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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 03/02/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e o r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente Relatore
dott.ssa Susanna Zavaglia Componente
dott. Eugenio Bolondi Componente
pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. 3678 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avvocato MOSCHELLA GIOVANNA
RICORRENTE
contro
C.F. , Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
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CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come in ricorso depositato il
15/07/2024
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Manfredonia in data
10/08/2002 e dalla loro unione è nata la figlia il 10/09/2004. Per_1
I coniugi si sono separati con decreto di omologa n.2737/2022 del 26/10/2022, R.G.
n. 2325/2022.
2. Con ricorso del 15/07/2024, ha chiesto la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio, oltre ad un assegno di mantenimento in favore della figlia di euro 500,00 mensili in capo al coniuge.
3. Nel giudizio così radicato il convenuto è rimasto contumace nonostante la rituale notifica eseguita nei suoi confronti.
4. All'esito dell'udienza del 22/01/2025, presente solo la parte ricorrente, la causa è
stata rimessa al Collegio per la decisione.
§
La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3
n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dal tenore inequivoco delle difese della ricorrente e dalla decisione del convenuto di non costituirsi nemmeno in giudizio, che la comunione materiale e pagina 2 di 6 spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Considerando che la figlia è maggiorenne ma non ha raggiunto Per_1
l'indipendenza economica, si dispone in capo al padre il pagamento dell'assegno di mantenimento ex art. 337 septies, c.c. pari ad euro 450,00, da versare il 15 di ogni mese, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50 % secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena.
Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo al convenuto che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale, anche stragiudiziale con negoziazione assistita.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
147/2022, in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta,
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 10/08/2002 in MANFREDONIA (FG) da Parte_1
(nata a [...] il [...]) con
[...] CP_1
nato a [...] il [...]), matrimonio trascritto nei
[...]
registri dello Stato Civile del Comune di MANFREDONIA (FG), atto n. 162, parte
II, serie A, anno 2002;
pagina 3 di 6 2. obbliga a versare alla figlia maggiorenne euro 450,00 Controparte_1
mensili con decorrenza dalla domanda a titolo di contributo per il mantenimento, in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo pagina 4 di 6 accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.)
dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
3. condanna il convenuto al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, quantificate in complessivi euro 1.500,00, oltre 15% spese generali, 4% per CPA,
22% per IVA, oltre costi vivi di causa documentati;
4. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
MANFREDONIA (FG) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
28/01/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott.ssa Eleonora Ramacciotti
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