoi connotati definitivi e nelle sue previste caratteristiche, si realizza l'irreversibile trasformazione del fondo occupato, con la conseguente non ripristinabilità dello status quo ante, se non attraverso nuovi interventi (altrettanto) eversivi della fisionomia attualmente assunta dal bene” (Cassazione civile, sez. I, 28/05/2008, n. 14050; cfr. in punto anche la stessa ordinanza n. 7395/2023 di rinvio della causa).
Nel caso di specie, sussistono diversi elementi che inducono a ritenere che la trasformazione irreversibile del fondo occupato, nei termini precisati dalla giurisprudenza di legittimità che occorre in tale sede applicare, si sia realizzata quantomeno a far data dal 19.07.1982.
Ed invero, il terreno della società Cooperativa Oriente a r.l. era stato occupato anni prima al fine di realizzare un carcere di notevoli dimensioni (c.d. supercarcere). Emerge dagli atti come l'impresa del già in precedenza, si fosse aggiudicata l'esecuzione di lavori relativi alla struttura Parte_1 carceraria (cfr. “certificato di ultimazione dei lavori”, redatto in data 31 gennaio 1980, in cui si dà atto che i lavori precedentemente appaltati all'impresa di consistenti Controparte_5 nell'”ampliamento e adeguamento degli impianti di sicurezza della casa Circondariale di Palmi”, erano stati completamente ultimati a quella data). Emerge altresì dagli atti (cfr. in particolare relazione di consulenza) che, prima della realizzazione della struttura carceraria, il terreno espropriato non fosse edificato.
Successivamente, in data 14.05.1982, è stato stipulato il contratto recante numero di repertorio 7081, avente ad oggetto i lavori di “ampliamento caserma agenti casa Circondariale di Palmi per una ulteriore capienza di 50 posti”. La consegna dei lavori, sotto riserva di legge, è avvenuta in data 1.03.1982 e l'ultimazione dei lavori era prevista entro 6 mesi dalla data di consegna e, dunque, entro il 31.08.1982.
Emerge dagli atti che, prima della fine dei lavori, vi fu una sospensione per un periodo di tempo piuttosto lungo: a far data dal 20.07.1982 sino al 5.03.1984.
Un dato significativo in ordine alla consistenza dei lavori svolti prima della sospensione può trarsi dall'esame del certificato di pagamento della prima rata, datato 3 agosto 1982, per un importo di £ 465.460.000: ed infatti, emerge dall'esame del predetto documento che, a quella data, erano stati realizzati lavori per £ 492.559.122,70, ciò a fronte dell'importo globale dell'appalto, pari a £ 683.850.000. Dunque, operando un raffronto tra l'importo relativo ai lavori eseguiti e quello stanziato in sede di aggiudicazione dell'appalto, se ne deduce che i lavori erano stati eseguiti nella misura pari a circa il
72% del totale.
Tale dato costituisce già un elemento da cui desumere la consistenza dei lavori eseguiti prima della sospensione.
Ulteriore elemento significativo è costituito dall'esame del certificato del 1° stato di avanzamento lavori, datato 22 luglio 1982 e relativo ai lavori eseguiti a tutto il 19.07.1982. Il documento dimostra come, a tale data, l'opera fosse in gran parte realizzata: sono stati certificati lavori relativi agli scavi di sbancamento, ma anche quelli concernenti la realizzazione di soletta, solaio, tramezzi, muratura, quelli relativi all'apposizione di marmo, pavimenti, intonaco, pluviali, serrande avvolgibili, portone in legno e porta in ferro, impianto di riscaldamento. Sulla scorta di tali elementi, può dunque ritenersi che, nel luglio 1982, l'opera realizzata avesse dei connotati ben definiti e che fosse rispondente alle caratteristiche delineate dalla Corte di Cassazione secondo cui “la irreversibile destinazione del suolo occupato a finalità di interesse generale, nel caso in cui non sia stato emesso un valido decreto di esproprio, si realizza - secondo la sentenza rescindente - quando, anche prima della ultimazione dei lavori, siano state poste in essere opere che abbiano trasformato fisicamente l'immobile occupato facendogli perdere definitivamente i caratteri originari”.
E' evidente pertanto - ove si consideri che l'area, prima della costruzione del carcere, non era edificata
– che il ripristino dello status quo ante non sarebbe stato possibile “se non attraverso nuovi interventi (altrettanto) eversivi della fisionomia attualmente assunta dal bene”, così integrando appieno i requisiti previsti dalla giurisprudenza di legittimità per valutare l'avvenuta irreversibile trasformazione.
Né tale conclusione può essere smentita dalla circostanza che siano stati eseguiti- successivamente alla sospensione- ulteriori lavori poiché, come detto, la trasformazione irreversibile era già avvenuta ed i lavori effettuati in seguito avevano certamente una minore consistenza.
Ed invero, emerge dagli atti (cfr. “relazione sul conto finale” del 6.11.1984 e “atto unico di collaudo” del 16.05.1985) che, oltre al progetto principale, in data 3.12.1982 è stata redatta una perizia di variante e suppletiva e che, in data 25 maggio 1983, per l'esecuzione dei lavori previsti in tale perizia, è stato stipulato un atto aggiuntivo, avente n. 7147 di repertorio, dell'importo al netto pari a £ 156.000.000. L'impresa si impegnava a realizzare tali “maggiori lavori”, “nel maggior tempo di tre mesi in aggiunta al tempo stabilito nel contratto principale del 14 maggio 1982”. Tale atto aggiuntivo è stato registrato in data 8.03.1984.
Quindi, in forza del termine previsto dalla perizia di variante e suppletiva, venne concesso un termine di tre mesi, per cui il nuovo e definitivo termine per l'ultimazione dei lavori venne spostato al 16.07.1984.
Il 14 luglio 1984 era accertata la regolare esecuzione dei lavori che consistevano in: “opere di ampliamento della caserma agenti per una ulteriore capienza di 50 posti nella Casa Circondariale di Palmi e nella costruzione di un canale per acque bianche a valle della caserma e di un collettore per acque bianche a monte della predetta caserma (atto unico di collaudo)”. Pertanto, in tale data, i lavori erano certamente ultimati.
Nella descrizione dei lavori della “relazione sul conto finale” del 6.11.1984 si legge che i lavori eseguiti “consistono nella costruzione di un fabbricato in c.a. a 3 elevazioni e nell'esecuzione di opere di sistemazione esterna tra cui un canale di raccolta delle acque piovane ed un parcheggio autovetture”. In tale relazione si dà atto che le principali variazioni apportate sono state giustificate con la perizia di variante, mentre quelle minori, relative alla costruzione di un parcheggio di autovetture, (richiesto con nota del 9.06.1984 dalla Direzione della Casa Circondariale di Palmi) al posto del previsto campo da tennis ed alla costruzione di un muro di delimitazione, lato valle, al posto della prevista recinzione metallica, sono giustificate ed ammissibili perché indispensabili alla buona esecuzione dell'opera. Dunque, non trova pieno riscontro documentale la circostanza allegata dall'odierno appellante, secondo cui la perizia di variante concerneva esclusivamente la realizzazione all'esterno di un parcheggio in luogo della palestra originariamente prevista (ed infatti, tale richiesta è stata formulata in data 9.06.1984, la perizia di variante è stata approvata il 23.05.1983) e del muro di contenimento in luogo della recinzione (nella relazione finale tali modifiche non sono comprese nella perizia di variante ma indicate quali “variazioni minori”).
Ciò che però è evidente è che i lavori oggetto della perizia di variante avevano certamente una consistenza inferiore a quelli già eseguiti. A sostegno di tale assunto sono il minor tempo previsto per la loro esecuzione (tre mesi in luogo dei sei previsti dal contratto principale) ed il minor importo stanziato per la loro realizzazione (£ 156.150.000 in luogo dell'importo pari a £ 683.850.000 previsti dal contratto principale).
Pertanto, sulla scorta degli elementi sinora considerati, valutati unitamente alla circostanza che, alla ripresa dei lavori, siano stati sufficienti appena quattro mesi per il completamento dell'opera (di cui tre mesi previsti per la realizzazione dei lavori previsti dalla perizia di variante, con la conseguenza che deve ritenersi che per la realizzazione delle opere previste dal contratto principale fosse necessario un mese di lavoro, a fronte dei sei originariamente previsti), deve concludersi che i lavori eseguiti in sede di perizia di variante fossero sicuramente di minore consistenza rispetto a quelli già realizzati, e che questi ultimi avessero già comportato la irreversibile trasformazione del suolo occupato.
Dunque, il termine quinquennale di cui all'art. 2947 c. c. al tempo della notifica dell'atto di citazione
(12 e 14 dicembre 1987) era spirato essendo trascorsi più di 5 anni dal momento in cui (19.7.82) si era verificata l'accessione invertita del fondo perché lo stesso aveva subito un'irreversibile trasformazione. Per tali motivi l'appello proposto dal eve essere accolto, con conseguente riforma della Parte_1 sentenza di primo grado.
Avuto riguardo alla complessa evoluzione giurisdizionale della materia ed all'esistenza di giurisprudenza sovranazionale potenzialmente idonea a prevalere su quella nazionale, ritiene il
Collegio che ricorrano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese dei diversi gradi del giudizio, mentre debbano essere poste a carico della soccombente Controparte_1 le spese sostenute per le consulenze tecniche eseguite nel corso del giudizio di primo
[...] grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e disattesa ogni
[...] Controparte_2 contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiara prescritto il diritto al risarcimento del danno azionato dalla Cooperativa ORIENTE.
2. dichiara interamente compensate tra le parti le spese e le competenze del presente giudizio e dei precedenti.
3. pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio svoltesi nel corso del giudizio di primo grado a carico della Controparte_1
Così è deciso nella camera di consiglio svoltasi sulla piattaforma Microsoft Teams il 14.10.2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Federica Rende dott.re Natalino Sapone
C O R T E D' A P P E L L O
DI GG AB
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
1) dott. Natalino Sapone Presidente
2) dott.ssa Federica Rende Consigliera relatrice
3) dott.ssa Rosa Maria Bova Consigliera
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 287/2023 R. G
tra
, C.F.: , n.q. di erede dell'ing. , Parte_1 CodiceFiscale_1 Persona_1 rappresentato e difeso dall'avv. Marco Gentile (C.F. ) e domiciliato presso C.F._2 il suo studio in Reggio Calabria, via dei Bianchi, 3; Pec: Email_1 ricorrente in riassunzione - appellante
CONTRO
sede in Palmi (RC) alla Via Rosselli n. 23, in Controparte_1 persona del legale rappresentante (C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando P.IVA_1
PE ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Giudecca, 10 resistente - appellato
E
con sede in Piazzale Porta Controparte_2
Pia 1 - 00198 Roma (RM), in persona del pro-tempore, domiciliato ex lege presso CP_3
l'avvocatura distrettuale dello Stato in Reggio Calabria, via Plebiscito, n. 15 resistente – appellato
Oggetto: Risarcimento danni da occupazione illegittima ed accessione invertita;
Riassunzione del giudizio di appello r.g. 108/2011 definito con sentenza n. 456/2016 emessa il
12.9.2016 e pubblicata il 9.12.2016 a seguito di intervenuta Cassazione n. 7395/2023 emessa il
17.11.2022 depositata il 14.3.2023;
CONCLUSIONI Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società conveniva in giudizio e Controparte_1 Controparte_4 Per_1
(concessionario assuntore dei lavori) per sentirli condannare al risarcimento dei danni per
[...]
l'irreversibile trasformazione di un terreno interessato dalla realizzazione di un'opera pubblica da parte dell'impresa del , nonché al pagamento delle indennità di occupazione illegittima. Il Per_1
Tribunale di Reggio Calabria accoglieva le domande.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, con sentenza del 12.12.2004, in accoglimento del gravame proposto dal , dichiarava prescritto il diritto al risarcimento dei danni, in quanto il dies a Per_1 quo della prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di irreversibile trasformazione del fondo, non doveva considerarsi il 14 luglio 1984, come affermato dal primo giudice sulla scorta del certificato di ultimazione dei lavori, ma doveva quantomeno farsi risalire al 19 luglio 1982, data in cui era avvenuta una sospensione dei lavori che erano già in fase di esecuzione molto avanzata.
Rilevava sul punto la Corte che prova di tale circostanza era desumibile dal fatto che, dalla data di ripresa dei lavori, avvenuta in data 5 marzo 1984, erano stati sufficienti soltanto quattro mesi per l'ultimazione dell'opera.
Pertanto, concludeva il giudice del gravame, il termine di prescrizione era già scaduto al momento della proposizione della domanda, risalente al dicembre 1987.
La sentenza resa dalla Corte d'Appello, impugnata innanzi alla Corte di legittimità, era cassata con la pronuncia n. 3394/2011 in accoglimento del ricorso proposto dalla . Controparte_1
In particolare, la Corte di Cassazione riteneva che il giudice di appello avesse violato i principi in tema di prova presuntiva ai fini della determinazione della data della trasformazione irreversibile del terreno. Osservava sul punto che “la corte territoriale ha ritenuto di inferire l'avvenuta irreversibile trasformazione dal fatto che alla ripresa dei lavori dopo la sospensione del 19 luglio
1982, erano occorsi solo quattro mesi per l'ultimazione dell'opera, ricorrendo pertanto alla prova presuntiva, ammissibile per materia”, e che pertanto i giudici di merito avessero utilizzato “un dato di fatto, già di per sé non del tutto probante della sostanziale ultimazione dell'opera, per ritenere compiuta la fattispecie giuridicamente qualificata della trasformazione irreversibile, con ciò violando i principi in materia di prova.”.
Per tale motivo, rinviava il giudizio alla Corte d'Appello in diversa composizione, disponendo che quest'ultima dovesse attenersi al principio così delineato.
All'esito del giudizio di rinvio, la Corte d'Appello, con sentenza del 2016, confermava la sentenza del Tribunale, fatta eccezione che per il calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi. La Corte rigettava l'eccezione di prescrizione alla luce della successiva giurisprudenza di legittimità. Osservava in particolare che la “...questione della prescrizione e dell'individuazione del relativo termine di decorrenza, per il tramite o meno del ricorso a presunzioni, su cui si è espressa la Corte di cassazione con la sentenza n. 3394/2011 del 11/02/2011, che ha cassato la sentenza di secondo grado n. 254/2004 resa da Codesta Corte di Appello in diversa composizione......abbia perso rilevanza”. Richiamava la Corte di Appello i principi di diritto formulati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 735/2015 sulla inapplicabilità dell'acquisizione sanante alla luce della giurisprudenza della C.E.D.U. ed affermava poi che “...l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla regola iuris enunciata dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c., viene meno quando la norma da applicare in aderenza a tale principio sia stata abrogata, modificata o sostituita per effetto di ius superveniens nell'ambito del quale rientrano i mutamenti normativi prodotti dalle sentenze della Corte di giustizia, che hanno efficacia immediata nell'ordinamento nazionale (Cass., sez. lav., n. 19301/2014).”.
Avverso questa sentenza proponevano ricorso innanzi alla Corte di Cassazione sia Parte_2
(erede di ), che agiva in via principale, sia, in via incidentale, il Persona_1 [...]
Controparte_2
La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 7395/2023, accoglieva il ricorso proposto dal e Parte_1 cassava la pronuncia emessa dalla Corte d'Appello perché quest'ultima non si è uniformata al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente.
Osservava il giudice di legittimità che la Corte d'Appello non aveva accertato il termine di decorrenza della prescrizione con riferimento alla data di irreversibile trasformazione del fondo, in conformità al modello dell'occupazione acquisitiva sul quale si era formato il giudicato per aver la
Corte di cassazione confermato tale inquadramento non posto in discussione da nessuna parte, ma aveva accertato una diversa data di decorrenza della prescrizione con riferimento alla domanda giudiziale relativa al risarcimento per equivalente per la perdita del bene.
Rilevava, quindi, che la Corte territoriale non aveva fatto applicazione del principio di diritto che le faceva obbligo di accertare, mediante – se del caso – un corretto ricorso alla prova presuntiva (o altra prova), la data di irreversibile trasformazione del bene, ai fini della decorrenza della prescrizione, ma aveva applicato un orientamento successivo alla sentenza rescindente, che qualificava l'occupazione acquisitiva come illecito permanente.
Per tali motivi, la Corte cassava la pronuncia impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Reggio Calabria affinché fosse accertata la decorrenza della prescrizione in applicazione del principio espresso dalla sentenza cassatoria del 2011.
E stato quindi incardinato il presente giudizio che, con ordinanza collegiale del 14 giungo 2024, è rinviato all'udienza monocratica del 17.10.2024 innanzi al consigliere istruttore per la precisazione delle conclusioni, trattandosi di un procedimento iscritto nel 1987 al quale era dunque applicabile la disciplina in vigore all'epoca. A tale udienza la causa è stata rinviata alla udienza collegiale del 13 marzo 2025 e quindi assunta in decisione con ordinanza del 31 luglio 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ai fini della presente decisione e della individuazione del termine iniziale della prescrizione, rileva accertare se possa dirsi raggiunta la prova, anche in via presuntiva, della irreversibile trasformazione del suolo alla data dell'inizio della sospensione dei lavori, facendo applicazione del principio individuato dalla Corte di Cassazione secondo cui, “per aversi una presunzione giuridicamente valida, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista una relazione avente carattere di assoluta ed esclusiva necessità, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo il criterio di normalità.” Applicando le superiori coordinate, occorre in questa sede accertare quando sia avvenuta la irreversibile trasformazione del fondo.
Rileva la Suprema Corte che l'irreversibile trasformazione del fondo occupato si realizza quando, anche prima della ultimazione dei lavori, siano state poste in essere opere che abbiano trasformato fisicamente l'immobile occupato facendogli perdere definitivamente i caratteri originari, ovvero quando “…delineandosi l'opera pubblica nei suoi connotati definitivi e nelle sue previste caratteristiche, si realizza l'irreversibile trasformazione del fondo occupato, con la conseguente non ripristinabilità dello status quo ante, se non attraverso nuovi interventi (altrettanto) eversivi della fisionomia attualmente assunta dal bene” (Cassazione civile, sez. I, 28/05/2008, n. 14050; cfr. in punto anche la stessa ordinanza n. 7395/2023 di rinvio della causa).
Nel caso di specie, sussistono diversi elementi che inducono a ritenere che la trasformazione irreversibile del fondo occupato, nei termini precisati dalla giurisprudenza di legittimità che occorre in tale sede applicare, si sia realizzata quantomeno a far data dal 19.07.1982.
Ed invero, il terreno della società Cooperativa Oriente a r.l. era stato occupato anni prima al fine di realizzare un carcere di notevoli dimensioni (c.d. supercarcere). Emerge dagli atti come l'impresa del già in precedenza, si fosse aggiudicata l'esecuzione di lavori relativi alla struttura Parte_1 carceraria (cfr. “certificato di ultimazione dei lavori”, redatto in data 31 gennaio 1980, in cui si dà atto che i lavori precedentemente appaltati all'impresa di consistenti Controparte_5 nell'”ampliamento e adeguamento degli impianti di sicurezza della casa Circondariale di Palmi”, erano stati completamente ultimati a quella data). Emerge altresì dagli atti (cfr. in particolare relazione di consulenza) che, prima della realizzazione della struttura carceraria, il terreno espropriato non fosse edificato.
Successivamente, in data 14.05.1982, è stato stipulato il contratto recante numero di repertorio 7081, avente ad oggetto i lavori di “ampliamento caserma agenti casa Circondariale di Palmi per una ulteriore capienza di 50 posti”. La consegna dei lavori, sotto riserva di legge, è avvenuta in data 1.03.1982 e l'ultimazione dei lavori era prevista entro 6 mesi dalla data di consegna e, dunque, entro il 31.08.1982.
Emerge dagli atti che, prima della fine dei lavori, vi fu una sospensione per un periodo di tempo piuttosto lungo: a far data dal 20.07.1982 sino al 5.03.1984.
Un dato significativo in ordine alla consistenza dei lavori svolti prima della sospensione può trarsi dall'esame del certificato di pagamento della prima rata, datato 3 agosto 1982, per un importo di £ 465.460.000: ed infatti, emerge dall'esame del predetto documento che, a quella data, erano stati realizzati lavori per £ 492.559.122,70, ciò a fronte dell'importo globale dell'appalto, pari a £ 683.850.000. Dunque, operando un raffronto tra l'importo relativo ai lavori eseguiti e quello stanziato in sede di aggiudicazione dell'appalto, se ne deduce che i lavori erano stati eseguiti nella misura pari a circa il
72% del totale.
Tale dato costituisce già un elemento da cui desumere la consistenza dei lavori eseguiti prima della sospensione.
Ulteriore elemento significativo è costituito dall'esame del certificato del 1° stato di avanzamento lavori, datato 22 luglio 1982 e relativo ai lavori eseguiti a tutto il 19.07.1982. Il documento dimostra come, a tale data, l'opera fosse in gran parte realizzata: sono stati certificati lavori relativi agli scavi di sbancamento, ma anche quelli concernenti la realizzazione di soletta, solaio, tramezzi, muratura, quelli relativi all'apposizione di marmo, pavimenti, intonaco, pluviali, serrande avvolgibili, portone in legno e porta in ferro, impianto di riscaldamento. Sulla scorta di tali elementi, può dunque ritenersi che, nel luglio 1982, l'opera realizzata avesse dei connotati ben definiti e che fosse rispondente alle caratteristiche delineate dalla Corte di Cassazione secondo cui “la irreversibile destinazione del suolo occupato a finalità di interesse generale, nel caso in cui non sia stato emesso un valido decreto di esproprio, si realizza - secondo la sentenza rescindente - quando, anche prima della ultimazione dei lavori, siano state poste in essere opere che abbiano trasformato fisicamente l'immobile occupato facendogli perdere definitivamente i caratteri originari”.
E' evidente pertanto - ove si consideri che l'area, prima della costruzione del carcere, non era edificata
– che il ripristino dello status quo ante non sarebbe stato possibile “se non attraverso nuovi interventi (altrettanto) eversivi della fisionomia attualmente assunta dal bene”, così integrando appieno i requisiti previsti dalla giurisprudenza di legittimità per valutare l'avvenuta irreversibile trasformazione.
Né tale conclusione può essere smentita dalla circostanza che siano stati eseguiti- successivamente alla sospensione- ulteriori lavori poiché, come detto, la trasformazione irreversibile era già avvenuta ed i lavori effettuati in seguito avevano certamente una minore consistenza.
Ed invero, emerge dagli atti (cfr. “relazione sul conto finale” del 6.11.1984 e “atto unico di collaudo” del 16.05.1985) che, oltre al progetto principale, in data 3.12.1982 è stata redatta una perizia di variante e suppletiva e che, in data 25 maggio 1983, per l'esecuzione dei lavori previsti in tale perizia, è stato stipulato un atto aggiuntivo, avente n. 7147 di repertorio, dell'importo al netto pari a £ 156.000.000. L'impresa si impegnava a realizzare tali “maggiori lavori”, “nel maggior tempo di tre mesi in aggiunta al tempo stabilito nel contratto principale del 14 maggio 1982”. Tale atto aggiuntivo è stato registrato in data 8.03.1984.
Quindi, in forza del termine previsto dalla perizia di variante e suppletiva, venne concesso un termine di tre mesi, per cui il nuovo e definitivo termine per l'ultimazione dei lavori venne spostato al 16.07.1984.
Il 14 luglio 1984 era accertata la regolare esecuzione dei lavori che consistevano in: “opere di ampliamento della caserma agenti per una ulteriore capienza di 50 posti nella Casa Circondariale di Palmi e nella costruzione di un canale per acque bianche a valle della caserma e di un collettore per acque bianche a monte della predetta caserma (atto unico di collaudo)”. Pertanto, in tale data, i lavori erano certamente ultimati.
Nella descrizione dei lavori della “relazione sul conto finale” del 6.11.1984 si legge che i lavori eseguiti “consistono nella costruzione di un fabbricato in c.a. a 3 elevazioni e nell'esecuzione di opere di sistemazione esterna tra cui un canale di raccolta delle acque piovane ed un parcheggio autovetture”. In tale relazione si dà atto che le principali variazioni apportate sono state giustificate con la perizia di variante, mentre quelle minori, relative alla costruzione di un parcheggio di autovetture, (richiesto con nota del 9.06.1984 dalla Direzione della Casa Circondariale di Palmi) al posto del previsto campo da tennis ed alla costruzione di un muro di delimitazione, lato valle, al posto della prevista recinzione metallica, sono giustificate ed ammissibili perché indispensabili alla buona esecuzione dell'opera. Dunque, non trova pieno riscontro documentale la circostanza allegata dall'odierno appellante, secondo cui la perizia di variante concerneva esclusivamente la realizzazione all'esterno di un parcheggio in luogo della palestra originariamente prevista (ed infatti, tale richiesta è stata formulata in data 9.06.1984, la perizia di variante è stata approvata il 23.05.1983) e del muro di contenimento in luogo della recinzione (nella relazione finale tali modifiche non sono comprese nella perizia di variante ma indicate quali “variazioni minori”).
Ciò che però è evidente è che i lavori oggetto della perizia di variante avevano certamente una consistenza inferiore a quelli già eseguiti. A sostegno di tale assunto sono il minor tempo previsto per la loro esecuzione (tre mesi in luogo dei sei previsti dal contratto principale) ed il minor importo stanziato per la loro realizzazione (£ 156.150.000 in luogo dell'importo pari a £ 683.850.000 previsti dal contratto principale).
Pertanto, sulla scorta degli elementi sinora considerati, valutati unitamente alla circostanza che, alla ripresa dei lavori, siano stati sufficienti appena quattro mesi per il completamento dell'opera (di cui tre mesi previsti per la realizzazione dei lavori previsti dalla perizia di variante, con la conseguenza che deve ritenersi che per la realizzazione delle opere previste dal contratto principale fosse necessario un mese di lavoro, a fronte dei sei originariamente previsti), deve concludersi che i lavori eseguiti in sede di perizia di variante fossero sicuramente di minore consistenza rispetto a quelli già realizzati, e che questi ultimi avessero già comportato la irreversibile trasformazione del suolo occupato.
Dunque, il termine quinquennale di cui all'art. 2947 c. c. al tempo della notifica dell'atto di citazione
(12 e 14 dicembre 1987) era spirato essendo trascorsi più di 5 anni dal momento in cui (19.7.82) si era verificata l'accessione invertita del fondo perché lo stesso aveva subito un'irreversibile trasformazione. Per tali motivi l'appello proposto dal eve essere accolto, con conseguente riforma della Parte_1 sentenza di primo grado.
Avuto riguardo alla complessa evoluzione giurisdizionale della materia ed all'esistenza di giurisprudenza sovranazionale potenzialmente idonea a prevalere su quella nazionale, ritiene il
Collegio che ricorrano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese dei diversi gradi del giudizio, mentre debbano essere poste a carico della soccombente Controparte_1 le spese sostenute per le consulenze tecniche eseguite nel corso del giudizio di primo
[...] grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e disattesa ogni
[...] Controparte_2 contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiara prescritto il diritto al risarcimento del danno azionato dalla Cooperativa ORIENTE.
2. dichiara interamente compensate tra le parti le spese e le competenze del presente giudizio e dei precedenti.
3. pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio svoltesi nel corso del giudizio di primo grado a carico della Controparte_1
Così è deciso nella camera di consiglio svoltasi sulla piattaforma Microsoft Teams il 14.10.2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Federica Rende dott.re Natalino Sapone