Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00013/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00708/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 708 del 2025, proposto da Sogni d’Estate s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Cocchi, Luigi Cocchi e Gerolamo Taccogna, con domicilio eletto in Genova, via Macaggi 21/8;
contro
il Comune di Imperia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Avolio e Paolo Gaggero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Rb DO s.r.l.s. e della Hsg s.r.l., in persona dei legali rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti, Paolo Cavallo e Francesca Sciuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della G. CH s.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale n. 600 del 27 marzo 2025, avente ad oggetto l'aggiudicazione della procedura comparativa per il riordino delle concessioni demaniali, quanto alla concessione ex art. 36 cod. nav. per lo stabilimento balneare individuato sul p.u.d. come ON48 (Bagni Sogni d'Estate), nonché degli atti preparatori, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi tutti i verbali di gara e le relative delibere di approvazione, fra cui la determina dirigenziale n. 524, del 18 marzo 2025, nonché le comunicazioni "di non aggiudicazione" e "di avvicendamento", del 27 marzo 2025, rispettivamente prot. n. 23.458/25 e n. 23.460, e occorrendo il disciplinare di gara
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Imperia, di Rb DO s.r.l.s. e di Hsg s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2025 il dott. LA LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 23 maggio 2025 e depositato il successivo 4 giugno 2025 la nominata in epigrafe ha esposto quanto segue.
2. La ricorrente è un operatore economico del settore balneare che gestisce da molti anni lo stabilimento denominato Bagni Sogni d’Estate, corrispondente al n. ON48 sul p.u.d. di Imperia.
Con delibera di Giunta 25 luglio 2024, n. 224 il Comune ha messo a gara le concessioni demaniali esistenti, approvando il disciplinare di gara.
La ricorrente ha partecipato alla gara unitamente al r.t.i. LB DO.
La Commissione giudicatrice ha assegnato al r.t.i. LB DO 73,60 punti e alla ricorrente 69,48 punti.
Con provvedimento del 27 marzo 2025, il Comune ha approvato la graduatoria, aggiudicando la concessione alle controinteressate per una durata di quindici anni.
3. Impugnando tale provvedimento la ricorrente deduce: la mancata esclusione del r.t.i. RB DO per omessa presentazione della « scheda tecnica consistenza aree »; l’illegittima attribuzione del punteggio e la non veridicità delle dichiarazioni con riguardo al sub criterio C.3, relativo all’« esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all’attività oggetto di concessione »; l’erronea attribuzione del punteggio per il sub criterio C.4, per non aver allegato le Certificazioni ISO per qualità, gestione, sicurezza e altre certificazioni analoghe, nonché in corrispondenza del sub criterio C.1 per non aver prodotto la certificazione sulla parità di genere; la genericità e l’insostenibilità finanziaria degli interventi volti alla realizzazione di opere pubbliche e/o di interventi a difesa della costa, premiati dai sub criteri A.2.1. e A.2.2. dei criteri di valutazione ma non quantificati nel piano economico-finanziario; in subordine, la violazione dell’art. 10.3 del disciplinare di gara per non aver corrisposto l’indennizzo nonostante la richiesta di anticipata occupazione.
Si è costituito in giudizio il Comune, instando per il rigetto del ricorso.
Si sono costituite le società Rb DO s.r.l.s. e di Hsg s.r.l., deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza delle censure.
La società G. CH s.r.l. è rimasta intimata.
Le parti hanno depositato memorie in vista dell’udienza pubblica del 21 novembre 2025, alla quale la causa è stata chiamata. Le controinteressate hanno eccepito la tardività del deposito documentale effettuato dalla ricorrente con la memoria di replica. Dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
4. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
4.1. Il primo motivo di ricorso non merita accoglimento.
La ricorrente si duole della mancata esclusione del r.t.i. controinteressato, in violazione dell’art. 13 del disciplinare, per non aver presentato nella busta tecnica la « scheda tecnica consistenza aree », prevista dalla circolare ministeriale n. 120 del 2001.
Il Collegio premette che dalla lettura del ricorso non emergono nel dettaglio i contenuti e la funzione di tale documento, né gli stessi sono ricavabili dal disciplinare. Ciò posto, si tratta, comunque, di un elenco delle diverse aree oggetto della concessione, classificate sulla base di criteri qualitativi, contenente l’indicazione delle superfici.
Ebbene, tali dati sono evincibili dagli “elaborati grafici” presentati dal raggruppamento (doc. 19 controinteressate), che recano l’indicazione delle diverse superfici oggetto della concessione, rappresentate in scala e distinguibili grazie a una differenziazione cromatica delle stesse.
4.2. Il secondo motivo di ricorso è parzialmente fondato.
La ricorrente deduce che il controinteressato avrebbe dovuto essere escluso, non disponendo dell’esperienza necessaria nella gestione degli stabilimenti balneari: la società RB DO risulta attiva dall’aprile 2024 e la società G CH dal maggio 2022. In subordine, censura l’erroneità del punteggio massimo assegnato al criterio dell’esperienza tecnica e professionale (C.3).
4.2.1. La visura della società RB DO (doc. 20 controinteressate) reca come attività prevalente quella di gestione degli stabilimenti balneari; anche dalla visura della G CH (doc. 24 controinteressate) risulta come attività primaria quella di gestione degli stabilimenti balneari.
Le controinteressate deducono che la G CH può vantare l’esperienza di gestione del “DO G CH” di Gallipoli dal 2011, in quanto la stessa è subentrata nella gestione dell’omonimo lido a seguito di operazioni societarie e di conferimento di ramo d’azienda e, con esse, della relativa esperienza tecnico-operativa e gestionale nella gestione dello stabilimento. Infatti, il Comune di Gallipoli ha affidato la concessione dello stabilimento in parola alla Edilcon 2 s.r.l. dal 5 settembre 2003 e il 25 maggio 2010 si è perfezionato l’affitto di ramo di azienda tra la società Edilcon e la Regina s.r.l.; successivamente, il 14 marzo 2022 si è perfezionato l’atto di scissione della Regina s.r.l., da cui è sorta la G CH s.r.l. che, per effetto dell’operazione societaria, esercita l’attività di gestione dello stabilimento.
Tali elementi sono sufficienti a escludere che il raggruppamento non disponga della capacità tecnica e professionale per l’ottenimento della concessione.
4.2.2. Nondimeno, ritiene il Collegio che debba essere accolta la doglianza veicolata in via subordinata.
L’attribuzione di un punteggio pari al massimo risulta infatti sproporzionata rispetto agli elementi rappresentati nell’offerta del raggruppamento, pur nella dovuta considerazione della discrezionalità che connota gli apprezzamenti della commissione di gara.
Prescindendo dalla documentazione versata in atti con la memoria di replica della ricorrente, della quale è stata eccepita la tardività, non risulta dagli atti che oggetto dell’affitto e della successiva cessione tra la Edilcon 2 s.r.l. e la Regina s.r.l. sia l’attività di gestione dello stabilimento balneare (doc. 22 controinteressate – pag. 7); del resto, la visura di quest’ultima Società riporta come attività primaria la somministrazione di bevande (doc. 22 controinteressate – pag. 9).
4.2.3. Quanto alla mancanza di capacità in capo alla società H.S.G., il Collegio si limita a rilevare, applicando analogicamente un principio affermato dalla giurisprudenza in materia di appalti di servizi e forniture, che « la regola […]è quella del possesso del requisito di capacità tecnica in capo al soggetto collettivo nel suo insieme (esattamente come nel passato), salva specifica previsione della legge di gara che, alla luce della peculiarità della prestazione, imponga il possesso pro quota o pro parte da parte dei singoli raggruppati esecutori »; i requisiti di qualificazione sono dunque richiesti in via generale, salvo diverse specifiche previsioni della lex specialis di gara, al raggruppamento complessivamente, fermo restando che il soggetto esecutore deve essere in possesso degli specifici requisiti prescritti per l’esecuzione della prestazione (Cons. Stato, Sez. V, 5 dicembre 2025, n. 9599).
4.2.4. Infine, sono irrilevanti le deduzioni concernenti le vicende delle società controllate dalla H.S.G., in quanto le stesse non prendono parte al raggruppamento.
4.3. Il terzo motivo è infondato.
La H.S.G. s.r.l. ha dimostrato in giudizio (docc. 25-28 controinteressate) il possesso di certificazioni di qualità ad essa direttamente riferibili, ivi compresa quella relativa alla parità di genere (doc. 29 controinteressate). Con riguardo alla circostanza che il r.t.i. non possiede alcuna specifica certificazione relativa alla gestione di concessioni balneari, il Collegio osserva che, in mancanza di indicazioni puntuale nella lex specialis , si tratta di una censura inidonea a sconfessare l’attendibilità complessiva del giudizio tecnico-discrezionale formulato dalla Commissione, la quale ha assegnato comunque un punteggio non pari al massimo.
Quanto all’assunto per il quale il Comune avrebbe dovuto commisurare l’incidenza premiale delle certificazioni proporzionalmente alla dichiarata partecipazione della società HSG (24%) alla gestione della concessione, il Collegio richiama il condivisibile orientamento giurisprudenziale per il quale « il possesso della certificazione di qualità non costituisce un requisito di ammissione alla procedura, ma solo elemento integrativo e di valorizzazione dell’offerta, ai fini del riconoscimento di un punteggio aggiuntivo per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; sicché, se il possesso non è richiesto dalla legge di gara, a pena di inammissibilità, in capo ad ogni operatore economico, le certificazioni sono da ascrivere al raggruppamento nel suo complesso » (Cons. Stato, Sez. V, 23 febbraio 2023, n. 1898).
4.4. È invece fondato in parte il quarto motivo di ricorso.
La ricorrente si duole della circostanza che il raggruppamento costituito dalle controinteressate non abbia circostanziato gli oneri necessari per le opere di difesa della costa proposte, come prescritto dal disciplinare.
4.4.1. Le controinteressate hanno presentato una serie di progetti di opere da realizzare, tra le quali figurano quelle a difesa della costa (doc. 30, pag. 15 e ss. controinteressate). Tuttavia, il piano economico-finanziario (doc. 31, pagg. 115 e 116 controinteressate) quantifica il fabbisogno necessario per gli investimenti e indica le relative coperture, senza specificare l’importo precipuamente dedicato alle opere a difesa della costa. Anche dalle difese in giudizio si evince solo un valore calcolato per differenza, pari a euro 638.865,44, destinato agli investimenti diversi da quelli riportati nel computo metrico estimativo.
Al contrario, il piano economico-finanziario presentato dalla ricorrente contiene una quantificazione dei costi relativamente ai singoli interventi di difesa della costa (doc. 5 Comune – busta B – pagg. 83 e ss. del pdf).
Ne discende che l’attribuzione ai concorrenti dello stesso punteggio per il criterio A.2.1) risulta illegittima.
4.4.2. È invece infondata la censura che attiene al punteggio assegnato per il criterio A.2.2), posto che il raggruppamento controinteressato si è impegnato « a presentare Cronoprogramma dei tempi di presentazione della progettazione relativa agli interventi di realizzazione delle opere di difesa/ ripascimenti in 45 giorni » (doc. 30, pag. 16 controinteressate).
4.5. Il quinto motivo, come eccepito dal Comune, è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la ricorrente e le controinteressate raggiunto un accordo nel quale queste ultime hanno rinunciato all’occupazione anticipata.
6. In definitiva, devono essere accolti, come sopra precisato, il secondo e il quarto motivo di ricorso, e, per l’effetto, il provvedimento di aggiudicazione assunto con la determina dirigenziale del 27 marzo 2025 deve essere annullato. Conseguentemente, la Commissione, in diversa composizione, dovrà procedere, per la rinnovata adozione del provvedimento di aggiudicazione, alla rivalutazione dell’offerta delle controinteressate, limitatamente ai punteggi derivanti dai criteri C.3) e A.2.1), con adeguata motivazione, nel rispetto delle statuizioni della presente sentenza.
7. La fondatezza solo parziale dei motivi giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PP US, Presidente
NA LE, Primo Referendario
LA LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA LI | PP US |
IL SEGRETARIO