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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 12/11/2024, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
Fascicolo n.808/2022
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale letta in udienza nel procedimento deciso all'udienza del 12/11/2024
PROMOSSO DA
(C.F.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
avv.ti MARINI Alessandro e CANNOLETTA Antonio Via Bengasi 17 – ASCOLI PICENO
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avv.VITTORI Gianfranco c/o Via Rismondo 1 – ASCOLI PICENO CP_1
OGGETTO: Riliquidazione pensione
Conclusioni: come da verbale in data 12/11/2024
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 30/09/2022, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale, l per ivi sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “accertare che il ricorrente, nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, ha usufruito di periodi di contribuzione figurativa per CIG e mobilità; - dichiarare che l' in sede di CP_1 valorizzazione degli eventi accreditati figurativamente, ha omesso, quanto alla CIG 2010 e 2011, la prescritta rivalutazione della retribuzione imponibile sulla base dell'indice F.O.I. ai sensi dell'art. unico legge 427/1980 e, quanto ai periodi di mobilità dal 2011 in poi, ha applicato una Retribuzione Media Settimanale inferiore al dovuto poiché non parametrata a quella riconosciuta dallo stesso Istituto per la CIG, così come rivalutata secondo l'indice omettendo altresì la corretta CP_2 rivalutazione per settore di appartenenza ex art. 3, comma 6 D. Lgs. 503/1992; - conseguentemente condannare l in persona del legale rapp.te p.t., alla CP_1 riliquidazione del trattamento pensionistico accreditando il maggior valore delle settimane coperte da contribuzione figurativa per CIG e per mobilità (quest'ultima rivalutata per settore di appartenenza ex art. 3, comma 6 D. Lgs 503/1992) con conseguente corresponsione delle differenze di rateo mensile sulla base della quantificazione di cui all'allegato conteggio (pari ad € 118,36) ed al pagamento delle somme differenziali dovute (che, al dì del deposito del presente ricorso ammontano a € 4.568,84), nonché al pagamento dei ratei futuri nella misura risultante dal ricalcolo, da perequarsi annualmente, il tutto a far data dal dì del triennio antecedente il deposito del presente ricorso, oltre rivalutazione monetaria e/o interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo - ovvero, in subordine, la somma maggiore o minore che risulterà dovuta a seguito di CTU, di cui sin da ora si chiede l'ammissione. Con vittoria di compenso professionale (oltre contributo forfettario del 15%, IVA e CNA) da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari”. L costituitosi in giudizio resisteva alla domanda, eccependo preliminarmente CP_1
l'intervenuta prescrizione del diritto all'accredito della maggiorazione contributiva e la decadenza ex art.47 comma 3 e comma 6 D.P.R. n.639/1970. All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa istruita mediante produzioni documentali e CTU contabile, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale, pubblicata mediante lettura.
****
L ha eccepito la decadenza dall'azione giudiziaria ex art.47 del D.P.R. n. 639 CP_1 del 30 aprile 1970 come modificato dall'art. 38, comma 1°, lettera d) del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011 n. 111. L'eccezione di decadenza è solo parzialmente fondata alla luce del recente orientamento della Suprema Corte affermato con Sentenza n. 17430 del 17/6/2021, come richiamata nella motivazione della recentissima Sentenza degli Ermellini n.123/2022, che il Giudicante ritiene di fare proprio riportando di seguito i tratti
2 salienti della “querelle” giurisprudenziale sulla decadenza sostanziale mobile piuttosto che tombale. L'art. 47, del d.P.R. n. 639/1970, stabilisce che: “Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione” (comma 2); Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso, il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte” (ultimo comma inserito dall'art. 38, comma l lettera d) del DL 6 luglio 2011 nr. 98/2011 conv. in legge 15 luglio 2011 nr. 111). Nel caso in esame, è in discussione il ricalcolo della pensione avente decorrenza 1.11.2017. In proposito giova rilevare che la decadenza relativa alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adeguamento di prestazioni riconosciute in misura inferiore a quella dovuta, come quella in esame, a differenza della decadenza prevista in generale per i trattamenti pensionistici dal comma 2 del citato art. 47, non si computa a decorrere da un termine fisso, quale è la presentazione della domanda amministrativa, ma “dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”. Il riconoscimento parziale, così come il pagamento della sorte, in presenza di ratei pensionistici, sono termini mobili poiché ogni rateo pagato in maniera inferiore al dovuto costituisce “riconoscimento parziale della prestazione”. Tale interpretazione - relativa alla natura “mobile” del termine di decadenza - è stata avallata dalla recentissima pronuncia della Cassazione - n. 17430 del 17/6/2021 - che in motivazione afferma “…Resta al riguardo il problema di vedere se, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio ovvero, in generale, ogni differenza comunque dovuta per il titolo in relazione al quale è richiesto l'adeguamento o il ricalcolo. E' il problema se la decadenza sia "tombale", come suol dirsi nel gergo di certa dottrina, pur con riferimento alle differenze rivendicabili dal privato in aggiunta alla prestazione già riconosciuta, ovvero "mobile", ossia se la decadenza riguardi soltanto le differenze sui ratei per i quali il termine è decorso e non anche eventuali differenze sui ratei futuri, ed altresì sui ratei pregressi per i quali non è maturata la decadenza […] Una guida alla soluzione della questione deriva dalla piana lettura della lettera delle norme applicabili: in particolare, l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali il D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito in L. 1 giugno 1991, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi. Infatti, prevede la norma che il decorso dei termini previsti dal D.P.R. n. 639 del
3 1970, art. 47, commi 2 e 3, posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale, “determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale”, precisando poi che in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei. Il problema è stato esaminato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei in ragione della loro autonoma cadenza temporale. L'art. 6 non riguarda però solo la domanda di pensione, e dunque il caso in cui pensione negata in toto, ma ha portata generale, potendo dunque applicarsi anche alla domanda di riliquidazione. Ciò è confermato proprio dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, che ha modificato la disciplina del 1970, sia aggiungendo all'art. 47 un comma 2 cui le decadenza si applica alle azioni giudiziarie avente oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, sia aggiungendo dopo l'art. 47 un art. 47 bis, a norma del quale “si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1988, n. 88, art. 24, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni. L'intento del legislatore con l'introduzione della decadenza anche in tema di ricalcoli pensionistici è dunque quello di continuare a incidere unicamente sui ratei pregressi. Tale interpretazione trova conferma anche da quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'emanazione dell'art. 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli ratei è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile. L'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative”. In linea con quanto sopra, va dichiarata l'invocata decadenza dell'azione, ma solo con riferimento alle differenze sui ratei precedenti il triennio dalla domanda giudiziale. Va da sé che, dovendosi qualificare l'azione promossa come volta ad ottenere la riliquidazione di una prestazione riconosciuta, non già l'attribuzione di una maggiorazione contributiva, l'applicazione della decadenza triennale “mobile” rende irrilevante ogni disquisizione in ordine al termine prescrizionale decennale, ovvero quinquennale.
**** Quanto al merito della domanda. In tema di contribuzione figurativa, riguardo ai periodi di cassa integrazione, l'art. 8, comma 4 Legge 155/1981 dispone che: “I periodi di sospensione, per i quali è
4 ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale” che corrisponde ad un concetto di “retribuzione globale” (art. 2 L. n. 164 del 1975) o
“retribuzione di fatto” (art. 8 L. n. 1115 del 1968) percepita nel periodo immediatamente precedente la sospensione del rapporto di lavoro. Quanto ai periodi di mobilità l'art. 7, comma 1 della legge 223/1991 prevede che: “i lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'art. 4, che siano in possesso dei re-quisiti di cui all'art. 16, comma 1, hanno diritto ad una indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennità spetta nella misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento straordinario di integrazione salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro”. Ed il comma 9 del medesimo articolo dispone che: “I periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1”. Inoltre l'art. 3 comma 6 del D. Lgs. 503/1992 prevede che, ove i periodi di mobilità siano di durata superiore all'anno e ricadano nel periodo pensionabile, gli stessi debbano essere rivalutati sulla base degli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza, rilevati dall'Istat intervenuti tra il mese stesso e quello in cui si colloca la retribuzione presa a base per la determinazione della retribuzione figurativa. Dal quadro normativo sopra delineato risulta che, nel caso di continuità tra C.I.G.S. e mobilità, il valore della retribuzione settimanale adottato per la C.I.G., oltre ad essere parametrato alla retribuzione globale percepita dal pensionato nel periodo immediatamente antecedente al collocamento in C.I.G.S. e ad essere rivalutato ai sensi dell'articolo unico della legge n. 427/1980, deve corrispondere a quello dato al periodo di mobilità. Inoltre, la retribuzione accreditata figurativamente per i periodi di mobilità va rivalutata agganciandola alle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza del lavoratore, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 503/1992. Dalle risultanze della CTU contabile e successiva richiesta di integrazione si evince quanto segue: “importo pensione ricalcolata dal Ctu € 1.648,28 - differenza di pensione mensile lorda € 50,84. La differenza di pensione dovuta al ricorrente nel triennio antecedente il deposito del ricorso ammonta ad € 220,31 per l'anno 2019, ad
€ 660,92 per l'anno 2020, ad € 660,92 per l'anno 2021 e ad € 440,61 per l'anno 2022 da maggiorare della perequazione. Il CTU ha specificato che, le retribuzioni figurative indicate nell'estratto conto previdenziale agli atti (all.1 fascicolo Resistente) erano prive della rivalutazione di
5 cui all'art.3 comma 6) del D.Lgs 503/92 e che, pertanto, al fine di determinare la retribuzione pensionabile, ha rivalutato le retribuzioni accreditate figurativamente, in base al settore lavorativo di appartenenza del ricorrente, come previsto dal citato decreto. L è quindi tenuto a pagare i predetti importi, rivalutati sino al soddisfo, sulla CP_1 base dei pubblici coefficienti di perequazione, come previsto per legge. La domanda va, dunque, accolta nei sensi innanzi indicati. Considerato l'esito del giudizio, che ha visto la parte ricorrente parzialmente soccombente, si ritiene di compensare nella misura di un terzo le spese di lite, liquidate come al dispositivo. Le spese di CTU vanno poste a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
dichiara che il ricorrente ha diritto ad un rateo mensile di pensione pari ad euro 1.648,28 (alla data di decorrenza del trattamento pensionistico); per l'effetto condanna l al pagamento delle differenze pensionistiche maturate CP_1 nel triennio antecedente il deposito del ricorso pari ad euro 1.982,76 (come da consulenza in atti) rivalutate sino al soddisfo sulla base dei pubblici coefficienti di perequazione, come previsto per legge, oltre interessi legali;
compensa nella misura di un terzo le spese di lite e condanna l alla rifusione in CP_1 favore del ricorrente della quota residua liquidata in complessivi € 800,00 oltre 15% rimborso spese forfetario, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore di difensori antistatari;
pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1 decreto. Così deciso in Ascoli Piceno in data 12/11/2024 IL G.O.P. Dott. Paola Del Curto
6
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale letta in udienza nel procedimento deciso all'udienza del 12/11/2024
PROMOSSO DA
(C.F.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
avv.ti MARINI Alessandro e CANNOLETTA Antonio Via Bengasi 17 – ASCOLI PICENO
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avv.VITTORI Gianfranco c/o Via Rismondo 1 – ASCOLI PICENO CP_1
OGGETTO: Riliquidazione pensione
Conclusioni: come da verbale in data 12/11/2024
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 30/09/2022, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale, l per ivi sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “accertare che il ricorrente, nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, ha usufruito di periodi di contribuzione figurativa per CIG e mobilità; - dichiarare che l' in sede di CP_1 valorizzazione degli eventi accreditati figurativamente, ha omesso, quanto alla CIG 2010 e 2011, la prescritta rivalutazione della retribuzione imponibile sulla base dell'indice F.O.I. ai sensi dell'art. unico legge 427/1980 e, quanto ai periodi di mobilità dal 2011 in poi, ha applicato una Retribuzione Media Settimanale inferiore al dovuto poiché non parametrata a quella riconosciuta dallo stesso Istituto per la CIG, così come rivalutata secondo l'indice omettendo altresì la corretta CP_2 rivalutazione per settore di appartenenza ex art. 3, comma 6 D. Lgs. 503/1992; - conseguentemente condannare l in persona del legale rapp.te p.t., alla CP_1 riliquidazione del trattamento pensionistico accreditando il maggior valore delle settimane coperte da contribuzione figurativa per CIG e per mobilità (quest'ultima rivalutata per settore di appartenenza ex art. 3, comma 6 D. Lgs 503/1992) con conseguente corresponsione delle differenze di rateo mensile sulla base della quantificazione di cui all'allegato conteggio (pari ad € 118,36) ed al pagamento delle somme differenziali dovute (che, al dì del deposito del presente ricorso ammontano a € 4.568,84), nonché al pagamento dei ratei futuri nella misura risultante dal ricalcolo, da perequarsi annualmente, il tutto a far data dal dì del triennio antecedente il deposito del presente ricorso, oltre rivalutazione monetaria e/o interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo - ovvero, in subordine, la somma maggiore o minore che risulterà dovuta a seguito di CTU, di cui sin da ora si chiede l'ammissione. Con vittoria di compenso professionale (oltre contributo forfettario del 15%, IVA e CNA) da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari”. L costituitosi in giudizio resisteva alla domanda, eccependo preliminarmente CP_1
l'intervenuta prescrizione del diritto all'accredito della maggiorazione contributiva e la decadenza ex art.47 comma 3 e comma 6 D.P.R. n.639/1970. All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa istruita mediante produzioni documentali e CTU contabile, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale, pubblicata mediante lettura.
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L ha eccepito la decadenza dall'azione giudiziaria ex art.47 del D.P.R. n. 639 CP_1 del 30 aprile 1970 come modificato dall'art. 38, comma 1°, lettera d) del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011 n. 111. L'eccezione di decadenza è solo parzialmente fondata alla luce del recente orientamento della Suprema Corte affermato con Sentenza n. 17430 del 17/6/2021, come richiamata nella motivazione della recentissima Sentenza degli Ermellini n.123/2022, che il Giudicante ritiene di fare proprio riportando di seguito i tratti
2 salienti della “querelle” giurisprudenziale sulla decadenza sostanziale mobile piuttosto che tombale. L'art. 47, del d.P.R. n. 639/1970, stabilisce che: “Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione” (comma 2); Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso, il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte” (ultimo comma inserito dall'art. 38, comma l lettera d) del DL 6 luglio 2011 nr. 98/2011 conv. in legge 15 luglio 2011 nr. 111). Nel caso in esame, è in discussione il ricalcolo della pensione avente decorrenza 1.11.2017. In proposito giova rilevare che la decadenza relativa alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adeguamento di prestazioni riconosciute in misura inferiore a quella dovuta, come quella in esame, a differenza della decadenza prevista in generale per i trattamenti pensionistici dal comma 2 del citato art. 47, non si computa a decorrere da un termine fisso, quale è la presentazione della domanda amministrativa, ma “dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”. Il riconoscimento parziale, così come il pagamento della sorte, in presenza di ratei pensionistici, sono termini mobili poiché ogni rateo pagato in maniera inferiore al dovuto costituisce “riconoscimento parziale della prestazione”. Tale interpretazione - relativa alla natura “mobile” del termine di decadenza - è stata avallata dalla recentissima pronuncia della Cassazione - n. 17430 del 17/6/2021 - che in motivazione afferma “…Resta al riguardo il problema di vedere se, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio ovvero, in generale, ogni differenza comunque dovuta per il titolo in relazione al quale è richiesto l'adeguamento o il ricalcolo. E' il problema se la decadenza sia "tombale", come suol dirsi nel gergo di certa dottrina, pur con riferimento alle differenze rivendicabili dal privato in aggiunta alla prestazione già riconosciuta, ovvero "mobile", ossia se la decadenza riguardi soltanto le differenze sui ratei per i quali il termine è decorso e non anche eventuali differenze sui ratei futuri, ed altresì sui ratei pregressi per i quali non è maturata la decadenza […] Una guida alla soluzione della questione deriva dalla piana lettura della lettera delle norme applicabili: in particolare, l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali il D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito in L. 1 giugno 1991, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi. Infatti, prevede la norma che il decorso dei termini previsti dal D.P.R. n. 639 del
3 1970, art. 47, commi 2 e 3, posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale, “determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale”, precisando poi che in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei. Il problema è stato esaminato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei in ragione della loro autonoma cadenza temporale. L'art. 6 non riguarda però solo la domanda di pensione, e dunque il caso in cui pensione negata in toto, ma ha portata generale, potendo dunque applicarsi anche alla domanda di riliquidazione. Ciò è confermato proprio dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, che ha modificato la disciplina del 1970, sia aggiungendo all'art. 47 un comma 2 cui le decadenza si applica alle azioni giudiziarie avente oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, sia aggiungendo dopo l'art. 47 un art. 47 bis, a norma del quale “si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1988, n. 88, art. 24, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni. L'intento del legislatore con l'introduzione della decadenza anche in tema di ricalcoli pensionistici è dunque quello di continuare a incidere unicamente sui ratei pregressi. Tale interpretazione trova conferma anche da quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'emanazione dell'art. 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli ratei è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile. L'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative”. In linea con quanto sopra, va dichiarata l'invocata decadenza dell'azione, ma solo con riferimento alle differenze sui ratei precedenti il triennio dalla domanda giudiziale. Va da sé che, dovendosi qualificare l'azione promossa come volta ad ottenere la riliquidazione di una prestazione riconosciuta, non già l'attribuzione di una maggiorazione contributiva, l'applicazione della decadenza triennale “mobile” rende irrilevante ogni disquisizione in ordine al termine prescrizionale decennale, ovvero quinquennale.
**** Quanto al merito della domanda. In tema di contribuzione figurativa, riguardo ai periodi di cassa integrazione, l'art. 8, comma 4 Legge 155/1981 dispone che: “I periodi di sospensione, per i quali è
4 ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale” che corrisponde ad un concetto di “retribuzione globale” (art. 2 L. n. 164 del 1975) o
“retribuzione di fatto” (art. 8 L. n. 1115 del 1968) percepita nel periodo immediatamente precedente la sospensione del rapporto di lavoro. Quanto ai periodi di mobilità l'art. 7, comma 1 della legge 223/1991 prevede che: “i lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'art. 4, che siano in possesso dei re-quisiti di cui all'art. 16, comma 1, hanno diritto ad una indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennità spetta nella misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento straordinario di integrazione salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro”. Ed il comma 9 del medesimo articolo dispone che: “I periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1”. Inoltre l'art. 3 comma 6 del D. Lgs. 503/1992 prevede che, ove i periodi di mobilità siano di durata superiore all'anno e ricadano nel periodo pensionabile, gli stessi debbano essere rivalutati sulla base degli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza, rilevati dall'Istat intervenuti tra il mese stesso e quello in cui si colloca la retribuzione presa a base per la determinazione della retribuzione figurativa. Dal quadro normativo sopra delineato risulta che, nel caso di continuità tra C.I.G.S. e mobilità, il valore della retribuzione settimanale adottato per la C.I.G., oltre ad essere parametrato alla retribuzione globale percepita dal pensionato nel periodo immediatamente antecedente al collocamento in C.I.G.S. e ad essere rivalutato ai sensi dell'articolo unico della legge n. 427/1980, deve corrispondere a quello dato al periodo di mobilità. Inoltre, la retribuzione accreditata figurativamente per i periodi di mobilità va rivalutata agganciandola alle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza del lavoratore, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 503/1992. Dalle risultanze della CTU contabile e successiva richiesta di integrazione si evince quanto segue: “importo pensione ricalcolata dal Ctu € 1.648,28 - differenza di pensione mensile lorda € 50,84. La differenza di pensione dovuta al ricorrente nel triennio antecedente il deposito del ricorso ammonta ad € 220,31 per l'anno 2019, ad
€ 660,92 per l'anno 2020, ad € 660,92 per l'anno 2021 e ad € 440,61 per l'anno 2022 da maggiorare della perequazione. Il CTU ha specificato che, le retribuzioni figurative indicate nell'estratto conto previdenziale agli atti (all.1 fascicolo Resistente) erano prive della rivalutazione di
5 cui all'art.3 comma 6) del D.Lgs 503/92 e che, pertanto, al fine di determinare la retribuzione pensionabile, ha rivalutato le retribuzioni accreditate figurativamente, in base al settore lavorativo di appartenenza del ricorrente, come previsto dal citato decreto. L è quindi tenuto a pagare i predetti importi, rivalutati sino al soddisfo, sulla CP_1 base dei pubblici coefficienti di perequazione, come previsto per legge. La domanda va, dunque, accolta nei sensi innanzi indicati. Considerato l'esito del giudizio, che ha visto la parte ricorrente parzialmente soccombente, si ritiene di compensare nella misura di un terzo le spese di lite, liquidate come al dispositivo. Le spese di CTU vanno poste a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
dichiara che il ricorrente ha diritto ad un rateo mensile di pensione pari ad euro 1.648,28 (alla data di decorrenza del trattamento pensionistico); per l'effetto condanna l al pagamento delle differenze pensionistiche maturate CP_1 nel triennio antecedente il deposito del ricorso pari ad euro 1.982,76 (come da consulenza in atti) rivalutate sino al soddisfo sulla base dei pubblici coefficienti di perequazione, come previsto per legge, oltre interessi legali;
compensa nella misura di un terzo le spese di lite e condanna l alla rifusione in CP_1 favore del ricorrente della quota residua liquidata in complessivi € 800,00 oltre 15% rimborso spese forfetario, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore di difensori antistatari;
pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1 decreto. Così deciso in Ascoli Piceno in data 12/11/2024 IL G.O.P. Dott. Paola Del Curto
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