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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/10/2025, n. 4343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4343 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7907/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 7907/2021 promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Guglielmo Santarelli, del Foro di Terni
-ATTRICE- contro
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia
-CONVENUTO-
*** ** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI (precisate all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 1°.4.2025)
PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Brescia, contrariis reiectis, in accoglimento delle domande spiegate:
1a) accertare, secondo quanto meglio descritto nella parte espositiva dell'atto di citazione, l'illegittimo ritardo nella restituzione di tutte le somme oggetto dei descritti sequestri, nei riguardi della
[...] da parte degli organi della Procedura, nell'ambito del procedimento Parte_1 penale n. 16536/07 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo e, poi, n. 3878/16
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano;
1b) accertare, altresì, la mancata corresponsione degli interessi legali, ante dissequestro, maturati sulle somme sequestrate, previsti ex art. 2 DM 127/09;
2) per l'effetto, ex art. 2049 cc. e/o art. 2043 cc., condannare il , in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore, al risarcimento, in favore della Società attrice, dei danni cagionati dai ritardi nella restituzione delle somme dissequestrate per cui è causa;
danni individuabili negli interessi compensativi e rivalutazione monetaria e che si indicano in € 235.026,72 o in quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa e che potrà essere liquidata anche in via equitativa, da maggiorare comunque degli interessi legali sino al saldo;
condannare, altresì, il Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento, in favore della Società attrice, degli
[...] interessi legali indicati sub 1b) che precede, nella misura di € 122.034,00, o in quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia;
da maggiorare comunque degli interessi legali sino al saldo;
condannare, inoltre, il , in persona del Ministro pro tempore, al Controparte_1 risarcimento in favore della società attrice, di tutti gli ulteriori danni conseguiti ed individuabili negli interessi passivi e nelle spese legali sostenuti, in ragione della illegittima condotta del convenuto
; ulteriori danni che si indicano in complessivi € 186.693,73 o, in quella diversa somma, CP_1 maggiore e/o minore che risulterà di giustizia;
da maggiorare comunque degli interessi di legge sino al saldo;
3) in ogni caso, con vittoria di compensi e spese”.
PER PARTE CONVENUTA:
“voglia il Tribunale, previ provvedimenti di rito sulle questioni di nullità sollevate, respingere la domanda, con vittoria di spese”.
*** ** ***
FATTO E DIRITTO
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez.
II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01:
“l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e
2 delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. ha convenuto in giudizio il al fine Parte_2 Controparte_1 di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali che ritiene di aver subito a causa della ritardata restituzione di somme oggetto di sequestro.
1.1 A tal fine, ha allegato che: nell'ambito di un procedimento penale il G.I.P. presso il
Tribunale di Bergamo aveva disposto il sequestro preventivo dei crediti commerciali vantati nei suoi confronti dalle società e , per l'importo CP_3 Controparte_4 complessivo di € 3.621.950,01, dei quali € 1.189.272,80 erano stati appresi direttamente, per cassa, mentre € 2.432.677,21 erano stati appresi tramite l'esecuzione dei sequestri presso i suoi clienti;
tale provvedimento, tuttavia, era stato annullato dal Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, con ordinanza del luglio 2012; analoga sorte aveva avuto un ulteriore provvedimento di sequestro disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Bergamo; nonostante il venir meno delle misure cautelari e le reiterate richieste da lei avanzate le somme dissequestrate non le erano state immediatamente restituite;
solo a seguito di un ulteriore provvedimento del Tribunale del Riesame di Bergamo del marzo 2015 le somme le erano state restituite in sei tranche (la prima risalente ad agosto di quell'anno e l'ultima a dicembre 2017); la mancata disponibilità per lungo tempo di tali somme le aveva causato gravi danni economici, consistiti nell'impossibilità di utilizzarle, oltre alle spese legali sostenute per riottenerle;
di tali danni parte convenuta è chiamata a rispondere ex artt. 2043 e
2049 c.c., in relazione alle condotte tenute dagli organi della procedura.
1.2 Si è costituito in giudizio il , contestando an e quantum debeatur. Controparte_1
A tal fine, ha eccepito preliminarmente l'indeterminatezza della domanda, non essendo chiara la sua causa petendi e, di conseguenza, il soggetto legittimato passivamente. Nel merito, ha dedotto l'infondatezza della domanda, dal momento che l'attrice era debitrice nei confronti delle società inglesi destinatarie del provvedimento di sequestro, così che solo queste ultime avrebbero potuto dolersi di eventuali ritardi.
3 1.3 La causa, dopo la rinotifica dell'atto di citazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato e il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., è stata ritenuta matura per la decisione, essendo di natura documentale.
In data 11.3.2024 il fascicolo è stato assegnato al ruolo dello scrivente Giudice, dinanzi al quale le parti hanno precisato le conclusioni, con successiva assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*** ** ***
§ 2. Così ricostruito l'iter processuale, il Tribunale osserva quanto segue.
Nel caso in esame può farsi applicazione del principio della ragione più liquida, secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.
Come noto, la funzione del risarcimento del danno da fatto illecito è quella di reintegrare il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo.
Sulla scorta di tale presupposto la domanda proposta dall'attrice non può trovare accoglimento.
Infatti, le somme oggetto del sequestro costituivano un debito della Parte_1 nei confronti delle due società inglesi destinatarie del provvedimento. Debito che, a
[...] prescindere dalle vicende penali, in ogni caso doveva essere estinto.
Motivo per il quale, come condivisibilmente evidenziato dall'Avvocatura dello Stato (cfr. pag.
3 comp. cost.), solo le creditrici avrebbero potuto dolersi di un eventuale ritardo nella restituzione degli importi dissequestrati, essendo queste funzionali al soddisfacimento del credito da loro vantato.
Viceversa, non aveva la possibilità di utilizzare liberamente tali Parte_1 somme (circostanza di cui invece essa si duole - cfr. pag. 9 citaz.: “Nello specifico, la
[...] per lungo tempo, non ha avuto la possibilità di utilizzare tali somme, Parte_1 con la conseguente e diretta lesione del proprio patrimonio, nonché evidenti danni economici ex art.
2043 c.c..”), e su di esse pertanto non poteva fare affidamento, tantomeno per ottenere guadagni (cfr. pag. 8 comp. concl. att.: “Così, nell'ipotesi che l'iter ex art. 150 TU Spese di Giustizia
4 sia tempestivamente eseguito, gli interessi legali previsti dal DM 127/09 sono sufficienti a coprire il mancato guadagno per le risorse vincolate”).
A riprova di quanto detto, si osserva che, successivamente al provvedimento di dissequestro, le due società inglesi hanno reiteratamente chiesto il pagamento del dovuto (cfr. corrispondenza prodotta sub doc. 17 fasc. att.). Pagamento che non è avvenuto in maniera integrale neppure a seguito dell'avvenuta restituzione delle somme, tanto è vero che ancora nel luglio del 2019, vale a dire a distanza di quasi due anni dall'ultima tranche, una delle due società creditrici ha messo in mora stante il suo perdurante Parte_1 inadempimento (cfr. pagg. 55, 56 doc. 17 fasc. att.).
Infine, quanto alle spese legali sostenute dall'attrice per riottenere le somme oggetto dei provvedimenti di sequestro, oltre a quanto sinora detto, si osserva ulteriormente che sarebbe stato in realtà onere delle due società inglesi attivarsi in tal senso, trattandosi di crediti di loro spettanza (mentre per erano solamente poste passive). A ciò si Parte_1 aggiunga che, come appena visto, neppure a seguito della loro effettiva restituzione l'attrice ha provveduto all'estinzione del debito, unico motivo che, quantomeno astrattamente, avrebbe potuto giustificare il suo agire.
In conclusione, le domande proposte con l'atto di citazione devono essere integralmente rigettate.
*** ** ***
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico di parte attrice.
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri medi previsti dal d.m. 55/2014
(nella sua versione più aggiornata) per le controversie rientranti nello scaglione di riferimento, tenuto conto del criterio del disputatum.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- rigetta le domande proposte da parte attrice;
- dichiara tenuta e condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite che liquida in complessivi € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Brescia, 17 ottobre 2025
5 Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 7907/2021 promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Guglielmo Santarelli, del Foro di Terni
-ATTRICE- contro
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia
-CONVENUTO-
*** ** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI (precisate all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 1°.4.2025)
PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Brescia, contrariis reiectis, in accoglimento delle domande spiegate:
1a) accertare, secondo quanto meglio descritto nella parte espositiva dell'atto di citazione, l'illegittimo ritardo nella restituzione di tutte le somme oggetto dei descritti sequestri, nei riguardi della
[...] da parte degli organi della Procedura, nell'ambito del procedimento Parte_1 penale n. 16536/07 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo e, poi, n. 3878/16
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano;
1b) accertare, altresì, la mancata corresponsione degli interessi legali, ante dissequestro, maturati sulle somme sequestrate, previsti ex art. 2 DM 127/09;
2) per l'effetto, ex art. 2049 cc. e/o art. 2043 cc., condannare il , in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore, al risarcimento, in favore della Società attrice, dei danni cagionati dai ritardi nella restituzione delle somme dissequestrate per cui è causa;
danni individuabili negli interessi compensativi e rivalutazione monetaria e che si indicano in € 235.026,72 o in quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa e che potrà essere liquidata anche in via equitativa, da maggiorare comunque degli interessi legali sino al saldo;
condannare, altresì, il Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento, in favore della Società attrice, degli
[...] interessi legali indicati sub 1b) che precede, nella misura di € 122.034,00, o in quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia;
da maggiorare comunque degli interessi legali sino al saldo;
condannare, inoltre, il , in persona del Ministro pro tempore, al Controparte_1 risarcimento in favore della società attrice, di tutti gli ulteriori danni conseguiti ed individuabili negli interessi passivi e nelle spese legali sostenuti, in ragione della illegittima condotta del convenuto
; ulteriori danni che si indicano in complessivi € 186.693,73 o, in quella diversa somma, CP_1 maggiore e/o minore che risulterà di giustizia;
da maggiorare comunque degli interessi di legge sino al saldo;
3) in ogni caso, con vittoria di compensi e spese”.
PER PARTE CONVENUTA:
“voglia il Tribunale, previ provvedimenti di rito sulle questioni di nullità sollevate, respingere la domanda, con vittoria di spese”.
*** ** ***
FATTO E DIRITTO
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez.
II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01:
“l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e
2 delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. ha convenuto in giudizio il al fine Parte_2 Controparte_1 di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali che ritiene di aver subito a causa della ritardata restituzione di somme oggetto di sequestro.
1.1 A tal fine, ha allegato che: nell'ambito di un procedimento penale il G.I.P. presso il
Tribunale di Bergamo aveva disposto il sequestro preventivo dei crediti commerciali vantati nei suoi confronti dalle società e , per l'importo CP_3 Controparte_4 complessivo di € 3.621.950,01, dei quali € 1.189.272,80 erano stati appresi direttamente, per cassa, mentre € 2.432.677,21 erano stati appresi tramite l'esecuzione dei sequestri presso i suoi clienti;
tale provvedimento, tuttavia, era stato annullato dal Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, con ordinanza del luglio 2012; analoga sorte aveva avuto un ulteriore provvedimento di sequestro disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Bergamo; nonostante il venir meno delle misure cautelari e le reiterate richieste da lei avanzate le somme dissequestrate non le erano state immediatamente restituite;
solo a seguito di un ulteriore provvedimento del Tribunale del Riesame di Bergamo del marzo 2015 le somme le erano state restituite in sei tranche (la prima risalente ad agosto di quell'anno e l'ultima a dicembre 2017); la mancata disponibilità per lungo tempo di tali somme le aveva causato gravi danni economici, consistiti nell'impossibilità di utilizzarle, oltre alle spese legali sostenute per riottenerle;
di tali danni parte convenuta è chiamata a rispondere ex artt. 2043 e
2049 c.c., in relazione alle condotte tenute dagli organi della procedura.
1.2 Si è costituito in giudizio il , contestando an e quantum debeatur. Controparte_1
A tal fine, ha eccepito preliminarmente l'indeterminatezza della domanda, non essendo chiara la sua causa petendi e, di conseguenza, il soggetto legittimato passivamente. Nel merito, ha dedotto l'infondatezza della domanda, dal momento che l'attrice era debitrice nei confronti delle società inglesi destinatarie del provvedimento di sequestro, così che solo queste ultime avrebbero potuto dolersi di eventuali ritardi.
3 1.3 La causa, dopo la rinotifica dell'atto di citazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato e il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., è stata ritenuta matura per la decisione, essendo di natura documentale.
In data 11.3.2024 il fascicolo è stato assegnato al ruolo dello scrivente Giudice, dinanzi al quale le parti hanno precisato le conclusioni, con successiva assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*** ** ***
§ 2. Così ricostruito l'iter processuale, il Tribunale osserva quanto segue.
Nel caso in esame può farsi applicazione del principio della ragione più liquida, secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.
Come noto, la funzione del risarcimento del danno da fatto illecito è quella di reintegrare il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo.
Sulla scorta di tale presupposto la domanda proposta dall'attrice non può trovare accoglimento.
Infatti, le somme oggetto del sequestro costituivano un debito della Parte_1 nei confronti delle due società inglesi destinatarie del provvedimento. Debito che, a
[...] prescindere dalle vicende penali, in ogni caso doveva essere estinto.
Motivo per il quale, come condivisibilmente evidenziato dall'Avvocatura dello Stato (cfr. pag.
3 comp. cost.), solo le creditrici avrebbero potuto dolersi di un eventuale ritardo nella restituzione degli importi dissequestrati, essendo queste funzionali al soddisfacimento del credito da loro vantato.
Viceversa, non aveva la possibilità di utilizzare liberamente tali Parte_1 somme (circostanza di cui invece essa si duole - cfr. pag. 9 citaz.: “Nello specifico, la
[...] per lungo tempo, non ha avuto la possibilità di utilizzare tali somme, Parte_1 con la conseguente e diretta lesione del proprio patrimonio, nonché evidenti danni economici ex art.
2043 c.c..”), e su di esse pertanto non poteva fare affidamento, tantomeno per ottenere guadagni (cfr. pag. 8 comp. concl. att.: “Così, nell'ipotesi che l'iter ex art. 150 TU Spese di Giustizia
4 sia tempestivamente eseguito, gli interessi legali previsti dal DM 127/09 sono sufficienti a coprire il mancato guadagno per le risorse vincolate”).
A riprova di quanto detto, si osserva che, successivamente al provvedimento di dissequestro, le due società inglesi hanno reiteratamente chiesto il pagamento del dovuto (cfr. corrispondenza prodotta sub doc. 17 fasc. att.). Pagamento che non è avvenuto in maniera integrale neppure a seguito dell'avvenuta restituzione delle somme, tanto è vero che ancora nel luglio del 2019, vale a dire a distanza di quasi due anni dall'ultima tranche, una delle due società creditrici ha messo in mora stante il suo perdurante Parte_1 inadempimento (cfr. pagg. 55, 56 doc. 17 fasc. att.).
Infine, quanto alle spese legali sostenute dall'attrice per riottenere le somme oggetto dei provvedimenti di sequestro, oltre a quanto sinora detto, si osserva ulteriormente che sarebbe stato in realtà onere delle due società inglesi attivarsi in tal senso, trattandosi di crediti di loro spettanza (mentre per erano solamente poste passive). A ciò si Parte_1 aggiunga che, come appena visto, neppure a seguito della loro effettiva restituzione l'attrice ha provveduto all'estinzione del debito, unico motivo che, quantomeno astrattamente, avrebbe potuto giustificare il suo agire.
In conclusione, le domande proposte con l'atto di citazione devono essere integralmente rigettate.
*** ** ***
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico di parte attrice.
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri medi previsti dal d.m. 55/2014
(nella sua versione più aggiornata) per le controversie rientranti nello scaglione di riferimento, tenuto conto del criterio del disputatum.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- rigetta le domande proposte da parte attrice;
- dichiara tenuta e condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite che liquida in complessivi € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Brescia, 17 ottobre 2025
5 Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
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