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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/11/2025, n. 5065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5065 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 19/11/2025 N. 5859/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv.to MARTIELLI VITO ANTONIO ed elett.te Parte_1 dom.to presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to MARTIELLI VITO ANTONIOFALCONIERI
[...]
IM ( ) CORSO ITALIA, 19 20122 ; GARAVAGLIA C.F._1 CP_1
AO ( CORSO ITALIA 52 20122 ; ed elett.te dom.to C.F._2 CP_1 presso lo studio in VIA GIOVANNI XXIII 14 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981,
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
1/4 Dott. Riccardo Atanasio IN FATTO
Con ricorso depositato in data 16.5.25 il ricorrente ha convenuto in giudizio Parte_1
Cont
Controparte_1 chiedendo al Giudice: in via preliminare, accertato l'imminente ed irreparabile pregiudizio che il deducente soffrirebbe in caso di esecuzione del titolo oggetto del presente giudizio, sospendere l'esecuzione dell'Ordinanza ingiunzione - protocollo n. 0078349/25; in via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare, in accoglimento del presente ricorso, l'illegittimità dell'Ordinanza ingiunzione
– protocollo n. 0078349/25, emessa da parte dell , in data 14.4.2025, avente ad oggetto CP_1
l'Intimazione di pagamento, nei confronti del dott. della somma di €. 30.062,90 Parte_1
(comprensiva di € 62,90 per spese), per i motivi innanzi esposti e, in special modo, per la palesata mancanza di prova dell'illecito contestato, nonché per l'erroneità, l'infondatezza;
- per gli effetti, annullare, revocare e/o porre nel nulla la predetta Ordinanza ingiunzione – protocollo n.
0078349/25, nonché tutti i provvedimenti che, a vario titolo, la precedono;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
La domanda non è fondata.
Il ricorrente si è opposto alla Ordinanza ingiunzione – protocollo n. 0078349/25, emessa da parte dell' , in data 14.4.2025, avente ad oggetto l'Intimazione di pagamento, nei CP_1 confronti del dott. della somma di €. 30.062,90. Parte_1
L'ordinanza ingiunzione trova la sua ragione nell'esercizio da parte del ricorrente di attività di assistenza specialistica ambulatoriale in assenza dei titoli abilitanti, autorizzativi e/o presentazione di SCIA in violazione della norma di cui all'articolo 27-quinquies comma 1 lettera a) legge regionale Lombardia 11 agosto 2015 n. 23.
Il ricorrente pone a fondamento della propria opposizione la circostanza che nel 2008 aveva stabilito la sede della propria attività di medico specialista dermatologo in alla via CP_1
Solferino n. 22 subentrando nel contratto di locazione appena risolto dalla Dott.ssa Per_1 deceduta nel 2014, che occupava la stessa unità immobiliare destinata ad ambulatorio
[...] medico specialistico.
2/4 Dott. Riccardo Atanasio Nessuna richiesta dai pubblici uffici per oltre 15 anni, fino a maggio 2023, era stata avanzata al ricorrente, il quale lamentava di avere in questi anni anche smarrita la documentazione relativa all'esercizio di tale attività, tanto da denunciarne lo smarrimento ai carabinieri in data
12 febbraio 2025.
A propria scusante, il ricorrente considera irragionevole da parte dell'autorità sanitaria richiedere la prova di presentazione della SCIA dopo tale lungo periodo di tempo, escludendo pertanto qualsiasi sua responsabilità in merito a tale situazione.
Invoca, poi, il principio del legittimo affidamento che impone alla pubblica amministrazione di improntare la propria azione a buna fede e leale collaborazione con il cittadino, definendo poi Contr irragionevole e sproporzionata l'azione sanzionatoria adottata nel 2023 da parte di .
Infine, denuncia l'illegittimità della sanzione irrogata non rientrando la violazione contestata nella lettera a) dell'art. 27 quinquies legge regionale Lombardia n. 23/2015 (che si riferisce ad attività sanitarie o di soccorso/trasporto sanitario), bensì alla lettera c) che individua l'erogazione di specifiche prestazioni sanitarie o sociosanitarie.
La domanda non è fondata e va respinta.
Le eccezioni del ricorrente sono del tutto infondate non potendo egli lamentare il mancato controllo per 15 anni, tenuto conto che le prescritte autorizzazioni sanitarie dovevano essere necessariamente acquisite dal ricorrente e certo conservate per tutto il tempo necessario a Cont giustificare l'esercizio dell'attività professionale da lui espletata;
peraltro, si è limitata ad espletare un'attività ispettiva e di controllo che rientra nei suoi compiti istituzionali, indipendentemente dal tempo trascorso rispetto all'inizio dell'attività stessa.
Infine, correttamente ATS ha individuato nella violazione della lettera a) e non della lettera c) la violazione consumata, tenuto conto che il ricorrente espletava un'attività sanitaria in via continuativa e non certamente limitata a specifiche prestazioni senza il requisito della continuità, che invece la lettera a) esige.
Proprio la continuità della prestazione professionale sanitaria giustifica la maggiore sanzione certamente adeguata rispetto alla violazione.
In quanto soccombente, il ricorrente va condannato a rimborsare ad
[...]
le spese di lite Controparte_1 liquidate in € 7.200,00 oltre accessori e 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c.
PQM
Rigetta il ricorso.
3/4 Dott. Riccardo Atanasio Condanna a rimborsare ad Parte_1 Controparte_1
le spese di lite che liquida in € 7.200,00 oltre
[...] accessori e 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva.
Milano, 19/11/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
4/4 Dott. Riccardo Atanasio
SEZIONE LAVORO
Udienza del 19/11/2025 N. 5859/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv.to MARTIELLI VITO ANTONIO ed elett.te Parte_1 dom.to presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to MARTIELLI VITO ANTONIOFALCONIERI
[...]
IM ( ) CORSO ITALIA, 19 20122 ; GARAVAGLIA C.F._1 CP_1
AO ( CORSO ITALIA 52 20122 ; ed elett.te dom.to C.F._2 CP_1 presso lo studio in VIA GIOVANNI XXIII 14 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981,
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
1/4 Dott. Riccardo Atanasio IN FATTO
Con ricorso depositato in data 16.5.25 il ricorrente ha convenuto in giudizio Parte_1
Cont
Controparte_1 chiedendo al Giudice: in via preliminare, accertato l'imminente ed irreparabile pregiudizio che il deducente soffrirebbe in caso di esecuzione del titolo oggetto del presente giudizio, sospendere l'esecuzione dell'Ordinanza ingiunzione - protocollo n. 0078349/25; in via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare, in accoglimento del presente ricorso, l'illegittimità dell'Ordinanza ingiunzione
– protocollo n. 0078349/25, emessa da parte dell , in data 14.4.2025, avente ad oggetto CP_1
l'Intimazione di pagamento, nei confronti del dott. della somma di €. 30.062,90 Parte_1
(comprensiva di € 62,90 per spese), per i motivi innanzi esposti e, in special modo, per la palesata mancanza di prova dell'illecito contestato, nonché per l'erroneità, l'infondatezza;
- per gli effetti, annullare, revocare e/o porre nel nulla la predetta Ordinanza ingiunzione – protocollo n.
0078349/25, nonché tutti i provvedimenti che, a vario titolo, la precedono;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
La domanda non è fondata.
Il ricorrente si è opposto alla Ordinanza ingiunzione – protocollo n. 0078349/25, emessa da parte dell' , in data 14.4.2025, avente ad oggetto l'Intimazione di pagamento, nei CP_1 confronti del dott. della somma di €. 30.062,90. Parte_1
L'ordinanza ingiunzione trova la sua ragione nell'esercizio da parte del ricorrente di attività di assistenza specialistica ambulatoriale in assenza dei titoli abilitanti, autorizzativi e/o presentazione di SCIA in violazione della norma di cui all'articolo 27-quinquies comma 1 lettera a) legge regionale Lombardia 11 agosto 2015 n. 23.
Il ricorrente pone a fondamento della propria opposizione la circostanza che nel 2008 aveva stabilito la sede della propria attività di medico specialista dermatologo in alla via CP_1
Solferino n. 22 subentrando nel contratto di locazione appena risolto dalla Dott.ssa Per_1 deceduta nel 2014, che occupava la stessa unità immobiliare destinata ad ambulatorio
[...] medico specialistico.
2/4 Dott. Riccardo Atanasio Nessuna richiesta dai pubblici uffici per oltre 15 anni, fino a maggio 2023, era stata avanzata al ricorrente, il quale lamentava di avere in questi anni anche smarrita la documentazione relativa all'esercizio di tale attività, tanto da denunciarne lo smarrimento ai carabinieri in data
12 febbraio 2025.
A propria scusante, il ricorrente considera irragionevole da parte dell'autorità sanitaria richiedere la prova di presentazione della SCIA dopo tale lungo periodo di tempo, escludendo pertanto qualsiasi sua responsabilità in merito a tale situazione.
Invoca, poi, il principio del legittimo affidamento che impone alla pubblica amministrazione di improntare la propria azione a buna fede e leale collaborazione con il cittadino, definendo poi Contr irragionevole e sproporzionata l'azione sanzionatoria adottata nel 2023 da parte di .
Infine, denuncia l'illegittimità della sanzione irrogata non rientrando la violazione contestata nella lettera a) dell'art. 27 quinquies legge regionale Lombardia n. 23/2015 (che si riferisce ad attività sanitarie o di soccorso/trasporto sanitario), bensì alla lettera c) che individua l'erogazione di specifiche prestazioni sanitarie o sociosanitarie.
La domanda non è fondata e va respinta.
Le eccezioni del ricorrente sono del tutto infondate non potendo egli lamentare il mancato controllo per 15 anni, tenuto conto che le prescritte autorizzazioni sanitarie dovevano essere necessariamente acquisite dal ricorrente e certo conservate per tutto il tempo necessario a Cont giustificare l'esercizio dell'attività professionale da lui espletata;
peraltro, si è limitata ad espletare un'attività ispettiva e di controllo che rientra nei suoi compiti istituzionali, indipendentemente dal tempo trascorso rispetto all'inizio dell'attività stessa.
Infine, correttamente ATS ha individuato nella violazione della lettera a) e non della lettera c) la violazione consumata, tenuto conto che il ricorrente espletava un'attività sanitaria in via continuativa e non certamente limitata a specifiche prestazioni senza il requisito della continuità, che invece la lettera a) esige.
Proprio la continuità della prestazione professionale sanitaria giustifica la maggiore sanzione certamente adeguata rispetto alla violazione.
In quanto soccombente, il ricorrente va condannato a rimborsare ad
[...]
le spese di lite Controparte_1 liquidate in € 7.200,00 oltre accessori e 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c.
PQM
Rigetta il ricorso.
3/4 Dott. Riccardo Atanasio Condanna a rimborsare ad Parte_1 Controparte_1
le spese di lite che liquida in € 7.200,00 oltre
[...] accessori e 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva.
Milano, 19/11/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
4/4 Dott. Riccardo Atanasio