Sentenza breve 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza breve 22/12/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01198/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01159/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1159 del 2025, proposto da
3m S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B6392409E5, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Murru, Silvio Pinna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sassari, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Russo, Simonetta Pagliazzo, Maria Ida Rinaldi, Alberto Sechi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ditta Geom. DU VA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensiva
- della determinazione n. 4169 del 4.11.2025, comunicata in successiva data 5.11.2025, a firma del Dirigente del Settore Infrastrutture della Mobilità e Traffico del Comune di Sassari con cui s’è disposta l’esclusione dell’aggiudicataria 3M S.r.l. dalla gara d’appalto relativa all’intervento di “Riqualificazione Urbana dei quartieri perifierici di Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Sassari 2 e Baddimanna – Intervento n. 8 Azione A.3.3. – Percorsi pedonali Quartieri di Baddimanna - CUP B87H17000890001” ;
- della richiamata ed allegata Relazione del R.U.P. prot. c_i452/0000004 GE/2025/0222526 del 24.10.2025 e di tutti gli atti, non meglio conosciuti, posti in essere dal medesimo R.U.P. in sede di verifica dei requisiti dell’aggiudicataria 3M srl;
- di tutti gli ulteriori atti di gara successivi all’esclusione della ricorrente, dalla stessa non meglio conosciuti, e segnatamente degli atti e provvedimenti con cui il Comune di Sassari dovesse aver proceduto all’aggiudicazione della gara alla 2^ classificata Ditta geom. DU VA (o ad altra concorrente);
- di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso con quelli impugnati, nessuno escluso
nonché per il risarcimento
in forma specifica (o, in subordine, nell’impossibilità di detta forma di risarcimento, per equivalente) dei danni subiti dalla ricorrente in conseguenza della mancata aggiudicazione della gara di cui trattasi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sassari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- la società ricorrente ha domandato l’annullamento del provvedimento mediante il quale il Dirigente del Settore Infrastrutture della Mobilità e Traffico del Comune di Sassari ha disposto la sua esclusione dalla gara d’appalto relativa all’intervento di “RIQUALIFICAZIONE URBANA DEI QUARTIERI PERIFIERICI DI LATTE DOLCE, SANTA AR DI PISA, SASSARI 2 E AD – INTERVENTO N. 8 AZIONE A.3.3. – PERCORSI PEDONALI QUARTIERI DI AD - CUP B87H17000890001”;
- come si evince dalla lettura del provvedimento impugnato, la Stazione appaltante ha escluso la ricorrente ritenendo sussistente, a suo carico, la causa di esclusione del grave illecito professionale ai sensi del combinato disposto dell’art. 95, co.1, lett. e) e dell’art. 98, co. 3, lett. c) del D. Lgs. 36/2023 in ragione della risoluzione contrattuale in suo danno disposta dal Comune di Assemini e iscritta nel Casellario ANAC in data 20 novembre 2024, che costituirebbe un illecito professionale grave da rendere dubbia la sua integrità e affidabilità;
- la ricorrente, a sostegno del ricorso e della tutela cautelare richiesta, ha evidenziato plurimi profili di illegittimità del provvedimento impugnato sintetizzabili, essenzialmente:
a) nella violazione di legge per mancata e/o falsa applicazione dell’art. 95, comma 1, lett. e) e dell’art. 98, comma 3, lett. c) del d.lgs. n. 36/2023, nonché l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti In sintesi, la ricorrente ha osservato che il provvedimento di esclusione richiama per relationem le ragioni esposte nell’allegata relazione del RUP, nella quale quest’ultimo, pur avendo instaurato il necessario contraddittorio, ha ritenuto prevalenti le ragioni rappresentate dal Comune di Assemini, rispetto alle osservazioni e spiegazioni rese dalla ricorrente. Quest’ultima, in particolare, aveva spiegato con la nota del 26.9.2025 di avere risolto il contratto con il Comune di Assemini ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 cod. civ.: infatti, “[…] presi in consegna in data 12.6.2023 i lavori e verificata, una volta intrapresane l’esecuzione, l’oggettiva impossibilità di dare regolare corso agli stessi in conseguenza di riscontrate carenze progettuali e della mancata messa a disposizione da parte del Comune del sedime di cantiere libero da persone e cose e, dunque, della presenza di ostacoli fattuali, giuridici, autorizzativi ed esecutivi riconducibili alla stazione appaltante che impedivano o, comunque, rendevano meno agevole l’adempimento dell’appaltatrice, ha dapprima in data 2.11.2023 diffidato e messo in mora l’ente a rimuovere tutti gli ostacoli de quibus, così eliminando i fattori di anomalia nell’andamento dei lavori esclusivamente imputabili a colpa e negligenza della stazione appaltante e degli organi tecnici da questa officiati; il tutto con l’avvertimento espresso che, decorso infruttuosamente il termine intimato, il contratto d’appalto rep. 20.3.2023 avrebbe dovuto intendersi risolto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1454 del codice civile per fatto e colpa esclusivamente imputabile al Comune. E, successivamente, a fronte dell’inerzia del Comune di Assemini, con nota del 20.11.2023, preso atto dell’infruttuosa scadenza del termine intimato, ha dichiarato il predetto contratto d’appalto risolto ai sensi dell’art. 1454 cod. civ. per fatto imputabile alla predetta amministrazione comunale, invitando la stessa a disporre senza indugio le operazioni di ripiegamento del cantiere ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis […]” (v. pagine 8 – 9 del ricorso introduttivo). Conseguentemente, il provvedimento impugnato sarebbe gravemente carente sotto il profilo istruttorio e motivazionale non avendo considerato che il contratto di appalto era già stato risolto dall’operatore economico quando in data 9 maggio 2024 il Comune ne ha a sua volta disposto la risoluzione in danno dell’impresa esecutrice;
II. la violazione di legge per mancata e/o falsa applicazione dell’art. 98, comma 7 e 8 del d.lgs. n. 36/2023, nonché l’eccesso di potere per carenza di motivazione, in quanto nel provvedimento impugnato non si ravviserebbe alcuna valutazione concreta circa la capacità della risoluzione contrattuale disposta dal Comune di Assemini di incidere sull’affidabilità della ricorrente e, ancora, in ordine alla dipendenza causale della risoluzione da un reale contegno di grave inadempimento da parte di quest’ultima;
III. la violazione di legge per mancata e/o falsa applicazione dell’art. 96, comma 14 e dell’art. 98, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023, nonché la violazione di legge per mancata e/o falsa applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 36/2023 e l’eccesso di potere per carenza di motivazione. Ciò in quanto la Stazione appaltante avrebbe riconosciuto rilievo aggravante all’omessa dichiarazione di tale illecito professionale, senza considerare che essendo tale risoluzione in danno insussistente (trattandosi di contratto già risolto), l’omessa dichiarazione non potrebbe costituire né una causa automatica di esclusione, né un indice sintomatico di inaffidabilità;
- il Comune di Sassari si è costituito, in data 15 dicembre 2025, per resistere all’accoglimento del ricorso e della domanda cautelare. La controinteressata “Ditta Geom. DU VA” non si è costituita in giudizio, nonostante la notifica del ricorso introduttivo;
- all’esito della camera di consiglio del 17 dicembre 2025, è stato dato a verbale l’avviso relativo alla possibilità di definizione del giudizio con sentenza ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.; quindi il ricorso è stato trattenuto per la decisione;
Ritenuto che:
- sussistano i presupposti per la definizione con sentenza ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., perché ricorrono tutte le condizioni previste da tale articolo;
- sia fondato e abbia rilievo assorbente il primo motivo di impugnazione, con il quale la ricorrente ha censurato il vizio istruttorio e motivazionale in cui è incorso il Comune di Sassari, disponendo la sua esclusione senza considerare adeguatamente le circostanze di fatto dalla stessa evidenziate in ordine alle ragioni che avevano portato alla mancata esecuzione del contratto stipulato con il Comune di Assemini;
- la ricorrente, infatti, nel corso del procedimento e del presente giudizio ha documentato di avere risolto unilateralmente tale contratto per inadempimento imputabile all’Amministrazione comunale, in data di gran lunga antecedente al provvedimento con cui il Comune di Assemini ha disposto ugualmente la risoluzione, successivamente annotata nel casellario Anac;
- rispetto a tale circostanza fattuale, non sia sufficiente l’affermazione del RUP, richiamata per relationem nel provvedimento impugnato a supporto della determina di esclusione, per la quale “Indipendentemente da eventuali profili di non esatto adempimento da parte della Stazione Appaltante, l’abbandono del cantiere è una condotta di gravità giustificabile solo eccezionalmente, ma non per motivi riconducibili alla bontà di un progetto che l’appaltatrice ha verificato o avrebbe dovuto verificare in sede di partecipazione alla gara” ;
- al contrario, l’esclusione della ricorrente avrebbe richiesto il necessario approfondimento istruttorio di tutte le circostanze fattuali dalla stessa indicate, che avevano giustificato la risoluzione unilaterale del contratto per sua stessa iniziativa, atteso che tale circostanza avrebbe potuto dequotare la rilevanza della successiva volontà risolutoria manifestata dal Comune di Assemini;
- non possa giovare all’Amministrazione resistente l’affermazione, svolta dalla sua difesa nel presente giudizio, per la quale il grave inadempimento della ricorrente nei confronti del Comune di Assemini si sarebbe manifestato già in data antecedente alla risoluzione unilaterale disposta dalla stessa ricorrente. Invero, siffatta circostanza non è evincibile dalla nota trasmessa dal Comune di Assemini all’Amministrazione resistente, né è stata chiaramente enunciata nel provvedimento di esclusione;
- a fronte del rilevato vizio, perdano di significato le ulteriori considerazioni rinvenibili nel provvedimento di esclusione, relative alla mancata impugnazione della risoluzione disposta dal Comune di Assemini, o all’abbandono del cantiere da parte della ricorrente, che dovranno essere oggetto di una rinnovata valutazione all’esito del necessario approfondimento istruttorio sulle circostanze che avevano giustificato l’anticipata interruzione del vincolo contrattuale da parte della stessa ricorrente;
- pertanto, il ricorso debba essere accolto in ragione dell’evidente fondatezza del primo motivo di impugnazione e con l’assorbimento delle restanti censure. Non deve darsi luogo, invece, all’esame della domanda di risarcimento in forma specifica, non essendo emerso lo svolgimento di successiva attività da parte dell’Amministrazione (aggiudicazione e stipula del contratto) che possa avere comportato un pregiudizio per la ricorrente;
- le spese di lite possano essere compensate tra le parti in ragione della particolarità della vicenda trattata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO RU, Presidente
Andrea Gana, Referendario, Estensore
Silvio Esposito, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | TO RU |
IL SEGRETARIO