Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 124
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Errore nel calcolo delle sanzioni

    La Corte ha ritenuto che la base di calcolo delle sanzioni debba essere costituita dalle imposte residue, al netto delle somme già versate, come previsto dall'art. 48-ter, comma 3, D. Lgs. 546/1992.

  • Accolto
    Errore nel calcolo degli interessi

    La Corte ha riscontrato che l'Agenzia ha computato gli interessi su un importo non depurato dei versamenti effettuati, determinando una sovrastima del dovuto.

  • Rigettato
    Legittimità della decadenza dal beneficio della rateazione

    La Corte ha ritenuto legittima la dichiarazione di decadenza dal beneficio della rateazione, poiché la ricorrente non ha contestato la mancata corresponsione della seconda rata nei termini previsti dall'accordo conciliativo.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 124
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 124
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

    Testo completo