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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/07/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 390/2025
promossa da
TE
ricorrente contro
Controparte_1
convenuto
Oggi 10 luglio 2025, innanzi al dott. Alberto Cecconi, sono comparsi:
Per , presente personalmente, l'avv. DUCOLI MICHELE TE
Per , ad ore 13.00 nessuno compare. Controparte_1
Il G.I., in via preliminare, considerato che la notifica del ricorso e del pedissequo decre-
to appare regolare, su istanza dell'avv. Ducoli, dichiara la contumacia del convenuto
Controparte_1
Il G.I., ritenuta la natura documentale della controversia e ritenendo la stessa matura per la decisione, invita l'avv. Ducoli a discutere e concludere.
L'avv. Ducoli conclude come in ricorso, discute oralmente la causa dopodiché
Il Giudice
decide come da separata sentenza di cui dà lettura, allontanatosi il procuratore e le parti.
IL GIUDICE
dott. Alberto Cecconi
1 segue verbale dell'udienza del 10 luglio 2025
R.G. n. 390/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato ex artt.
281sexies e 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 390/2024 promossa da:
C.F. , residente in [...]
Gheza n. 5, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Ducoli presso il cui studio sito in
Darfo (BS), Corso Lepetit n. 43 è elettivamente domiciliato
Ricorrente
contro
C.F. , residente in [...], Controparte_1 C.F._2
Via Luigi Capuana n. 4, Int. 3
Convenuto contumace
Oggetto: truffa contrattuale – dolo determinante
Conclusioni: come da verbale dell'udienza odierna e da aversi qui per integralmente ri- portate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c ha adito l'intestato Tribu- TE nale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'ecc.mo Tribunale di Livorno, contrariis rejectis:
In via principale: per le ragioni di cui tutte alla narrativa del presente atto annullare per dolo determinante ex art. 1439 c.c. il contratto di compravendita avente ad oggetto il veicolo Tesla Mod. 3 tg. FX939XJ stipulato tra il Sig. e il Sig. Pt_1 CP_1 con il conseguente riacquisto della proprietà in capo al ricorrente anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2683 c.c.
In via subordinata: nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale dichiarare risolto per inadempimento il contratto di compravendita stipulato tra il Sig. e il Sig. avente ad oggetto il veicolo Tesla Mod. 3 tg. Pt_1 CP_1
FX939XJ, con il conseguente riacquisto della proprietà in capo al ricorrente anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2683 c.c.
In ogni caso: vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre rimborso forfet- tario del 15%, CPA, IVA ed accessori di legge”.
A sostegno della domanda ha dedotto in punto di fatto: - di aver messo nel settembre
2022 in vendita su internet (segnatamente sui siti “subito.it” e “autoscout”) la propria autovettura Tesla Mod. 3 tg. FX939XJ per un prezzo di € 46,500,00; - che l'odierno convenuto lo avrebbe contattato in data 29.09.2022 - dapprima tramite l'utenza n.
3487850174 (risultante intestata ad un cittadino Pakistano) e, poi, tramite l'utenza n.
3482103039 – dichiarando il proprio interesse all'acquisto della vettura per l'importo di
€ 46.000,00 da pagarsi mediante assegno circolare;
- che prima di procedere all'acquisto, avrebbe chiesto ed ottenuto dal 'invio tramite WhatsApp di CP_1 copia dell'assegno (n. 5902640988-10, apparentemente emesso da Banco Bpm, filiale di
Via Larga a Milano); - di aver trasmesso in data 20.10.2022 il titolo de quo alla propria banca (Unicredit, filiale di Boario Terme) ricevendo, all'esito di verifiche effettuate da personale della banca, rassicurazioni circa l'autenticità dello stesso;
- di essersi, quindi, recato in pari data insieme al ad incassare l'assegno (assegno versato gio- Per_1 vedì pomeriggio 20.10.2022 con valuta venerdì 21.10.2022) ed all'esito i paciscenti si sarebbero recati presso l'Agenzia Aci di Darfo Boario Terme (BS) per formalizzare il passaggio di proprietà; - che in data 25.10.2025 avrebbe ricevuto sul proprio cellulare la comunicazione di avvenuto storno dell'assegno per, poi, apprendere direttamente in banca che il titolo consegnato dal ra contraffatto;
- di aver sporto quere- CP_1
2 la per la patita truffa con instaurazione di apposito procedimento penale a carico dell'odierno convenuto dinanzi al Tribunale di Brescia (P.P. N. 14325/FC/2022
R.G.N.R.) con udienza dibattimentale fissata all'8 maggio 2025; - che dopo lunghe in- dagini la vettura sarebbe stata rinvenuta in Polonia e, dopo oltre un anno, ne sarebbe rientrato in possesso;
- che il isulterebbe gravato da precedenti specifici;
CP_1
- che il convenuto, per procurarsi fraudolentemente l'acquisto del veicolo, avrebbe in- dotto in errore lo rocurandosi una utenza telefonica intestata ad un cittadi- Pt_1 no del Pakistan ed un assegno falso;
- che il arebbe stato talmente sicuro CP_1 della buona riuscita del piano truffaldino “da non farsi alcun problema ad accompagna- re in banca lo così da non insospettirlo circa possibili anomalie nella com- Pt_1 pravendita, come risulta dalle immagini della telecamera di videosorveglianza della banca (Cfr. doc. 9, fogli 33 – 40)”; - che lo nell'immediatezza dei fatti ed Pt_1 in ragione delle menzionate circostanze, sarebbe stato indotto a credere nella bontà della transazione per cui è causa.
Parte ricorrente in punto di diritto ha allegato: i) il dolo contrattuale “determinante” del e l'annullabilità ex art. 1439 c.c. del contratto con lo stesso concluso CP_1
“anche al fine di consentire allo di procedere alla reintestazione del veicolo Pt_1 presso il Pra”; ii) in via subordinata, l'inadempimento contrattuale del l CP_1 quale non avrebbe versato il prezzo pattuito (così risultando inadempiente alla presta- zione principale del compratore ex art. 1498 c.c.) con conseguente risoluzione del con- tratto per grave inadempimento contrattuale.
Lo scrivente Giudicante, dato atto, fissava l'udienza del 10 luglio 2025.
La causa è stata istruita a livello documentale.
All'odierna udienza, previa declaratoria di contumacia del convenuto, il procuratore del ricorrente si riportava al contenuto del proprio atto difensivo chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. All'esito della discussione orale, il Giu- dice emetteva la presente pronuncia con motivazione contestuale.
***
La domanda avanzata dal ricorrente – volta ad ottenere l'annullamento del contratto di compravendita stipulato in data 20 ottobre 2022 con il convenuto contumace CP_2 er frode contrattuale ed avente ad oggetto l'autovettura meglio descritta in ri-
[...] corso - è fondata e va accolta sulla scorta della seguente motivazione.
3 In termini generali, giova rammentare che, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., incombe sull'attore l'onere di fornire la prova dei fatti posti che costituiscono il fondamento del proprio diritto;
spetta, invece, a chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero che il diritto si è modificato o estinto, provare i fatti su cui si fonda l'eccezione.
A norma dell'art. 1439 c.c. il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio con- senso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del con- traente, abbiano ingenerato nel “deceptus” una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c. (cfr., in motivazione, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20231 del 23/06/2022,
Rv. 664980 – 01; in tal senso, inter alia, Cass. 12982/2015; Cass. 12424/2006; Cass.,
20792/2004).
Il dolo può essere commissivo od omissivo.
Il dolo commissivo richiede la realizzazione di una condotta attiva, in cui siano ravvisa- bili gli estremi di un complesso di artifizi integranti i raggiri, che alterino il processo di formazione della volontà del deceptus (cfr., in motivazione, Cass., Sez. 2, Ordinanza n.
17988 del 01/07/2024, Rv. 671765 - 01).
Segnatamente il dolo commissivo postula che un contraente sia stato ingannato per il tramite di una macchinazione fraudolenta e attiva posta in essere da un altro soggetto.
Rientra in tale condotta ogni artifizio, ogni menzogna, purché grave e non facilmente smascherabile. E ciò anche quando tali raggiri siano utilizzati non per suscitare nella controparte l'intento di contrarre, bensì per indurla a tenere un comportamento del quale l'autore dei raggiri ignorava il contenuto negoziale. Sul piano oggettivo l'idoneità a trar- re in inganno richiede l'impiego di mezzi adeguati.
Mentre la reticenza e silenzio possono acquistare rilevanza in relazione alle circostanze e al contegno che determina l'errore. È necessario però che il silenzio sia intenzional- mente ingannevole ovvero che la reticenza del contraente si inserisca in una condotta che si configuri nel complesso quale malizia o astuzia diretta a realizzare un inganno
(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11605 del 11/04/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 11009 del
08/05/2018; Sez. L, Sentenza n. 8260 del 30/03/2017; Sez. L, Sentenza n. 7751 del
17/05/2012; Sez. 2, Sentenza n. 9253 del 20/04/2006; Sez. 2, Sentenza n. 5549 del
4 15/03/2005; Sez. L, Sentenza n. 2104 del 12/02/2003; Sez. 1, Sentenza n. 8295 del
11/10/1994; Sez. 1, Sentenza n. 11038 del 18/10/1991).
La prova che il raggiro abbia provocato sul meccanismo volitivo un errore da conside- rarsi essenziale ricade sulla parte che lo deduce (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5734 del
27/02/2019; Sez. 3, Sentenza n. 21074 del 01/10/2009; Sez. L, Sentenza n. 16679 del
24/08/2004; Sez. 2, Sentenza n. 3065 del 19/04/1988).
Ne consegue che a produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualun- que influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o an- che semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla deter- minazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima (Cass. Sez.
1, Sentenza n. 20231 del 23/06/2022; Cass. Civ., sez. VI, Ord., 4 novembre 2021, n.
31731; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1585 del 20/01/2017; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12892 del 23/06/2015; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12424 del 25/05/2006; Sez. 3, Sentenza n.
20792 del 27/10/2004; Sez. U, Sentenza n. 1955 del 11/03/1996).
L'effetto invalidante dell'errore frutto di dolo è subordinato alla circostanza, della cui prova è onerata la parte che lo deduce, che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza od in costanza di questa falsa rappresentazione. Compete al giudice del merito accertare, sulla base delle risultanze probatorie, se la fattispecie concreta integri un'ipo- tesi di dolo determinante.
Nell'odierno giudizio, parte attrice ha dimostrato che mediante Controparte_1 artifici e raggiri, consistenti nella consegna di un assegno circolare falso e nell'organizzazione dei mezzi (con verosimile concorso di altro soggetto rimasto igno- to) per rassicurare fraudolentemente l'acquirente e l'impiegata della Unicredit alla quale
è stata richiesta la “bene emissione” del titolo, ha viziato dolosamente la volontà dello ella stipula del contratto di vendita dell'autovettura. Pt_1
Ed invero, dalla lettura della C.N.R. della Legione Carabinieri “Lombardia” Stazione di
Darfo Boario Terme (all.9 di parte ricorrente) si evincono gli esiti delle indagini espleta- te dall'Autorità requirente nell'immediatezza della querela sporta dallo Pt_1
In particolare, per quanto più strettamente rileva ai nostri fini, dalla annotazione di P.G.
Legione Carabinieri “Lombardia” Stazione di Darfo Boario Terme dell'8 dicembre
2022 (cfr. pag. 3 all. 9) si evince che l'assegno n. 5902640988-10 emesso in data
20.10.2022 dell'importo di € 46.000,00 dalla filiale di Via Larga n. 23 (MI) del Banco
BPM ed intestato a è “RISULTATO CONTRAFFATTO” e “se- TE
5 questrato in data 10.11.2022 a seguito di richiamo da parte della banca” (cfr. pag. 14 all. 9 ove si evince la motivazione del richiamo “Assegno falso-contraffatto-clonato”).
Sempre dalla predetta annotazione di P.G. si evince l'acquisizione delle immagini della videosorveglianza della con sede in Darfo Boario Terme (BS), Via S. Controparte_3
Martino n. 13 dalle quali sono state riscontrate tutte le fasi di accesso al predetto Istituto di Credito per la verifica preliminare dell'assegno. In tali fotogrammi, stando alla pun- tuale ricostruzione dell'Autorità inquirente, si evince la presenza presso i locali de quo dell'autore della truffa patita dallo L'autore della truffa ha accompagnato Pt_1 lo resso i predetti locali alle ore 15.14.08 del 20.10.2022. I due sono saliti Pt_1 al primo piano della filiale Unicredit alle ore 15.15.45 ed alle ore 15.16.20 si registra il primo contatto della vittima con l'addetta alla Banca ( . Si Pt_1 Testimone_1 susseguono i fotogrammi relativi alla fase di verifica dell'assegno circolare. Alle ore
15.16.43 l'operatrice bancaria i dirigono verso la cassa automati- Pt_1 Tes_1 ca interna ATM per il versamento dell'assegno e l'autore della truffa esce dalla Banca e viene inquadrato dalle telecamere collocate subito all'esterno dell'Istituto di credito.
Tra gli atti di indagine espletati dalla P.G. vi è stata l'escussione a s.i.t. in data 25 otto- bre 2022 di quale impiegata della Filiale di Darfo (Via S. Martino) della Testimone_1 che aveva, di fatto, trattato sia la “verifica preventiva dell'assegno cir- Controparte_3 colare” consegnato dal l ricorrente nonché sia il successivo versamento CP_1 del titolo.
La sentita a s.i.t., confermava di aver ricevuto in data 20.10.2022 verso le ore Tes_1
15.00 il cliente e di aver verificato l'assegno in questione nella TE sua genuinità materiale. Ed invero, per la conferma della genuinità del predetto titolo,
l'impiegata aveva ricercato tramite internet la filiale emittente del Banco BPM di Mila- no e successivamente aveva contatto telefonicamente detta filiale per la verifica otte- nendo parere positivo (“Premetto di essere dipendente della filiale di Controparte_4
Darfo B.T. Via S. Martino 28. Nei giorni precedenti al 20/10/2022 venivo avvisata dalla collega della cassa che sarebbe passato in Filiale un nostro cliente, tale TE
, per un bene emissioni di un assegno circolare e successivo versamento dello
[...] stesso. In data 20/10/2022 verso le ore 15.00 circa, non ricordo di preciso l'orario, ma rilevo dall'ora del versamento dell'assegno le ore 15.20, si presentava al mio sportel- lo/postazione in compagnia di un uomo che non conosco e che TE non ho proprio guardato. mi riferiva che era in compagnia dell'acquirente Pt_1
6 della sua autovettura e doveva verificare la bontà dell'assegno circolare consegnatogli.
Lo stesso mi presentava quindi l'assegno circolare n. 5902640988-10 emesso da BAN-
CO BPM – Via Larga 23 (MI) in data 20.10 .2022 dell'importo di € 46.000,00 intestato
a Lo voleva fornirmi i riferimenti della Banca emit- TE Pt_1 tente che riferiva di aver ricevuto dal soggetto acquirente, ma io li rifiutavo eseguendo una ricerca in proprio. Il servizio di bene emissione degli assegni è un servizio che for- niamo a titolo di cortesia al cliente, ma non dà garanzie sulla bontà dello stesso. Voglio precisare che l'assegno appariva valido in quanto aveva la firma dell'emittente in originale e il numero del titolo microforato nonché la fattezza del titolo stesso. Proce- devo, quindi, ad eseguire una ricerca mediante GOOGLE della Filiale del Banco BPM mediante la via, il civico e la città (Via Larga 23 Milano). Non ricordo esattamente il numero che ho composto e dalla verifica del mio telefono che ha utenza 0364-794097 non riesco a risalire all'utenza chiamata. Voglio però riferire che da ricerca mediante internet ho rilevato la filiale Banco BPM di Milano, Via Larga 23. Oggi riprovando la ricerca non ho accesso né alla pagina di Pagine Bianche né a quella di Virgilio.
Dopo vari squilli rispondeva una voca maschile che diceva “BANCO BPM, buongior- no”. Chiedevo la verifica dell'assegno e dopo qualche istante di attesa senza nessun rumore sentivo l'uomo che mi chiedeva i dati del titolo. Io fornivo il numero ed il soggetto mi confermava la validità del titolo confermando la data di emissione e
l'importo. Subito dopo chiudeva la conversazione quando stavo per chiedergli il bene- ficiario. Chiusa la conversazione ricevevo subito una chiamata e parlavo con lo stesso interlocutore che mi chiedeva se avevo bisogno di altre informazioni e mi confermava il beneficiario (...) A quel punto confermavo la bontà dell'assegno TE al cliente e non avendo la cassa aperta lo aiutavo nel deposito tramite ATM interno specificavo allo stesso che la bontà del titolo era relativa ai dati ottenuti. ADR: Penso che il soggetto che era in compagnia di sia sceso prima del versamento Pt_1 dell'assegno”).
A pag. 17 dell'allegato 9 di parte ricorrente viene riportata la carta di circolazione dell'autovettura per cui è causa con indicato il passaggio di proprietà della stessa inter- venuto il 20 ottobre 2022 in favore dell'odierno convenuto Controparte_1
Alla luce di quanto sopra esposto, deve darsi atto che parte ricorrente ha adeguatamente assolto l'onere della prova sulla stessa gravante.
7 Come noto, ai fini dell'annullamento del contratto, il raggiro posto a fondamento del dolo, per un verso, deve ingenerare nella parte che lo subisce una rappresentazione alte- rata della realtà e, per altro verso, deve provocare un errore influente sull'an della pre- stazione del consenso.
Sicché affinché vi sia dolo devono sussistere le seguenti condizioni (condizioni tutte sussistenti nella fattispecie che oggi ci occupa):
a) che vi sia una condotta, commissiva od omissiva, materializzata da raggiri, ossia da un complesso di manovre e artifizi;
b) che tale condotta sia riconducibile ad un animus decipiendi del deceptor, ossia che vi sia una specifica intenzione di ingannare;
c) che in conseguenza il deceptus sia caduto in errore;
d) che vi sia un nesso di causalità sia tra i raggiri e l'errore sia tra la condotta fraudolen- ta e la decisione del deceptus di stipulare il contratto.
Il procurandosi e consegnando al ricorrente n assegno cir- CP_1 Pt_1 colare risultante contraffatto – e contraffatto con particolare perizia tanto da eludere il controllo di un operatore bancario aduso a verifiche sulla genuinità di titoli di credito –
e prestandosi finanche ad accompagnare il citato venditore presso il di lui Istituto di
Credito per le verifiche del caso (bene emissione del titolo) ha posto in essere artifizi e raggiri idonei a determinare nello na falsa rappresentazione della realtà (id Pt_1 est, la sussistenza di un valido e genuino titolo di credito quale mezzo di pagamento per la cessione della autovettura che ci occupa e, di conseguenza, la bontà/validità della re- lativa transazione commerciale).
Lo anche alla luce delle rassicurazioni ottenute dall'operatrice bancaria (a Pt_1 sua volta indotta in errore da un individuo di sesso maschile che nel contatto telefonico le si sarebbe presentato quale operatore della Banca emittente il titolo) sulla apparente validità del titolo, non poteva rendersi conto “ictu oculi” dell'inganno perpetrato nei suoi confronti.
In altri termini, i raggiri ed artifici posti in essere dal ono ad avviso del CP_1
Tribunale da considerarsi idonei a sorprendere una persona di normale diligenza quale lo il quale, come esposto, ha anche puntualmente (quanto invano) espletato Pt_1 una attività di verifica e di controllo per “sventare” ogni possibile “errore”.
8 Peraltro va evidenziato che il convenuto ritualmente evocato in giudizio, CP_1 non si è costituito palesando, dunque, mancanza di interesse e l'assenza di validi argo- menti ad opporsi alla domanda attorea e quindi alla fondatezza della stessa.
Pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte e tenuto conto delle emergenze di cui agli atti del procedimento penale a carico del convenuto contumace, la domanda propo- sta da deve trovare accoglimento e il contratto di compravendita TE del 20 ottobre 2022 posto in essere tra il ricorrente e deve esse- Controparte_1 re annullato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza (non essendo quest'ultima esclusa dalla cir- costanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace, poiché ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, cfr. ex multis Cass. sez. VI,
29 maggio 2018, n. 13498) e si liquidano in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022 con riferimento ai valori medi1 (tenuto conto dello scaglione che va da € 26.001,00 ad € 52.000,00) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (non essendo stata espletata in questo proces- so alcuna attività istruttoria), tenendo conto dell'attività svolta in causa, del valore e del- la natura e della complessità della controversia, del numero e complessità delle questio- ni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento della domanda proposta da annulla il contratto TE di compravendita del 20 ottobre 2022 conclusosi tra e TE [...]
per le ragioni di cui in parte motiva;
Controparte_5
- condanna alla refusione in favore di Controparte_1 TE delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed in €
9 5.810,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, 1.204,00 per la fase introduttiva e
2.905,00 per la fase decisionale) per compensi, oltre al rimborso forfettario spese gene- rali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza resa ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ed allegata al verbale dell'odierna udienza
Così deciso in data 10 luglio 2025 dal Tribunale di Livorno.
Il Giudice dott. Alberto Cecconi
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si rammenti che “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'eser- cizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, men- tre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021, Rv. 660050 – 02; Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, Rv. 661839 – 03; da ultimo, in motivazione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15506 del 03/06/2024, Rv. 671255 - 01).