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Sentenza 20 febbraio 2024
Sentenza 20 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/02/2024, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott. Monica Montante Giudice dott. Michele Guarnotta Giudice rel. dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 851 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2023 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo studio dell'Avv. STASI RICCARDO DOMENICO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: ricorso per rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 1 L. 164/1982.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 30/01/2024 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricor- so.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, (nel prosieguo Parte_1
parte identificata al maschile) – ha allegato di essere nata con caratteri biologici anatomici e genitali di tipo femminile, ma di avere vissuto sin da tenera età la pro- pria identità psico-sessuale come maschile, avendo una naturale inclinazione ad as- Per_ sumere comportamenti maschili e manifestando di riconoscersi nel nome di .
2. Parte ricorrente ha dedotto di presentare una disforia di genere e di presentarsi al maschile e di vivere la sua vita da uomo in ogni ambito: individuale, sociale, rela- zionale e lavorativo, e di patire una grave sofferenza per la marcata incongruenza tra il genere espresso e il genere assegnato, accompagnata da un forte desiderio di appartenere al genere opposto e di essere trattato come appartenente al genere ma- schile.
3. Alla luce di ciò ed in linea con il dettato costituzionale parte ricorrente ha dedotto di avere interesse a tutelare il proprio diritto alla salute ed alla integrità psicofisica, mediante l'eliminazione di ogni dissociazione tra soma e psiche e, quindi, ottenere la rettifica degli atti civili per il mutamento del sesso anagrafico e il cambiamento
Per_ del nome da a oltre all'l'autorizzazione all'intervento di riassegnazio- Pt_1
ne chirurgica del sesso di cui all'art. 3 l. 164/82.
4. Parte ricorrente è comparsa personalmente all'udienza del 30.01.2024 ed ha con- fermato la sua volontà di pervenire alle predette variazioni anagrafiche.
5. Indi, acquisita la documentazione dalla stessa prodotta dalla quale innanzitutto emerge che parte ricorrente non è coniugato e non ha figli, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti e del P.M.
6. Orbene, ritiene il Tribunale che considerata la documentazione prodotta, preso atto dell'intervento spiegato dal P.M., la domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri ses- suali femminili a quelli maschili deve essere accolta.
7. In particolare dalla relazione medica redatta in data 8.07.2023 dall'
[...]
(dott. emerge: - che parte ricorrente è affetta Organizzazione_1 Persona_2
da disturbo dell'identità di genere di tipo gino-androide (AFAB, FtM) da epoca imprecisata;
- che è' stata seguita privatamente ed è giunta in visita pressa la struttu- ra pubblica nel maggio 2022; - che alla prima osservazione indossava abbigliamen- to e taglio dei capelli di genere maschile ("real life test" positivo) e i caratteri ses- suali secondari femminili erano normo-rappresentati; - che aveva seguito terapia di supporto comportamentale presso psicoterapeuta e da alcuni mesi era già in terapia di conversione ormonale, ossia una terapia con ormoni ad azione virilizzante (te- stosterone), che praticava cronicamente, e che induce induce abolizione della ferti- lità (con amenorrea e anovulazione) e modifiche fenotipiche del corpo come iper- trofia delle masse muscolari e del clitoride e abbassamento del timbro di voce;
- che parte ricorrente, affetto da incongruenza di genere gino-androide (AFAB, FtM),
- 2 - ha la precisa volontà di modificare il sesso gonadico ed il proprio fenotipo per ade- guarlo a quello psicologico;
- che la procedura atta ad intraprendere le vie legali per ottenerne il consenso è adeguata e necessaria per il benessere psicofisico del paziente, che è peraltro pronto ed idoneo.
8. Ed ancora, il dott. psicoterapeuta, sessuologo clinico, nel formu- Persona_3
lare diagnosi di disforia di genere, ha escluso l'esistenza di sintomi psicotici, se ne deduce che tale diagnosi non appare inficiata da disturbi psichiatrici, né da conco- mitanti condizioni fisiche di intersessualità, mentre allo stato, la presenza degli ori- ginari caratteri sessuali femminili, determina un disagio significativo sul piano cli- nico, sociale e relazionale, rappresentando un ostacolo al diritto del soggetto di as- sumere l'identità sessuale di cui lo stesso si sente portatore.
9. Il trattamento chirurgico appare pertanto necessario per consentire al soggetto una identificazione accettabile della propria personalità.
10. Peraltro, il convincimento del soggetto appare stabilmente orientato all'assunzione totale e definitiva del sesso maschile, come accertato dalla documentazione in atti e non si rilevano sintomatologie apparenti né nuclei profondi di patologia psichiatri- ca, tali da costituire controindicazioni alla esecuzione di interventi di chirurgia pla- stica adattativa, come certificato dalla documentazione in atti.
11. Parimenti deve essere accolta la domanda di rettifica dell'atto di nascita.
12. Ed infatti, dalla certificazione medica prodotta si evince che la presenza nei docu-
menti di identità di dati anagrafici femminili a fronte di un aspetto maschile, già as- sunto a seguito di terapia ormonale virilizzante, provoca grandi difficoltà nella vita di relazione di Pt_1
13. In ultimo deve osservarsi che l'evidenza degli elementi fin qui esaminati rende del tutto superfluo ed inutilmente costoso (cfr. Cass. 20-7-2015 n. 15138) disporre una consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessato, posto che l'irreversibilità del mutamento sessuale può dedursi dalla documentazione pro- dotta dalla parte, dal fatto che esso ha intrapreso un percorso di psicodiagnostica in- sieme a un iter psicologico di sostegno integrato con il percorso di riattribuzione medico-chirurgica ed ormonale del sesso nell'ambito del percorso di riattribuzione
Par di sesso , si è quindi sottoposto a terapia ormonale e che anche in pubblico si atteggia anche nei comportamenti come appartenente al genere maschile, così di-
- 3 - mostrando una radicata e costante volontà in tal senso.
14. Nel caso di specie, va quindi autorizzato il trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili e tuttavia appare altresì accertato, alla luce dei contenuti della relazione medica, che sia contestualmente necessario autorizzare anche la rettificazione dei dati anagrafici al fine di assicurare la piena tutela della salute psicofisica di elle more dell'intervento. Pt_1
15. Merita inoltre accoglimento anche la domanda di rettifica dell'atto di nascita posto che ha iniziato un trattamento ormonale mascolinizzante che ha prodotto Pt_1
un risultato di evidente androgenizzazione del soggetto, rilevata anche dal G.I., in udienza (aspetto esteriore di un uomo, voce con timbro spiccatamente maschile).
16. Risulta quindi indubbio che il comportamento, la gestualità, l'andatura, l'aspetto fi- sico e l'abbigliamento siano decisamente maschili come emerso anche in sede di comparizione personale avanti al G.I.
17. Alla luce delle considerazioni svolte e delle risultanze della menzionata relazione psico-diagnostica va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da femminile a maschile, con l'assunzione del nome
Per_
” in luogo del nome ”. Pt_1
18. La natura del giudizio, proposto unicamente nei confronti del P.M., legittima l'integrale irripetibilità delle spese di causa anticipate dalla parte attrice.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitiva- mente pronunciando;
autorizza , nata a PALERMO (PA), in [...] in [...] [...], Parte_1
a sottoporsi ai trattamenti medico- chirurgici ritenuti dai sanitari necessari all'ade- guamento dei propri caratteri sessuali all'identità di genere maschile;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villabate di rettificare l'atto di nascita del predetto (atto. n.96, P. I S. A dell'anno 2000), nel senso che laddove, in ogni occorrenza, si legge quale generalità dell'intestatario il nome “ ” debba Pt_1
Per_ invece leggersi ed intendersi “ ” e laddove di legge, quanto al sesso dell'intestatario la dicitura “femminile” debba leggersi ed intendersi invece quella
“maschile”;
- 4 - dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Palermo, in data 13/02/2024.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Francesco Micela
Michele Guarnotta
- 5 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott. Monica Montante Giudice dott. Michele Guarnotta Giudice rel. dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 851 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2023 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo studio dell'Avv. STASI RICCARDO DOMENICO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: ricorso per rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 1 L. 164/1982.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 30/01/2024 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricor- so.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, (nel prosieguo Parte_1
parte identificata al maschile) – ha allegato di essere nata con caratteri biologici anatomici e genitali di tipo femminile, ma di avere vissuto sin da tenera età la pro- pria identità psico-sessuale come maschile, avendo una naturale inclinazione ad as- Per_ sumere comportamenti maschili e manifestando di riconoscersi nel nome di .
2. Parte ricorrente ha dedotto di presentare una disforia di genere e di presentarsi al maschile e di vivere la sua vita da uomo in ogni ambito: individuale, sociale, rela- zionale e lavorativo, e di patire una grave sofferenza per la marcata incongruenza tra il genere espresso e il genere assegnato, accompagnata da un forte desiderio di appartenere al genere opposto e di essere trattato come appartenente al genere ma- schile.
3. Alla luce di ciò ed in linea con il dettato costituzionale parte ricorrente ha dedotto di avere interesse a tutelare il proprio diritto alla salute ed alla integrità psicofisica, mediante l'eliminazione di ogni dissociazione tra soma e psiche e, quindi, ottenere la rettifica degli atti civili per il mutamento del sesso anagrafico e il cambiamento
Per_ del nome da a oltre all'l'autorizzazione all'intervento di riassegnazio- Pt_1
ne chirurgica del sesso di cui all'art. 3 l. 164/82.
4. Parte ricorrente è comparsa personalmente all'udienza del 30.01.2024 ed ha con- fermato la sua volontà di pervenire alle predette variazioni anagrafiche.
5. Indi, acquisita la documentazione dalla stessa prodotta dalla quale innanzitutto emerge che parte ricorrente non è coniugato e non ha figli, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti e del P.M.
6. Orbene, ritiene il Tribunale che considerata la documentazione prodotta, preso atto dell'intervento spiegato dal P.M., la domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri ses- suali femminili a quelli maschili deve essere accolta.
7. In particolare dalla relazione medica redatta in data 8.07.2023 dall'
[...]
(dott. emerge: - che parte ricorrente è affetta Organizzazione_1 Persona_2
da disturbo dell'identità di genere di tipo gino-androide (AFAB, FtM) da epoca imprecisata;
- che è' stata seguita privatamente ed è giunta in visita pressa la struttu- ra pubblica nel maggio 2022; - che alla prima osservazione indossava abbigliamen- to e taglio dei capelli di genere maschile ("real life test" positivo) e i caratteri ses- suali secondari femminili erano normo-rappresentati; - che aveva seguito terapia di supporto comportamentale presso psicoterapeuta e da alcuni mesi era già in terapia di conversione ormonale, ossia una terapia con ormoni ad azione virilizzante (te- stosterone), che praticava cronicamente, e che induce induce abolizione della ferti- lità (con amenorrea e anovulazione) e modifiche fenotipiche del corpo come iper- trofia delle masse muscolari e del clitoride e abbassamento del timbro di voce;
- che parte ricorrente, affetto da incongruenza di genere gino-androide (AFAB, FtM),
- 2 - ha la precisa volontà di modificare il sesso gonadico ed il proprio fenotipo per ade- guarlo a quello psicologico;
- che la procedura atta ad intraprendere le vie legali per ottenerne il consenso è adeguata e necessaria per il benessere psicofisico del paziente, che è peraltro pronto ed idoneo.
8. Ed ancora, il dott. psicoterapeuta, sessuologo clinico, nel formu- Persona_3
lare diagnosi di disforia di genere, ha escluso l'esistenza di sintomi psicotici, se ne deduce che tale diagnosi non appare inficiata da disturbi psichiatrici, né da conco- mitanti condizioni fisiche di intersessualità, mentre allo stato, la presenza degli ori- ginari caratteri sessuali femminili, determina un disagio significativo sul piano cli- nico, sociale e relazionale, rappresentando un ostacolo al diritto del soggetto di as- sumere l'identità sessuale di cui lo stesso si sente portatore.
9. Il trattamento chirurgico appare pertanto necessario per consentire al soggetto una identificazione accettabile della propria personalità.
10. Peraltro, il convincimento del soggetto appare stabilmente orientato all'assunzione totale e definitiva del sesso maschile, come accertato dalla documentazione in atti e non si rilevano sintomatologie apparenti né nuclei profondi di patologia psichiatri- ca, tali da costituire controindicazioni alla esecuzione di interventi di chirurgia pla- stica adattativa, come certificato dalla documentazione in atti.
11. Parimenti deve essere accolta la domanda di rettifica dell'atto di nascita.
12. Ed infatti, dalla certificazione medica prodotta si evince che la presenza nei docu-
menti di identità di dati anagrafici femminili a fronte di un aspetto maschile, già as- sunto a seguito di terapia ormonale virilizzante, provoca grandi difficoltà nella vita di relazione di Pt_1
13. In ultimo deve osservarsi che l'evidenza degli elementi fin qui esaminati rende del tutto superfluo ed inutilmente costoso (cfr. Cass. 20-7-2015 n. 15138) disporre una consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessato, posto che l'irreversibilità del mutamento sessuale può dedursi dalla documentazione pro- dotta dalla parte, dal fatto che esso ha intrapreso un percorso di psicodiagnostica in- sieme a un iter psicologico di sostegno integrato con il percorso di riattribuzione medico-chirurgica ed ormonale del sesso nell'ambito del percorso di riattribuzione
Par di sesso , si è quindi sottoposto a terapia ormonale e che anche in pubblico si atteggia anche nei comportamenti come appartenente al genere maschile, così di-
- 3 - mostrando una radicata e costante volontà in tal senso.
14. Nel caso di specie, va quindi autorizzato il trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili e tuttavia appare altresì accertato, alla luce dei contenuti della relazione medica, che sia contestualmente necessario autorizzare anche la rettificazione dei dati anagrafici al fine di assicurare la piena tutela della salute psicofisica di elle more dell'intervento. Pt_1
15. Merita inoltre accoglimento anche la domanda di rettifica dell'atto di nascita posto che ha iniziato un trattamento ormonale mascolinizzante che ha prodotto Pt_1
un risultato di evidente androgenizzazione del soggetto, rilevata anche dal G.I., in udienza (aspetto esteriore di un uomo, voce con timbro spiccatamente maschile).
16. Risulta quindi indubbio che il comportamento, la gestualità, l'andatura, l'aspetto fi- sico e l'abbigliamento siano decisamente maschili come emerso anche in sede di comparizione personale avanti al G.I.
17. Alla luce delle considerazioni svolte e delle risultanze della menzionata relazione psico-diagnostica va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da femminile a maschile, con l'assunzione del nome
Per_
” in luogo del nome ”. Pt_1
18. La natura del giudizio, proposto unicamente nei confronti del P.M., legittima l'integrale irripetibilità delle spese di causa anticipate dalla parte attrice.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitiva- mente pronunciando;
autorizza , nata a PALERMO (PA), in [...] in [...] [...], Parte_1
a sottoporsi ai trattamenti medico- chirurgici ritenuti dai sanitari necessari all'ade- guamento dei propri caratteri sessuali all'identità di genere maschile;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villabate di rettificare l'atto di nascita del predetto (atto. n.96, P. I S. A dell'anno 2000), nel senso che laddove, in ogni occorrenza, si legge quale generalità dell'intestatario il nome “ ” debba Pt_1
Per_ invece leggersi ed intendersi “ ” e laddove di legge, quanto al sesso dell'intestatario la dicitura “femminile” debba leggersi ed intendersi invece quella
“maschile”;
- 4 - dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Palermo, in data 13/02/2024.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Francesco Micela
Michele Guarnotta
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