Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/04/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 30-04-2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 6876 dell'anno 2023 (cui è stato riunito il giudizio n.r.g. 6877/2023)
OGGETTO
Riconoscimento indennità antincendio
TRA
(CF ) e ( C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elett.te dom.ti presso lo studio dell'Avv. Marco Ippolito C.F._2
Matano, che li rapp.ta e difende in virtù di procure rilasciate su fogli separati dai ricorsi introduttivi telematici
Ricorrenti
E
in persona del legale rapp.te, con sede in Controparte_1
Piedimonte Matese, alla Via Sannitica, n. 81016, C.F.: P.IVA_1
Convenuto contumace
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorsi introduttivi
FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi a questo Giudice del Lavoro depositati in data 30.10.2023, i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio la esponendo: Controparte_1
di essere stati assunti con contratto a tempo determinato 21.06.2021 al 31.12.2021, con mansioni di operaio idraulico forestale, Livello 2 del CCNL Idraulico Forestale ed
Agraria e con orario di lavoro full time;
di aver prestato servizio antincendio boschivo presso la base di Cellole dal 10.08.2021 al 20.09.2021; di avere, pertanto, diritto al pagamento dell'indennità antincendio ex art. 57 CCNL;
che tale indennità era stata determinata in €.600,00 come da verbale di accordo sindacale del 09.09.2021 di
1
che essa era stata corrisposta ad alcuni colleghi ma non agli esponenti, nonostante i solleciti inviati.
I ricorrenti assumevano che, sulla scorta di quanto stabilito dal CCNL e dal CIRL,
l'indennità doveva essere corrisposta in favore sia degli operai, sia degli impiegati, tra cui i ricorrenti quale operaio addetto al servizio antincendio boschivo proprio per la gestione del servizio AIB, per i mesi di agosto e settembre 2021 e che l'accordo sindacale, quale atto generale di autonomia negoziale era vincolante per tutte le parti stipulanti, dunque anche per la che aveva sottoscritto il verbale. Controparte_1
Tanto premesso, gli istanti concludevano per l'accertamento del rapporto di lavoro con la dal 21.06.2021 al 31.12.2021, per 39 ore Controparte_1
settimanali e l'accertamento del servizio di antincendio boschivo (AIB) presso la base di
Cellole (CE) svolto dai ricorrenti dal 10.08.2021 al 20.09.2021, con conseguente declaratoria del diritto alla corresponsione della indennità a titolo di premio AIB in virtù dell'accordo sindacale del 09.09.2021, e condanna della al pagamento CP_1
dell'importo di €.600,00 per ciascun ricorrente;
con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
Non si costituiva in giudizio la nei cui Controparte_1
confronti veniva ritualmente eseguita la notifica del ricorso introduttivo, come da ricevute di notifica versate in atti.
Escussi i testi e, concesso il termine per il deposito di note, riuniti i giudizi all'odierna udienza di discussione, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della Controparte_1
, ritualmente citata (cfr le relate di notifica telematica prodotte in atti) e non
[...]
costituitasi in giudizio.
Devono poi essere respinte le domande, formulate peraltro solo genericamente nelle conclusioni, volte all'accertamento del lavoro svolto per la dal sig. e dal sig. “dal 21.06.2021 Controparte_1 Pt_1 Parte_2 al 31.12.2021 osservando un orario di lavoro full time di 39 ore settimanali”, poiché non sufficientemente provate. In atti, invero, risultano prodotte solo le schede presenze dei dipendenti per i mesi di Agosto e Settembre e sono state allegate le buste paga solo di questi due mesi;
gravando sul lavoratore un rigoroso onere della prova al riguardo, in virtù del generale principio di cui all'art. 2967 c.c., tale capo di domanda va respinto, difettando la documentazione relativa all'intercorrenza dell'intero rapporto di lavoro
2 dedotto in causa.
Sul punto è poi il caso di osservare – aderendo lo scrivente ad un consolidato orientamento di Legittimità – che la contumacia del convenuto è un fatto processuale che determina specifici effetti, espressamente previsti e determinati dalla legge, ma non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non consentendo pertanto di ritenere come incontroversi o pacifici i fatti dedotti ma non provati dall'attore (cfr. ex multis Cass. 13-06-2013, n.14860; Cass. 11-07-2003, n.10947; Cass. 09-12-1994,
n.10554).
In applicazione del richiamato principio, i ricorrenti avrebbero dovuto documentare la intercorrenza del rapporto per tutto il periodo dedotto in causa, non potendosi ritenere la contumacia della Comunità convenuta una condotta processuale significativa o concludente in senso favorevole alla prospettazione attorea. Non avendo provveduto a tanto, il capo di domanda di riconoscimento dell'intero periodo lavorato non può trovare accoglimento.
Ma le domande sono complessivamente infondate.
Indiscussa nei casi in esame l'applicabilità del CCNL Idraulico Forestale ed
Agraria, come da Unilav prodotti in atti dai ricorrenti.
L'indennità antincendio e calamità naturali è prevista dall'art. 57 del predetto
CCNL che così sancisce: “Per ogni ora di lavoro prestata per lo spegnimento di incendi
o per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali i lavoratori hanno diritto ad una retribuzione maggiorata del 25% da calcolarsi sul minimo contrattuale nazionale conglobato e salario integrativo regionale e cumulabile con altre indennità previste dal CCNL, eventualmente spettanti”.
Il Contratto Integrativo Regione Campania sottoscritto nell'anno 2018, all'art. 13 prevede “il Servizio Antincendio Boschivo (ABI) viene svolto dagli operai riconosciuti fisicamente idonei … Agli addetti al servizio AIB viene corrisposta l'indennità antincendio prevista dall'art. 57 del CCNL…”. Le parti “concordano sulla necessità di un incremento delle risorse regionali per l'attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi…” e a tal proposito viene istituito un apposito Fondo AIB, finanziato annualmente dalla Regione, destinato agli Enti con un maggior numero di risultati. La norma prosegue individuando gli obiettivi e gli indicatori correlati, precisando all'ultimo comma che “…Le risorse assegnate vengono attribuite esclusivamente ai lavoratori, impiegati ed operai, impegnati nell'attività del servizio AlB, secondo le modalità stabilite dall'art. 21 del CIRL…”.
3 A sua volta tale art. 21 del CIRL istituisce, a livello aziendale di ciascun Ente, un Fondo salari legato a progetti ed obiettivi, determinando le modalità di calcolo (costituito dall'1% (uno per cento) delle retribuzioni, calcolato con le stesse modalità del SIR di cui all'articolo 20 e risultante nelle misure indicate in Tabella "A", oltre che dal Fondo
AIB di cui all'articolo 13) e “finalizzato alla corresponsione al personale di premi di produzione connessi ad effettivi incrementi di produttività” precisando che “è esclusa ogni erogazione di premi fissi e/o legati alla presenza in servizio del dipendente”.
Il versamento della predetta indennità viene ancorata dai ricorrenti all'accordo sindacale del 09.09.2021, prodotto in giudizio - in forma leggibile – giusta deposito del documento avvenuto in data 13.02.2025.
Ad avviso di questo giudicante, l'accordo sindacale versato in atti non può assumere alcuna valenza probatoria favorevole alla testi difensiva di parte ricorrente: esso infatti non è circostanziato, non contiene un ordine del giorno (pur facendo riferimento ad una precedente nota del 23 agosto 2021 - non prodotta), non vi è specificato chi siano i rappresentanti dei soggetti firmatari, né se sia presente la Controparte_1
e nemmeno indica chi siano i dipendenti della Comunità destinatari del beneficio o in che modo viene attribuita la predetta indennità, limitandosi a sancire “Su richiesta delle
OO.SS. si eleva il premio AIB ad € 600,00”.
Va poi precisato che l'indennità in questione risulta assoggettata ad una condizione che non risulta assolta dai ricorrenti, ovvero la prova dell'idoneità fisica del singolo lavoratore addetto (cfr. art. 13 Contratto Integrativo Regione Campania, in atti); ebbene, la difesa di parte ricorrente non dimostra l'avvenuto conseguimento della valutazione di idoneità fisica dei lavoratori, né produce in giudizio un certificato medico dal quale si evinca la predetta idoneità alla mansione specifica.
Peraltro, l'art. 5 della L. 353/2000, in materia di incendi boschivi (c.d. (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), ai commi 2 e 3, prevede le attività formative del personale addetto, sancendo: “
2. Le regioni curano, anche in forma associata,
l'organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi.
3. Per l'organizzazione dei corsi di cui al comma 2, le regioni possono avvalersi anche del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”. Nemmeno di tanto è stata fornita alcuna prova in giudizio.
Tale imprescindibile mancanza già determinerebbe ex se il rigetto della domanda.
A ciò si aggiungono le considerazioni che seguono.
4 In corso di causa (n.r.g.6876/2023) sono stati escussi due testi;
entrambi soggetti che hanno lavorato con il ricorrente ed alle dipendenze della CP_1
uno dei due testi della causa promossa da è il ricorrente della causa
[...] Pt_1
Rg 6877/23.
Il primo teste, sig. ha dichiarato: “Il ricorrente lavorava insieme a me Testimone_1
e ci occupavamo di realizzare palizzate e di pulire i sentieri sulla base dei progetti stabiliti dalla . Svolgevamo anche servizio antincendio per 50/60 Controparte_1
giorni nel periodo di Agosto e Settembre, ci occupavamo di spegnere gli incendi, avevamo a tal uopo gli automezzi, le jeep con gli idranti e serbatoi per l'erogazione dell'acqua al fine dello spegnimento degli incendi.
ADR sui cantieri si lavorava dalle 7 alle 15,18 dal Lunedì al Venerdì, invece per lo spegnimento degli incendi si lavorava tutti i giorni dalle 8 alle 20 con un riposo settimanale: in particolare noi lavoravamo su turni o dalle 8 alle 14,30, oppure dalle
13,30 alle 20, ma quando c'era necessità si restava anche oltre tale orario.
ADR: al mattino o al pomeriggio in base ai turni facevamo anche prevenzione antincendi nel senso che uscivamo e andavano in giro per verificare che non ci fossero focolai in atto. Quando si era domato un incendio, ad es. di notte, il giorno successivo ci si recava sul posto e se c'erano ancora resti fumanti si gettava del terreno o acqua sopra per spegnerlo definitivamente.
ADR abbiamo lavorato con il ricorrente sui cantieri di Mondragone, Francolise e
Pietravairano.”
Il secondo teste, sig. (ricorrente del giudizio n.r.g. 6877/23), ha Parte_2 dichiarato “ho lavorato insieme al ricorrente nella Comunità nell'anno 2021. CP_1
Facevamo servizio antincendio boschivo. A tal uopo avevamo ed usavamo il cd. Bliz che era una autobotte. Per lo spegnimento degli incendi andavamo in ausilio ai vigili del fuoco. Facevamo altresì servizio di prevenzione quindi avvistavamo se c'erano dei focolai in atto e inoltre espletavamo servizi di bonifica: questi ultimi prevedevano che ci recassimo a piedi sui luoghi dove c'erano stati incendi domati e se c'era qualche piccolo focolaio ancora acceso, lo spegnevamo con i flabelli e le pale o zappe buttandoci sopra terreno per spegnere definitivamente il fuoco” e che “espletavamo il servizio antincendio nei mesi di Agosto e Settembre, per una sessantina di giorni all'incirca”, precisando “abbiamo lavorato sul monte Massico, quindi su
[...]
, Mondragone, qualche volta anche a Teano. ADR lavoravamo su due turni Per_1
dalle 8 alle 14,30 oppure dalle13,30 alle 20 dal Lunedì alla Domenica con un giorno
5 infrasettimanale di riposo” ADR Espletavamo il servizio antincendio nei mesi di Agosto
e Settembre, per una sessantina di giorni all'incirca”.
Orbene, entrambi i testimoni non possono essere considerati attendibili, posto che ambedue hanno incardinato, in qualità di ricorrenti, giudizi contro la Controparte_1
volti ad ottenere il medesimo riconoscimento;
in particolare il sig.
[...] Tes_1
ha introdotto il giudizio rubricato al n. RG 6874/2023, pendente dinanzi il Giudice
Capasso, il sig. il giudizio RG 6877/23; in entrambi il sig. è teste nel Parte_2 Pt_1
loro giudizio.
Gli stessi, pertanto, hanno un interesse, anche se di mero fatto, a rappresentare una determinata realtà, aderente alle loro prospettazioni, ai fini del medesimo riconoscimento.
Peraltro, risulta inverosimile – ed in parte smentita documentalmente - la circostanza, dichiarata da entrambi, che essi abbiano lavorato tutti i giorni per l'attività di spegnimento incendi e/o bonifica, per 50/60 giorni l'anno, su turni di circa sei ore e trenta minuti circa. Ed invero, dalle buste paga allegate in atti, risultano solo 17 giornate lavorative ad Agosto e 17 a Settembre del sig. e solo 17 giornate lavorative ad Pt_1
Agosto e 16 a Settembre per il sig. ; il che dimostra che, senza dubbio, le Parte_2
giornate lavorative nei predetti mesi non sono state sicuramente nell'ordine di 50 o 60, come invece dichiarato dai testi: tale riscontro avvalora ancor più la tesi dell'inattendibilità degli stessi.
Vieppiù, sulla scorta della norma contrattuale, il beneficio andrebbe corrisposto, in percentuale, per ogni ora di svolgimento dell'attività antincendio;
nessuno dei testi ha indicato un monte orario giornaliero (se l'eventuale attività di spegnimento o bonifica intervenisse, per esempio, all'inizio o alla fine della giornata lavorativa, apparendo improbabile che si svolgesse continuativamente per sei ore e trenta minuti tutti i giorni).
Ad ogni buon conto, la disciplina in materia di incendi boschivi è, come anticipato, contenuta nella legge n. 353 del 21 novembre 2000 e ss.mm.ii. (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), le cui disposizioni sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita.
L'art. 2 definisce l'incendio boschivo “un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree”.
6 Mentre l'art. 4 della predetta legge definisce l'attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi, che si sostanzia “nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause
e il potenziale innesco d'incendio nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti. A tale fine sono utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza delle aree a rischio di cui al comma 1 ed in generale le tecnologie per il monitoraggio del territorio, conformemente alle direttive di cui all'articolo 3, comma 1, nonché interventi colturali idonei volti a migliorare l'assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali”.
Nel caso in esame, non risultano posti in essere interventi dichiarati dalla norma;
dalla prova orale – pur con le riserve espresse in ordine alla sua attendibilità - emerge solo infatti lo spegnimento di eventuali resti fumanti con acqua o terra (difficilmente verificatisi con costanza giornaliera); né i ricorrenti hanno fornito la prova di quanto dichiarato in ricorso relativamente a “…accettazione telefonica di richieste di interventi da privati dalla sala radio di Caserta e dalle forze dell'ordine, compilazione schede antincendio…”.
In conclusione, per le considerazioni espresse, le domande devono essere respinte.
Deve dichiararsi nulla per le spese del giudizio in virtù della contumacia dell'ente convenuto, che “non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (Cfr. Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n.
17432 del 2011; Cass. Civ. Sez. VI, ord. n. 12897/19 del 15.05.2019).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte con separati ricorsi da e nei confronti della Parte_1 Parte_2 CP_1
riuniti i giudizi, così provvede:
[...] Controparte_1
• Dichiara la contumacia della Controparte_1
• Rigetta le domande;
• Dichiara nulla per le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 30-04-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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