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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 124/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 6, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
RC CE, EL
NAPOLIELLO ASSUNTA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2518/2024 depositato il 16/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TVFIPPC00006-2024 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Il contribuente: Insiste per la riduzione di quanto dovuto in base a quanto pagato con la prima rata.
Il rappresentante dell'ufficio: Contesta il punto poichè motivo nuovo e si riporta ai propri atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 16.07.2024 l'avvocato Difensore_1 (CF_Difensore_1) – p.e.c. Email_1. Email_1, quale procuratore e difensore, giusta procura rilasciata depositata agli atti ai sensi e per gli effetti di legge, della società “Ricorrente_1 SRL”, corrente in Luogo_1 alla Indirizzo_1 “Indirizzo_1 ( P.IVA_1), in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore sig.ra Rappresentante_1 (CF_Rappresentante_1), elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso e nello studio del predetto avvocato in Luogo_2 alla Indirizzo_2, nonché, digitalmente, presso l'indirizzo di p.e.c. Email_1; presentava ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari, in persona del Direttore responsabile in carica pro tempore, con sede in Bari alla Indirizzo_3, domiciliata presso l'indirizzo di p.e.c.dp. Email_3, per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. TVFIPPC00006/2024, notificata in data 19/4/2024, avente ad oggetto “Decadenza dal Beneficio del Pagamento Rateale Accordo di Conciliazione n. TVF500031/2022 del 17/05/2022”.
Eccepiva parte ricorrente che l'atto impugnato è nullo, infondato, illegittimo, inefficace e gravoso nel merito e, pertanto, tale dovrà essere conseguentemente dichiarato nullo.
L'intimazione di pagamento sottoposto all'odierna discussione traeva origine dall'avviso di accertamento sotteso definito con l'accordo di conciliazione n. TVF500031/2022 del 17/05/2022 che prevedeva il pagamento del debito pattuito in n. 16 rate trimestrali.
Pagata la prima rata la ricorrente ometteva il pagamento della seconda rata nei termini previsti e conseguentemente l'Agenzia delle Entrate dichiarando la decadenza del beneficio della rateizzazione intimava il pagamento di quanto dovuto per imposte, sanzioni e interessi.
Per ciò che riguarda le imposte esse sono quelle previste dall'accordo conciliativo del 17.05.2022, le sanzioni sono quelle previste nella misura del 45% sul residuo importo dovuto a titolo di imposta ai sensi dell'art. 48- ter, comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992, gli interessi sono quelli dovuti sulle stesse imposte ai sensi dell'art. 20 DPR n. 602/1973 dal giorno successivo a quello di scadenza originaria del pagamento dell'imposta fino al 19/4/2024 (nella misura del tasso annuo del 4% dal 1° ottobre 2009 – D.M. 21 maggio 2009).
Parte ricorrente eccepisce l'errore del calcolo delle sanzioni nonché anche il calcolo degli interessi.
Per le sanzioni vanno calcolate quelle nella misura residua delle imposte da pagare giusta accordo conciliativo al netto dei versamenti effettuati e non sull'intera somma dell'imposta dovuta come richiesta dall'Agenzia.
Per gli interessi riconosce quelli calcolati nella misura del 4% dalla data del 17.05.2022 in cui viene sottoscritto l'accordo conciliativo in concomitanza dell'accertamento dell'ufficio al 19.04.2024. A tutto concedere dal giorno 29.11.2019 in cui viene effettuato il controllo della dichiarazione sino al giorno 19.04.2024. Sicuramente sia nel primo caso che nel secondo caso inferiori all'importo calcolato dall'Agenzia.
Per questi motivi
chiedeva in via principale dichiarare infondata e/o illegittima e/o inefficace e/o gravosa l'intimazione di pagamento n.
TVFIPPC00006/2024, notificato in data 19/4/2024, avente ad oggetto “DECADENZA DAL BENEFICIO DEL
PAGAMENTO RATEALE Accordo di conciliazione n. TVF500031/2022 del 17/05/2022”;
In subordine dichiarare non dovute le somme, a qualsiasi titolo, reclamate dall'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Bari con la detta intimazione di pagamento n. TVFIPPC00006/2024. Con vittoria di spese. Si costituiva in data 13.08.2024 la Direzione Provinciale di Bari, in persona del suo Direttore pro-tempore , ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che con proprie controdeduzioni riconoscendo per esatti gli importi richiesti con l'atto impugnato che ha sancito la decadenza dal beneficio della rateizzazione per mancato pagamento entro i termini previsti della seconda rata con la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione n. TVF500031/2022, stipulato ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. n. 546 del 1992.
In particolare ribadiva l'esattezza della richiesta dell'importo totale di euro 403.789,52 comprensiva di Imposte
Irap, sanzioni erariali conciliazione Irap, Irpeg e sanzioni erariali conciliazione Irpeg, interessi da pagare dal giorno 17.05.2022 sino al giorno previsto per il pagamento dell'ultima rata.
In merito agli interessi eccepiva che gli stessi sono dovuti nella misura previsti a pag. 2 dell'atto di intimazione di cui si tratta, «Gli interessi sono dovuti sulle sole imposte ai sensi dell'art. 20 D.P.R. n. 602/1973 dal giorno successivo a quello di scadenza originaria del pagamento dell'imposta fino al 19/04/2024. Misura del tasso annuo degli interessi: 2,75% fino al 30 settembre 2009 (D.M. 27 giugno 2003), 4% dal 1° ottobre 2009 (D.
M. 21 maggio 2009)».
Concludeva chiedendo a codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia rigettare il ricorso di parte avversa perché infondato con conseguente condanna al pagamento delle spese di giustizia ex articolo 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, come da apposita nota spesa lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bari, sez. 6, in seduta collegiale letti gli atti di giudizio ritiene il ricorso nel merito parzialmente meritevole di essere accolto.
Inizialmente la Corte rileva che la ricorrente non ha contestato la mancata corresponsione della seconda rata nei termini previsti dall'accordo conciliativo. Pertanto, la dichiarazione di decadenza dal beneficio della rateazione risulta legittima e non merita censura.
1. Sul calcolo delle sanzioni
L'art. 48-ter, comma 3, D. Lgs. 546/1992 stabilisce che, in caso di decadenza dal pagamento rateale:
“le sanzioni sono dovute nella misura del 45% delle imposte residue”.
La norma risulta essere abbastanza chiara: la base di calcolo delle sanzioni è costituita dalle imposte residue, ossia al netto delle somme già versate e non come erroneamente applicato dall'Agenzia nella misura del
45% dell'importo originario. Nel caso di specie sono da escludere appunto le imposte pagate con la prima rata dell'accordo conciliativo sottoscritto in data 17.05.2022..
E' erronea quindi tale modalità di calcolo e comporta l'illegittimità parziale dell'intimazione.
2. Sul calcolo degli interessi
Gli interessi ex art. 20 DPR 602/1973 sono dovuti:
solo sulle imposte, dal giorno successivo alla scadenza originaria del pagamento, al tasso del 4% annuo.
La Corte rileva che l'Agenzia ha computato gli interessi su un importo non depurato dei versamenti effettuati, con conseguente sovrastima del dovuto. Pertanto, anche il calcolo degli interessi deve essere rettificato.
Per queste ragioni la Corte ritiene:
legittima la decadenza dal beneficio della rateazione;
erronei i calcoli relativi a sanzioni e interessi;
necessario un ricalcolo delle somme dovute, al netto dei versamenti effettuati e per questo il ricorso va dunque accolto parzialmente, con ordine all'Agenzia di rideterminare il dovuto.
La particolare fattispecie sottoposta all'odierna discussione porta a ritenere ci siano i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso. Demanda all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di ricalcolare le somme a titolo di sanzioni e interessi da corrispondere da parte della ricorrente applicando:
- la sanzione del 45% sulle sole imposte residue, al netto dei versamenti effettuati;
- gli interessi ex art. 20 DPR 602/1973 sulle sole imposte residue, sino al 19/04/2024.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari li. 05.12.2025
Il EL Il Presidente
dr. Vincenzo Sarcina dr. Annamaria Epicoco
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 6, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
RC CE, EL
NAPOLIELLO ASSUNTA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2518/2024 depositato il 16/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TVFIPPC00006-2024 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Il contribuente: Insiste per la riduzione di quanto dovuto in base a quanto pagato con la prima rata.
Il rappresentante dell'ufficio: Contesta il punto poichè motivo nuovo e si riporta ai propri atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 16.07.2024 l'avvocato Difensore_1 (CF_Difensore_1) – p.e.c. Email_1. Email_1, quale procuratore e difensore, giusta procura rilasciata depositata agli atti ai sensi e per gli effetti di legge, della società “Ricorrente_1 SRL”, corrente in Luogo_1 alla Indirizzo_1 “Indirizzo_1 ( P.IVA_1), in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore sig.ra Rappresentante_1 (CF_Rappresentante_1), elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso e nello studio del predetto avvocato in Luogo_2 alla Indirizzo_2, nonché, digitalmente, presso l'indirizzo di p.e.c. Email_1; presentava ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari, in persona del Direttore responsabile in carica pro tempore, con sede in Bari alla Indirizzo_3, domiciliata presso l'indirizzo di p.e.c.dp. Email_3, per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. TVFIPPC00006/2024, notificata in data 19/4/2024, avente ad oggetto “Decadenza dal Beneficio del Pagamento Rateale Accordo di Conciliazione n. TVF500031/2022 del 17/05/2022”.
Eccepiva parte ricorrente che l'atto impugnato è nullo, infondato, illegittimo, inefficace e gravoso nel merito e, pertanto, tale dovrà essere conseguentemente dichiarato nullo.
L'intimazione di pagamento sottoposto all'odierna discussione traeva origine dall'avviso di accertamento sotteso definito con l'accordo di conciliazione n. TVF500031/2022 del 17/05/2022 che prevedeva il pagamento del debito pattuito in n. 16 rate trimestrali.
Pagata la prima rata la ricorrente ometteva il pagamento della seconda rata nei termini previsti e conseguentemente l'Agenzia delle Entrate dichiarando la decadenza del beneficio della rateizzazione intimava il pagamento di quanto dovuto per imposte, sanzioni e interessi.
Per ciò che riguarda le imposte esse sono quelle previste dall'accordo conciliativo del 17.05.2022, le sanzioni sono quelle previste nella misura del 45% sul residuo importo dovuto a titolo di imposta ai sensi dell'art. 48- ter, comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992, gli interessi sono quelli dovuti sulle stesse imposte ai sensi dell'art. 20 DPR n. 602/1973 dal giorno successivo a quello di scadenza originaria del pagamento dell'imposta fino al 19/4/2024 (nella misura del tasso annuo del 4% dal 1° ottobre 2009 – D.M. 21 maggio 2009).
Parte ricorrente eccepisce l'errore del calcolo delle sanzioni nonché anche il calcolo degli interessi.
Per le sanzioni vanno calcolate quelle nella misura residua delle imposte da pagare giusta accordo conciliativo al netto dei versamenti effettuati e non sull'intera somma dell'imposta dovuta come richiesta dall'Agenzia.
Per gli interessi riconosce quelli calcolati nella misura del 4% dalla data del 17.05.2022 in cui viene sottoscritto l'accordo conciliativo in concomitanza dell'accertamento dell'ufficio al 19.04.2024. A tutto concedere dal giorno 29.11.2019 in cui viene effettuato il controllo della dichiarazione sino al giorno 19.04.2024. Sicuramente sia nel primo caso che nel secondo caso inferiori all'importo calcolato dall'Agenzia.
Per questi motivi
chiedeva in via principale dichiarare infondata e/o illegittima e/o inefficace e/o gravosa l'intimazione di pagamento n.
TVFIPPC00006/2024, notificato in data 19/4/2024, avente ad oggetto “DECADENZA DAL BENEFICIO DEL
PAGAMENTO RATEALE Accordo di conciliazione n. TVF500031/2022 del 17/05/2022”;
In subordine dichiarare non dovute le somme, a qualsiasi titolo, reclamate dall'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Bari con la detta intimazione di pagamento n. TVFIPPC00006/2024. Con vittoria di spese. Si costituiva in data 13.08.2024 la Direzione Provinciale di Bari, in persona del suo Direttore pro-tempore , ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che con proprie controdeduzioni riconoscendo per esatti gli importi richiesti con l'atto impugnato che ha sancito la decadenza dal beneficio della rateizzazione per mancato pagamento entro i termini previsti della seconda rata con la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione n. TVF500031/2022, stipulato ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. n. 546 del 1992.
In particolare ribadiva l'esattezza della richiesta dell'importo totale di euro 403.789,52 comprensiva di Imposte
Irap, sanzioni erariali conciliazione Irap, Irpeg e sanzioni erariali conciliazione Irpeg, interessi da pagare dal giorno 17.05.2022 sino al giorno previsto per il pagamento dell'ultima rata.
In merito agli interessi eccepiva che gli stessi sono dovuti nella misura previsti a pag. 2 dell'atto di intimazione di cui si tratta, «Gli interessi sono dovuti sulle sole imposte ai sensi dell'art. 20 D.P.R. n. 602/1973 dal giorno successivo a quello di scadenza originaria del pagamento dell'imposta fino al 19/04/2024. Misura del tasso annuo degli interessi: 2,75% fino al 30 settembre 2009 (D.M. 27 giugno 2003), 4% dal 1° ottobre 2009 (D.
M. 21 maggio 2009)».
Concludeva chiedendo a codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia rigettare il ricorso di parte avversa perché infondato con conseguente condanna al pagamento delle spese di giustizia ex articolo 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, come da apposita nota spesa lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bari, sez. 6, in seduta collegiale letti gli atti di giudizio ritiene il ricorso nel merito parzialmente meritevole di essere accolto.
Inizialmente la Corte rileva che la ricorrente non ha contestato la mancata corresponsione della seconda rata nei termini previsti dall'accordo conciliativo. Pertanto, la dichiarazione di decadenza dal beneficio della rateazione risulta legittima e non merita censura.
1. Sul calcolo delle sanzioni
L'art. 48-ter, comma 3, D. Lgs. 546/1992 stabilisce che, in caso di decadenza dal pagamento rateale:
“le sanzioni sono dovute nella misura del 45% delle imposte residue”.
La norma risulta essere abbastanza chiara: la base di calcolo delle sanzioni è costituita dalle imposte residue, ossia al netto delle somme già versate e non come erroneamente applicato dall'Agenzia nella misura del
45% dell'importo originario. Nel caso di specie sono da escludere appunto le imposte pagate con la prima rata dell'accordo conciliativo sottoscritto in data 17.05.2022..
E' erronea quindi tale modalità di calcolo e comporta l'illegittimità parziale dell'intimazione.
2. Sul calcolo degli interessi
Gli interessi ex art. 20 DPR 602/1973 sono dovuti:
solo sulle imposte, dal giorno successivo alla scadenza originaria del pagamento, al tasso del 4% annuo.
La Corte rileva che l'Agenzia ha computato gli interessi su un importo non depurato dei versamenti effettuati, con conseguente sovrastima del dovuto. Pertanto, anche il calcolo degli interessi deve essere rettificato.
Per queste ragioni la Corte ritiene:
legittima la decadenza dal beneficio della rateazione;
erronei i calcoli relativi a sanzioni e interessi;
necessario un ricalcolo delle somme dovute, al netto dei versamenti effettuati e per questo il ricorso va dunque accolto parzialmente, con ordine all'Agenzia di rideterminare il dovuto.
La particolare fattispecie sottoposta all'odierna discussione porta a ritenere ci siano i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso. Demanda all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di ricalcolare le somme a titolo di sanzioni e interessi da corrispondere da parte della ricorrente applicando:
- la sanzione del 45% sulle sole imposte residue, al netto dei versamenti effettuati;
- gli interessi ex art. 20 DPR 602/1973 sulle sole imposte residue, sino al 19/04/2024.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari li. 05.12.2025
Il EL Il Presidente
dr. Vincenzo Sarcina dr. Annamaria Epicoco