TAR Genova, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 13
TAR
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata esclusione del r.t.i. RB DO per omessa presentazione della «scheda tecnica consistenza aree»

    I dati richiesti dalla scheda tecnica sono evincibili dagli elaborati grafici presentati dal raggruppamento, che recano l'indicazione delle diverse superfici oggetto della concessione.

  • Accolto
    Illegittima attribuzione del punteggio e non veridicità delle dichiarazioni con riguardo al sub criterio C.3, relativo all’«esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all’attività oggetto di concessione»

    L'attribuzione del punteggio massimo è ritenuta sproporzionata rispetto agli elementi rappresentati nell'offerta del raggruppamento, in quanto non risulta dagli atti che oggetto dell'affitto e della successiva cessione tra le società fosse l'attività di gestione dello stabilimento balneare.

  • Rigettato
    Erronea attribuzione del punteggio per il sub criterio C.4, per non aver allegato le Certificazioni ISO per qualità, gestione, sicurezza e altre certificazioni analoghe, nonché in corrispondenza del sub criterio C.1 per non aver prodotto la certificazione sulla parità di genere

    La H.S.G. s.r.l. ha dimostrato il possesso di certificazioni di qualità direttamente riferibili, inclusa quella sulla parità di genere. In mancanza di indicazioni puntuali nella lex specialis, la censura è inidonea a sconfessare il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione, che ha comunque assegnato un punteggio non pari al massimo. Il possesso della certificazione di qualità è un elemento integrativo e di valorizzazione dell'offerta, da ascrivere al raggruppamento nel suo complesso.

  • Accolto
    Genericità e insostenibilità finanziaria degli interventi volti alla realizzazione di opere pubbliche e/o di interventi a difesa della costa, premiati dai sub criteri A.2.1. e A.2.2. dei criteri di valutazione ma non quantificati nel piano economico-finanziario

    L'attribuzione dello stesso punteggio per il criterio A.2.1) risulta illegittima poiché il piano economico-finanziario del RTI controinteressato non quantifica specificamente l'importo dedicato alle opere a difesa della costa, a differenza di quello della ricorrente. La censura sul criterio A.2.2) è invece infondata, dato l'impegno del RTI a presentare un cronoprogramma per la progettazione.

  • Improcedibile
    Violazione dell’art. 10.3 del disciplinare di gara per non aver corrisposto l’indennizzo nonostante la richiesta di anticipata occupazione

    La censura è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo le parti raggiunto un accordo in cui le controinteressate hanno rinunciato all'occupazione anticipata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Genova, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 13
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
    Numero : 13
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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