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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/12/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3065/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 3065/2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Ludovica Ludovici;
RICORRENTE
E
, nato Roma (RM) il 04.05.1988 (C.F. ), CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele De Luca;
RESISTENTE
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 23.09.2024, premesso di aver Parte_1 intrattenuto con una relazione more uxorio dalla quale è nata la figlia CP_1
(Tivoli, 16.05.2016), riconosciuta da entrambi i genitori, ha adito l'intestato Persona_1
Tribunale domandando disciplinarsi il regime di affidamento e stabilirsi le modalità di frequentazione della minore con i genitori, oltre che il contributo economico per il suo sostentamento.
In data 22.04.2025 si è costituito in giudizio il resistente, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate nella propria comparsa.
All'udienza del 22.09.2025, sostituita con note scritte autorizzate, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto medio tempore un accordo in merito all'oggetto di causa ed hanno depositato le condizioni concordate sottoscritte da entrambe, che prevedono quanto segue: Per_
“A) affidamento congiunto della minore , con collocazione presso la madre, fermo restando il diritto di visita del padre, come di seguito stabilito;
B) pagamento a carico del Sig. di un assegno di mantenimento mensile CP_1 pari alla somma di € 250,00 (euro duecentocinquanta zero zero) a favore della minore Per_
, a decorrere dal mese di emissione della sentenza, oltre al rimborso alla Sig.ra del 50% di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute Parte_1
Per_ nell'interesse della figlia , dietro presentazione della documentazione comprovante la relativa spesa;
C) fruizione dell'assegno famigliare nella misura del 100% in favore della Sig.ra Pt_1
[...]
D) pagamento a carico del Sig. del solo arretrato della mensa scolastica CP_1
Per_ della minore pari all'importo di € 1.208,74 (euro milleduecentotto virgola settantaquattro); Per_ E) quanto ai tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore, viene stabilito in favore del padre il seguente calendario:
- due fine settimana al mese, dalle ore 10:00 del sabato al lunedì mattina, con obbligo del padre di accompagnare la minore a scuola;
- un giorno a settimana, il martedì, sempre, anche nel caso di fine settimana con il padre, dall'uscita di scuola dalla minore sino al riaccompagno il mercoledì mattina presso lo stesso istituto scolastico;
- un ulteriore giorno a settimana, il venerdì, dall'uscita di scuola della minore sino al riaccompagno il sabato mattina alle 10:00 presso la casa materna, in caso di non fruizione dei fine settimana con il padre;
- nel periodo di Natale e Capodanno, ad anni alterni ed alternativamente tra i genitori, dalle ore 15:00 del giorno 23 dicembre fino alle ore 19:00 del giorno 25 dicembre, e dalle ore 15:00 del giorno 30 dicembre fino alle ore 19:00 del giorno 2 gennaio;
- nel periodo pasquale, ad anni alterni, dalle ore 17:00 del giorno antecedente alla domenica di Pasqua alle ore 9:00 del lunedì dell'Angelo;
- nel periodo estivo, per un periodo continuativo di 15 giorni, nel mese di luglio o agosto, il padre avrà diritto di avere con sé la figlia. Detta data verrà comunicata dal padre alla madre entro il 1° giugno di ogni anno;
F) i Sig.ri si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei Parte_2
Per_ documenti necessari per l'espatrio relativi alla minore .
Spese di lite compensate.”
Il Giudice Delegato, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, verificata la completezza della documentazione prodotta, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che, alla luce della documentazione prodotta dalle parti, dell'età
e delle esigenze della minore, le condizioni concordate dalle parti sono congrue, conformi a legge, idonee a tutelare l'interesse preminente della minore anche perché coerenti con quanto emerso in atti.
Il Tribunale ritiene quindi che le condizioni concordate dalle parti, in quanto rispettose dei principi fissati dal legislatore in materia di affidamento e contributo al mantenimento dei figli di cui agli artt. 337 bis e seguenti c.c., possano essere recepite nel provvedimento giudiziale.
La natura della controversia, promossa al fine di tutelare il superiore interesse della minore, nonché il raggiungimento dell'accordo in corso di causa, giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, visti gli artt. 337 bis e segg. c.c., così provvede:
- Dispone l'affidamento della figlia minore nata in [...] il Persona_1
16.05.2016, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritti;
- Dà atto della sottoscrizione di entrambe le parti delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore di cui all'accordo depositato in atti.
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 04-11-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca Iaconi.
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice rel. ed. est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 3065/2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Ludovica Ludovici;
RICORRENTE
E
, nato Roma (RM) il 04.05.1988 (C.F. ), CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele De Luca;
RESISTENTE
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 23.09.2024, premesso di aver Parte_1 intrattenuto con una relazione more uxorio dalla quale è nata la figlia CP_1
(Tivoli, 16.05.2016), riconosciuta da entrambi i genitori, ha adito l'intestato Persona_1
Tribunale domandando disciplinarsi il regime di affidamento e stabilirsi le modalità di frequentazione della minore con i genitori, oltre che il contributo economico per il suo sostentamento.
In data 22.04.2025 si è costituito in giudizio il resistente, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate nella propria comparsa.
All'udienza del 22.09.2025, sostituita con note scritte autorizzate, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto medio tempore un accordo in merito all'oggetto di causa ed hanno depositato le condizioni concordate sottoscritte da entrambe, che prevedono quanto segue: Per_
“A) affidamento congiunto della minore , con collocazione presso la madre, fermo restando il diritto di visita del padre, come di seguito stabilito;
B) pagamento a carico del Sig. di un assegno di mantenimento mensile CP_1 pari alla somma di € 250,00 (euro duecentocinquanta zero zero) a favore della minore Per_
, a decorrere dal mese di emissione della sentenza, oltre al rimborso alla Sig.ra del 50% di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute Parte_1
Per_ nell'interesse della figlia , dietro presentazione della documentazione comprovante la relativa spesa;
C) fruizione dell'assegno famigliare nella misura del 100% in favore della Sig.ra Pt_1
[...]
D) pagamento a carico del Sig. del solo arretrato della mensa scolastica CP_1
Per_ della minore pari all'importo di € 1.208,74 (euro milleduecentotto virgola settantaquattro); Per_ E) quanto ai tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore, viene stabilito in favore del padre il seguente calendario:
- due fine settimana al mese, dalle ore 10:00 del sabato al lunedì mattina, con obbligo del padre di accompagnare la minore a scuola;
- un giorno a settimana, il martedì, sempre, anche nel caso di fine settimana con il padre, dall'uscita di scuola dalla minore sino al riaccompagno il mercoledì mattina presso lo stesso istituto scolastico;
- un ulteriore giorno a settimana, il venerdì, dall'uscita di scuola della minore sino al riaccompagno il sabato mattina alle 10:00 presso la casa materna, in caso di non fruizione dei fine settimana con il padre;
- nel periodo di Natale e Capodanno, ad anni alterni ed alternativamente tra i genitori, dalle ore 15:00 del giorno 23 dicembre fino alle ore 19:00 del giorno 25 dicembre, e dalle ore 15:00 del giorno 30 dicembre fino alle ore 19:00 del giorno 2 gennaio;
- nel periodo pasquale, ad anni alterni, dalle ore 17:00 del giorno antecedente alla domenica di Pasqua alle ore 9:00 del lunedì dell'Angelo;
- nel periodo estivo, per un periodo continuativo di 15 giorni, nel mese di luglio o agosto, il padre avrà diritto di avere con sé la figlia. Detta data verrà comunicata dal padre alla madre entro il 1° giugno di ogni anno;
F) i Sig.ri si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei Parte_2
Per_ documenti necessari per l'espatrio relativi alla minore .
Spese di lite compensate.”
Il Giudice Delegato, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, verificata la completezza della documentazione prodotta, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che, alla luce della documentazione prodotta dalle parti, dell'età
e delle esigenze della minore, le condizioni concordate dalle parti sono congrue, conformi a legge, idonee a tutelare l'interesse preminente della minore anche perché coerenti con quanto emerso in atti.
Il Tribunale ritiene quindi che le condizioni concordate dalle parti, in quanto rispettose dei principi fissati dal legislatore in materia di affidamento e contributo al mantenimento dei figli di cui agli artt. 337 bis e seguenti c.c., possano essere recepite nel provvedimento giudiziale.
La natura della controversia, promossa al fine di tutelare il superiore interesse della minore, nonché il raggiungimento dell'accordo in corso di causa, giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, visti gli artt. 337 bis e segg. c.c., così provvede:
- Dispone l'affidamento della figlia minore nata in [...] il Persona_1
16.05.2016, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritti;
- Dà atto della sottoscrizione di entrambe le parti delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore di cui all'accordo depositato in atti.
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 04-11-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca Iaconi.
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice rel. ed. est.
Dott.ssa Francesca Iaconi