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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 19/09/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1725/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1725/2025 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Francesca Iacoponi e Roberto Nuti
e
LI DR (C.F.: ), con il patrocinio dagli Avv.ti C.F._2
Francesca Iacoponi e Roberto Nuti
RICORRENTI
Con l'intervento del P.m. in sede con ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18/9/2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 19/4/2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B
l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in Santa Luce (PI) l'08 Dicembre
2009.
1 I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di Legge dalla data di comparizione delle parti davanti al Presidente (5.6.2015) nel procedimento di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, stante anche l'assenza di figli.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Santa Luce (PI) l'08 Dicembre
2009 tra DR LI e e trascritto nei registri Parte_1 dello stato civile del Comune di Santa Luce (PI) nel Registro Atti di
Matrimonio dell'Anno 2009 Parte 2 Serie A n.6.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) il SI. ZZ EA corrisponderà alla SI.ra la somma di Parte_1
€ 200,00 mensili a titolo di contributo al suo mantenimento per la durata di 1
(un) anno, che decorrerà dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, in modo da assistere la SI.ra nel suo percorso di ricerca di Parte_1 un'occupazione stabile, data la temporanea assenza di lavoro. Tale somma sarà corrisposta entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese sulla PostaPay intestata all'ex coniuge;
2 2) con gli adempimenti di cui sopra i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale pregresso e di non avere altro da pretendere o ricevere reciprocamente per qualsiasi titolo o ragione;
3) le spese legali sono interamente a carico del SI. ZZ EA.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Santa Luce per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1725/2025 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Francesca Iacoponi e Roberto Nuti
e
LI DR (C.F.: ), con il patrocinio dagli Avv.ti C.F._2
Francesca Iacoponi e Roberto Nuti
RICORRENTI
Con l'intervento del P.m. in sede con ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18/9/2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 19/4/2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B
l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in Santa Luce (PI) l'08 Dicembre
2009.
1 I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di Legge dalla data di comparizione delle parti davanti al Presidente (5.6.2015) nel procedimento di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, stante anche l'assenza di figli.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Santa Luce (PI) l'08 Dicembre
2009 tra DR LI e e trascritto nei registri Parte_1 dello stato civile del Comune di Santa Luce (PI) nel Registro Atti di
Matrimonio dell'Anno 2009 Parte 2 Serie A n.6.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) il SI. ZZ EA corrisponderà alla SI.ra la somma di Parte_1
€ 200,00 mensili a titolo di contributo al suo mantenimento per la durata di 1
(un) anno, che decorrerà dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, in modo da assistere la SI.ra nel suo percorso di ricerca di Parte_1 un'occupazione stabile, data la temporanea assenza di lavoro. Tale somma sarà corrisposta entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese sulla PostaPay intestata all'ex coniuge;
2 2) con gli adempimenti di cui sopra i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale pregresso e di non avere altro da pretendere o ricevere reciprocamente per qualsiasi titolo o ragione;
3) le spese legali sono interamente a carico del SI. ZZ EA.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Santa Luce per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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